CA
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3866/2019, pubblicata il 10 aprile 2019, iscritto al n. 2988/2019 degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 5 novembre 2024 e pendente
TRA
la (c.f.: ), con sede in Mogliano Veneto (TV), Parte_1 P.IVA_1
alla Via Marocchesa n. 14, quale impresa designata per la gestione del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona del dr. nella sua qualità di amministratore delegato e Direttore Controparte_1
generale della stessa, e del dr. nella sua qualità di Dirigente della Controparte_2 stessa, rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Agrusta (c.f.:
- APPELLANTE - C.F._1
E
(c.f.: , nato ad [...] il [...], Controparte_3 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio De Leo (c.f. C.F._3
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
1. Con atto di citazione notificato il 15.04.2014, evocava in Controparte_3
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la nella Controparte_4
qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di
Garanzia Vittime della strada poiché fosse condannata al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lui subìti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il giorno 1° gennaio 2012, alle ore 00:30 circa, allorquando mentre si trovava ad attraversare le strisce pedonali presenti lungo la Via Repubbliche Marinare (NA) veniva improvvisamente travolto da un'autovettura che si dileguava rendendone, così, impossibile l'identificazione.
Deduceva: a) che, a seguito del sinistro, aveva riportato gravi lesioni per le quali si era reso necessario il trasporto presso l'Ospedale S.M. di ET Nuovo
( , ove gli era stato diagnosticato: “frattura del corpo dell'omero CP_5
destro pluriframmentaria” per cui era stato ricoverato e sottoposto ad intervenuto chirurgico;
b) che, le lesioni riportate erano state valutate dal medio legale in 36 giorni di invalidità temporanea assoluta, 40 giorni di invalidità temporanea permanente al 75%, 40 giorni di invalidità temporanea permanente al 50% ed ulteriori 44 giorni di invalidità temporanea permanente al 25%, con postumi invalidanti di natura permanente al 16%; c) che, in data 04.02.2012, aveva presentato denunzia-querela presso il Commissariato Polizia di Stato di
San Giovanni-Barra; d) che, con lettera raccomandata del 23.02.2012, aveva richiesto il risarcimento dei danni alla informando, Controparte_4
altresì, la Consap di quanto si era verificato.
2. Con comparsa del 12.06.2014, si costituiva in giudizio la Parte_1
resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
[...]
3. Espletata attività istruttoria orale e disposta c.t.u. medico-legale, la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale, in accoglimento della domanda, così statuiva: “per l'effetto, condanna la
quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 24.101,1, oltre interessi legali dalla presente decisione;
b) condanna, altresì, la quale impresa designata alla Controparte_4
gestione del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in
Proc. n.2988/2019 r.g.a.a.cc. Pagina 2 di 8
c. Parte_1 Controparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro
500,00 per spese vive, oltre spese di CT, Euro 4.500 per onorario oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione al Procuratore antistatario.”
In particolare, con riferimento alla determinazione del quantum, il primo
Giudice ritenendo di condividere le conclusioni rese dal c.t.u., quantificava le lesioni riportate dall' nella misura del 9% per postumi di natura CP_3
permanente, in giorni 16 il periodo di invalidità temporanea totale, in giorni 55 quello di invalidità temporanea parziale (di cui 15 al 75%, 20 al 50% e 20 al 25%)
e, pertanto, facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, liquidava
“la somma di € 16.907,00 per l'invalidità permanente, quella di € 1.536,00 per ITT
e di € 2.520,00 per ITP” riconoscendo, altresì, l'importo di 3.000,00 € per il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta.
4. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 21.06.2019 a
, la si è appellata a questa Corte Controparte_3 Parte_1
contestando esclusivamente il criterio adottato dal Tribunale per la liquidazione del danno non patrimoniale, ritenendo che poiché il danneggiato aveva riportato un'invalidità permanente nella misura del 9% dovevano applicarsi i parametri di quantificazione dei danni di lieve entità introdotti dall'art. 139 del d.lgs. n.
209/05, in luogo delle Tabelle del Tribunale di Milano.
Tanto premesso, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di dichiarare “… la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura non identificata in ordine alla verificazione del sinistro per cui è causa;
- per l'effetto condanna la al pagamento, in Controparte_4
favore di , della complessiva somma di € 18.018,69 già in Controparte_3
moneta attuale, oltre interessi legali da calcolarsi dal 10.04.2019, giorno in cui è stata depositata la sentenza di primo grado”.
5. Con Ordinanza del 04.09.2019, la Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione collegiale, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dalla Parte_1
rilevando che “le censure mosse dall'appellante, relative non all'an debeatur, ma al criterio di determinazione del danno adottato dalla sentenza, appaiono
Proc. n.2988/2019 r.g.a.a.cc. Pagina 3 di 8
c. Parte_1 Controparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
fondate, ma […] non è provata e nemmeno dedotta la sussistenza dell'essenziale presupposto del periculum in mora, ovvero della possibile difficoltà per
l'appellante, in ipotesi di esito positivo del gravame, di recuperare la somma di circa € 6.000 che si assume ingiustamente liquidata”.
6. Sicché, con comparsa del 18.11.2019, si è costituito in giudizio CP_3
eccependo l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348-
[...]
bis c.p.c., nonché la sua infondatezza nel merito.
In particolare, ha evidenziato che il Giudice del primo grado era libero di liquidare il danno sulla base della tabella che riteneva più opportuna, rilevando, altresì, che “il Giudice del primo grado non ha provveduto a liquidare il danno morale, chiesto dal sig. per cui l'applicazione delle Tabelle di Controparte_3
Milano, è stata forse fatta al fine di personalizzare il danno subito dal sig.
” (pag. 9 comparsa di costituzione in appello). Controparte_3
Ha chiesto, quindi, di “- rigettare l'appello avversario confermando nel suo impianto complessivo la sentenza n. 3866/2019 resa inter partes dal Tribunale di
Napoli; - condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; - per mero scrupolo difensivo e nel caso di accoglimento anche parziale del motivo d'appello
e conseguente alla riforma della sentenza appellata, faccia ricorso al principio dell'equità nella valutazione delle spese processuali tenuto conto che la quantificazione erronea è frutto di una libera scelta del Giudice del primo grado e non si può riversare sulla parte vittoriosa”.
7. All'udienza collegiale del 5 novembre 2024, la Corte ha trattenuto l'appello in decisione ed assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In sede di comparsa conclusionale l'appellante ha chiesto disporsi la condanna dell'appellato alla restituzione delle maggiori somme versate in esecuzione della errata sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello riferita al canone processuale dell'art. 342 c.p.c. atteso che l'atto di appello si presenta sufficientemente specifico ed idoneo a delimitare il thema decidendum ed evidenziare i vizi logici della motivazione che, a dire dell'appellante,
Proc. n.2988/2019 r.g.a.a.cc. Pagina 4 di 8
c. Parte_1 Controparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
potrebbero determinare la riforma della sentenza appellata nei termini richiesti dall'appellante.
II. Nel merito, l'appello è fondato nei termini di seguito esposti.
Come noto, gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente, di non lieve e di lieve entità. Per quanto in tale sede rileva, il citato art. 139 dispone che “il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti”, per postumi da lesioni inferiori o pari al 9%, è effettuato secondo i criteri e le misure ivi stabiliti, aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
A questo proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal
Ministro delle attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma
3).” (Cass. 12408/2011).
Alla luce di quanto sopra, la fattispecie in esame appare di facile soluzione tenuto conto che il Tribunale, dopo aver aderito alle conclusioni del nominato
CT (che, accertava l'esistenza di postumi permanenti nella misura del 9%) ha, tuttavia, monetizzato il danno non patrimoniale secondo le tabelle elaborate dall'osservatorio del Tribunale di Milano, senza nulla argomentare a fondamento della decisione di derogare alla specifica disciplina prevista dall'art. 139 codice delle assicurazioni private.
Sicché, non avendo né parte appellante né la parte appellata svolto contestazione in merito alla percentuale di invalidità permanente e temporanea dichiarate nella sentenza impugnata, il danno non patrimoniale deve liquidarsi,
Proc. n.2988/2019 r.g.a.a.cc. Pagina 5 di 8
c. Parte_1 Controparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
trattandosi di sinistro stradale in cui sono state accertate lesioni micropermanenti, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 d.lgs. 209/2005
(come da ultimo aggiornati con d.m. 16/07/2024 in G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024) (cfr. Cass. 19229/2022: “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito”).
Ne consegue, in applicazione delle vigenti tabelle per la liquidazione del danno biologico di lieve entità, che a , di anni 55 al momento Controparte_3
del sinistro, vada riconosciuto il complessivo importo all'attualità di 17.530,00 €, di cui 15.197,06 € per danno biologico permanente e 2.333,89 € per danno biologico temporaneo (di cui 883,84 € per ITT di 16 giorni, 621,45 € per ITP al
75% per 15 giorni, 552,40 € per ITP al 50% per 20 giorni e 276,20 € per ITP al 25% per 20 giorni).
Alla somma sopra determinata, va aggiunta l'importo di 3.000,00 € liquidato equitativamente dal Tribunale per il ristoro degli interessi compensativi, posto che su tale importo nessuna delle parti ha formulato alcun motivo di doglianza.
Non spetta, invece, la personalizzazione del danno biologico in mancanza di allegazioni e prova da parte dell'appellato di peculiari, anomali ed eccezionali circostanze di fatto che giustifichino tale variazione in aumento nonché il ristoro del danno morale tenuto conto che nella sentenza impugnata non viene liquidata tale voce di danno e l'appellato, sul punto, non ha proposto appello incidentale.
III. In conclusione, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata con la condanna della al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di complessivi 20.530,00 €, comprensivo di Controparte_3
interessi e rivalutazione come sopra precisati. A partire dalla pubblicazione della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Non può invece essere accolta la domanda di restituzione (non avanzata con l'atto d'appello) del maggiore importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado, giacché essa è stata proposta oltre il termine ultimo consentito, che, per la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, coincide con l'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. 7144/2021; Cass. 2292/18).
Proc. n.2988/2019 r.g.a.a.cc. Pagina 6 di 8
c. Parte_1 Controparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
IV. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, il governo delle spese deve essere rimodulato, in relazione al decisum, con conseguente condanna della a rifondere al procuratore dell'appellato, dichiaratosi Parte_1
anticipatario, le spese del doppio grado, che vanno determinate, in assenza della nota spese, sulla base dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia
13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati (scaglione tra 5.200,01 € a 26.000,00 €) .
Esse si liquidano, per il primo grado del giudizio, in complessivi 3.277,50 €, di cui 2.850,00 € per compenso (500,00 € per la fase di studio, 450,00 € per la fase introduttiva, 900,00 € per la fase istruttoria e 1.000,00 € per la fase decisoria), 427,50 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
per il secondo grado del giudizio, in complessivi 4.206,17 € di cui 3.704,50 € per compenso (767,00 € per la fase di studio, 660,50 € per la fase introduttiva,
1.121,50 € per la fase di trattazione e 1.155,50 € per la fase decisoria) e 555,67 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori. Anche le spese di
CT, nei rapporti tra le parti, restano a carico della . Parte_1
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_3
sentenza del Tribunale di Napoli n. 3866/2019, pubblicata il 10 aprile 2019, così provvede:
1. accoglie l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la a corrispondere a Parte_1 CP_3
, l'importo di complessi 20.530,00 € (già comprensivo di interessi
[...]
e rivalutazione), oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza sino all'effettivo pagamento, da cui detrarre quanto già versato in esecuzione della sentenza del primo grado;
2. condanna la al pagamento in favore dell'avv. Claudio Parte_1
De Leo, procuratore anticipatario di , delle spese del Controparte_3
doppio grado di giudizio, che si liquidano, per il primo grado di giudizio,
Proc. n.2988/2019 r.g.a.a.cc. Pagina 7 di 8
c. Parte_1 Controparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
nel complessivo importo di 2.850,00 € per compenso, 427,50 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado di giudizio, in complessivi 4.206,17 €, di cui 3.704,50 € per compenso e
555,67 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
Anche le spese della CT espletata in primo grado restano definitivamente, nei rapporti tra le parti, a carico della Parte_1
[...]
Così deciso in Napoli, il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Proc. n.2988/2019 r.g.a.a.cc. Pagina 8 di 8
c. Parte_1 Controparte_3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3866/2019, pubblicata il 10 aprile 2019, iscritto al n. 2988/2019 degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 5 novembre 2024 e pendente
TRA
la (c.f.: ), con sede in Mogliano Veneto (TV), Parte_1 P.IVA_1
alla Via Marocchesa n. 14, quale impresa designata per la gestione del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona del dr. nella sua qualità di amministratore delegato e Direttore Controparte_1
generale della stessa, e del dr. nella sua qualità di Dirigente della Controparte_2 stessa, rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Agrusta (c.f.:
- APPELLANTE - C.F._1
E
(c.f.: , nato ad [...] il [...], Controparte_3 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio De Leo (c.f. C.F._3
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
1. Con atto di citazione notificato il 15.04.2014, evocava in Controparte_3
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la nella Controparte_4
qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di
Garanzia Vittime della strada poiché fosse condannata al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lui subìti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il giorno 1° gennaio 2012, alle ore 00:30 circa, allorquando mentre si trovava ad attraversare le strisce pedonali presenti lungo la Via Repubbliche Marinare (NA) veniva improvvisamente travolto da un'autovettura che si dileguava rendendone, così, impossibile l'identificazione.
Deduceva: a) che, a seguito del sinistro, aveva riportato gravi lesioni per le quali si era reso necessario il trasporto presso l'Ospedale S.M. di ET Nuovo
( , ove gli era stato diagnosticato: “frattura del corpo dell'omero CP_5
destro pluriframmentaria” per cui era stato ricoverato e sottoposto ad intervenuto chirurgico;
b) che, le lesioni riportate erano state valutate dal medio legale in 36 giorni di invalidità temporanea assoluta, 40 giorni di invalidità temporanea permanente al 75%, 40 giorni di invalidità temporanea permanente al 50% ed ulteriori 44 giorni di invalidità temporanea permanente al 25%, con postumi invalidanti di natura permanente al 16%; c) che, in data 04.02.2012, aveva presentato denunzia-querela presso il Commissariato Polizia di Stato di
San Giovanni-Barra; d) che, con lettera raccomandata del 23.02.2012, aveva richiesto il risarcimento dei danni alla informando, Controparte_4
altresì, la Consap di quanto si era verificato.
2. Con comparsa del 12.06.2014, si costituiva in giudizio la Parte_1
resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
[...]
3. Espletata attività istruttoria orale e disposta c.t.u. medico-legale, la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale, in accoglimento della domanda, così statuiva: “per l'effetto, condanna la
quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 24.101,1, oltre interessi legali dalla presente decisione;
b) condanna, altresì, la quale impresa designata alla Controparte_4
gestione del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in
Proc. n.2988/2019 r.g.a.a.cc. Pagina 2 di 8
c. Parte_1 Controparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro
500,00 per spese vive, oltre spese di CT, Euro 4.500 per onorario oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione al Procuratore antistatario.”
In particolare, con riferimento alla determinazione del quantum, il primo
Giudice ritenendo di condividere le conclusioni rese dal c.t.u., quantificava le lesioni riportate dall' nella misura del 9% per postumi di natura CP_3
permanente, in giorni 16 il periodo di invalidità temporanea totale, in giorni 55 quello di invalidità temporanea parziale (di cui 15 al 75%, 20 al 50% e 20 al 25%)
e, pertanto, facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, liquidava
“la somma di € 16.907,00 per l'invalidità permanente, quella di € 1.536,00 per ITT
e di € 2.520,00 per ITP” riconoscendo, altresì, l'importo di 3.000,00 € per il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta.
4. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 21.06.2019 a
, la si è appellata a questa Corte Controparte_3 Parte_1
contestando esclusivamente il criterio adottato dal Tribunale per la liquidazione del danno non patrimoniale, ritenendo che poiché il danneggiato aveva riportato un'invalidità permanente nella misura del 9% dovevano applicarsi i parametri di quantificazione dei danni di lieve entità introdotti dall'art. 139 del d.lgs. n.
209/05, in luogo delle Tabelle del Tribunale di Milano.
Tanto premesso, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di dichiarare “… la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura non identificata in ordine alla verificazione del sinistro per cui è causa;
- per l'effetto condanna la al pagamento, in Controparte_4
favore di , della complessiva somma di € 18.018,69 già in Controparte_3
moneta attuale, oltre interessi legali da calcolarsi dal 10.04.2019, giorno in cui è stata depositata la sentenza di primo grado”.
5. Con Ordinanza del 04.09.2019, la Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione collegiale, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dalla Parte_1
rilevando che “le censure mosse dall'appellante, relative non all'an debeatur, ma al criterio di determinazione del danno adottato dalla sentenza, appaiono
Proc. n.2988/2019 r.g.a.a.cc. Pagina 3 di 8
c. Parte_1 Controparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
fondate, ma […] non è provata e nemmeno dedotta la sussistenza dell'essenziale presupposto del periculum in mora, ovvero della possibile difficoltà per
l'appellante, in ipotesi di esito positivo del gravame, di recuperare la somma di circa € 6.000 che si assume ingiustamente liquidata”.
6. Sicché, con comparsa del 18.11.2019, si è costituito in giudizio CP_3
eccependo l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348-
[...]
bis c.p.c., nonché la sua infondatezza nel merito.
In particolare, ha evidenziato che il Giudice del primo grado era libero di liquidare il danno sulla base della tabella che riteneva più opportuna, rilevando, altresì, che “il Giudice del primo grado non ha provveduto a liquidare il danno morale, chiesto dal sig. per cui l'applicazione delle Tabelle di Controparte_3
Milano, è stata forse fatta al fine di personalizzare il danno subito dal sig.
” (pag. 9 comparsa di costituzione in appello). Controparte_3
Ha chiesto, quindi, di “- rigettare l'appello avversario confermando nel suo impianto complessivo la sentenza n. 3866/2019 resa inter partes dal Tribunale di
Napoli; - condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; - per mero scrupolo difensivo e nel caso di accoglimento anche parziale del motivo d'appello
e conseguente alla riforma della sentenza appellata, faccia ricorso al principio dell'equità nella valutazione delle spese processuali tenuto conto che la quantificazione erronea è frutto di una libera scelta del Giudice del primo grado e non si può riversare sulla parte vittoriosa”.
7. All'udienza collegiale del 5 novembre 2024, la Corte ha trattenuto l'appello in decisione ed assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In sede di comparsa conclusionale l'appellante ha chiesto disporsi la condanna dell'appellato alla restituzione delle maggiori somme versate in esecuzione della errata sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello riferita al canone processuale dell'art. 342 c.p.c. atteso che l'atto di appello si presenta sufficientemente specifico ed idoneo a delimitare il thema decidendum ed evidenziare i vizi logici della motivazione che, a dire dell'appellante,
Proc. n.2988/2019 r.g.a.a.cc. Pagina 4 di 8
c. Parte_1 Controparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
potrebbero determinare la riforma della sentenza appellata nei termini richiesti dall'appellante.
II. Nel merito, l'appello è fondato nei termini di seguito esposti.
Come noto, gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente, di non lieve e di lieve entità. Per quanto in tale sede rileva, il citato art. 139 dispone che “il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti”, per postumi da lesioni inferiori o pari al 9%, è effettuato secondo i criteri e le misure ivi stabiliti, aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
A questo proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal
Ministro delle attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l'aumento da parte del giudice, "in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" (art. 139, comma
3).” (Cass. 12408/2011).
Alla luce di quanto sopra, la fattispecie in esame appare di facile soluzione tenuto conto che il Tribunale, dopo aver aderito alle conclusioni del nominato
CT (che, accertava l'esistenza di postumi permanenti nella misura del 9%) ha, tuttavia, monetizzato il danno non patrimoniale secondo le tabelle elaborate dall'osservatorio del Tribunale di Milano, senza nulla argomentare a fondamento della decisione di derogare alla specifica disciplina prevista dall'art. 139 codice delle assicurazioni private.
Sicché, non avendo né parte appellante né la parte appellata svolto contestazione in merito alla percentuale di invalidità permanente e temporanea dichiarate nella sentenza impugnata, il danno non patrimoniale deve liquidarsi,
Proc. n.2988/2019 r.g.a.a.cc. Pagina 5 di 8
c. Parte_1 Controparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
trattandosi di sinistro stradale in cui sono state accertate lesioni micropermanenti, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 139 d.lgs. 209/2005
(come da ultimo aggiornati con d.m. 16/07/2024 in G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024) (cfr. Cass. 19229/2022: “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito”).
Ne consegue, in applicazione delle vigenti tabelle per la liquidazione del danno biologico di lieve entità, che a , di anni 55 al momento Controparte_3
del sinistro, vada riconosciuto il complessivo importo all'attualità di 17.530,00 €, di cui 15.197,06 € per danno biologico permanente e 2.333,89 € per danno biologico temporaneo (di cui 883,84 € per ITT di 16 giorni, 621,45 € per ITP al
75% per 15 giorni, 552,40 € per ITP al 50% per 20 giorni e 276,20 € per ITP al 25% per 20 giorni).
Alla somma sopra determinata, va aggiunta l'importo di 3.000,00 € liquidato equitativamente dal Tribunale per il ristoro degli interessi compensativi, posto che su tale importo nessuna delle parti ha formulato alcun motivo di doglianza.
Non spetta, invece, la personalizzazione del danno biologico in mancanza di allegazioni e prova da parte dell'appellato di peculiari, anomali ed eccezionali circostanze di fatto che giustifichino tale variazione in aumento nonché il ristoro del danno morale tenuto conto che nella sentenza impugnata non viene liquidata tale voce di danno e l'appellato, sul punto, non ha proposto appello incidentale.
III. In conclusione, l'appello va accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata con la condanna della al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di complessivi 20.530,00 €, comprensivo di Controparte_3
interessi e rivalutazione come sopra precisati. A partire dalla pubblicazione della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Non può invece essere accolta la domanda di restituzione (non avanzata con l'atto d'appello) del maggiore importo versato in esecuzione della sentenza di primo grado, giacché essa è stata proposta oltre il termine ultimo consentito, che, per la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, coincide con l'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. 7144/2021; Cass. 2292/18).
Proc. n.2988/2019 r.g.a.a.cc. Pagina 6 di 8
c. Parte_1 Controparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
IV. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, il governo delle spese deve essere rimodulato, in relazione al decisum, con conseguente condanna della a rifondere al procuratore dell'appellato, dichiaratosi Parte_1
anticipatario, le spese del doppio grado, che vanno determinate, in assenza della nota spese, sulla base dei parametri indicati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della giustizia
13 agosto 2022, n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati (scaglione tra 5.200,01 € a 26.000,00 €) .
Esse si liquidano, per il primo grado del giudizio, in complessivi 3.277,50 €, di cui 2.850,00 € per compenso (500,00 € per la fase di studio, 450,00 € per la fase introduttiva, 900,00 € per la fase istruttoria e 1.000,00 € per la fase decisoria), 427,50 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
per il secondo grado del giudizio, in complessivi 4.206,17 € di cui 3.704,50 € per compenso (767,00 € per la fase di studio, 660,50 € per la fase introduttiva,
1.121,50 € per la fase di trattazione e 1.155,50 € per la fase decisoria) e 555,67 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori. Anche le spese di
CT, nei rapporti tra le parti, restano a carico della . Parte_1
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_3
sentenza del Tribunale di Napoli n. 3866/2019, pubblicata il 10 aprile 2019, così provvede:
1. accoglie l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la a corrispondere a Parte_1 CP_3
, l'importo di complessi 20.530,00 € (già comprensivo di interessi
[...]
e rivalutazione), oltre ulteriori interessi legali dalla sentenza sino all'effettivo pagamento, da cui detrarre quanto già versato in esecuzione della sentenza del primo grado;
2. condanna la al pagamento in favore dell'avv. Claudio Parte_1
De Leo, procuratore anticipatario di , delle spese del Controparte_3
doppio grado di giudizio, che si liquidano, per il primo grado di giudizio,
Proc. n.2988/2019 r.g.a.a.cc. Pagina 7 di 8
c. Parte_1 Controparte_3 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
nel complessivo importo di 2.850,00 € per compenso, 427,50 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, e per il secondo grado di giudizio, in complessivi 4.206,17 €, di cui 3.704,50 € per compenso e
555,67 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
Anche le spese della CT espletata in primo grado restano definitivamente, nei rapporti tra le parti, a carico della Parte_1
[...]
Così deciso in Napoli, il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Proc. n.2988/2019 r.g.a.a.cc. Pagina 8 di 8
c. Parte_1 Controparte_3