Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/1999, n. 4347
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Sentenza 29 aprile 1999

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La valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri - come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione - non sono deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, peraltro, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, è tenuto ad indicare le ragioni del proprio convincimento,ma non a discutere ogni singolo elemento ne' a confutare tutte le deduzioni avverse.

In tema di spese processuali, la valutazione della opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito,potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza (consistente nel divieto di condanna alle spese della parte che risulti totalmente vittoriosa),o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/1999, n. 4347
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4347
    Data del deposito : 29 aprile 1999

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