Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 2
La valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri - come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione - non sono deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, peraltro, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, è tenuto ad indicare le ragioni del proprio convincimento,ma non a discutere ogni singolo elemento ne' a confutare tutte le deduzioni avverse.
In tema di spese processuali, la valutazione della opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito,potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza (consistente nel divieto di condanna alle spese della parte che risulti totalmente vittoriosa),o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/1999, n. 4347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4347 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente
Dott. Mario SPADONE Consigliere
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel.
Dott. Lucio MAZZIOTTI di CELSO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso iscritto al n. 14403/96 proposto
TA CH e TI LA, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 69, presso lo studio dell'Avv. Aldo Ferretti, difesi dall'Avv. Carlo Marsella come da procura in calce al ricorso.
RICORRENTI
contro
EN OM, IR CA e RO IS, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Gracchi n. 278, presso lo studio dell'Avv. Bruno Bonanni, difesi dall'Avv. Cesare Natalizio come da procura a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTI
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 479/96 del 5.6 / 5.7.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.12.1998 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Orazio Frazzini che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 10.6.1988, CO AN, LI IR e UI RO, proprietari e possessori rispettivamente di due appezzamenti di terreno siti in Isola del Liri, località Vado Palanca, premesso che detti terreni erano serviti da una servitù di transito di accesso avente origine da via Vado Palanca e sviluppandosi sui terreni di cui al mappale 158, per una larghezza di metri 3, e al mappale 157 per una larghezza di metri 4, lamentando che MI CO e DA IO, proprietari di tali fondi serventi, avevano sbarrato la stradella con un'auto e recintato il confine tra il mappale 157 e 158 impedendo il passaggio con mezzi meccanici e lasciando solo il passaggio pedonale di circa 50 centimetri, chiedevano di essere reintegrati nel possesso totale della stradella. I convenuti contestavano la domanda e, in via riconvenzionale, chiedevano di essere reintegrati nel possesso di una striscia di terreno larga circa 3 metri di cui assumevano essere stati spogliati per l'opera di imbrecciamento realizzata dai coniugi AN-IR sul mappale 157.
Il Pretore rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale.
Con sentenza n. 479/96 del 5.6 / 5.7.1996, il Tribunale di Cassino, in parziale accoglimento dell'appello proposto dagli attori, ordinava ai convenuti la cessazione di ogni turbativa nel possesso del passaggio per una larghezza non superiore a due metri, condannandoli al pagamento delle spese processuali. Dopo aver qualificato l'azione come di manutenzione nel possesso, osservava il Tribunale che in base alle deposizioni testimoniali era risultato che il passaggio sulla stradella avveniva anche con mezzi meccanici e che la stradella era larga circa 2 metri, per cui andava disposta la manutenzione nel possesso della servitù di passaggio limitatamente a tale larghezza.
Ricorrono per cassazione MI CO e DA IO in base a due motivi, ai quali CO AN, LI IR e UI RO resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, deducendo contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art.360 n. 5 c.p.c.), i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto credibile ed attendibile il teste NI AL che aveva affermato che la stradella era "larga circa 2 metri" e che su di essa si passava con cavalli e, quindi, con carri trainati da cavalli e con mezzi agricoli"; e, per contro, inattendibile la testimonianza di AR ZI la quale, invece, aveva negato l'esistenza del passaggio ed escluso qualsiasi segno o "traccia" della stradella.
Il motivo è infondato.
Trattasi all'evidenza di doglianza di merito tendente alla rivalutazione delle risultanze testimoniali, non deducibile in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza contraddittorietà di motivazione, che nel caso specifico non ricorre avendo i giudici di merito correttamente giustificato: il loro convincimento, allorché hanno ritenuto l'esistenza del passaggio in base al fatto che vi erano tracce dello stesso e quasi tutti i testi, compreso il dante causa dei convenuti, erano stati concordi nel riferire l'esistenza della stradella. Al riguardo i giudici di merito hanno anche spiegato le ragioni per cui la deposizione del teste NI AL, il quale aveva affermato che tale stradella era larga circa due metri, era attendibile e rilevante, dato che aveva deposto con assoluta imparzialità su circostanze e fatti precisi (peraltro riferiti anche da altri testi), quali il passaggio con carri trainati da cavalli e con mezzi agricoli, per cui la sua dichiarazione non poteva essere svalutata dalle contrarie, oltre che contraddittorie, affermazioni del teste AR ZI.
Per il resto è appena il caso di ricordare che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri - come la scelta, fra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione - involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni avverse (Cass. 14.4.1994 n. 3498).
2. Con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), i ricorrenti si dolgono che il Tribunale li abbia condannati al pagamento delle intere spese processuali, malgrado la soccombenza parziale, essendo stato l'appello degli avversari accolto solo in parte, per cui sarebbe stato più giusto compensare, almeno parzialmente, tali spese. Anche tale motivo è infondato, atteso che in sede di legittimità, per quanto riguarda il regolamento e la liquidazione delle spese, possono denunciarsi solo violazioni del criterio della soccombenza (divieto di condanna alle spese della parte che risulti totalmente vittoriosa) o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali (con obbligo in tal caso di indicare le singole voci contestate in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini), mentre rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese stesse (cfr. fra le tante: Cass. 10.7.1997 n. 5174; 14.3. 1995 n. 2949). Nel caso specifico il Tribunale ha posto a carico degli appellati CO - IO le spese dell'intero giudizio, in considerazione della loro soccombenza, valutata con riferimento all'esito totale della lite, senza violare quindi il principio di cui all'art. 91 c.p.c. è senza ritenere di dover esercitare il potere discrezione di compensarle per intero o in parte.
Il ricorso va, quindi, rigettato con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 235.400, oltre L.
1.500.000 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 22 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999