TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12461/2025 r.g.v.g., promosso da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Michieletti del Foro di C.F._1
Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore e CP_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Bertocchi e dall'avv. Maria Pia Talami del
Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “Ricorso su domanda congiunta ex art. 316/337 ter e segg. Cod. civ.
e art. 473 bis 51 c.p.c.”.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: chiedono “che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis 51, 3 comma il
Giudice Relatore il quale fissato ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma cpc il termine per il
1 deposito di note scritte e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero vorrà rimettere la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza Voglia Omologare le seguenti
Conclusioni
• I figli e resteranno con la madre nella residenza di Castiglione di Per_1 Per_2
Pepoli (BO) in via Borgo Nuovo n. 1;
• Il padre verserà, quale contributo al mantenimento del figlio in Per_1
considerazione della sua situazione di fragilità, la somma mensile di €. 400,00= con rivalutazione Istat annuale entro il giorno 15 di ogni mese sul seguente IBAN: IT63A
02008 36772 000103118317, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna, a partire dal mese di maggio 2025, fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica dello stesso. La sig.ra , non appena il CP_1
figlio troverà un impiego, si impegna sin d'ora a darne immediata Per_1
comunicazione al sig. In relazione alle vacanze, qualora non accetti Pt_1 Per_1
di trascorrere una settimana di vacanze con il padre, quest'ultimo s'impegna a contribuire al pagamento della vacanza (la cui spesa dovrà essere documentata) per un importo massimo di €.400,00, sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
• Il padre verserà per la figlia €.200,00= mensili, con rivalutazione Istat Per_2
annuale entro il giorno 15 di ogni mese sul seguente IBAN: IT63A 02008 36772
000103118317 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna, a partire dal mese di maggio 2025 fino al raggiungimento della autosufficienza economica della figlia;
la sig.ra , non appena roverà CP_1 Per_2
un impiego, si impegna, sin d'ora, a darne immediata comunicazione al sig. Pt_1
• Il padre potrà vedere i figli liberamente previo accordi con gli stessi;
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
− La signora potrà ritirare, nel giorno ed orario da concordare CP_1
congiuntamente col sig. i suoi effetti personali dalla casa in uso al Signor Pt_1
per le vacanze familiari, sita in Francavilla di Sicilia, Via Liguria, 45 (l'asporto Pt_1
dovrà avvenire durante le vacanze estive, del sig. ; Pt_1
2 − La signora consegnerà al Signor una catena con croce d'oro, un CP_1 Pt_1
materasso ortopedico e un servizio di piatti e tegami;
− Disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 10 settembre 2025, e Parte_1 CP_1
davano atto di aver avuto una relazione sentimentale, dalla quale erano nati il Per_1
15 giugno 2001, maggiorenne, non economicamente autosufficiente e portatore di handicap e nata il [...], anch'essa maggiorenne non Per_2
economicamente autosufficiente. I ricorrenti esponevano che il loro legame affettivo, ormai da tempo deterioratosi, si era infine interrotto, con la decisione, di concerto assunta, di cessare la convivenza, con conseguente trasferimento del altrove. Pt_1
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adito di recepire gli accordi conseguenti alla cessazione della convivenza ed esposti nel ricorso introduttivo.
Del procedimento era regolarmente reso edotto il Pubblico Ministero, che, con atto del 2 ottobre 2025, interveniva nulla opponendo.
Considerata la congiunta richiesta dei ricorrenti di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, veniva disposto in conformità e alla scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle trascritte conclusioni dei ricorrenti e del Pubblico Ministero.
Preso atto delle conclusioni congiunte formulate dai ricorrenti nei termini sopra riportati, il Tribunale rileva che le pattuizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di ordine imperativo.
La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento, esimono il Tribunale dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
3 il Tribunale, decidendo definitivamente, omologa l'accordo raggiunto dai ricorrenti, dando atto che:
• “I figli e resteranno con la madre nella residenza di Castiglione di Per_1 Per_2
Pepoli (BO) in via Borgo Nuovo n. 1;
• Il padre verserà, quale contributo al mantenimento del figlio in Per_1
considerazione della sua situazione di fragilità, la somma mensile di €. 400,00= con rivalutazione Istat annuale entro il giorno 15 di ogni mese sul seguente IBAN: IT63A
02008 36772 000103118317, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna, a partire dal mese di maggio 2025, fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica dello stesso. La sig.ra , non appena il CP_1
figlio troverà un impiego, si impegna sin d'ora a darne immediata Per_1
comunicazione al sig. In relazione alle vacanze, qualora non accetti Pt_1 Per_1
di trascorrere una settimana di vacanze con il padre, quest'ultimo s'impegna a contribuire al pagamento della vacanza (la cui spesa dovrà essere documentata) per un importo massimo di €.400,00, sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
• Il padre verserà per la figlia €.200,00= mensili, con rivalutazione Istat Per_2
annuale entro il giorno 15 di ogni mese sul seguente IBAN: IT63A 02008 36772
000103118317 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna, a partire dal mese di maggio 2025 fino al raggiungimento della autosufficienza economica della figlia;
la sig.ra , non appena roverà CP_1 Per_2
un impiego, si impegna, sin d'ora, a darne immediata comunicazione al sig. Pt_1
• Il padre potrà vedere i figli liberamente previo accordi con gli stessi”;
“− La signora potrà ritirare, nel giorno ed orario da concordare CP_1
congiuntamente col sig. , i suoi effetti personali dalla casa in uso al Signor Pt_1
per le vacanze familiari, sita in Francavilla di Sicilia, Via Liguria, 45 (l'asporto Pt_1
dovrà avvenire durante le vacanze estive, del sig. ; Pt_1
− La signora consegnerà al Signor una catena con croce d'oro, un CP_1 Pt_1
materasso ortopedico e un servizio di piatti e tegami”;
4 - le “spese di giudizio” sono compensate “tra le parti”.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione prima civile del
Tribunale, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente est. dott. Stefano Giusberti
5