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6 maggio 1982
6 maggio 1982
Art. 48. (Impresa familiare coltivatrice)
Il rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonia parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale e' rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari.
Il rapporto continua anche con un solo familiare, purche' la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione del fondo.
Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i familiari rispondono con i beni comuni. Delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente e solidalmente, i familiari che hanno agito in nome e per conto della famiglia e, salvo patto contrario, anche gli altri.
Qualora non sussista impresa familiare, il contratto puo' essere ceduto dal concessionario, anche senza il consenso del locatore, ad uno o piu' componenti la propria famiglia che continuino la diretta conduzione o coltivazione del fondo, purche' gia' svolgano da almeno tre anni attivita' agricola a titolo principale.
Il rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonia parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale e' rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari.
Il rapporto continua anche con un solo familiare, purche' la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione del fondo.
Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i familiari rispondono con i beni comuni. Delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente e solidalmente, i familiari che hanno agito in nome e per conto della famiglia e, salvo patto contrario, anche gli altri.
Qualora non sussista impresa familiare, il contratto puo' essere ceduto dal concessionario, anche senza il consenso del locatore, ad uno o piu' componenti la propria famiglia che continuino la diretta conduzione o coltivazione del fondo, purche' gia' svolgano da almeno tre anni attivita' agricola a titolo principale.
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Giurisprudenza • 129
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- art. 48 Legge n. 203 del 1982·
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