Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione civile
In composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2560/2022 R.G.AA.CC.
Oggetto: pagamento del corrispettivo
Vertente
tra
, Codice Fiscale: , titolare dell'omonimo studio Parte_1 CodiceFiscale_1 professionale (Partita IVA , con sede in Marsala, via Cap. Vito Falco n. 2/C sc. E, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Marsala, nella via F. Struppa n.60 presso lo studio dell' Avv.to Caterina Calamia
(pec: , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti . Email_1
//ATTORE//
e
di Castelvetrano, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Castelvetrano via P.IVA_2
Gioberti n.13 presso lo studio dell' Avv. Antonino Leggio (cod. fisc. pec: CodiceFiscale_2
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti Email_2
//CONVENUTO//
Conclusioni delle parti
Come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 04.11.2024 ex art.127 ter cpc;
conclusioni da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato , l'odierno attore , esponendo di aver raggiunto con l'odierno convenuto un accordo verbale di collaborazione professionale svoltasi regolarmente dal mese di Maggio
2019 fino al 31 Dicembre 2021 e di aver emesso, a conclusione del rapporto, per i servizi di patronato svolti e di Caf prestato, le fatture nn. 25 del 20.12.2021 per € 3.508,96 e 26 del 20.12.2021 per € 32.971,27, che però rimanevano impagate, chiedeva che venisse ritenuto e dichiarato il rapporto di collaborazione professionale esistente tra il Dott. e il Parte_1 [...]
di Castelvetrano, con condanna del convenuto al pagamento in suo Controparte_2 favore della somma di € 36.480,23, di cui alle fatture azionate.
Si costituiva il convenuto, contestando an e quantum dell'avversa domanda, della quale chiedeva il rigetto.
c.p.c.
La domanda non non può essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
Va però preliminarmente premesso che nessuna statuizione verrà adottata sulle domande nuove dall'attore proposte per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi di domande
(arricchimento senza causa, risarcimento danno morale o professionale, provvedimento inibitorio) all'evidenza tardive.
Nè alcuna pronuncia verrà emessa in relazione alle istanze istruttorie avanzate dall'attore oltre lo sbarramento temporale costituito dalle memorie ex art.183, comma 6, n.2, cpc.
Ciò detto, premesso altresì che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale sia di legittimità che di merito, la fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, con le conseguenze che, laddove il rapporto è contestato fra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (in questo senso vedasi, fra le tante, Cass. 2016 n.299; Cass. 2014 n.462; Cass. 2011 n.17050; Cass.
2010 n.15383; Cass.2009 n.806; Trib. Milano 2014 n.14364; Trib. Salerno 2014 n.5532; Trib. Padova 2014
n.3159; Trib. Modena 2012 n.816; Trib. Messina 2006 n.189), va osservato che le contestazioni mosse dall'odierno convenuto in ordine all'esistenza del rapporto di collaborazione (e del credito vantato dall'attore, quale risultante dalle fatture in esame), obbligavano lo stesso a Parte_1 fornire al giudice in primis la prova del titolo, cioè del rapporto giuridico da cui è scaturito il credito.
La qual cosa però nel caso in esame non è avvenuta.
Invero, pur a non voler fare applicazione, nella presente causa, della normativa di cui alla Legge 30 marzo
2001, n. 152, che disciplina l'attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, sia in Italia che all'estero, che invece dovrebbe applicarsi, stante la natura incontestata di Patronato del
[...] di Castelvetrano,. e quindi pur a non richiamare l'art. 17, Controparte_1 comma 1, della predetta legge, secondo cui : “ È fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di cui all'articolo
6…….”.
L'art.6 della L. 2021 n.152, sotto la rubrica (Operatori), testualmente, per quel che qui interessa, recita:”
1. Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorità consolari e diplomatiche.
2. È ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche.
3. Esclusivamente in relazione all'attività di cui agli articoli 8 e 10 e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessità ed urgenza, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
4. ……..omissisi”, per cui sarebbe stata necessaria la forma scritta dell'asserito accordo, resta il fatto che l'attore, su cui gravava il relativo onere, non ha provato il rapporto contrattuale che asserisce essere intercorso con l'odierno convenuto e su cui sono fondate le fatture in questione.
In atti, infatti, a sostegno, risultano depositate una pec del gennaio 2022, un prospetto di servizi di patronato svolti e dei punti totalizzati autostilato, id est report pratiche fino a dicembre 2021, un'assegnazione password ed una richiesta di prova testimoniale.
Ora, la pec è stata contestata, disconosciuta ed oggetto di querela di falso.
Il report pratiche, pure contestato, si risolve in un elenco unilateralmente predisposto dall'attore, privo di sottoscrizione per accettazione/riconoscimento di prestazioni e punteggio da parte del Circolo.
L'assegnazione password, di per sé nulla prova.
La prova testimoniale è inammissibile, se non per contrasto con l'art.2725 cc (per mero errore materiale indicato in 2755 c.c. nell'ordinanza del 15.02.2024), in ogni caso per la genericità dei capitoli come ivi formulati.
Risulta poi depositato, il 12.02.2024, un file audio, da cui asseritamente si ricaverebbe la prova della domanda, il cui deposito è però inammissibile, poiché avvenuto tardivamente, a preclusioni istruttorie già maturatesi.
Ancor piu' tardivamente, e quindi chiaramente inammissibile, è il verbale di conciliazione del 27.05.2024, depositato il 24.06.2024 e la mail Caf del 2.01.2025, depositata l'8.01.2025 addirittura dopo il deposito della comparsa conclusionale.
Rebus sic stantibus, l'attore non ha fornito prova del mandato conferitogli dal Controparte_1
di Castelvetrano e quindi non ha fornito prova dell'an; peraltro, anche a voler
[...] considerare sussistente fra le parti un accordo professionale valido e non contrario alla legge, l'attore non ha comunque fornito prova delle prestazioni rese e del lavoro svolto in favore del convenuto e quindi prova del quantum, che risulta parimenti contestato dal . Controparte_1
Conclusivamente, poichè questo è un giudizio ordinario, per cui, secondo i principi generali in tema di onere della prova, ricavabili dall'art.2697 c.c., incombe su chi fa valere il diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, e poiché l'odierno attore non ha fornito elementi, la domanda va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della lite, come in dispositivo secondo le tariffe di cui al DM 147/2022, opportunamente dimidiate, considerata la natura non particolarmente complessa delle questioni giuridiche affrontate, il risultato conseguito e la carenza di fase istruttoria, se non documentale.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio n.2560/2022, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosi' decide:
Rigetta la domanda.
Condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, dei compensi di lite, che liquida complessivamente in € 3.808,00 oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa, come per legge.
Cosi' deciso in Marsala, 18.03.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo