Articolo 56 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 55Articolo 57
Versione
6 maggio 1982
Art. 56. (Contratti per i quali e' esclusa l'applicazione
della presente legge)

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali ne' alle concessioni per coltivazioni intercalari ne' alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria.
Entrata in vigore il 6 maggio 1982
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