Provvedimento: […] 3 5. – Nel merito, vi è da premettere quanto segue. 5.1. - In data 1 ottobre 2010 veniva sottoscritto tra gli attori ed il convenuto un contratto, con il quale le parti Controparte_1 concordavano di coltivare il fondo sito in Filandari località Gallinaro, dell'estensione di dodici ettari, in compartecipazione temporanea stagionale, come regolata dall' art. 56 legge 203/1982. 5.2. - Gli elementi distintivi di un contratto di compartecipazione temporanea stagionale sono: 1) la struttura associativa, poiché la parti contrattuali si impegnano a svolgere congiuntamente una coltivazione stagionale, e, se pur una parte metta a disposizione il terreno, lo stesso deve mantenere effettivamente la conduzione del fondo, partecipando alle fasi, o ad alcune fasi, di coltivazione dello stesso;
Leggi di più...