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19 aprile 1942
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16 marzo 2019
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20 novembre 2020
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Art. 2257.
(Amministrazione disgiuntiva).
((L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa' spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.))
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a piu' soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.
(Amministrazione disgiuntiva).
((L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa' spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.))
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a piu' soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.
Commentari • 125
- 1. commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 28 gennaio 2024 · 289.45624
L'articolo 2257 del Codice Civile, rubricato “Amministrazione disgiuntiva”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. II "Dei rapporti tra i soci". All'art. 2257 c.c. viene stabilito che, salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ognuno dei soci che la esercita disgiuntamente dagli altri. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 2257 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 2257 del Codice Civile: Art. 2257. […]
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Giurisprudenza • 424
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/05/2022, n. 2097Provvedimento: […] Pt_3 , era socio e, quindi, era amministratore (ex art. 2257 c.c.) e aveva, dunque (in relazione agli atti da lui sottoscritti in data 9/09/2011 e […] c.c. con riferimento all'art.2257 c.c.; l'erronea applicazione dell'art.2293 c.c. con riferimento all'art.2257 c.c. circa il potere di rappresentanza; […] alla data di compimento degli atti di proroga del contratto di locazione (2011), risultano applicabili, nella fattispecie in esame, le disposizioni previste dalla legge per le società di persone (prive di un amministratore) e contenute negli artt. 2257 c.c. e 2266 c.c., a norma delle quali: “salva diversa pattuizione, […]Leggi di più...
- art. 2266 c.c.·
- sospensione del giudizio·
- art. 2257 c.c.·
- sfratto per finita locazione·
- contributo unificato·
- responsabilità amministratore·
- spese processuali·
- rappresentanza società di persone·
- proroga contratto di locazione