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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1960 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. TRAINA SALVATORE;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ), con l'avv. MANLIO GALEANO;
CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 3 Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
OI-001240689 notificatagli dall' il 18/06/2024 per € 2.811,00 a titolo CP_1
di sanzione per omesso versamento dei contributi trattenuti a carico dei lavoratori dipendenti dell'anno 2016, oltre spese di notifica, sulla base dell'atto di accertamento prot. n. .6500.06/06/2024.0124931 del CP_1
21/08/2018 eccependo, tra l'altro, l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1981.
L' , costituendosi in giudizio, ha riconosciuto di non poter fornire la CP_1
prova della tempestiva notifica dell'accertamento prodromico all'emissione del provvedimento impugnato e di aver proceduto ad annullare l'ordinanza d'ingiunzione opposta;
ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il ricorrente si è associato alla dichiarazione di cessata materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere risultando pacifica l'infondatezza della pretesa sanzionatoria.
Le spese vanno poste a carico dell' per la pacifica fondatezza del CP_1
ricorso, con distrazione in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente. Si liquidano solo le fasi di studio ed introduttiva essendo stata la causa decisa in prima “udienza” una volta venuta meno la contesa tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a CP_1
rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali al 15%, distratte a favore del difensore.
03/04/2025
Il Giudice del Lavoro
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