Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/04/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4336/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 20.03.2025 e vertente
TRA
- (C.F. ), Parte_1 C.F._1
- (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvestro Carboni;
OPPONENTI
E
- DI (C.F. , Controparte_1 C.F._3
- (C.F. ), Controparte_2 C.F._4
- (C.F. ), Controparte_3 CodiceFiscale_5
- (C.F. ), Controparte_4 C.F._6
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Di Ciollo e Giovanni Di
Ciollo;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1424/2023 (R.G. n.
3129/2023).
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così statuire:
1
1. in via principale, annullare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti Sig.ri e nei confronti dei Sig.ri Parte_1 Pt_2 [...]
e , e , per le Controparte_5 Controparte_2 CP_3 CP_4 causali esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
2. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per parte opposta: “Voglia l'adito Tribunale di Latina:
1. Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e, per
l'effetto, confermare il D.I. opposto;
2. Condannare gli opponenti, ai sensi dell'art. 96, co. 1, 3 e 4 c.p.c., alla luce della condotta tenuta sia in sede stragiudiziale che giudiziale, al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia;
3. Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti difensore che si dichiarano antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori , e Controparte_5 Controparte_2 CP_3
ottenevano decreto ingiuntivo n. 1424/2023 (R.G. n. 3129/2023) CP_4
immediatamente esecutivo con il quale il Tribunale civile di Latina condannava i signori e , in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, al pagamento nei propri confronti dell'importo di Euro 30.000,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di penale contrattuale.
Proponevano tempestiva opposizione gli ingiunti deducendo la nullità e la infondatezza del decreto ingiuntivo -e chiedendone, contestualmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva- sull'assunta inidoneità della scrittura privata a costituire prova per l'emissione del decreto ingiuntivo in mancanza di autenticazione notarile, sulla pretesa inefficacia della stessa
2 per mancato avveramento della condizione risolutiva consistente nella stipulazione del rogito notarile dinanzi al notaio dott. e Persona_1
deducendo, altresì, che fosse stata comunque superata dalla sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma n. 5584/2022; infine, contestando il quantum dell'importo ingiunto in quanto eccessivamente oneroso.
Rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Si costituivano in giudizio i signori Controparte_5
e replicando agli avversi motivi di Controparte_2 CP_3 CP_4
opposizione, in quanto asseritamente manifestamente infondati, e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e con condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96, commi 1, 3, e 4 c.p.c. per temerarietà della lite.
Il Giudice istruttore, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, attesa l'assenza di richieste istruttorie, rinviava per la rimessione in decisione all'udienza del
20.03.2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. All'esito della suddetta udienza, la causa veniva trattenuta in decisione su richiesta delle parti.
L'opposizione è infondata e non appare meritevole di accoglimento.
L'eccezione preliminare di nullità del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo formulata dagli opponenti sulla pretesa inidoneità della scrittura privata a costituire valida prova per l'emissione è infondata e va disattesa.
L'art. 633 c.p.c. enuncia, tra le condizioni di ammissibilità della domanda per ingiunzione, che il credito sia fondato su prova scritta.
La nozione di prova scritta richiesta ai fini della concessione del provvedimento di ingiunzione, in coerenza con la struttura sommaria del procedimento (ove la sommarietà risiede, a seconda dei casi, nella semplificazione delle ragioni del diritto azionato, delle modalità di trattazione o di istruzione necessarie oltre che nell'assenza di
3 contraddittorio), comprende, in base ad una lettura dell'art. 634 c.p.c., qualsiasi scrittura privata, redatta anche in forma semplificata ovvero sprovvista di autenticazione, anche se carente dei requisiti prescritti dal codice civile, rimanendo, comunque, sottoposta al prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c. la valutazione di autenticità del documento.
La giurisprudenza di merito e di legittimità, già in epoca risalente (cfr., ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13429 del 09/10/2000), si è attestata su tale principio anche in virtù del fatto che la completezza della documentazione deve essere, comunque, accertata nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena per il quale operano le limitazioni previste a carico delle parti dal Codice civile e di procedura civile.
Quanto alla concessione della provvisoria esecuzione nella fase di emissione del decreto ingiuntivo, si osserva che l'art. 642 c.p.c., con la stessa logica che caratterizza la specialità della procedura, consente al giudice, al secondo comma, di munire il provvedimento della clausola di provvisoria esecuzione “se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere” in tal caso potendo altresì imporre il pagamento di una cauzione.
Si comprende, allora, come l'attribuzione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo richiesto sia rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale verosimilmente la concederà ogniqualvolta riterrà che la documentazione prodotta dal ricorrente dimostri sufficientemente le ragioni di credito in quanto ricognitiva del debito, tanto più che in capo al debitore residua la possibilità di disconoscere la sottoscrizione in sede di opposizione ovvero di chiedere la sospensione della esecuzione precedentemente concessa.
Da quanto affermato discende il rigetto del motivo di nullità formulato.
Passando alla valutazione del merito della controversia, va rilevato
4 quanto segue.
La scrittura privata allegata dagli opposti a giustificazione della richiesta di pagamento, sottoscritta dalle parti in data 15 dicembre 2020, contiene un accordo transattivo con le quali le stesse manifestavano volontà novativa rispetto alle obbligazioni discendenti dall'accertamento contenuto nella sentenza n. 1116/2014 del Tribunale civile di Latina, e con il quale convenivano, superando la divisione degli immobili in comproprietà sancita in sentenza, che “La particella 595 sub 1 relativa al terreno sito in Monte
San Biagio, Via Provinciale San Magno e distinto in Catasto al foglio 25, è stato oggetto di frazionamento Protocollo LT 0041514 del 06.06.2019 a seguito del quale sono state create le seguenti particelle del foglio 25:595 sub 5,6,7,8,9 che saranno attribuiti in proprietà esclusiva degli odierni condividendi nel modo che segue:
Le particelle nn. 595 sub 5,595 sub 6 e 595 sub 7 saranno attribuite in proprietà ai sig.ri , , Controparte_5 Controparte_2 CP_3
e .
[...] Controparte_4
Le particelle nn. 595 sub 8 saranno attribuite in proprietà ai sig.ri
e . Parte_1 Parte_2
La particella nn. 595 sub 9 sarà attribuita in comproprietà tra i sig.ri
e da una parte e Parte_1 Parte_2 Controparte_5
, , e dall'altra.
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Le parti concordemente stabiliscono che contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile di divisione sarà costituita una servitù di passaggio pedonale e carrabile gravante sulla particella 595 sub 9 a favore delle unità immobiliari contraddistinte con le particelle nn. 91, 594,
595 sub 5, 595 sub 6 e 595 sub 7, 595 sub 8 e resterà chiuso con cancello posto a confine con la Strada Provinciale San Magno, già esistente.
La particella 595 sub 9 sarà tenuta libera e sgombra da persone, animali e cose sia di giorno che di notte”.
Essa costituisce, pertanto, il regolamento negoziale efficace tra le parti, che continua a permanere nonostante la declaratoria di cessazione della
5 materia del contendere da parte della Corte d'Appello determinando l'insorgenza di nuove obbligazioni a carico delle parti.
Invero, con la pronuncia della Corte d'Appello (sent. n. 5584/2022) sul gravame interposto dai signori , e - Controparte_2 CP_3 CP_4
odierni opposti- da un lato veniva chiesta la riforma della sola parte di sentenza con la quale era stato negato il riconoscimento di servitù
(coattiva o per usucapione) in proprio favore, dall'altro rimanevano ferme le statuizioni concernenti il regime di divisione contenuto nella sentenza n.
1116/2014 del Tribunale di Latina sulle quali si formava giudicato.
Non appare, perciò, condivisibile la tesi di parte opponente secondo cui la scrittura privata è divenuta tanquam non esset, essendo “intervenuta sentenza della Corte di Appello che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in tal modo comportando l'incontestabile superamento della scrittura in oggetto” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione in opposizione).
La declaratoria di cessata materia del contendere contenuta nella decisione richiamata non disconosce ma, al contrario, presuppone il raggiungimento di un accordo sulla definizione della lite, che nella specie
è dato proprio dalla scrittura privata del 15.12.2020 alla quale le parti si riportavano nelle conclusioni rassegnate.
L'oggetto della transazione, infatti, è dato dalla previsione di un nuovo regime di divisione degli immobili in comproprietà e al contempo dalla regolazione della servitù di passaggio a favore dei diversi proprietari;
pertanto, per un verso -quello relativo al riconoscimento di servitù- il proprio oggetto si sovrapponeva a quello del giudizio di impugnazione, per altro verso -quello concernente la divisione- esulava i limiti di tale giudizio e per tale motivo le conclusioni sul punto rassegnate dalle parti venivano dichiarate inammissibili in quanto finalizzate a riportare in auge questioni sulle quali si era formato il giudicato.
L'ulteriore argomento prospettato dagli opponenti, concernente un diverso profilo di inefficacia della scrittura, ossia quello relativo al mancato
6 avveramento degli eventi dedotti in condizione, non può trovare accoglimento, dovendosi escludere che le clausole n. 4 e 5D, nella parte in cui prevedono la stipula di atto notarile dinanzi al notaio dott. Per_1
, contengano condizioni risolutive.
[...]
Si ha, infatti, condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1353 c.c., quando le parti subordinano la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un evento futuro e incerto, con la conseguenza che, qualora si verifichi l'evento dedotto in condizione, gli effetti del negozio cessano e si considerano come mai prodotti.
Dalla lettura delle clausole contrattuali emerge che esse contengono l'indicazione degli obblighi reciprocamente assunti e la disciplina delle modalità di esecuzione;
inoltre, la circostanza concernente la stipula di atto notarile di divisione dinanzi al notaio non appare Persona_1 assumere la veste di evento condizionante l'efficacia della transazione attenendo esclusivamente alle modalità di adempimento dell'accordo.
Rilevato che la prova del condizionamento è a carico della parte che ne asserisce l'esistenza, si osserva che non solo detto onere non è stato debitamente assolto, ma risulta che, a seguito di rinuncia al mandato da parte del notaio , gli opponenti si rivolsero, per la conclusione della Per_1
pratica, ad altro notaio.
È noto che la previsione della clausola condizionale, per essere ritenuta tale, deve rispondere ad un interesse delle parti meritevole di tutela e non sembra che la dinamica intercorsa tra i contraenti, per come rappresentata e documentata, abbia evidenziato l'esistenza e l'attualità di siffatto interesse.
Viceversa, dalla lettura complessiva del contratto, anche alla luce del comportamento successivo delle parti, emerge con evidenza la previsione di un sistema a doppio binario che consente di riconoscere completezza ed autonomia funzionale alla programmazione negoziale.
Infatti, accanto all'ipotesi di adempimento della transazione, all'esito della quale è prevista la stipulazione dell'atto notarile di divisione, viene
7 contemplato il diverso caso -poi in concreto verificatosi- di violazione dell'accordo, a reazione della quale è stato pattuito l'obbligo, a carico della parte inadempiente, di pagamento di una penale di Euro 30.000,00 ed il diritto di parte diligente di ottenere una ingiunzione di pagamento previo inoltro di formale diffida ad adempiere rimasta inevasa (cfr. clausola F).
Conseguentemente gli odierni opposti, quale parte diligente nell'esecuzione dell'accordo, hanno dimostrato di aver agito in giudizio osservando le formalità indicate (ossia diffidando controparte dapprima a mezzo pec del 07.01.2022 e successivamente tramite raccomandata A/R del 28.02.2023, cfr. all. nn. 6 e 7 del fascicolo monitorio) e, dunque, di aver titolo a richiedere il pagamento della penale in virtù della transazione prodotta, assolutamente valida e produttiva di effetti.
Penale che, a giudizio del giudicante, non appare neppure manifestamente sproporzionata e che, pertanto, è dovuta nell'importo pattuito (Euro 30.000,00).
Invero, “in tema di clausola penale, il criterio che il giudice deve utilizzare per valutarne l'eccessività, a norma dell'art. 1384 cod. civ., ha natura oggettiva, dovendosi tener conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, avendo il riferimento all'interesse del creditore la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva, e dovendo la difficoltà del debitore riguardare l'esecuzione stessa della prestazione risarcitoria (ove, ad esempio, venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità), senza che occorrano ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino l'ammontare” (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 7180 del 10/05/2012).
Pertanto, in considerazione di quanto diffusamente argomentato,
l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Quanto alla richiesta di condanna degli opponenti per temerarietà della
8 lite, ai sensi dell'art. 96, commi 1, 3 e 4 c.p.c., essa deve essere disattesa, non essendo stati rinvenuti in giudizio elementi idonei a dimostrare la propria mala fede o colpa grave, da intendersi quale “consapevolezza dell'infondatezza della domanda” o della “carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza” (Cass. Sez. Un. Sent. n.
22405 del 13/09/2018).
Le spese processuali seguono la soccombenza degli opponenti e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 previa applicazione dei minimi di scaglione, trattandosi di controversia documentale e considerati i rapporti tra le parti;
con diistrazione in favore dei procuratori antistatari di parte opposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1424/2023, emesso dal Tribunale civile di Latina in data 28.08.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna i signori e , in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dei signori
[...]
Controparte_5 Controparte_2 Controparte_3
, in solido tra loro, spese che liquida in Euro 3.809,00 Controparte_4
per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli Avvocati DI CIOLLO Giovanni e DI CIOLLO
Francesco, in solido tra loro, dichiaratisi antistatari.
Latina, 8.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
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