TRIB
Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2024, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
Rg.n. 2079/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2079/2021 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Capodanno, giusta procura in calce all'atto di Parte_1
citazione ed elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in Napoli alla via Mario Gigante n. 90
ATTRICE
E quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Gian Tommaso Avati, giusta procura generale alle liti in atti,
ed elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in Napoli alla via Melisburgo n. 44
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni a persona da circolazione di veicolo non identificato.
Conclusioni: Come da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.04.2021 l'attrice conveniva in Parte_1
giudizio quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., al fine di sentirla Parte_2
condannare ai sensi dell'art. 283 lett. a) d.lgs. 209/2005, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 17.10.2017, verso le ore 10.30, in Sorrento alla via Rota.
Premetteva, difatti, che nelle dette circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva a piedi la via Rota
con direzione Campo Sportivo e si apprestava ad attraversare la strada, veniva investita da un'auto, che procedeva a velocità sostenuta ed a seguito dell'impatto dapprima urtava con il capo contro il muro e poi cadeva al suolo, mentre il conducente dell'auto investitrice proseguiva la marcia omettendo di prestare il dovuto soccorso e non consentendo la sua identificazione;
deduceva che, di conseguenza riportava lesioni personali, diagnosticate presso il Pronto Soccorso del P.O. di Sorrento come “frattura trochite spalla sx”,
dalle quali era successivamente guarita con postumi;
esponeva, altresì, di aver chiesto il risarcimento dei danni subiti alla , quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., ma di non essere Parte_2
stata risarcita.
Ciò posto chiedeva, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del conducente del Parte_1
veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro, la condanna della nella Parte_2
detta qualità, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite in seguito al sinistro dedotto in
2 lite, quantificati in € 26.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la , quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., si Parte_2
costituiva in giudizio, contestando la domanda in rito e nel merito. In particolare, eccepiva l'inammissibilità
della domanda in mancanza dei presupposti per poter agire nei confronti dell'impresa designata alla gestione del F.G.V.S., essendo onere dell'attrice provare l'oggettiva impossibilità di identificazione del veicolo investitore;
inoltre, contestava i fatti dedotti dall'attore, la compatibilità dei danni lamentati con la dinamica dell'evento e la quantificazione dei danni stessi, chiedendo il rigetto delle domande, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., veniva raccolta la prova orale richiesta da parte attrice ed espletata la C.T.U. medico-legale in persona dell'attrice; in seguito, con ordinanza del 18.09.2024
resa all'esito di trattazione cartolare relativa all'udienza del 17.09.2024, il Giudice, tenuto conto dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea non è fondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda proposta, essendo prodotta in atti la prova dell'intervenuta spedizione, nel rispetto del termine dilatorio di legge rispetto all'avvio della lite, delle relative richieste tendenti ad ottenere il risarcimento ex artt. 145, 148 e 283 D.lgs 209/05, ricevute dalla e dalla Consap S.p.a in data 07.11.2017. Si evidenzia che la richiesta di risarcimento Parte_2
predetta rispetta i requisiti contenutistici previsti dalla normativa richiamata, stante l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142,
comma 2, nonché della documentazione medica relativa alle lesioni patite. Senza trascurare la circostanza che l'art. 148, comma 5, D.Lgs. n. 209 del 2005 prevede che, in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
nel caso in oggetto, nessuna richiesta di integrazione è stata inoltrata alla danneggiata.
La domanda attorea è, inoltre, procedibile, avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in l. 10.11.2014 n. 162 a
3 mezzo Pec del 07.11.2017, sia pure unitamente alla richiesta di risarcimento;
nulla è stato eccepito o rilevato in merito alla ritualità dell'invito inoltrato entro la prima udienza.
La legittimazione attiva dell'attrice e quella passiva della convenuta, per quanto prospettato in citazione,
sussistono, avendo l'attrice dedotto di aver subito lesioni personali a seguito del sinistro provocato da un veicolo rimasto non identificato ed avendo citato in giudizio il soggetto legittimato secondo l'azione proposta ai sensi dell'art. 283 d.lgs. n. 209/2005.
Quanto alla legittimazione passiva della va rilevato che “in tema di assicurazione Pt_2 Parte_2
obbligatoria dei danni derivanti da circolazione di veicoli, l'impresa designata ai sensi dell'art. 286 Dlgs
209/2005, è legittimata in proprio quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria e dell'azione esecutiva,
assumendo l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 c.c. come mandataria ex lege senza rappresentanza del Fondo, solo tenuto a rifondere l'importo versato dall'impresa designata”
(Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 274 del 13/01/2015).
Si evidenzia, inoltre, che la titolarità attiva del rapporto controverso, è provata dai documenti depositati dall'attore, ovvero dalla documentazione medica relativa alle lesioni subite.
Giova, inoltre, ricordare che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da Parte_3
veicolo o natante non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è
sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore,
abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr. Cass. civ. sez. III, 13.07.2011 n. 15367).
Con riferimento alla mancata individuazione del veicolo investitore, inoltre, la Suprema Corte ha anche affermato che la presentazione della denuncia querela non è condizione di proponibilità della domanda risarcitoria azionata contro il Fondo, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo del danneggiato, non imponendo nessuna norma la necessità di presentare la querela prima di chiedere il risarcimento alla
4 impresa designata;
ha, altresì, chiarito che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-
querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra, e il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica. L'accertamento da compiere, difatti, non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (cfr. Cass. civ.
Sez. VI, ord. 31.08.2020 n. 18097; Cass. civ. Sez. III, 17.02.2016 n. 3019; Cass. civ. sez. III, 21.06.2012 n.
10323). Al fine di provare che l'incidente sia stato provato da un veicolo non identificato è perciò sufficiente la prova del fatto che il suo numero di targa non sia stato rilevato nonostante l'uso della diligenza media richiedibile all'uomo della strada, senza che possano essere richiesti comportamenti implicanti una sua non comune diligenza (cfr Cass. civ., sent. n. 12060 del 29.05.2014).
Si deve sottolineare, inoltre, come la peculiare natura della responsabilità del Fondo di Garanzia, che deriva da una previsione legislativa ispirata a principi di carattere solidaristico, rende l'attività probatoria dell'impresa designata convenuta assai più difficoltosa rispetto all'ipotesi in cui l'obbligo assicurativo sia legato ad un rapporto contrattuale con il danneggiante, onde anche per tale ragione s'impone una valutazione particolarmente attenta ed approfondita degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria.
Occorre, quindi, che la prova del fatto storico sia fornita in modo esaustivo e rigoroso, tenuto conto che l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (cfr. Trib.
Torre Annunziata sent. nn. 2906.2022, 285.2022; Trib. Bari sent. n. 917.2008).
5 Venendo ad esaminare il merito della vicenda, ritiene chi scrive che, nella vicenda de quo, non può ritenersi provato che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo,
rimasto sconosciuto per causa non imputabile al danneggiato.
Va evidenziato, in primo luogo, che, relativamente ai fatti di causa, del sinistro non risulta redatto alcun rapporto dell'Autorità né risulta l'intervento di ambulanza;
gli unici elementi probatori raccolti sono costituiti dalla dichiarazione testimoniale di un unico teste e dalla documentazione medica in atti, oltre alla denuncia-querela contro ignoti sporta a seguito dell'investimento.
L'attrice provvedeva, difatti, a sporgere in data 19.10.2017, pochi giorni dopo il sinistro, denuncia-querela in relazione ai fatti di causa alla Stazione dei Carabinieri di Massa Lubrense, successivamente integrata, in data 03.11.2017 con l'indicazione del nominativo del teste , poi escusso in giudizio nel corso Testimone_1
dell'istruttoria.
Il teste escusso indicato da parte attrice, sig. , indifferente alle parti (cfr. verbale d'udienza Testimone_1
del 09.06.2022), ha confermato di aver assistito al sinistro stradale verificatosi in Sorrento alla via Rota,
strada a doppio senso di circolazione, in cui rimaneva coinvolta l'attrice, quale pedone, che veniva investita da un'autovettura, il cui conducente, a seguito dell'investimento, si allontanava rendendone impossibile l'identificazione. In merito alla dinamica del sinistro ha riferito di aver visto che “l'attrice veniva urtata da
un'auto e cadeva per terra” e che “Quando è stata investita l'attrice stava attraversando la strada, aveva
quasi completato l'attraversamento e ... per effetto dell'urto ha sbattuto con il capo contro un muro e poi è
caduta a terra”, precisando che la signora attraversava la strada sulle apposite strisce pedonali dalla lato della strada in cui era sita la carrozzeria al lato opposto, di non aver visto quando l'attrice iniziava ad attraversare la strada, avendo assistito solamente al momento finale dell'investimento. Ha aggiunto che
“l'autovettura che ha investito la signora procedeva con direzione da Sant' Agnello verso Sorrento e dopo
l'urto ha anche accelerato per dileguarsi”, di non ricordare il modello dell'auto investitrice e di non saper precisare i punti di impatto tra veicolo e pedone. Ha ancora riferito di essersi offerto di accompagnare la danneggiata in ospedale, che lamentava vari dolori, in particolare alla testa, ma che la stessa preferì
chiamare il marito, nonché di non saper precisare le lesioni dalla stessa riportate.
6 Invero, le dichiarazioni rese dal teste escusso descrivono sommariamente i fatti di causa, ma appaiono generiche e lacunose sotto vari aspetti e, inoltre, contrastano su alcuni punti con la descrizione dei fatti fornita dall'attore.
Il testimone, difatti, non è in grado di riferire le circostanze di tempo in cui si verificava il sinistro
(“L'incidente si è verificato ... qualche anno fa, non ricordo la data perché è passato tempo credo che fosse
tarda mattinata”), di riportare neanche il modello del veicolo investitore, pur essendo pieno giorno e non essendovi ostacoli tali da impedire la visibilità (“Non ricordo proprio il modello di auto che l'ha urtata”; “...
era bel tempo nel senso che non pioveva”), di riferire i punti di impatto tra l'autovettura ed il pedone (“Non
sono in grado di precisare con quale parte dell'auto è stata urtata”), di descrivere il tipo di lesioni riportate dall'attrice (“... lamentava dolore in particolare alla testa”; “Non so che tipo di lesioni ha riportato l'attrice,
non me ne sono interessato”).
Invero, l'unico tipo di lesioni riferite dal teste, che interessavano il capo, conseguenti all'impatto contro il muro, non trovano riscontro nella documentazione medica e, inoltre, anche il c.t.u. nominato, dott.ssa
, ha evidenziato nei chiarimenti resi, che dalla documentazione medica non si evince alcun Persona_1
trauma cranico (cfr. chiarimenti depositati il 16.04.2024).
Si osserva, poi, che mentre l'istante, sia nell'atto di citazione, sia nella richiesta di risarcimento sia nella denuncia-querela afferma di essere stata investita mentre si apprestava ad iniziare l'attraversamento della strada (cfr. atto di citazione, pag. 1: “l'istante mentre si apprestava ad attraversare la strada, nell'atto di
verificare se arrivassero autoveicoli, veniva investita ...”; cfr. denuncia-querela, pag. 1: “... nel girarmi per
verificare se arrivasse qualche autovettura per poi attraversare ...”; cfr. richiesta di risarcimento, pag. 1: “...
stava attraversando la strada e nell'atto di verificare se arrivassero delle autovetture, veniva investita ...”), il testimone afferma che l'investimento avveniva nella fase finale dell'attraversamento della strada (“Quando
è stata investita l'attrice stava attraversando la strada, aveva quasi completato l'attraversamento”; “io non
ho visto quando l'attrice ha iniziato ad attraversare la strada, ho assistito solo al momento finale
dell'investimento”).
Passando ad esaminare la documentazione medica, è prodotto in atti il verbale di pronto soccorso n.
2017/22542 del 17.10.2017 del P.O. si Sorrento, da cui si evince che si recava con mezzi Parte_1
propri il pomeriggio del giorno stesso (ore 17.39) presso il pronto soccorso;
nei dati di accesso è indicata quale causa dell'evento dannoso l'“incidente in strada” avvenuto alle ore 11.00 in Sorrento alla via Rota;
7 alle voci “Responsabilità terzi” ed “omissione di soccorso” è annotata la risposta “NO”; è riportata quale circostanza dell'evento dannoso “riferisce di essere urtata da un'automobile e cadeva”.
Nel caso di specie, tuttavia, appare rilevante che l'istante non abbia riferito ai sanitari del pronto soccorso dell'investimento da parte di un veicolo non identificato e dell'omissione di soccorso, avendo, fatto riferimento genericamente all'impatto subito da un'auto.
Va osservato, in punto di diritto, che le dichiarazioni rese dal danneggiato all'atto dell'accettazione presso il pronto soccorso e riportate nel verbale, in quanto contenute in atto pubblico, fanno fede fino a querela di falso circa la provenienza di esse dal dichiarante;
tali dichiarazioni entrano a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cass. ord. n.
16030/2020).
Va, peraltro, rilevato che detto documento, sebbene dotato di efficacia probatoria privilegiata quanto al profilo estrinseco della dichiarazione e della sua provenienza dall'attore, non prova anche la assoluta veridicità e l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni;
tuttavia ove tali dichiarazioni vengano fatte da una parte in causa e siano di segno contrario al suo interesse, né sono specificamente chiarite le ragioni per le quali le dichiarazione rese fossero difformi dalla realtà, queste hanno valore di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo e quindi liberamente valutabile dal Giudice del merito (ex art. 2735, primo comma, c.c.),
che può basare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento in esito al suo libero apprezzamento (Cass.
n. 901/1992, 4608/2000).
E' nota, inoltre, l'importanza della tempestiva denuncia dell'omissione di soccorso al momento dell'accesso al pronto soccorso, atteso che gli esercenti le professioni sanitarie sono tenuti alla denuncia o al referto per i fatti che possono integrare (come è sicuramente il caso di specie) reati perseguibili d'ufficio appresi a causa o nell'esercizio delle funzioni, del servizio o della professione (v. artt. 331 e 334 c.p.p. e artt. 361 ss c.p.). Ne consegue che, di regola, qualora fatti suscettibili di configurare i reati perseguibili d'ufficio di cui all'art. 189 C.d.S. non siano già a conoscenza delle Autorità inquirenti perché notiziate dal danneggiato, gli
8 stessi sono riferiti alle Autorità dall'esercente la professione sanitaria che prenda in cura il ferito, ove lo stesso, o terzi accompagnatori, interrogati, lo informino.
Le descritte emergenze istruttorie, in sostanza, valutate unitariamente ex art. 116 c.p.c., non consentono di ritenere provato il fatto posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno;
la deposizione dell'unico teste escusso, tra l'altro generica e in parte contrastante con la descrizione del fatto fornita dall'attrice risulta inadeguata a supportare la domanda attorea ex art. 2697 c.c.. e, valutata unitamente al contenuto del verbale di pronto soccorso, porta a ritenere del tutto insufficiente la prova offerta sia sotto il profilo della impossibilità di identificare il veicolo presunto investitore sia in ordine alla stessa veridicità del fatto così come dedotto da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al d.m. 147 del 13.08.2022, (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, secondo il criterio del disputatum – v. Cass. n. 28417/2016), tenendo conto dei valori minimi in considerazione della non complessità della materia trattata.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Parte_2
, quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., che si liquidano in € 00,00 per
[...]
spese e in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, i.v.a e c.p.a, se dovute;
3) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Torre Annunziata in data 11.12.2024
IL GIUDICE
dr. Angelo Scarpati
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2079/2021 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Capodanno, giusta procura in calce all'atto di Parte_1
citazione ed elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in Napoli alla via Mario Gigante n. 90
ATTRICE
E quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Gian Tommaso Avati, giusta procura generale alle liti in atti,
ed elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in Napoli alla via Melisburgo n. 44
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni a persona da circolazione di veicolo non identificato.
Conclusioni: Come da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.04.2021 l'attrice conveniva in Parte_1
giudizio quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., al fine di sentirla Parte_2
condannare ai sensi dell'art. 283 lett. a) d.lgs. 209/2005, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 17.10.2017, verso le ore 10.30, in Sorrento alla via Rota.
Premetteva, difatti, che nelle dette circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva a piedi la via Rota
con direzione Campo Sportivo e si apprestava ad attraversare la strada, veniva investita da un'auto, che procedeva a velocità sostenuta ed a seguito dell'impatto dapprima urtava con il capo contro il muro e poi cadeva al suolo, mentre il conducente dell'auto investitrice proseguiva la marcia omettendo di prestare il dovuto soccorso e non consentendo la sua identificazione;
deduceva che, di conseguenza riportava lesioni personali, diagnosticate presso il Pronto Soccorso del P.O. di Sorrento come “frattura trochite spalla sx”,
dalle quali era successivamente guarita con postumi;
esponeva, altresì, di aver chiesto il risarcimento dei danni subiti alla , quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., ma di non essere Parte_2
stata risarcita.
Ciò posto chiedeva, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del conducente del Parte_1
veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro, la condanna della nella Parte_2
detta qualità, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite in seguito al sinistro dedotto in
2 lite, quantificati in € 26.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la , quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., si Parte_2
costituiva in giudizio, contestando la domanda in rito e nel merito. In particolare, eccepiva l'inammissibilità
della domanda in mancanza dei presupposti per poter agire nei confronti dell'impresa designata alla gestione del F.G.V.S., essendo onere dell'attrice provare l'oggettiva impossibilità di identificazione del veicolo investitore;
inoltre, contestava i fatti dedotti dall'attore, la compatibilità dei danni lamentati con la dinamica dell'evento e la quantificazione dei danni stessi, chiedendo il rigetto delle domande, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., veniva raccolta la prova orale richiesta da parte attrice ed espletata la C.T.U. medico-legale in persona dell'attrice; in seguito, con ordinanza del 18.09.2024
resa all'esito di trattazione cartolare relativa all'udienza del 17.09.2024, il Giudice, tenuto conto dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea non è fondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda proposta, essendo prodotta in atti la prova dell'intervenuta spedizione, nel rispetto del termine dilatorio di legge rispetto all'avvio della lite, delle relative richieste tendenti ad ottenere il risarcimento ex artt. 145, 148 e 283 D.lgs 209/05, ricevute dalla e dalla Consap S.p.a in data 07.11.2017. Si evidenzia che la richiesta di risarcimento Parte_2
predetta rispetta i requisiti contenutistici previsti dalla normativa richiamata, stante l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142,
comma 2, nonché della documentazione medica relativa alle lesioni patite. Senza trascurare la circostanza che l'art. 148, comma 5, D.Lgs. n. 209 del 2005 prevede che, in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
nel caso in oggetto, nessuna richiesta di integrazione è stata inoltrata alla danneggiata.
La domanda attorea è, inoltre, procedibile, avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in l. 10.11.2014 n. 162 a
3 mezzo Pec del 07.11.2017, sia pure unitamente alla richiesta di risarcimento;
nulla è stato eccepito o rilevato in merito alla ritualità dell'invito inoltrato entro la prima udienza.
La legittimazione attiva dell'attrice e quella passiva della convenuta, per quanto prospettato in citazione,
sussistono, avendo l'attrice dedotto di aver subito lesioni personali a seguito del sinistro provocato da un veicolo rimasto non identificato ed avendo citato in giudizio il soggetto legittimato secondo l'azione proposta ai sensi dell'art. 283 d.lgs. n. 209/2005.
Quanto alla legittimazione passiva della va rilevato che “in tema di assicurazione Pt_2 Parte_2
obbligatoria dei danni derivanti da circolazione di veicoli, l'impresa designata ai sensi dell'art. 286 Dlgs
209/2005, è legittimata in proprio quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria e dell'azione esecutiva,
assumendo l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 c.c. come mandataria ex lege senza rappresentanza del Fondo, solo tenuto a rifondere l'importo versato dall'impresa designata”
(Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 274 del 13/01/2015).
Si evidenzia, inoltre, che la titolarità attiva del rapporto controverso, è provata dai documenti depositati dall'attore, ovvero dalla documentazione medica relativa alle lesioni subite.
Giova, inoltre, ricordare che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da Parte_3
veicolo o natante non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è
sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore,
abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr. Cass. civ. sez. III, 13.07.2011 n. 15367).
Con riferimento alla mancata individuazione del veicolo investitore, inoltre, la Suprema Corte ha anche affermato che la presentazione della denuncia querela non è condizione di proponibilità della domanda risarcitoria azionata contro il Fondo, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo del danneggiato, non imponendo nessuna norma la necessità di presentare la querela prima di chiedere il risarcimento alla
4 impresa designata;
ha, altresì, chiarito che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-
querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra, e il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica. L'accertamento da compiere, difatti, non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (cfr. Cass. civ.
Sez. VI, ord. 31.08.2020 n. 18097; Cass. civ. Sez. III, 17.02.2016 n. 3019; Cass. civ. sez. III, 21.06.2012 n.
10323). Al fine di provare che l'incidente sia stato provato da un veicolo non identificato è perciò sufficiente la prova del fatto che il suo numero di targa non sia stato rilevato nonostante l'uso della diligenza media richiedibile all'uomo della strada, senza che possano essere richiesti comportamenti implicanti una sua non comune diligenza (cfr Cass. civ., sent. n. 12060 del 29.05.2014).
Si deve sottolineare, inoltre, come la peculiare natura della responsabilità del Fondo di Garanzia, che deriva da una previsione legislativa ispirata a principi di carattere solidaristico, rende l'attività probatoria dell'impresa designata convenuta assai più difficoltosa rispetto all'ipotesi in cui l'obbligo assicurativo sia legato ad un rapporto contrattuale con il danneggiante, onde anche per tale ragione s'impone una valutazione particolarmente attenta ed approfondita degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria.
Occorre, quindi, che la prova del fatto storico sia fornita in modo esaustivo e rigoroso, tenuto conto che l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (cfr. Trib.
Torre Annunziata sent. nn. 2906.2022, 285.2022; Trib. Bari sent. n. 917.2008).
5 Venendo ad esaminare il merito della vicenda, ritiene chi scrive che, nella vicenda de quo, non può ritenersi provato che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo,
rimasto sconosciuto per causa non imputabile al danneggiato.
Va evidenziato, in primo luogo, che, relativamente ai fatti di causa, del sinistro non risulta redatto alcun rapporto dell'Autorità né risulta l'intervento di ambulanza;
gli unici elementi probatori raccolti sono costituiti dalla dichiarazione testimoniale di un unico teste e dalla documentazione medica in atti, oltre alla denuncia-querela contro ignoti sporta a seguito dell'investimento.
L'attrice provvedeva, difatti, a sporgere in data 19.10.2017, pochi giorni dopo il sinistro, denuncia-querela in relazione ai fatti di causa alla Stazione dei Carabinieri di Massa Lubrense, successivamente integrata, in data 03.11.2017 con l'indicazione del nominativo del teste , poi escusso in giudizio nel corso Testimone_1
dell'istruttoria.
Il teste escusso indicato da parte attrice, sig. , indifferente alle parti (cfr. verbale d'udienza Testimone_1
del 09.06.2022), ha confermato di aver assistito al sinistro stradale verificatosi in Sorrento alla via Rota,
strada a doppio senso di circolazione, in cui rimaneva coinvolta l'attrice, quale pedone, che veniva investita da un'autovettura, il cui conducente, a seguito dell'investimento, si allontanava rendendone impossibile l'identificazione. In merito alla dinamica del sinistro ha riferito di aver visto che “l'attrice veniva urtata da
un'auto e cadeva per terra” e che “Quando è stata investita l'attrice stava attraversando la strada, aveva
quasi completato l'attraversamento e ... per effetto dell'urto ha sbattuto con il capo contro un muro e poi è
caduta a terra”, precisando che la signora attraversava la strada sulle apposite strisce pedonali dalla lato della strada in cui era sita la carrozzeria al lato opposto, di non aver visto quando l'attrice iniziava ad attraversare la strada, avendo assistito solamente al momento finale dell'investimento. Ha aggiunto che
“l'autovettura che ha investito la signora procedeva con direzione da Sant' Agnello verso Sorrento e dopo
l'urto ha anche accelerato per dileguarsi”, di non ricordare il modello dell'auto investitrice e di non saper precisare i punti di impatto tra veicolo e pedone. Ha ancora riferito di essersi offerto di accompagnare la danneggiata in ospedale, che lamentava vari dolori, in particolare alla testa, ma che la stessa preferì
chiamare il marito, nonché di non saper precisare le lesioni dalla stessa riportate.
6 Invero, le dichiarazioni rese dal teste escusso descrivono sommariamente i fatti di causa, ma appaiono generiche e lacunose sotto vari aspetti e, inoltre, contrastano su alcuni punti con la descrizione dei fatti fornita dall'attore.
Il testimone, difatti, non è in grado di riferire le circostanze di tempo in cui si verificava il sinistro
(“L'incidente si è verificato ... qualche anno fa, non ricordo la data perché è passato tempo credo che fosse
tarda mattinata”), di riportare neanche il modello del veicolo investitore, pur essendo pieno giorno e non essendovi ostacoli tali da impedire la visibilità (“Non ricordo proprio il modello di auto che l'ha urtata”; “...
era bel tempo nel senso che non pioveva”), di riferire i punti di impatto tra l'autovettura ed il pedone (“Non
sono in grado di precisare con quale parte dell'auto è stata urtata”), di descrivere il tipo di lesioni riportate dall'attrice (“... lamentava dolore in particolare alla testa”; “Non so che tipo di lesioni ha riportato l'attrice,
non me ne sono interessato”).
Invero, l'unico tipo di lesioni riferite dal teste, che interessavano il capo, conseguenti all'impatto contro il muro, non trovano riscontro nella documentazione medica e, inoltre, anche il c.t.u. nominato, dott.ssa
, ha evidenziato nei chiarimenti resi, che dalla documentazione medica non si evince alcun Persona_1
trauma cranico (cfr. chiarimenti depositati il 16.04.2024).
Si osserva, poi, che mentre l'istante, sia nell'atto di citazione, sia nella richiesta di risarcimento sia nella denuncia-querela afferma di essere stata investita mentre si apprestava ad iniziare l'attraversamento della strada (cfr. atto di citazione, pag. 1: “l'istante mentre si apprestava ad attraversare la strada, nell'atto di
verificare se arrivassero autoveicoli, veniva investita ...”; cfr. denuncia-querela, pag. 1: “... nel girarmi per
verificare se arrivasse qualche autovettura per poi attraversare ...”; cfr. richiesta di risarcimento, pag. 1: “...
stava attraversando la strada e nell'atto di verificare se arrivassero delle autovetture, veniva investita ...”), il testimone afferma che l'investimento avveniva nella fase finale dell'attraversamento della strada (“Quando
è stata investita l'attrice stava attraversando la strada, aveva quasi completato l'attraversamento”; “io non
ho visto quando l'attrice ha iniziato ad attraversare la strada, ho assistito solo al momento finale
dell'investimento”).
Passando ad esaminare la documentazione medica, è prodotto in atti il verbale di pronto soccorso n.
2017/22542 del 17.10.2017 del P.O. si Sorrento, da cui si evince che si recava con mezzi Parte_1
propri il pomeriggio del giorno stesso (ore 17.39) presso il pronto soccorso;
nei dati di accesso è indicata quale causa dell'evento dannoso l'“incidente in strada” avvenuto alle ore 11.00 in Sorrento alla via Rota;
7 alle voci “Responsabilità terzi” ed “omissione di soccorso” è annotata la risposta “NO”; è riportata quale circostanza dell'evento dannoso “riferisce di essere urtata da un'automobile e cadeva”.
Nel caso di specie, tuttavia, appare rilevante che l'istante non abbia riferito ai sanitari del pronto soccorso dell'investimento da parte di un veicolo non identificato e dell'omissione di soccorso, avendo, fatto riferimento genericamente all'impatto subito da un'auto.
Va osservato, in punto di diritto, che le dichiarazioni rese dal danneggiato all'atto dell'accettazione presso il pronto soccorso e riportate nel verbale, in quanto contenute in atto pubblico, fanno fede fino a querela di falso circa la provenienza di esse dal dichiarante;
tali dichiarazioni entrano a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cass. ord. n.
16030/2020).
Va, peraltro, rilevato che detto documento, sebbene dotato di efficacia probatoria privilegiata quanto al profilo estrinseco della dichiarazione e della sua provenienza dall'attore, non prova anche la assoluta veridicità e l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni;
tuttavia ove tali dichiarazioni vengano fatte da una parte in causa e siano di segno contrario al suo interesse, né sono specificamente chiarite le ragioni per le quali le dichiarazione rese fossero difformi dalla realtà, queste hanno valore di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo e quindi liberamente valutabile dal Giudice del merito (ex art. 2735, primo comma, c.c.),
che può basare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento in esito al suo libero apprezzamento (Cass.
n. 901/1992, 4608/2000).
E' nota, inoltre, l'importanza della tempestiva denuncia dell'omissione di soccorso al momento dell'accesso al pronto soccorso, atteso che gli esercenti le professioni sanitarie sono tenuti alla denuncia o al referto per i fatti che possono integrare (come è sicuramente il caso di specie) reati perseguibili d'ufficio appresi a causa o nell'esercizio delle funzioni, del servizio o della professione (v. artt. 331 e 334 c.p.p. e artt. 361 ss c.p.). Ne consegue che, di regola, qualora fatti suscettibili di configurare i reati perseguibili d'ufficio di cui all'art. 189 C.d.S. non siano già a conoscenza delle Autorità inquirenti perché notiziate dal danneggiato, gli
8 stessi sono riferiti alle Autorità dall'esercente la professione sanitaria che prenda in cura il ferito, ove lo stesso, o terzi accompagnatori, interrogati, lo informino.
Le descritte emergenze istruttorie, in sostanza, valutate unitariamente ex art. 116 c.p.c., non consentono di ritenere provato il fatto posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno;
la deposizione dell'unico teste escusso, tra l'altro generica e in parte contrastante con la descrizione del fatto fornita dall'attrice risulta inadeguata a supportare la domanda attorea ex art. 2697 c.c.. e, valutata unitamente al contenuto del verbale di pronto soccorso, porta a ritenere del tutto insufficiente la prova offerta sia sotto il profilo della impossibilità di identificare il veicolo presunto investitore sia in ordine alla stessa veridicità del fatto così come dedotto da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al d.m. 147 del 13.08.2022, (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, secondo il criterio del disputatum – v. Cass. n. 28417/2016), tenendo conto dei valori minimi in considerazione della non complessità della materia trattata.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Parte_2
, quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., che si liquidano in € 00,00 per
[...]
spese e in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, i.v.a e c.p.a, se dovute;
3) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Torre Annunziata in data 11.12.2024
IL GIUDICE
dr. Angelo Scarpati
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Controparte_1