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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/10/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 09/10/2025 alle ore 09:25, innanzi al Giudice dott. CE IA, chiamata la causa R.G. n. 297 dell'anno 2025, sono presenti:
- l'avv. SAMMARTANO PIETRO in sostituzione dell'avv. RUSSO DINO per parte attrice;
- l'avv. GIUNTA GIUSEPPE per parte resistente;
- l'avv. ALESSIA NOTO in sostituzione dell'avv. TIMMINERI.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive, e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
Verbale chiuso alle ore 09:26
Alle ore 12:02 riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice CE IA, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 297/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata da in persona del legale Parte_2 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO DINO
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. GIUNTA GIUSEPPE CP_1
NONCHÉ
NEI CONFRONTI DI
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da
[...]
MAURIZIO TIMINERI
E in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
a introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi
[...] proposto in seno alla procedura esecutiva RGEmob n. 471/2024, esponendo:
2 i) di avere sottoposto ad esecuzione, sino alla concorrenza dell'importo di € 106.690,47 tutte le somme dovute da dai terzi pignorati CP_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_3
ii) che ha reso Controparte_2 dichiarazione positiva, precisando che:
- corrisponde al sig. , a titolo di retribuzione ordinaria mensile di fatto, Pt_3 CP_1 la somma di € 1.803,61, al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, oltre indennità di turno lavoro festivo e lavoro notturno;
- al momento della notifica del pignoramento, insistevano le seguenti trattenute mensili con vincolo di TFR:
a) contratto di cessione del quinto, rata mensile € 293,00 - decorrenza trattenute dicembre
2023 - durata da contratto 120 rate;
b) contratto di delega di pagamento, rata mensile € 269,00 - decorrenza trattenute febbraio
2021 - durata da contratto 120 rate;
c) trattenute di importo variabile di 1/10 dei crediti da lavoro dipendente, in esecuzione di un precedente pignoramento coattivo presso terzi (debiti v/Stato) per una somma pari a €
2.440,94 EURO oltre agli interessi legali dovuti fino alla data di estinzione del debito
- in ottemperanza al nuovo atto di pignoramento, trattandosi di crediti diversi da Pt_3 quelli per cui si sta già procedendo, effettuerà a decorrere dalla prima busta paga utile, trattenute di importo variabile nei limiti di 1/5 sull'eventuale residua capienza entro il limite della metà della retribuzione mensile, fino al raggiungimento della cifra complessiva pignorata, accantonando le relative somme, in attesa di successive determinazioni del Giudice adito;
iii) che anche ha reso la seguente dichiarazione positiva: “presso Controparte_3 CP_3
filiale MARSALA è in essere un rapporto di tipo Conto Corrente , intestato a
[...] Persona_1 quale è stato posto un vincolo di euro 384,80 (euro trecentoottantaquattro/80), a fronte della presente procedura. Si precisa che tale somma sottoposta a vincolo è stata calcolata applicando anche l'art. 545 c.p.c. così come modificato dal DL n. 83/2015 convertito in Legge 6/8/2015 n. 132, essendo canalizzati sul conto corrente intestato al cliente esecutato somme a titolo di emolumenti”; iv) il debitore esecutato, con comparsa del 2.10.2024, ha chiesto, in via principale, di emettersi ordinanza di assegnazione delle somme pignorate “con collocazione e soddisfacimento in coda del pignoramento introitato dalla creditrice procedente” ovvero, in subordine, “la riduzione del pignoramento presso terzi sulle somme tutte dovute e debende allo stesso dal datore di lavoro dalla misura del quinto a quella di un ottavo (1/8) o nella misura che si riterrà più opportuna”;
3 v) il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 30.10.2024, ha assegnato al creditore procedente “in coda al pignoramento in corso di esecuzione e alla estinzione dello stesso, la somma mensile pari ad 1/8 variabile sulla retribuzione corrisposta dal datore di lavoro, 13me e 14me mensilità comprese, e sino all'estinzione del credito” e ha disposto lo svincolo delle somme presso stante CP_3 la confluenza sul conto dei ratei stipendiali;
vi) di avere proposto opposizione avverso il suddetto provvedimento, lamentando la violazione dell'art. 545, comma 5, c.p.c., essendo le somme dovute a titolo di stipendio o salario pignorabili, fino ad un limite massimo della metà del loro ammontare, nel caso, come quello di specie, di simultaneo concorso di cause creditorie;
vii) che il GE, con ordinanza del 29.12.2024, ha respinto l'opposizione, ritenendo non sussistenti “elementi per disporre la revoca dell'ordinanza o presupposti di legge per sospendere l'esecutività”.
Il creditore procedente, tanto premesso, ha introdotto il giudizio di merito, contestando nuovamente l'ordinanza impugnata in quanto contrastante con il disposto di cui all'art. 545
c.p.c. sia “nella parte in cui dispone l'assegnazione in coda” sia “laddove riduce arbitrariamente la quota pignorabile ad un ottavo dello stipendio”; ha eccepito inoltre l'erroneità del provvedimento nella parte in cui è stato disposto lo svincolo delle somme pignorate presso e ciò in Controparte_3 violazione dell'art. 545 c.p.c., il quale consente, come nella specie, il pignoramento delle somme per la parte eccedente il triplo dell'assegno sociale;
ha chiesto, pertanto, all'adito
Tribunale di “Ritenere e Dichiarare l'erroneità ed illegittimità dell'ordinanza di assegnazione emessa dal
G.E. nel procedimento esecutivo presso terzi n. 471/2024 RGE, in data 24/10/2024, comunicata il
30/10/2024, per i motivi sopra esposti e/o per quelle ulteriori ragioni che l'On. Tribunale riterrà di giustizia;
Revocare e/o modificare l'ordinanza impugnata e, conseguentemente: a) Assegnare in favore di
[...]
a quota di un quinto di tutte le somme, presenti e Parte_4 future, dovute al Sig. dalla società SEUS Sicilia Emergenza - Urgenza Sanitaria Società CP_1
Consortile Per Azioni a titolo di stipendi, gratifiche, indennità (compreso il TFR) e a qualunque altro titolo, come da dichiarazione positiva in atti, disponendo l'assegnazione in simultanea con il precedente pignoramento, nel rispetto del limite complessivo della metà dei crediti da lavoro previsto dall'art. 545, comma 5, c.p.c.;
b) In subordine, nell'ipotesi di assegnazione di quota inferiore al quinto, Disporre l'automatico incremento della quota assegnata fino al limite di legge di un quinto dello stipendio una volta soddisfatto il credito oggetto del precedente pignoramento;
c) Assegnare in favore di a somma di Parte_4
€.384,80 giacente sul conto corrente acceso dal debitore presso come da dichiarazione Controparte_3 positiva del terzo pignorato, revocando la pronuncia di inefficacia del pignoramento”
4 2. con memoria depositata in data Controparte_4
4.3.2025, ha rappresentato di avere proceduto all'adempimento dei propri obblighi e, in particolare, a quanto disposto dal giudice dell'esecuzione in attesa delle decisioni che verranno assunte dal Tribunale;
ha formulato, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, ritenere e dichiarare il corretto operare della
[...] la quale ha reso la dichiarazione di terzo ai sensi di legge, Controparte_4 ottemperando successivamente a quanto disposto dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Marsala con
l'ordinanza di assegnazione n.471/2024.
Prendere atto che l'odierna concludente si rimetterà alle decisioni che saranno assunte da codesto Tribunale in merito alla definizione della controversia oggetto del presente giudizio”.
3. con memoria depositata in data 16.4.2025, ha contestato in fatto ed in CP_1 diritto l'opposizione del creditore, precisando che “in ipotesi di simultaneo concorso di crediti aventi diverso titolo (ad esempio, crediti alimentari con crediti ordinari), l'art. 545, comma quinto, cpc sancisce che il pignoramento non può estendersi oltre la metà dell'ammontare della retribuzione, costituente l'entità minima assicurata in ogni caso al lavoratore” e che “Analoghe disposizioni sono dettate per le retribuzioni dei dipendenti pubblici dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180: posta la generale pignorabilità degli emolumenti nei limiti di un quinto per ogni tipo di credito (e nei limiti di un terzo per il soddisfo di crediti alimentari), l'art. 2 prevede che il pignoramento e il sequestro per il simultaneo concorso di cause «non possono colpire una quota maggiore della metà» della retribuzione, sempre valutata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali”; ha rappresentato che la giurisprudenza di legittimità ha equiparato le retribuzioni da lavoro pubblico con quelle da lavoro privato, giungendo all'estensione delle norme del D.P.R. n.
180/1950 anche ai lavoratori privati;
ha esposto che sugli emolumenti periodicamente percepiti dalla stesso gravavano anche due trattenute derivanti da n. 2 prestiti (€ 269 + € 293)
e un precedente pignoramento di € 167,92; ha precisato che “La sommatoria delle riferite trattenute determinava e determina di per sé una rilevante diminuzione della capacità reddituale del e del proprio CP_1 salario, con ripercussioni sul quadro familiare valutato accuratamente dal Giudice dell'Esecuzione, specificando che l'importo complessivo delle trattenute, volontarie e giudiziarie, sulla busta paga, pur potendo le medesime coesistere, non può superare in ogni caso il 50% della stessa”; ha quindi chiesto la conferma dell'ordinanza opposta.
4. La causa, previo deposito da parte del creditore e del debitore delle memorie di rito, è stata decisa all'odierna udienza.
5. L'opposizione merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
6. Va preliminarmente osservato che i crediti del lavoratore nei confronti del datore di lavoro sono pignorabili, a norma dell'art. 545 c.p.c., nella misura autorizzata dal presidente del
5 Tribunale per crediti alimentari (comma 3) e per un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni e per ogni altro credito (comma 4).
Il limite di un quinto rinviene la sua giustificazione nell'imprescindibile esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore e delle altre persone poste a suo carico e costituisce una situazione giuridica propria del titolare del credito
(cfr. Cass. Civ. n. 9630/2003). Si osserva poi che il bilanciamento tra le ragioni creditorie e quelle del debitore esecutato risulta sottratto alla discrezionalità del giudice atteso che trattasi di un bilanciamento operato a priori dal legislatore;
quanto a tale ultimo aspetto è stata ritenuta
“manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 32, comma 1 cost. dell'articolo 545 c.p.c., nella parte in cui predetermina la pignorabilità dello stipendio o salario nella misura di un quinto” posto che “[…] il Legislatore, nella sua discrezionalità, al fine di assicurare il contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore, che percepisca da un privato uno stipendio o un salario, ha previsto un limite fisso percentuale ragionevolmente contenuto (articolo 545, 4 comma, c.p.c.) non essendo obbligato a rimettere in ogni caso la determinazione del limite ad una scelta del giudice” (cfr. Cost. n.
225 del 2002).
L'art. 545, comma 5, prevede inoltre la possibilità del simultaneo concorso delle varie cause, stabilendo che, in tal caso, il pignoramento non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme dovute.
È stato sul punto precisato che il limite di pignorabilità della retribuzione del debitore nell'ipotesi della simultanea esistenza di più crediti nei suoi confronti si verifica anche quando una parte della retribuzione sia stata già assegnata a soddisfacimento futuro di un credito;
si prescinde, pertanto, dalla unicità del processo esecutivo, essendo al riguardo irrilevante che i creditori agiscano o meno nello stesso processo esecutivo (cfr. Cass. Civ. n. 6432/2003).
Si osserva, poi, che nel caso di concorso tra pignoramenti e cessioni e delegazioni non possono che trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 68 e 69 del D.P.R. n.
180/1950 e ciò in ragione delle modifiche apportate dalle L. n. 311 del 2004 e n. 80 del 2005 al decreto presidenziale da ultimo citato, le quali hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico (cfr. Cass.
Civ. n. 685/2012).
Gli ultimi commi degli artt. 68 e 69 del D.P.R. n 180/1950 prevedono che “Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2” (art. 68, comma 2) e “Quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello
6 stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta” (art. 69, comma 3).
Pertanto, il pignoramento eseguito sullo stipendio percepito dal dipendente pubblico e - a seguito dell'intervento normativo operato dall'art. 1, comma 137, della l. 30.12.2004 n. 311 - da quello privato, se segue a precedenti cessioni e delegazioni, è possibile sol nei limiti della differenza tra la metà dello stipendio al netto delle ritenute fiscali e previdenziali e la quota ceduta.
Passando alla disamina del caso di specie si osserva come il G.E. - nell'assegnare “in coda al pignoramento in corso di esecuzione” la minore “somma mensile pari ad 1/8” e nel non prevedere alcunché in ordine al concorso tra pignoramento e cessioni e delegazioni di pagamento - non ha tenuto conto né della disciplina prevista dal codice di procedura civile in caso di concorso di crediti aventi natura differente (art. 545, comma 5) né nel divieto da parte del giudice di individuare, secondo la sua discrezionalità, l'importo pignorabile né ancora del disposto di cui agli artt. 68 e 69 del D.P.R. n. 180/1950.
Ne consegue, pertanto, l'illegittimità in parte qua dell'ordinanza opposta.
7. L'ordinanza del 24.10.2024 è errata anche nella parte in cui ha disposto lo “svincolo delle somme pignorate presso in ragione del presente pignoramento con ordine di restituzione all'avente CP_3 diritto”.
L'art. 545, comma 8, c.p.c. prevede che “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Nel caso di specie, la terza pignorata ha correttamente applicato tale disciplina, come CP_5 emerge inequivocabilmente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella quale ha espressamente precisato che la somma sottoposta a vincolo, pari a € 384,80, è stata determinata applicando i limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c. per le somme derivanti da emolumenti. Il terzo pignorato ha quindi correttamente adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 546 c.p.c., vincolando esclusivamente le somme eccedenti il triplo dell'assegno sociale.
8. Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche va dichiarata l'illegittimità dell'ordinanza impugnata.
7 Alla predetta dichiarazione non possono far seguito le domande avanzate da parte opponente e, in via subordinata, da parte opposta in ordine all'emissione di una nuova ordinanza di assegnazione e/o di correzione della stessa stante la natura di giudizio meramente rescindente riconosciuta dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità all'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. 5 marzo 2002, n. 3176; Cass. 24 marzo 2011, n.
6733; Così Cass., ord. 30 ottobre 2012, n. 18692: “(…) L'impugnata ordinanza di assegnazione va, dunque, annullata, atteso che è conseguenza normale dell'opposizione agli atti, quale giudizio meramente rescindente sulla legittimità di uno degli atti del processo esecutivo, che l'eventuale riconoscimento dell'illegittimità di questo comporti nella sede cognitiva, in cui si esaurisce l'opposizione, la caducazione dell'atto stesso, mentre spetterà al giudice dell'esecuzione, a seguito della ripresa del processo esecutivo in cui è stata emessa l'ordinanza annullata, di adottare ogni conseguente determinazione e, quindi, nella specie, di pronunciare un provvedimento di assegnazione, che non contenga il vizio che ha condotto all'accoglimento dell'opposizione (…)”) Pertanto, è pacifico che non spetta al giudice che definisce il giudizio di opposizione agli atti esecutivi l'adozione di provvedimenti che sono propri ed esclusivi del giudice dell'esecuzione.
9. Le ragioni che hanno occasionato l'instaurazione del presente giudizio, l'accertata applicabilità delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 180/1950, la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti (v. precedenti allegati da parte di ) e le documentate CP_1 condizioni soggettive della parte debitrice giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti tutte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella contumacia di Controparte_3 annulla, in quanto illegittima per le ragioni di cui in parte motiva, l'ordinanza resa in data
24.10.2024 in seno al procedimento RGE n. 471/2024 dal Giudice dell'esecuzione, e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Marsala, il 9.10.2025
Il Giudice
CE IA
8