Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 5091/2021 assunta in decisione all'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta in data 24 ottobre 2024 e vertente
TRA
p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 quale impresa designata a norma dell'art. 286 del d.lgs. n. 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maria Panarella nel cui studio in Aversa, viale
Kennedy n. 94 elettivamente domicilia giusta procura generale alle liti dell'11 – 17 giugno
2010, rep. n. 6863/3555 in atti, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
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APPELLANTE
CONTRO
, nata a Giugliano in [...] il [...], c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Michele Rega, presso il cui studio in Giugliano in
Campania (NA) alla via Verdi n. 6 elettivamente domicilia giusta procura a margine della citazione di primo grado, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
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APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2959/2021 depositata il
18 ottobre 2021 e pubblicata in data 20 ottobre 2021, non notificata, in materia di lesioni personali a seguito di sinistro stradale
- 1 -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato tramite posta elettronica certificata il 12 dicembre 2021 e iscritto a ruolo il giorno successivo la società ha impugnato la sentenza n. 2959/2021 Parte_1
pubblicata il 20 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Napoli Nord l'ha condannata a risarcire il danno patito da a seguito dell'investimento stradale da un veicolo Controparte_1 sconosciuto perché prontamente dileguatosi.
All'esito dell'articolazione dei tre motivi d'impugnazione di seguito trattati ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, il rigetto della domanda dell'attrice in quanto inammissibile, improcedibile e proposta in confronto di soggetto carente di legittimazione passiva, oltre che a suo dire infondata e sfornita di prova, con conseguente restituzione di quanto eventualmente versato nelle more in attuazione del comando giudiziale, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
In subordine, nel caso di accoglimento della domanda della parte appellata, ha chiesto alla
Corte distrettuale di rideterminare la misura del risarcimento del danno.
2. In data 10 gennaio 2022 si è costituita chiedendo il rigetto sia dell'istanza Controparte_1
di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, sia dell'appello, con condanna alle spese di lite e distrazione.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Non è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado ma si è accertata la consultabilità di quello telematico con i verbali in cui è trascritta la prova (prodotti anche a cura di parte).
Con ordinanza del 20 gennaio 2022 il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2024 la Corte ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si controverte è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
4.1. Con atto di citazione notificato il 25 novembre 2016 ha convenuto in Controparte_1
giudizio la società , quale impresa designata a norma dell'art. 286 del d.lgs. n. Parte_1
209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada.
A sostegno della sua domanda ha riferito di essere stata investita, in data 15 febbraio 2015 alle ore 11,00 circa, da un'autovettura non identificata in quanto prontamente dileguatasi che percorreva a velocità sostenuta via Sant'Anna in Giugliano in Campania, strada ad unico senso di marcia, indicando quale luogo dell'evento il tratto in prossimità della Chiesa di Sant'Anna, precisamente vicino ad un negozio di alluminio. Ha narrato che a causa dell'investimento dall'ignoto veicolo, il cui conducente non si era fermato a prestarle soccorso, è caduta al suolo sul lato destro, procurandosi lesioni personali per la cui cura era stata soccorsa ed accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Giuliano” in
Giuliano in Campania, ove le è stata diagnosticata una contusione all'anca sinistra. Ha aggiunto che dagli esami radiologici cui si è sottoposta in data 10 marzo 2015 sono erano emersi “postumi di frattura scomposta sottocapitata della testa femorale sinistra con risalita del frammento distale”, con indicazione di valutazione clinico-specialistica per cui il successivo
17 marzo 2015 era stata nuovamente accompagnata presso il prefato nosocomio dal cui referto si legge “trauma bacino sinistro con frattura del femore sinistro”. Ha dunque ricordato il ricovero presso la divisione di ortopedia e traumatologia e l'intervento chirurgico di impianto di artoprotesi con cementata dell'anca sinistra subito il 20 marzo 2015, seguito dalle dimissioni in data 27 marzo 2015 con diagnosi di frattura sottocapitata del femore sinistro.
Ha richiamato l'esito della valutazione medico-legale del 17 novembre 2015 da parte del dottor che l'ha riconosciuta compromessa per il 25% nell'invalidità CP_2 personale con 30 giorni di invalidità temporanea totale e 90 giorni parziale al 50% per cui ha indicato la misura del risarcimento del danno dovutole in € 120.173,00 (di cui € 84.711,00
a titolo di danno biologico, con personalizzazione pari al 34% dell'importo per un totale di
€ 113.513,00 e la restante parte per invalidità temporanea).
Ha dichiarato d'aver recapitato lettere raccomandate a/r n. 149955085010 e n. 149955085021
a alla Consap nelle date del 30 aprile 2015 e del 24 aprile 2015 domandando Parte_1 il risarcimento danni e nuovamente in data 10 e 18 agosto 2015, ma invano.
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ha altresì richiamato la denuncia/querela presentata contro ignoti e Controparte_1
l'archiviazione del procedimento penale n. I2015/510755 in data 2 maggio 2016 per essere rimasti ignoti gli autori del fatto, invocando per sé l'applicazione del principio per cui l'obbligo di assicurazione per i sinistri stradali sussiste anche nel caso siano stati cagionati da veicolo o natante non identificato, come nella fattispecie per il repentino allontanamento dell'automobile investitrice, prima che se ne potesse accertare modello, marca e numero di targa.
Ha così concluso chiedendo la condanna della società quale impresa designata per Pt_1 la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento del danno per € 120.173,00, secondo la quantificazione precedentemente indicata, con il favore delle spese di giudizio.
4.2. La costituendosi in data 25 luglio 2017, ha eccepito l'improcedibilità Controparte_3
della citazione avversaria per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché per violazione dell'art. 148 del codice delle assicurazioni, opinando che l'attrice non abbia ottemperato a tutte le prescrizioni poste a suo carico dal d.lgs. n. 209/2005 in merito ai requisiti della richiesta risarcitoria e al rispetto dei termini di legge. Ha così dubitato della proponibilità della domanda in difetto della condizione dell'azione diretta di cui all'art. 283, comma 1°, lett. a del d.lgs. n. 209/2005 citato per non avere la provato la natura CP_1
sconosciuta del veicolo, avendo ella sporto querela a distanza di parecchi mesi dal sinistro, negando così la legittimazione sia attiva sia passiva. Ha anche indicato la nullità della citazione per avere l'attrice omesso di specificare i fatti posti a fondamento della domanda e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della sua azione.
Nel merito ha dedotto l'errata ricostruzione dei fatti nell'atto di citazione, avendo il primo accesso al Pronto soccorso diagnosticato alla donna una semplice contusione all'anca sinistra, essendo la frattura scomposta del femore sinistro emersa solo dalla diagnosi del mese successivo.
Ad ogni modo, ha rilevato che dall'atto introduttivo del giudizio non sono Parte_1 emersi elementi idonei a fondare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo, in quanto secondo l'art. 190 del codice della strada, i pedoni sono tenuti al rispetto di obblighi comportamentali la cui violazione comporta una responsabilità concorrente in caso di investimento. Parte convenuta ha censurato l'atto di citazione anche con riguardo alla
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda mancata prova dei danni subiti ed alla quantificazione degli stessi, ritenendola non suffragata da idonea documentazione.
Infine, ha escluso che siano dovuti interessi, non avendo l'attrice dimostrato un nocumento economico ulteriore per il ritardato pagamento.
Ha così concluso perché sia dichiarata l'improcedibilità, inammissibilità o improponibilità dell'atto di citazione;
accertata la carenza dei presupposti ai fini della possibilità di ricorrere al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
rigettata la domanda attorea e accertata la responsabilità dell'istante nella causazione del sinistro. In caso di condanna della parte convenuta, ha richiesto che il risarcimento sia contenuto nei limiti dei danni effettivi ed imputabili, e nei limiti stabiliti dagli artt. 19 e 21 della legge n. 990/1969, il tutto con vittoria sulle spese.
4.3. Il giudizio è stato istruito in primo grado con prova testimoniale e consulenza medico- legale.
5. Con la sentenza n. 2959/2021 pubblicata il 20 ottobre 2021 il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la domanda attorea, riconoscendo l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato, con condanna della società di impresa Controparte_3 designata per la Regione Campania alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al risarcimento del danno liquidato nella somma complessiva di
€ 79.743,50.
5.1. Il giudice di prime cure ha - in via preliminare – apprezzato la validità dell'atto introduttivo e attestato la legittimazione attiva e passiva delle parti in lite.
Per ritenere esistente la legittimazione passiva della convenuta, il Tribunale ha applicato la giurisprudenza di legittimità che ammette l'azione di risarcimento del danno causata da veicoli e natanti non identificati indicando l'onere della prova in capo alla parte danneggiata di dimostrare che il sinistro si sia verificato per colpa o dolo del conducente e che il veicolo sia rimasto sconosciuto per impossibilità incolpevole di individuarlo, valutandolo assolto dalla denuncia presentata dal danneggiato da cui emerga la inanità dei tentativi di identificazione dell'autore del fatto illecito, seguita dall'esito negativo delle indagini delle autorità competenti, con successiva archiviazione del procedimento.
5.2. La domanda è stata ritenuta procedibile per avere l'attrice inviato ripetute richieste di risarcimento del danno a mezzo di raccomandata all'impresa designata e alla Consap.
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
5.3. Nel riconoscere la fondatezza della domanda di risarcimento del danno, la sentenza di primo grado ha evidenziato la corrispondenza tra la prospettazione attorea e le dichiarazioni testimoniali in ordine alla dinamica del sinistro, secondo cui l'investimento è avvenuto il 15 febbraio 2015, alle ore 11,00 circa del mattino, mentre la donna percorreva a piedi la via Sant'Anna in Giugliano in Campania all'altezza del negozio di alluminio vicino alla Chiesa, da parte di un veicolo che viaggiava a velocità sostenuta che neppure si fermava a prestarle soccorso, continuando a circolare non permettendone l'identificazione. Ha anche appurato dalla medesima fonte che , colpita dalla vettura, è caduta al suolo Controparte_1 sul lato destro della strada e qui soccorsa da alcuni conoscenti e condotta in ospedale.
Il giudice di prime cure ha escluso il concorso di colpa della parte danneggiata ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo la donna osservato una condotta diligente transitando sul margine destro della strada in un punto caratterizzato dall'assenza di marciapiedi, così come emerso dalle testimonianze, per cui ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato.
5.4. Per la valutazione del quantum debeatur il Tribunale ha condiviso la consulenza tecnica medico-legale del dott. che ha individuato nel modo seguente i postumi Persona_1 direttamente ascrivibili all'evento: 23% di danno biologico, 30 giorni di I.T.T. al 100%, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Trattandosi di lesioni macropermanenti ai sensi dell'art. 138 del codice delle assicurazioni, il giudice ha ritenuto d'applicare le tabelle di Milano in via equitativa, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali che hanno rideterminato il danno biologico in danno dinamico - relazionale e il danno morale come sofferenza interiore, costituenti valori separati ed è pervenuto alla quantificazione del danno in € 74.546,00, di cui € 53.630,00 per danno biologico ed il residuo per il danno morale;
con riguardo al danno biologico temporaneo, ha riconosciuto la somma di € 5.197,50, di cui € 1.485,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 742,50 per invalidità temporanea parziale al 50%, escludendo un aumento dei valori medi riconosciuti dalle tabelle per non essere emerse nel caso concreto specifiche peculiarità in grado di giustificarlo.
5.5. Alle spese è stato applicato il principio della soccombenza, con condanna della parte convenuta al pagamento di € 805,58 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi professionali oltre rimborso di spese generali nella misura del 15% IVA e CPA e spese di C.T.U..
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6. In primo luogo va dichiarata la tempestività dell'impugnazione proposta nel termine dell'art. 327 c.p.c. in quanto a fronte della pubblicazione della sentenza appellata ma non notificata ai fini della decorrenza del termine breve in data 20 ottobre 2021 la citazione in appello è stata eseguita il 12 dicembre 2021.
7. L'appello, ad onta di quanto obiettato da parte appellata, è pienamente ammissibile.
Esso è stato – infatti - formulato rispettando l'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal Tribunale stesso in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica e il progetto alternativo di decisione opzionata, di talché è possibile accedere alla disamina del merito.
8. Con la prima censura è stata attinta la valutazione del primo giudice sulla procedibilità della domanda attorea e protestata conseguente omessa motivazione in merito all'eccezione di carenza di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S..
Nello specifico, è stata deplorata la conclusione del Tribunale secondo cui con la denuncia del fatto lesivo all'Autorità giudiziaria sarebbe assolto l'onere di dimostrare l'impossibilità di risalire al veicolo responsabile, resa trascurando il fatto che la querela presentata in
Procura è priva di entrambe le date: di redazione e di deposito, per cui non sarebbe possibile verificarne la presentazione nel termine di novanta giorni dal fatto, laddove il decreto di archiviazione riporta quale data di fine indagini il 2 maggio 2016, ossia quindici mesi dopo la data del sinistro, occorso il 15 febbraio 2015.
Dal superiore ragionamento svolto in base ai soli riferimenti temporali noti la compagnia ha opinato l'avvenuto deposito della querela contro ignoti ai sensi dell'art. 124 c.p. oltre il termine di tre mesi e l'unico scopo di questa nel tentativo di precostituire una prova del fatto. Sennonché, a dire dell'appellante, l'assoluta incertezza della data di presentazione della querela la renderebbe priva d'ogni fine probatorio sulla veridicità del fatto, accrescendo i dubbi sul reale accadimento secondo quanto prospettato dall'attrice.
Ancora, l'omessa dimostrazione dell'incolpevole identificazione del responsabile del sinistro ha indotto a insistere nell'eccezione di improcedibilità della domanda e nel Pt_1
proprio difetto di legittimazione passiva.
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8.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale, nella cognizione della domanda, ha applicato il principio secondo cui il danneggiato che evochi in giudizio, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 18 e ss. della legge n. 990/1969 (ad oggi ai sensi dell'art. 287codice delle assicurazioni private), il Fondo di
Garanzia - per il tramite della relativa Compagnia di Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cassazione civile, sez. III 28 giugno 2016 n. 13282). L'intervento del Fondo, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato - del coinvolgimento del quale ugualmente è onerato della prova chi agisce (Cassazione civile, sez. III, 22 novembre 2016,
n. 23710) - non incide infatti sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore.
Invero, colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta. Ciò equivale a dire che parte attrice deve non solo provare le modalità del sinistro e l'ascrivibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile, sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1992, n. 10762; Cassazione civile, sez. III, 1° agosto 2001, n. 10484; Cassazione civile, sez. III, 10 giugno 2005 n. 12304; Cassazione civile, sez. III, del 13 luglio 2011, n. 15367;
Cassazione civile, sez. III, 4 novembre 2014, n. 23434). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
Tanto premesso, il Tribunale ha scrutinato in maniera attenta le prove addotte dalla parte attrice, pervenendo alla condivisa conclusione che esse abbiano soddisfatto l'onere a suo carico, principiando dalla dimostrazione che a procurare le lesioni patite da CP_4
sia stata la condotta di guida di un ignoto automobilista dileguatosi dopo averla investita,
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda omettendo di prestarle soccorso e rendendosi irreperibile anche ai presenti accorsi in suo aiuto richiamati dalle sue grida.
Di tutto il percorso argomentativo e valutativo è contenuta esauriente motivazione nella sentenza, senza che essa sia francamente incisa dalle contestazioni contenute nell'appello che, per come articolate, talora peccano di specificità e talaltra sembrano confrontarsi poco con la decisione.
L'impugnazione, ove la compagnia dubita della sua legittimazione e infonde il dubbio del coinvolgimento di un pirata della strada per il fatto che non sarebbe chiara la data di presentazione della denuncia-querela all'Autorità, omette di considerare che le indagini della Procura, così sollecitate, non abbiano dato risultato e che fin dal momento in cui la donna è stata condotta al Pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano ella abbia riferito dell'investimento da parte di un'automobile.
Neppure coglie nel segno l'indicazione dell'assenza di una datazione certa alla denuncia- querela all'Autorità, che comunque, pur non condizionando la procedibilità della domanda attrice, v'è stata.
Nel senso appena espresso, contrario agli asserti della compagnia, depone la granitica giurisprudenza della Corte regolatrice secondo cui “in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, finanche l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, di per sé sola considerata, a supportare una statuizione di rigetto della domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada” (Cassazione civile 18.06.2012, n. 9939; Cassazione civile 04.11.2014 n.
23434; Cassazione civile, 17.02.2016, n. 3019; Cassazione civile, 30.12.2016 n. 27541;
Cassazione civile, sez. III, 23.06.2017, n. 15659; Cassazione civile, sez. III, 16.06.2020, n. 18097
e, più recentemente, Cassazione civile, sez. VI, 11.04.2022, n. 11656).
La cosa, tuttavia, non esime dalla prova, a maggior ragione considerando che nell'ipotesi disciplinata dall'art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209/2005 “al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale,
l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua ascrivibilità alla condotta dolosa
o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (su cui, da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 19.04.2023, n. 10540).
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Se, infatti, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata e se il danneggiato non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, resta la necessità che sia acquisita comunque la prova che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato. La medesima Cassazione ha precisato poi che la mancata identificazione del colpevole debba conseguire a circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, ovvero non soggettive (Cassazione civile, sez. VI, 12.07.2022, n. 21983).
A tali principi il Tribunale si è attenuto, richiamandoli nella sua decisione e conformando ad essi le sue valutazioni
Ebbene, proprio alla rivalutazione della prova e alla verifica se da essa possa ritenersi soddisfatto o meno l'onere probatorio dell'attrice è teso il successivo motivo d'appello.
9. Con il secondo motivo di appello si è deplorata erronea ricostruzione del fatto per inattendibilità dei testimoni escussi ed indicati nelle persone di e Persona_2
Persona_3
, a dire della difesa di sarebbero inattendibili avendo reso dichiarazioni
[...] Pt_1
lacunose e contraddittorie riguardo allo stato dei luoghi riferibile all'anno in cui si è verificato il sinistro. L'appellante ha indicato errata l'affermazione del giudice di primo grado nella parte in cui ha affermato che , al momento del fatto, camminava Controparte_1
sul lato destro della strada, in quanto non avvalorata dal confronto tra le concordi propalazioni dei testi e la visione dei luoghi desumibile dalle fotografie in atti, avendo i primi omesso di ricordare la presenza di fioriere e paletti tra l'una e l'altra e di precisare se la donna, una volta ricevuto l'urto, sia caduta dinanzi alle fioriere o nello spazio esistente tra una fioriera e l'altra ovvero se, cadendo, abbia urtato o meno uno dei paletti posti sul manto stradale, né ricordando la presenza di un dosso rallentatore sul piano stradale che, necessitando moderazione della velocità del veicolo investitore, ne avrebbe reso possibile l'individuazione di colore, targa e modello.
La critica dell'appellante attinge la sentenza nella parte in cui ha affermato che l'attrice abbia tenuto un comportamento diligente senza possibilità di esigerne da lei altro differente, camminando a piedi in un tratto stradale privo di marciapiedi. Secondo la difesa di Pt_1
con il superiore ragionamento il Tribunale avrebbe compiuto un'inammissibile inversione
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dell'onere probatorio, addirittura forzando l'esito delle prove da cui non sarebbe affatto emerso che la stesse percorrendo la via Sant'Anna sul lato destro della carreggiata. A CP_1
suo dire dal testimoniale di non si evincerebbe affatto che la donna Persona_2 procedesse tenendo strettamente la destra, ragion per cui ella sarebbe potuta rovinare al suolo per una perdita d'equilibrio risalente alle più svariate ragioni, indipendenti dall'impatto con una vettura, da escludere anche per il motivo che alcun rumore da collisione è stato udito dal teste
Altra parte della decisione su cui l'appellante ha soffermato la sua critica ha riguardato la descrizione dei luoghi per la quale ha osservato come entrambi i testimoni escussi ne abbiano parlato in maniera diversa da quanto appare dalle fotografie allegate agli atti e tratte da google maps.
Ancora, è stata criticata la soluzione del Tribunale giunto a credere che la mancata individuazione del veicolo responsabile sia stata incolpevole. A dire di sarebbe Pt_1
alquanto inverosimile che quattro soggetti adulti che hanno dichiarato di aver assistito al sinistro non siano stati in condizione di riferirne non soltanto il numero di targa, ma neanche il modello e il colore.
9.1. Il motivo è infondato.
I testimoni tramite il cui coerente racconto il primo giudice ha ricostruito l'occorso e reso la statuizione hanno fornito l'indicazione di una dinamica coerente tra loro nonché con i fatti riferiti sia in citazione sia nella denuncia-querela.
Nondimeno, a panorama istruttorio immutato rispetto a quello di cui si legge in sentenza, parte appellante vorrebbe respinta la pretesa risarcitoria in base ad una differente valutazione delle prove che implica un giudizio di inattendibilità dei testimoni.
Allo scrutinio della Corte distrettuale, però, quanto da loro propalato è credibile e nessuna ragione per ritenerli interessati all'esito della lite e dunque partigiani sussiste nel concreto.
Nel premettere come “La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti”
(Cassazione civile, sez. VI, 10.10.2022, n. 29361), si osserva come alcun dubbio sull'attendibilità di quanto riferito è stato espresso dalla compagnia prima della Pt_1
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda precisazione delle conclusioni in primo grado, né con la terza memoria autorizzata ai sensi del VI comma dell'art. 183 c.p.c. nella versione ratione temporis vigente, né all'esito dell'ammissione con ordinanza riservata del 14 dicembre 2017, né alla successiva verbalizzazione della prova.
Il fatto che i due soggetti escussi possano essere diversi da coloro che pure sono stati indicati nella denuncia-querela non permettere di escludere la loro presenza in loco.
L'ispezione alla banca dati informativa della compagnia prodotta con la comparsa conclusionale non ha permesso una replica sul fatto che sia sia Persona_2 [...] abbiano già deposito in altri giudizi per risarcimento danni da circolazione Per_3
stradale, fatto in ogni caso da costoro dichiarato al giudice che ne ha raccolto la prova immediatamente dopo essere stati identificati.
interrogato sui capitoli ammessi all'udienza del 6 luglio 2018, ha Persona_2
dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero presente al momento del sinistro;
io mi trovavo in Giugliano alla via Madonna Sant'Anna; provenivo da un circolo lì vicino e il sinistro
è avvenuto all'altezza di un negozio di alluminio e di una chiesa ivi presente;
era verso le 11.00; era la metà del mese di febbraio 2015 ed ho visto una signora anziana che è stata investita da un'auto che
è scappata senza prestare soccorso, nei pressi della chiesa non c'è il marciapiede trattandosi di un vicolo stretto ed ha senso unico;
la sig.ra è stata colpita al lato posteriore sinistro ed è caduta a terra davanti dal suo lato destro. … La macchina andava a velocità sostenuta … non sono riuscito a riconoscere il modello né la targa perché subito dopo la chiesa c'è una curva a sinistra ove la macchina ha girato ma riuscivo a vedere la signora che si trovava prima della curva a sinistra;
la sig.ra si trovava sul lato destro della carreggiata. Non intervennero autorità ma i parenti della signora e ad uno di questi rilasciai i miei dati;
la signora salì nella macchina di uno dei soccorritori e lamentava dolore alla gamba e al fianco sinistro. … Ricordo che la macchina ad alta velocità mi passò vicino e poi urtò la signora che stava camminando lungo il vicolo con la parte anteriore destra. … Mi trovavo
a circa dieci metri dietro alla signora. … La signora non riuscì ad alzarsi da sola e fu aiutata dalle persone intervenute e la stessa dimostrava approssimativamente settant'anni”.
Costui pur non avendo visto “precisamente” l'impatto (che è cosa diversa dal non averlo visto affatto, come indicato dall'appellante), ha precisato di avere potuto dalla sua visuale, distante pochi metri, vedere il veicolo colpire la donna non interponendosi altre vetture in transito tra la sua visuale e la donna, ma solamente alcune vetture parcheggiate.
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Il teste escusso all'udienza del 28 maggio 2019, ha invece riferito: “sono Persona_3
a conoscenza dei fatti di causa perché vi ho assistito trovandomi presso un'officina di meccanico sita vicino al luogo del sinistro dove mi trovavo perché, non lavorando in quel periodo, stavo parlando con un amico … ricorso una signora anziana sui 65 – 70 anni che percorreva via Sant'Anna a piedi;
questa è una strada ad unico senso, con marciapiedi fino al meccanico dove mi trovavo io e poi dal meccanico alla chiesa, cioè per circa 5 – 6 metri essi mancano;
la signora è stata investita nei pressi della chiesa … da una macchina di cui non ricorso né il colore, né il modello né la targa perché sfrecciò ad alta velocità … la vettura investitrice non si fermò, non riuscii a prendere il numero di targa perché la macchina andò via e la signora urlava ed io mi avvicinai a lei;
il lato anteriore destro dell'auto colpì il lato sinistro della signora che cadde a destra;
la signora lamentava dolore alla gamba
e al fianco sinistro”. Egli ha ricordato l'arrivo di alcuni parenti che hanno condotto la donna in ospedale cui ha dichiarato d'avere lasciato il proprio recapito.
L'aporia tra le due testimonianze ha piuttosto riguardato la presenza di auto in sosta: riferita dal e negata dal che ha anche dichiarato che non vi sarebbe spazio Per_2 Per_3 sufficiente per il parcheggio data la modesta ampiezza della strada.
Il contrasto tra la descrizione dei luoghi restituita dai testimoni e la condizione di questi tratta dalla visione di google-maps nei due fotogrammi prodotti con l'appello non permette di concludere per l'erroneità della prima, nulla sapendosi dell'epoca delle immagini neanche acquisite nel corso del primo grado del giudizio e che nessun teste ha confermato descrivere lo stato qual era al tempo dell'evento. Inoltre, è la stessa parte appellante a riferire che le fioriere sono state collocate proprio per impedire la sosta delle vetture (tuttavia dalla medesima foto tratta dal satellite si vedono due vetture parcheggiate proprio nel punto in cui termina il marciapiede), il che rende possibile non solo che esse siano state poste in epoca recente e successiva rispetto al febbraio 2015, ma anche che per questa ragione i due testi posano essere caduti in contraddizione (il ricordo del potrebbe essere stato Per_3
condizionato dall'attuale conformazione non necessariamente corrispondente a quella del giorno dell'evento). Lo stesso dicasi del dosso dissuasore di velocità, comunque non particolarmente grande d poter impedire una celere sottrazione dell'auto investitrice allo sguardo degli stanti per la curva che segue sull'asse viario a pochi metri di distanza.
Quanto al fatto che la donna camminasse a destra, ragione che ha fatto ben dire al Tribunale che ella non abbia concorso nella causazione del fatto, riferito testualmente da
[...]
sebbene non anche dal si inferisce agevolmente dall'assenza di Per_2 Per_3
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda marciapiede per i pochi metri che ha ricordato il secondo teste e dal fatto che ella sia stata ricordata attinta sul fianco sinistro dalla vettura che proveniva alle sue spalle, nell'unico senso direzionale in cui è permessa la circolazione viaria in quel tratto stradale. Sempre soltanto a destra sono stati ricordati esistenti gli esercizi commerciali (inclusi il negozio di alluminio e l'officina meccanica dinanzi alla quale ha dichiarato di stazionare il Per_3
tra loro limitrofi).
Si conferma dunque come alcuna ipotesi di concorso per attenuare le conseguenze del fatto lesivo ai sensi dell'art. 1227 c.c. sia ipotizzabile.
In conclusione, l'impugnazione non infirma la valutazione finale del Tribunale secondo cui
“anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, non possa ascriversi alcuna responsabilità in capo all'odierna attrice nella produzione del sinistro per cui è causa e che quest'ultimo vada attribuito alla piena ed esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto. Il sinistro – la cui prospettata dinamica è stata confermata dalle risultanze istruttorie - può affermarsi essere derivato dalla impudente condotta alla guida del conducente del veicolo non identificato”.
10. Con il terzo motivo d'appello si è protestato difetto di motivazione della sentenza impugnata quanto ai rilievi mossi all'espletata C.T.U. medica, insistendo nella sua nullità.
L'appellante ha stigmatizzato l'assenza di continuità temporale tra l'evento lesivo, verificatosi il 15 febbraio 2015, e la diagnosi di frattura, avutasi solo il 10 marzo 2015. Ha richiamato la sua consulenza di parte redatta dal dott. he ha escluso il nesso causale Per_4 tra l'evento e le lesioni e sottolineato come pur trasportata al Pronto Controparte_1
soccorso, abbia rifiutato il ricovero. Ha considerato come la donna possa avere subito la frattura scomposta sottocapitata della testa femorale sinistra con risalita del frammento discale per un evento successivo e del tutto indipendente dall'asserito investimento del 15 febbraio 2015. Ha insistito nella nullità delle indagini svolte per il Tribunale dal dott. Per_1
avendo questi, anziché analizzare il reperto diagnostico in contraddittorio con i
[...]
consulenti di parte, richiesto una rilettura critica al dott. specialista in Persona_5
neurologia e radiodiagnostica dell'Ospedale Santobono di Napoli la qual cosa avrebbe inferto un vulnus al contraddittorio e al diritto di difesa. Altra aporia è stata indicata nella riferita debolezza ossea di una persona avanti negli anni e nella negazione che il rifiuto del ricovero possa avere inciso sull'evoluzione della frattura, dubitando che la lesione femorale possa essere rimasta silente per evidenziarsi soltanto a distanza d'oltre un mese, in occasione di accertamenti radiografici neanche prescritti da alcun medico, cui il ricovero è
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda seguito di altri sette giorni. Ha infine deplorato che la richiesta di chiarimenti dal primo giudice al suo ausiliare abbia riguardato l'unica circostanza dell'incidenza del mancato ricovero del 15 febbraio 2015 sugli esiti della frattura diagnosticata il mese successivo, senza evadere l'istanza della compagnia di una riconvocazione del consulente per ottenere una nuova sessione peritale in cui effettuare l'esame congiunto dei radiogrammi del 15 febbraio
2015.
10.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale, riconosciuta la responsabilità della vettura pirata, ha stimato le conseguenze direttamente procurate dall'investimento secondo le condivise conclusioni del suo ausiliare medico-legale dott. ritenendole logicamente ed esaustivamente argomentate Persona_1
e pienamente condivisibili. Costui ha invero posto in diretta relazione eziologica l'evento dannoso dedotto in lite e la frattura pluriframmentaria del femore sinistro, ancorché diagnosticata dopo alcuni giorni dal fatto e dall'accesso al Pronto soccorso (questo avvenuto del tutto tempestivamente, come segnala l'orario delle ore 12,15 da esso riportato).
I tempi “apparentemente incongrui” sono stati ritenuti superati dalla tipologia di lesione, non essendo anomalo che la frattura della corticale femorale sinistra possa essere stata in un primo momento misconosciuta nonostante gli esami strumentali effettuati il medesimo
15 febbraio 2015 atteso che la “frattura della corticale femorale sinistra era di difficile individuazione (…) una frattura sottocapitata, sottocorticale di femore – è il caso in oggetto – può essere misconosciuta nell'immediato, può consentire una certa discreta autonomia al soggetto vittima della lesione fino al momento in cui la corticale ossea (che è quella più dura e resistente) non cede completamente. Solo in un secondo tempo con il continuo carico dovuto alla deambulazione si verifica la frattura completa del segmento osseo che si scompone determinando una frattura completa e definitiva a più frammenti”.
L'appellante, non pago della motivazione, ha reiterato i suoi dubbi deducendo vizi anche nel procedimento accertativo condotto dal C.T.U. senza una nuova disamina dei referti radiologici in contraddittorio con i periti di parte.
Tale censura tuttavia non considera adeguatamente la risposta che il C.T.U., nei termini e con i tempi stabiliti dal Tribunale, in pieno rispetto di quanto indica l'art. 195 c.p.c., ha fornito al consulente della compagnia e delle considerazioni che hanno indotto il dott.
a concludere nel modo deplorato da questa. Per_1
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Invero, il consulente ha dato adeguatamente atto nella sua prima relazione di avere acquisito e visionato, nel contraddittorio, “il CD degli esami praticati in data 15 febbraio 2015
c/o Ospedale San Giuliano relativi al femore dx e al bacino”, anche allegati alla sua relazione, di cui ha provveduto a chiedere una rilettura critica al dott. specialista in Persona_5
neurologia ed in radiodiagnostica nonché già primario di neuroradiologia presso l'Ospedale
Santobono di Napoli, del quale il C.T.U. ha riportato la valutazione radiodiagnostica secondo la quale “i rapporti sacroiliaci appaiono regolari e sono evidenti marcate irregolarità artrosi che della porzione inferiore della rima articolare di destra. A destra i rapporti articolari coxo-femorali appaiono nella norma ma con riduzione dello spazio intra-articolare, soprattutto posteriormente, per alterazioni coxartrosiche particolarmente accentuate a livello della cavità aceta bolare. Regolari appaiono l'epifisi femorale, il collo chirurgico e la regione trocanterica. A sinistra sono presenti alterazioni coxartrosiche sovrapponibili a quelle contro laterali. A livello della superficie posteriore dell'epifisi femorale è presente un'infrazione della corticale che appare modicamente dislocata determinando un millimetrico scalino. Non si osservano altre alterazioni focali ossee né a livello del collo chirurgico né in sede trocanterica. Si osserva infine come l'aspetto densitometrico della spongiosa ossea dei segmenti esaminati evidenzi una accentuazione della trabecolatura compatibile con un'incipiente osteoporosi”.
In base a tale autorevole indicazione il dott. è pervenuto alla conclusione che, Per_1
ancorché la fu sottoposta alle indagini strumentali del caso già al momento CP_1 dell'accesso al Pronto soccorso, “la frattura della corticale femorale sinistra era di difficile individuazione”, come documentato dalle allegate stampe delle copie dei tagli TC e che, come
“è ben noto agli specialisti ortopedici e radiologi … una frattura sottocapitata, sottocorticale di femore
– è il caso in oggetto – può essere misconosciuta nell'immediato, può consentire una certa discreta autonomia al soggetto vittima della lesione fino al momento in cui la corticale ossea (che è quella più dura e resistente) non cede completamente. Solo in un secondo tempo con il continuo carico dovuto alla deambulazione si verifica la frattura completa del segmento osseo che si “scompone” determinando una frattura completa e definitiva a più frammenti”, fino alla asserzione d'esistenza certa del nesso di causalità materiale quale rapporto causa - effetto tra la dinamica del sinistro, le lesioni conseguenza dello stesso ed i postumi obiettivabili.
Alla convergente indicazione dei requisiti cronologico, topografico e dell'efficienza quantitativa il C.T.U. ha aggiunto il rilievo che “all'esame anamnestico e quello clinico non sono
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emersi precedenti morbosi tali da condizionare la genesi e l'evoluzione delle lesioni riportate nel sinistro in specie”.
Né scredita l'ultima riflessione la densimetria ossea della periziata che, per sesso ed età, è stata rilevata coerente con l'osteoporosi in quanto si tratta di condizione in sé non causativa dell'evento, ma di uno stato connaturato della parte danneggiata e della gran parte delle persone nella medesima situazione soggettiva.
Non deve allora destare meraviglia né il fatto che nel referto stilato in data 15 febbraio 2015
n. 4995 i sanitari dell' Ospedale San Giuliano di Giugliano, nonostante una indagine TC, correttamente chiesta ed eseguita sulla base di protocolli diagnostici, si siano limitati a riscontrare la contusione dell'anca sinistra, essendo sfuggita anche all'accertamento diagnostico la frattura “piccola e di difficile riscontro”, né – e a maggior ragione – il fatto che l'anziana donna, come ogni persona della sua età avrebbe probabilmente fatto, rifiutato il ricovero per osservazioni, ancorché assicurato di breve durata.
Va precisato che, ad ogni modo, il mancato ricovero nella stessa data dell'evento, non ha affatto inciso sull'evoluzione della frattura.
Sul punto il C.T.U. è stato categorico nella sua risposta ai chiarimenti richiesti sull'argomento e le contestazioni dell'appellante non sono avvalorate da alcun parere medico-legale di segno diverso o contrario.
Va poi osservato come il dott. bbia dato adeguata risposta alle osservazioni critiche Per_1
del consulente della compagnia dott. dedicando alle contestazioni (allegate alla Per_4
relazione depositata nella Cancelleria del Tribunale in data 21 settembre 2020) le ultime due pagine dell'elaborato in cui, per quanto di interesse clinico, è testualmente scritto che “La richiesta di visita ortopedica e chirurgica prescritta all'atto della prestazione di Pronto soccorso rientra in quell'atteggiamento, diffuso, di medicina “difensiva” anche in presenza di un responso radiologico negativo”, così negando che essa abbia voluto escludere la frattura, ribadendo come l'evoluzione in frattura pluriframmentaria di una frattura di femore sottocapitata ingranata non sia affatto infrequente e che si osservano in maniera statisticamente rilevanti evoluzioni in peius di fratture parcellari e misconosciute. Nell'occasione il dott. ha Per_1
ribadito anche che “La “coxartrosi bilaterale” … non è assolutamente una causa determinante una frattura di femore ma, anzi, con la sintomatologia algica che determina può aver determinato una limitazione quali/quantitativa della deambulazione facendo sì che la frattura si completasse in un arco
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di tempo prolungato”, in tal modo esonerando la da una sua ipotizzabile CP_1
corresponsabilità nell'aggravamento delle sue lesioni.
La chiarezza delle valutazioni medico-legali, rese in perfetta osservanza del contraddittorio, non rende necessaria alcuna rinnovazione di consulenza.
Anche allo scrutinio della Corte, dunque, convince la conclusione peritale circa l'esistenza CP_ del nesso eziologico tra il sinistro per cui è causa ed i postumi residuati in capo alla ,
“nonostante essi siano emersi con tutta la loro drammaticità a distanza di qualche tempo dal sinistro, dato che essi trovano il loro antecedente causale nell'investimento”, concorrendo nell'indicato senso anche “la mancata emersione di fattori causali alternativi atti a porsi quali antecedente causale efficiente, alternativo e preminente rispetto all'evento di danno”.
Alcuna contestazione è stata elevata alla stima dei danni di cui del tutto genericamente è stata richiesta una rivalutazione più benevola per la compagnia.
11. Le spese dell'appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal D.M. n. 55/2014, aggiornato ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore di riferimento, ai valori minimi della tariffa, stante la non particolare complessità delle questioni trattate avendo perfettamente rieditato quelle già agitate nel precedente grado del giudizio, con esclusione della fase istruttoria, non svolta.
Esse vanno distratte in favore dell'Avvocato Michele Rega che se ne è dichiarato antistatario.
12. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, comma 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla legge n. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la proposta impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
⎯ rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza alla sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 2959/2021 depositata il 18 ottobre 2021 e pubblicata in data
20 ottobre 2021;
⎯ condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in €
3.966,00 per compensi professionali in favore di parte appellate, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato Michele Rega dichiaratosi antistatario;
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⎯ dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla legge n. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la proposta impugnazione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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