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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 1 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3007/2025 R.G. e vertente TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to Marco Parte_1
Mancini;
- opponente -
E
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Controparte_1
Vizoco;
- opposto - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.04.25 la società indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione al precetto notificato in data 26.03.25 con il quale la sig.ra le intimava di corrisponderle il pagamento della complessiva somma CP_1 di euro 40.653,22. A sostegno del proprio ricorso eccepiva l'illegittimità del precetto assumendo di aver ottenuto, con provvedimento del 6 luglio 2024 del suintestato Tribunale, il beneficio delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2 del Dlgs n. 14/2019 (misure prorogate da ultimo con il decreto del 28.03.25), con conseguente sospensione delle azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la lavoratrice dichiarando di rinunciare all'atto di precetto proposto, e chiedendo la compensazione integrale delle spese di lite non avendo ricevuto comunicazione alcuna dalla datrice della domanda di concordato preventivo, pur vantando da 5 anni il TFR. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, il procuratore della sig.ra ha espressamente CP_1 dichiarato di rinunciare all'atto di precetto chiedendo emettersi sentenza di cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. La rinuncia costituisce un atto di disposizione negoziale del diritto in contesa (Cass., n. 4837/19), irrevocabile in nome del principio della certezza del diritto, costituente esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass., n 1439/2002; Cass., n. 140/2002; Cass., n. 2572/1998); sicchè, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.), la rinuncia all'azione non esige accettazione della controparte, conseguendo alla stessa effetti identici alla pronuncia di “rigetto, nel merito, della domanda”, cui la controparte convenuta aspira, derivandone che “le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante”, in quanto parte “soccombente” (ex multis, Trib. Larino, n. 99/2018). Ebbene, nel caso di specie la dichiarazione di rinuncia al precetto Tale dichiarazione risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Con riferimento alle spese di lite, è noto che in caso di cessazione della materia del contendere la statuizione sulle stesse segue il principio della cd. soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare integralmente le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., tenuto conto del contegno stragiudiziale assunto dalla datrice di lavoro che, a fronte delle richieste di pagamento dell'opposta, non le comunicava di esser stata ammessa e, di beneficiare, del concordato preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite Così deciso in Santa Maria C.V., 1.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 1 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3007/2025 R.G. e vertente TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to Marco Parte_1
Mancini;
- opponente -
E
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Controparte_1
Vizoco;
- opposto - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.04.25 la società indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione al precetto notificato in data 26.03.25 con il quale la sig.ra le intimava di corrisponderle il pagamento della complessiva somma CP_1 di euro 40.653,22. A sostegno del proprio ricorso eccepiva l'illegittimità del precetto assumendo di aver ottenuto, con provvedimento del 6 luglio 2024 del suintestato Tribunale, il beneficio delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2 del Dlgs n. 14/2019 (misure prorogate da ultimo con il decreto del 28.03.25), con conseguente sospensione delle azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la lavoratrice dichiarando di rinunciare all'atto di precetto proposto, e chiedendo la compensazione integrale delle spese di lite non avendo ricevuto comunicazione alcuna dalla datrice della domanda di concordato preventivo, pur vantando da 5 anni il TFR. Considerata la natura documentale della controversia, essa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, il procuratore della sig.ra ha espressamente CP_1 dichiarato di rinunciare all'atto di precetto chiedendo emettersi sentenza di cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. La rinuncia costituisce un atto di disposizione negoziale del diritto in contesa (Cass., n. 4837/19), irrevocabile in nome del principio della certezza del diritto, costituente esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass., n 1439/2002; Cass., n. 140/2002; Cass., n. 2572/1998); sicchè, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.), la rinuncia all'azione non esige accettazione della controparte, conseguendo alla stessa effetti identici alla pronuncia di “rigetto, nel merito, della domanda”, cui la controparte convenuta aspira, derivandone che “le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante”, in quanto parte “soccombente” (ex multis, Trib. Larino, n. 99/2018). Ebbene, nel caso di specie la dichiarazione di rinuncia al precetto Tale dichiarazione risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Con riferimento alle spese di lite, è noto che in caso di cessazione della materia del contendere la statuizione sulle stesse segue il principio della cd. soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare integralmente le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., tenuto conto del contegno stragiudiziale assunto dalla datrice di lavoro che, a fronte delle richieste di pagamento dell'opposta, non le comunicava di esser stata ammessa e, di beneficiare, del concordato preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite Così deciso in Santa Maria C.V., 1.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli