(Intervento in appello).
Nel giudizio d'appello e' ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404.
[…] Non sono, invece, considerate domande "nuove" in quanto svolgimento delle domande proposte in primo grado: - la richiesta di restituzione di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado; - le domande proposte dai terzi intervenuti ex art. 344 del c.p.c.; - quelle che derogano al divieto per legge, come il caso previsto dall'art. 1453, comma 2 c.c., secondo il quale è possibile trasformare in domanda di risoluzione l'originaria domanda di adempimento (la giurisprudenza, però, richiede che non vengano dedotti nuovi fatti costitutivi). […]
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Leggi di più…[…] Or poiché deve escludersi la legittimazione ad intervenire in grado di appello, secondo la previsione dell'art. 344 c.p.c., salvo l'ipotesi di cui all'art. 404 c.p.c., la parte che intenda avversare la sentenza di primo grado deve proporre appello principale o incidentale, non potendo giuridicamente apprezzarsi l'impropria adesione all'appello da altri avanzato. […]
Leggi di più…[…] La conseguenza di tali premesse porta, ad esempio, ad affermare che il condòmino che intervenga personalmente nel processo in cui sia già parte l'amministratore ed in cui sia dedotta una situazione giuridica ascrivibile alla collettività condominiale, non si comporta come un terzo, ma appare come una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni[4]; sicché, tale intervento non conoscerebbe nemmeno le preclusioni segnate dall'art. 268 c.p.c. e, ove spiegato in grado di appello, dall'art. 344 c.p.c. [5]. […]
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