Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/07/2017, n. 18987
CASS
Sentenza 31 luglio 2017

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In materia di procedimento disciplinare a carico degli appartenenti all’ordine giudiziario, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 131-bis c.p. (introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015), norma che - per i reati assoggettati a pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni – esclude la punibilità, allorché il giudice accerti che l’offesa è di particolare tenuità ed il comportamento non risulti abituale, deve ritenersi consentita l’applicazione dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto, prevista dall’art. 3-bis. del d.lgs. n. 109 del 2006, anche ove il fatto disciplinarmente rilevante contestato ad un magistrato sia costituito dalla commissione di un reato.

In materia di procedimento disciplinare a carico degli appartenenti all’ordine giudiziario, ai fini dell’applicazione dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto - ex art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - all’illecito disciplinare costituente reato, previsto dall’art. 4, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs., non assume alcun rilievo, quale elemento sintomatico, la mancata percezione dell’offesa da parte della vittima del reato, posto che il bene giuridico protetto attraverso la previsione di detto illecito è costituito dall’immagine del magistrato. (Così statuendo, la S.C. ha annullato, con rinvio, una sentenza di proscioglimento, pronunciata sul rilievo che la persona offesa dal reato di diffamazione – ipotizzato a carico del magistrato incolpato – non avesse percepito come offensive le frasi rivolte al proprio indirizzo, essendo stato, così, disatteso anche il principio secondo cui, ai fini della sussistenza del reato “de quo”, ciò che rileva è l’uso di parole socialmente interpretabili come offensive).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/07/2017, n. 18987
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18987
Data del deposito : 31 luglio 2017

Testo completo