Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2007, n. 20681
CASS
Sentenza 28 marzo 2007

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In tema di reati di inquinamento ambientale, l'obbligazione risarcitoria per il danno da reato consistente nella situazione di degrado di un fiume non viene meno nel caso in cui un successivo fatto alluvionale determini l'irreversibile modificazione dello stato dei luoghi, facendo venire meno addirittura la traccia del danno stesso. (La Corte ha precisato che in tal caso, data l'impossibilità di una puntuale quantificazione del danno, può procedersi ad una determinazione equitativa del risarcimento).

Le associazioni ambientaliste sono legittimate alla costituzione di parte civile "iure proprio" nel processo per reati ambientali, dal momento che l'espressa previsione legislativa della possibilità di costituzione di parte civile per lo Stato e per gli enti pubblici territoriali non esclude l'applicabilità delle regole generali in materia di risarcimento del danno e di costituzione di parte civile.

Lo scarico di acque reflue industriali, effettuato senza autorizzazione, integra la fattispecie penale quale che sia di tali acque il recapito finale, sicché anche lo scarico nella fognatura, mancando l'autorizzazione, è tuttora penalmente rilevante. (La Corte ha altresì precisato che le acque reflue provenienti dal sito industriale -una cartiera- mischiandosi, con l'immissione nella rete fognaria comunale, con i reflui dell'insediamento urbano non perdevano, in ragione della loro assoluta prevalenza quantitativa, la natura di reflui industriali, e non potevano pertanto rientrare nella nozione di acque reflue urbane, consistenti nel miscuglio di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali convogliate in reti fognarie, che implica l'omogeneità quantitativa delle componenti).

Nei procedimenti penali per reati ambientali è legittima la costituzione di parte civile di più associazioni ambientaliste, ciascuna con un proprio difensore, per l'esercizio dell'azione risarcitoria spettante al Comune e alla Provincia, sicché a ciascuna di dette associazioni va riconosciuto il diritto di essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato e il diritto alla rifusione delle spese processuali.

In tema di reati di inquinamento delle acque, il giudice, nel subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino, ha il potere di individuare in concreto le modalità di esecuzione degli interventi ripristinatori, e non è vincolato al riferimento alla procedura indicata per le diverse ipotesi di bonifica e ripristino ambientale disposti in sede amministrativa. (La Corte ha altresì precisato che, ove non provveda a subordinare la concessione del beneficio agli indicati adempimenti limitandosi ad emettere la sentenza di condanna o di patteggiamento, il giudice deve disporre la trasmissione del provvedimento al Ministero dell'Ambiente per l'attivazione della procedura amministrativa di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 22 del 1997).

In tema di reati ambientali, la proposizione in sede penale dell'azione risarcitoria spettante al Comune e alla Provincia dà diritto alle associazioni ambientaliste di essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato. (La Corte ha chiarito che l'indicata azione risarcitoria è di tipo sostitutivo o suppletivo, ma pur sempre propria dell'associazione ambientalista, che agisce in proprio anche se per esercitare un altrui diritto).

Commentario1

  • 1In tema di ammissione al patrocinio a spese dello stato di enti o associazioni s
    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 18 giugno 2017

    In tema di ammissione al patrocinio a spese dello stato di enti o associazioni senza scopo di lucro in procedimenti penali per reati ambientali, deve essere tenuto presente il limite di reddito previsto per il cittadino non abbiente. (Nel caso di specie, l'associazione non veniva ammessa al patrocinio a spese dello stato perché il conto economico dell'anno precedente aveva avuto un avanzo netto di Euro 127.944,17). R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DELLA SPEZIA UFFICIO GIP DECRETO DI RIGETTO DI ISTANZA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (D.P.R. 30 maggio 2002 N.115 e successive modificazioni) Il Giudice delle Indagini …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2007, n. 20681
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20681
Data del deposito : 28 marzo 2007

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