Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2002, n. 22370
CASS
Sentenza 10 maggio 2002

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. si distingue, sotto il profilo del "deterioramento", da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 cod. pen. perché mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res" il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse qualificabile come danneggiamento lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un'autovettura, siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale dell'integrità del veicolo, in quanto idonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione).

Commentari2

  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
    Avv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 24 ottobre 2019

    Il deturpamento e imbrattamento cose altrui – indice Cos'è il reato L'oggetto giuridico Le differenze con il danneggiamento L'art. 639 c.p., rubricato Deturpamento e imbrattamento di cose altrui, introduce una previsione di copertura penale dinanzi alle condotte che ledono il decoro patrimonio mobiliare e immobiliare. Ma come si configura questo reato? Quali sono le sanzioni ad esso ricollegate? Cos'è il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui Il reato di Deturpamento e imbrattamento di cose altrui prevede che chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2002, n. 22370
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22370
Data del deposito : 10 maggio 2002

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