Sentenza 10 maggio 2002
Massime • 1
Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. si distingue, sotto il profilo del "deterioramento", da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 cod. pen. perché mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res" il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse qualificabile come danneggiamento lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un'autovettura, siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale dell'integrità del veicolo, in quanto idonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione).
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Deturpamento e imbrattamento di cose altruiAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 24 ottobre 2019
Il deturpamento e imbrattamento cose altrui – indice Cos'è il reato L'oggetto giuridico Le differenze con il danneggiamento L'art. 639 c.p., rubricato Deturpamento e imbrattamento di cose altrui, introduce una previsione di copertura penale dinanzi alle condotte che ledono il decoro patrimonio mobiliare e immobiliare. Ma come si configura questo reato? Quali sono le sanzioni ad esso ricollegate? Cos'è il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui Il reato di Deturpamento e imbrattamento di cose altrui prevede che chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2002, n. 22370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22370 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ANTONIO MORGIGNI - Presidente - del 10/05/2002
1. Dott. LUIGI FENU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FILIBERTO PAGANO - Consigliere - N. 506
3. Dott. GIULIANO CASUCCI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - N. 2525/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia /C IA TA
avverso la sentenza in data 10.2.2000 del Tribunale di Venezia- Portogruaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. Fumu Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dott. A.M. Del Sandro che ha concluso per l'annullamento con rinvio MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 10 febbraio 2000 il tribunale di Venezia-Portogruaro dichiarava SO TT colpevole del delitto di cui all'art.639 c.p. (deturpamento e imbrattamento di cose altrui) - così
modificata la qualificazione giuridica del fatto, originariamente contestato come danneggiamento - per avere sfregiato la fiancata di un'autovettura strisciandovi contro una chiave.
osservava il giudice che il discrimine fra le ipotesi di reato di cui agli artt. 635 e 639 c.p.p. è data dal tipo di danno prodotto: grave nel caso di danneggiamento (atteso che distruzione, dispersione, deterioramento o procurata inservibilità della cosa altrui implicitamente richiedono che quest'ultima non sia più idonea, quanto meno nell'immediatezza del fatto, all'uso suo proprio);
facilmente eliminabile, previa riparazione ed indipendentemente dalla spesa necessaria, nel caso di deturpamento (nel senso che la cosa deturpata o imbrattata conserva egualmente, dopo il fatto, la funzione sua propria).
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, denunciando violazione di legge;
osserva il ricorrente che il "deterioramento" di cui all'art. 635 c.p. non implica necessariamente che la cosa danneggiata sia resa inservibile, e che il "deturpamento" ovvero l'"imbrattamento" di cui all'art. 339 c.p. costituiscono alterazioni che incidono sulla cosa pregiudicandone solo pulizia ed armonia.
Il ricorso è fondato.
Rileva il collegio che deve ritenersi integrato il delitto di danneggiamento tutte le volte in cui (a prescindere dalle ipotesi di "dispersione" o "distruzione", che qui non rilevano) la condotta criminosa apporti alla cosa una modificazione che, diminuendone in modo apprezzabile il valore o impedendone anche parzialmente l'uso, richieda un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa;
sussiste viceversa il "deturpamento" o l'"imbrattamento" quando l'alterazione apportata sia temporanea e superficiale, sicché, per quanto costoso possa essere restauro, l'aspetto originario del bene è facilmente reintegrabile. Il discrimine tra i reati in esame, dunque (sempre escludendo le qui non rilevanti ipotesi di "dispersione" e "distruzione"), è dato dal tipo di danno e di intervento ripristinatorio che esso richiede, dovendosi considerare solo "deturpato" o "imbrattato" ciò che, pur con spesa ingente, può lavarsi e ripulirsi, mentre è "deteriorato" tutto ciò che subisce lesione, più o meno grave, in corpore vili e necessita di totale o parziale rimessione in pristino. Quest'ultima ipotesi è data nel caso di specie. dovendosi considerare lo sfregio della carrozzeria di una vettura non una semplice alterazione dell'estetica, facilmente rimovibile con un intervento - sia pur costoso - di ripulitura, bensì una lesione ne' temporanea ne' superficiale che, se da un lato incide sulla res richiedendo inderogabilmente un intervento ripristinatorio della sua materialità, da un altro ne diminuisce immediatamente la funzione di protezione dell'intero automezzo, così più esposto ai fenomeni atmosferici e di ossidazione.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, competente per il secondo grado di giudizio secondo la normativa vigente;
un rinvio al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, invero, determinerebbe una potenziale inammissibile triplicazione dei gradi di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2002