Sentenza 5 aprile 2002
Massime • 8
In tema di gestione di rifiuti, gli impianti di trattamento di rifiuti che comportano emissioni in atmosfera, ed in particolare gli inceneritori tradizionali, sono soggetti sia alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 sia alla disciplina di cui al D. P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (tutela dall'inquinamento atmosferico), atteso che la normativa nazionale e comunitaria in tema di inquinamento atmosferico completa e non assorbe quella sui rifiuti.
Gli impianti di gassificazione dei rifiuti connessi ai motori di cogenerazione di energia elettrica mediante utilizzo dei gas di sintesi costituiscono "impianti di alimentazione" funzionali al ciclo di produzione di energia, e pertanto per il loro esercizio non è richiesta l'autorizzazione regionale prevista dall'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 per la costruzione di impianti che possono provocare inquinamento atmosferico, atteso che tale disposizione non si applica alle centrali termoelettriche ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato D.P.R. n. 203, e che per centrali termoelettriche si intendono, ex D.P.C.M. 21 luglio 1989, paragr. I, punto 4, tutti gli impianti e i componenti funzionali e connessi al ciclo di produzione dell'energia compresi gli impianti di alimentazione.
La costruzione e l'esercizio, o il solo esercizio, di impianti per il recupero di rifiuti urbani possono essere autorizzati secondo le procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 solo ove esista una preventiva programmazione formulata attraverso il piano regionale di gestione o con un accordo di programma stipulato con il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria e d'intesa con la Regione, e sempre che siano utilizzate le migliori tecnologie disponibili per la tutela dell'ambiente e sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti. (In applicazione di tale principio la Corte ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 51 del D. Lgs n. 22 in un caso di attivazione di un impianto per il recupero di rifiuti con procedura semplificata in difetto dei citati requisiti).
L'amministratore di fatto di una società di capitali può essere ritenuto penalmente responsabile per le violazioni dei doveri connessi all'attività di gestione dei rifiuti soltanto ove sia provata la estraneità dalla gestione stessa del legale rappresentante, atteso che ove quest'ultimo esplichi funzioni gestionali non si può ascrivere all'amministratore di fatto il mancato compimento di atti per i quali non sussisteva obbligo di ingerirsi.
In materia ambientale, al fine della legittimazione ad agire per il risarcimento del danno da parte dello Stato e degli enti territoriali minori non si richiede che questi abbiano affrontato spese per riparare il danno o che abbiano subito una perdita economica, atteso che la considerazione secondo la quale il diritto al risarcimento sorgerebbe soltanto a seguito della perdita finanziaria contabile nel bilancio dell'ente pubblico, risulta superata dalla funzione di tutela della collettività e delle comunità presenti nell'ambito territoriale di tali Enti, nonché dalla esistenza di interessi all'equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio che fanno capo ai predetti.
Il danno ambientale risarcibile presenta una triplice dimensione: personale quale lesione del fondamentale diritto all'ambiente salubre da parte di ogni individuo; sociale quale lesione del diritto all'ambiente nelle articolazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità umana; pubblica quale lesione del diritto-dovere pubblico spettante alle Istituzioni centrali e periferiche.
Il diritto al risarcimento per danno ambientale va riconosciuto anche alle associazioni di protezione ambientale non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 ma stabilmente insediate in una zona determinata , atteso che tali associazioni possono subire, ex artt. 2043 cod. civ. e 185 cod. pen., sia un danno diretto patrimoniale sia un danno non patrimoniale in termini di lesione delle finalità statutarie.
La costituzione di parte civile delle associazioni di protezione ambientale è ammissibile allorché l'interesse diffuso alla tutela dell'ambiente si concretizza in una determinata realtà storica ed è divenuto la ragione e conseguentemente elemento costitutivo del sodalizio e dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito, atteso che il danno ambientale non consiste soltanto in una compromissione dell'ambiente susseguente alla violazione delle leggi ambientali, ma anche in una offesa della persona nella sua dimensione individuale e sociale, come lesione del diritto fondamentale ed a rilevanza costituzionale ad un ambiente salubre.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2002, n. 22539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22539 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 05/04/2002
1. Dott. ALDO S. RIZZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - N. 796
3. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 14560/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1 - P.M. presso il Tribunale di Verbania
2 - SS TE NS DV, n. a Monaco il 12.01.1942 3 - IE RA Iurgen, n. a Koenigstein il 15.06.1946 4 - RE UL SE AR, n. a Hildesheim il 12.05.1959 5 - PA IO, n. a Verbania il 07.03.1939
6 - responsabile civile s.r.l. THERMOSELECT, in persona del liquidatore avverso la sentenza 29.2.2000 del Tribunale di Verbania in composizione monocratica
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IO ALBANO che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'imputazione per cui è stata pronunciata condanna, perché il fatto non costituisce reato. Rigetto del ricorso del P.M. Udito, per la parte civile COMUNE DI VERBANIA, l'avv.to Andrea FUHRMANN, il quale ha chiesto la conferma delle statuizioni civili. Udito il difensore, Avv.to Carlo TAORMINA, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi degli imputati e la declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 29.2.2000 il Tribunale di Verbania in composizione monocratica:
a) ha affermato la penale responsabilità di IS NT NS DV e DA IO in ordine al reato di cui:
- agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. e 51, 1^ comma - lett. a), D.Lgs.5.2.1997, n. 22 (perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il KR quale amministratore occulto e lo DA quale amministratore unico della s.r.l. "Thermoselect", effettuavano attività di smaltimento di rifiuti speciali urbani non pericolosi prodotti da terzi in assenza della prescritta autorizzazione - in Verbania dal 17.5.1998 fino al luglio 1998)
e ha condannato ciascuno alla pena di lire 5 milioni di ammenda, nonché entrambi - in solido anche con la s.r.l. "Thermoselect", in persona del legale rappresentante pro tempore, quale responsabile civile - al risarcimento dei danni (liquidati in lire 5 milioni ciascuno) in favore delle costituite parti civili Comune di Verbania, Provincia del Verbano Cusio Ossola, LE NT;
b) ha assolto IS NT NS DV e DA IO dalla medesima contravvenzione, ad essi imputata fino al 16.5.1998, perché il fatto non costituisce reato;
c) ha assolto GE RA EN e YT UD SE AR dalla medesima contravvenzione, ad essi imputata nelle rispettive qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratrice delegata, per non avere commesso il fatto quanto alla contestazione fino al 26.6.1995 e, da tale data in poi, perché il fatto non costituisce reato;
d) ha assolto IS NT NS DV, GE RA EN, YT UD SE AR e DA IO - per insussistenza del fatto - dal reato di cui:
- agli artt. 110 cod. pen. e 24, 1^ comma, del D.P.R. 24.5.1998, n.203 (poiché, nelle rispettive anzidette qualità, iniziavano la costruzione di un nuovo impianto di smaltimento di rifiuti speciali urbani, senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 6 dello stesso D.P.R. - in Verbania, dal 20.5.1992 ad oggi).
La vicenda, in punto di fatto, può compendiarsi come segue:
La s.r.l. "Thermoselect", in uno stabilimento realizzato in Verbania Fondotoce, aveva inteso effettuare, informa sperimentale, attività di smaltimento dei rifiuti consistente nella trasformazione degli stessi in nuovi prodotti industrialmente riutilizzabili ed in gas recuperati (con procedimento pirolitico in assenza di ossigeno e di fiamma) per la produzione dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento dell'impianto.
A tale scopo, all'impianto di smaltimento erano stati applicati in accessorio n. 2 motori di cogenerazione di energia elettrica mediante l'utilizzo dei gas di sintesi derivati dalla stessa pirolisi dei rifiuti.
L'attività in oggetto - proseguita fino al luglio del 1998, con successivo smantellamento di parte dell'impianto - era stata svolta in assenza dell'autorizzazione prescritta, in materia di rifiuti, prima dall'art.
6 - lett. d), del D.P.R. n. 915/1982 e poi dagli artt. 19 e 27 del D.Lgs. n. 22/1997. L'attività medesima, che comportava emissioni in atmosfera, era stata svolta anche in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 6 del D.P.R. n. 203/1988. Esisteva, invece, un'autorizzazione ex art. 17 del D.P.R. n. 203/1988, rilasciata dal Ministero del commercio industria ed artigianato il 2.12.1992 e modificata il 20.9.1993.
Secondo la prospettazione della società:
La s.r.l. "Thermoselect", superata la fase iniziale della sperimentazione dell'impianto, aveva richiesto ed ottenuto l'autorizzazione ex art. 17 del D.P.R. n. 203/1988, rilasciata dal Ministero del commercio industria ed artigianato il 2.12.1992 e successivamente modificata il 20.9.1993.
Con l'entrata in vigore del D.L. n. 443 del 9.11.1993 (reiterato per ben altre 17 volte e mai convertito) - disciplinante la materia della riutilizzazione dei residui - la società aveva inteso avvalersi del regime giuridico previsto dall'art. 5 di tutti i relterati decreti, secondo il quale chi trattasse o intendesse trattare residui destinati al riutilizzo, non doveva richiedere autorizzazione, bensì effettuare una semplice comunicazione alla Regione ed alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, allegando una relazione esplicativa del materiale trattato, del ciclo di trattamento e dei relativi prodotti. Siffatte comunicazioni la società aveva sempre effettuato in occasione dell'entrata in vigore di ciascuno dei reiterati decreti legge, considerando unificato, relativamente ai residui, il regime autorizzatorio prescritto sia per lo smaltimento dei rifiuti sia per le emissioni in atmosfera.
In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/1997 e delle relative norme tecniche di attuazione, emanate con il D.M. 5.2.1998, la società aveva prodotto regolare comunicazione alla Provincia, avvalendosi del regime semplificato previsto dall'art. 33 del D.Lgs. per le operazioni di recupero dei rifiuti.
Il Tribunale di Verbania:
Ha specificato, anzitutto, che l'autorizzazione ministeriale, rilasciata ex art. 17 del D.P.R. n. 203/1988, era riferita alla installazione ed all'esercizio, presso la stabilimento di Verbania Fondotoce, di "una centrale di cogenerazione per la produzione di energia e calore connessa ad un impianto per la gassificazione di rifiuti non tossici e non nocivi".
Ha evidenziato la letterale distinzione fra la centrale di cogenerazione e l'impianto di gassificazione, con la conseguenza di considerare la centrale soggetta al D.P.R. n. 203/1988, per quanto concerne le emissioni in atmosfera, e l'impianto di gassificazione soggetto a sua volta alla normativa sui rifiuti succedutasi nel tempo.
Ha affermato, quindi:
a) con riferimento alla problematica delle emissioni in atmosfera, che l'impianto della "Thermoselect", in quanto progettato per produrre energia elettrica, doveva essere autorizzato dal competente Ministero ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/1988 e delle relative norme di attuazione poste dal D.P.C.M. 21.7.1989 (quale centrale termoelettrica), mentre era sottratto al regime autorizzatorio di cui all'art. 6 dello stesso D.P.R.;
b) con riferimento alla normativa sui rifiuti, che erroneamente la società aveva ritenuto di potersi avvalere della disciplina sul residui introdotta dal D.L. 9.11.1993, n. 443, dai decreti legge successivamente reiterati e dalle norme tecniche ad essi relative, poste con decreti ministeriali, in quanto i rifiuti solidi urbani non costituivano residuo, sicché il loro trattamento continuava ad essere sottoposto al regime di cui al D.P.R. n. 915/1982. Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/1997 e dal D.M. 5.2.1998 (vigente quest'ultimo dal 17 maggio 1998), inoltre, illegittimamente la società aveva esperito le procedure semplificate di cui agli artt. 31-33 dello stesso D.Lgs.vo, mentre avrebbe dovuto munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 27.
Avverso tale sentenza ha proposto "appello" il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, il quale ha eccepito che:
a) Deve ritenersi illegittima l'assoluzione di tutti gli imputati, per insussistenza del fatto, dal contestato reato di cui all'art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 203/1988. Il legislatore, infatti, ha inteso tenere separati gli impianti che comportano in genere emissioni nell'atmosfera (compresi quelli che smaltiscono per combustione rifiuti solidi urbani) dalle centrali termoelettriche (anche esse producenti emissioni in atmosfera). È vero che la legge - a differenza di quanto disposto con il D.M. 5.2.1998, con riferimento alla normativa per i rifiuti - non fissa criteri, correlati alle emissioni aeriformi, per stabilire quando la produzione di energia elettrica è accessoria ad altri cicli produttivi e quando, viceversa, non lo è. Non può affermarsi, però, che, di fronte ad una produzione di energia elettrica, qualunque essa sia e comunque avvenga (avvenga solo sulla carta o nel fatti), l'impianto che la origina sfugga alla previsione dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/1988 e diventi centrale termoelettrica, soggetta esclusivamente all'autorizzazione di cui all'art. 17 dello stesso D.P.R. Nella specie, in particolare, non potrebbe assolutamente configurarsi l'esistenza di una centrale termoelettrica, poiché la società "ha prodotto sì e no un sesto dell'energia di cui necessitava per funzionare come impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani mentre ha sempre funzionato come scarico in continuo". b) Deve ritenersi altresì illegittima l'assoluzione di tutti gli imputati, perché il fatto non costituisce reato, dalla contravvenzione di cui all'art. 51, 10 comma - lett. a), del D.Lgs. n. 22/1997, contestata in relazione all'attività svolta fino al 16
maggio 1998.
Gli imputati, quali organi societari, erano perfettamente consapevoli della posizione di illegalità in cui la società versava, quanto al mancato rispetto della normativa sui rifiuti, "nel momento in cui avevano ricevuto la comunicazione, da parte di LE, della richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Verbania in un procedimento in tutto analogo ma relativo a tempi più risalenti". Nè può ipotizzarsi che la corrispondenza proveniente dalla pubblica amministrazione possa essere stata ingannevole ed avere creato confusione interpretativa, trattandosi di persone non sprovvedute in materia, che si avvalevano della collaborazione di ingegneri ed esperti del settore.
Hanno pure proposto "appello" i difensori di IS GU US, i quali, censurando sia la pronuncia di condanna sia quella di assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo, hanno eccepito che:
a) Quanto all'attività di gassificazione dei rifiuti esercitata nel periodo antecedente all'entrata in vigore del D.M. 5.2.1998, la tesi difensiva non è che l'autorizzazione conseguita ai sensi del D.P.R. n.203/1988 valesse anche ai fini del D.P.R. n. 915/1982.
Si intende affermare, invece, che la società si sarebbe legittimamente avvalsa della normativa sulla riutilizzazione dei residui posta dai decreti legge emanati a partire dal D.L. n.443/1993 (reiterato per ben 17 volte e mai convertito) e che il
Tribunale avrebbe erroneamente concluso nel senso che oggetto di riutilizzo, ai sensi di tale normativa ed in particolare dell'art. 11 del D.M. 16.1.1995, non sarebbero i rifiuti solidi urbani, bensì il combustibile ottenuto da essi.
Secondo l'assunto della difesa, l'art. 11.2 del citato D.M. stabiliva che "il recupero del prodotto di cui al punto 11.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 11.3 ovvero attraverso un processo di gassificazione o pirolisi del prodotto stesso, purché gli impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questi integrati". Gli stessi rifiuti solidi urbani (e non il gas derivato dai rifiuti), dunque, costituivano residui da riutilizzare in un processo produttivo di energia, stante il riferimento normativo al procedimento di pirolisi, attraverso il quale dai rifiuti si ricava il gas.
b) Quanto all'attività di gassificazione dei rifiuti esercitata nel periodo successivo all'entrata in vigore del D.M. 5.2.1998, dovrebbe considerarsì irrilevante la circostanza del mancato raggiungimento dell'autosufficienza energetica dell'impianto in questione, dovendosi invece accertare se la società, fosse in grado di raggiungere i livelli di produzione di energia elettrica previsti dalla formula normativa, indipendentemente dal loro effettivo raggiungimento. Andrebbero considerati, infatti, autorizzati ex lege, gli impianti che, avendo determinate caratteristiche tecniche, possano garantire determinati bilanci energetici e l'impianto in oggetto aveva certamente le caratteristiche per produrre i livelli di energia prescritti.
È vero che l'art. 11.3 dell'Allegato 2 - Suballegato 1 al citato D.M.
5.2.1998 stabilisce che l'utilizzazione di gas derivati è consentita in impianti con potenza termica nominale superiore a 6 MW, mentre l'impianto della "Thermoselect" non raggiungeva i 3 MW, la società - però - avrebbe legittimamente continuato ad operare in relazione al regime di potenza autorizzato con il decreto ministeriale rilasciato ex art. 17 del D.P.R. n. 203/1988. La mancata approvazione di un accordo di programma non potrebbe considerarsi ostativa all'operatività del regime autorizzatorio ex lege, sulla base della sola comunicazione, stabilito dall'art. 33 del D.Lgs. n. 22/1997, tanto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza 1023/1999, ha sospeso il D.M. 5.2.1998 (con provvedimento che avrebbe efficacia erga omnes), proprio nella parte che qui interessa, a fronte dell'eccepita violazione di legge correlata all'introduzione di nuovi obblighi sostanziali, procedurali e temporali operata dalle disposizioni regolamentari.
Mancherebbe in ogni caso l'elemento psicologico della contravvenzione contestata, poiché:
- l'attività è stata esercitata soltanto per due mesi successivi all'entrata in vigore del D.M.
5.2.1998 ed è stata sospesa allorquando si è acquisita la consapevolezza di non potere rispettare la prevista soglia dei limiti energetici;
- la mancanza di un accordo di programma è stata notificata dalla Provincia alla società nel mese di agosto del 1998 ed immediatamente è stata data ottemperanza all'invito di sospendere l'attività;
- la stessa Amministrazione provinciale, pur essendo consapevole dell'inesistenza dell'accordo di programma, aveva invitato la "Thermoselect", con lettera del 22.4.1998, ad adeguarsi alle prescrizioni del D.M. 5.2.1998, anziché avvertire la società che non poteva più continuare nell'attività.
I difensori del IS hanno eccepito, inoltre, che il loro assistito incongruamente è stato considerato "amministratore occulto" della s.r.l. Thermoselect, poiché quegli, inventore del procedimento di gassificazione dei rifiuti con recupero energetico applicato nell'impianto e titolare dei relativi brevetti, dopo la cessazione della fase di sperimentazione (nel 1993), era uscito dalla compagine societaria, mentre alla gestione della successiva fase di commercializzazione aveva provveduto effettivamente ed esclusivamente l'organo amministrativo.
L'ultimo motivo di gravame è riferito alla prospettata insussistenza della responsabilità civile.
Agli enti territoriali costituitisi parti civili (Comune di Verbania e Provincia del Verbano Cusio Ossola) non spetterebbe risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 della legge n. 349/1986, poiché non sussisterebbe un pregiudizio concreto alla qualità della vita della collettività, sotto il profilo dell'alterazione, del deterioramento, della distruzione in tutto o in parte dell'ambiente. A fronte di violazioni meramente formali della normativa in materia di rifiuti non potrebbe ravvisarsi alcuna possibilità di risarcimento. Il Comune di Verbania, inoltre, non avrebbe legittimazione ne' titolo al risarcimento, poiché, in relazione alla fattispecie che ci occupa, nel 1998 la competenza in materia di rifiuti spettava alla Provincia.
La LE NT, a sua volta, non avrebbe "legitimatio ad causam", ai sensi degli artt. 13 e 18 della legge n. 349/1986, essendo un'associazione di protezione ambientale a carattere regionale.
Nè una diversa legittimazione potrebbe esserle riconosciuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.p., poiché alla LE è affidato l'interesse a mantenere e garantire l'integrità dell'ambiente quale bene diffuso e detto interesse non può ritenersi leso da una violazione di carattere meramente formale.
Hanno proposto "ricorso" congiunto per cassazione, infine, i difensori di GE RA EN, YT UD SE AR e DA IO, nonché della s.r.l. "Thermoselect" in liquidazione, in persona del liquidatore rappresentante legale pro tempore, quale responsabile civile costituito.
In tale ricorso vengono censurate la pronuncia di condanna dello DA e le statuizioni riferite alla responsabilità civile e viene prospettata l'insussistenza dei fatti in relazione al quali i ricorrenti sono stati assolti per carenza dell'elemento soggettivo, con sostanziale riproduzione, sotto il profilo della violazione di legge, dei motivi di gravame non aventi carattere personale articolati nell'atto di impugnazione depositato in favore del IS. La Corte di Appello di Torino - con ordinanza del 4.4.2001 - ha trasmesso gli atti a questa Corte Suprema, a norma dell'art. 568, ultimo comma, c.p.p. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I rapporti tra la normativa in tema di inquinamento atmosferico e quella sui rifiuti trattati per produrre energia.
Deve anzitutto ribadirsi l'affermazione - già contenuta in precedenti decisioni di questa Corte Suprema - secondo la quale la normativa, nazionale e comunitaria, in tema di inquinamento atmosferico, completa e non assorbe quella sui rifiuti e con essa deve coesistere ed integrarsi (vedi Cass., Sez. 3^: 7.12.1992, Fava ed altri;
19.3.1999, P.M. in proc. Lago).
Fino al D.P.R. 24.5.1988, n. 203 un impianto di trattamento di rifiuti che comportasse emissioni in atmosfera (ad esempio un inceneritore tradizionale) era soggetto esclusivamente alla normativa sui rifiuti di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 vigente all'epoca ma, con l'emanazione del D.P.R. n. 203/1988, il legislatore si è limitato a regolare tutte le emissioni in atmosfera di impianti industriali e non ha inteso affatto sottrarre alla normativa sui rifiuti quegli impianti che, trattando tale materiale, portassero ad emissioni nell'atmosfera, anche qualora generassero nel contempo energia elettrica.
Solo con l'emanazione della legge 9.1.1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) è sorta la problematica inerente la presenza di rifiuti in un ciclo di produzione di energia e l'art. 1, 3^ comma, di tale legge ha espressamente individuato la trasformazione di rifiuti organici o inorganici come una fonte rinnovabile di energia, disponendo comunque che, per detti rifiuti, "resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al D.P.R. 915/1982, legge 441/1987, legge 475/1988 e successive modificazioni e integrazioni".
Disposizione analoga si rinviene nell'art. 35 della legge 9.1.1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale:
aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali), ove pure viene specificato che "restano ferme tutte le competenze e le procedure stabilite dall'ordinamento vigente in materia di tutela ambientale ed igienico-sanitaria per le attività e gli impianti previsti dalla presente legge".
Con le leggi nn. 9 e 10 del 1991, dunque, si è soltanto riconosciuto che anche i rifiuti possono essere trattati per produrre energia, ma sono state fatte salve le specifiche normative autorizzatorie riguardanti sia i rifiuti (D.P.R. n. 915/1982) sia le emissioni in atmosfera da impianti industriali (D.P.R. n. 203/1988). L'art. 2, 2^ comma, del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 stabilisce che "i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, (lett. a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo..." Nell'art. 6, punto h), dello stesso D.Lgs. si chiarisce che il "recupero" comprende le operazioni previste nell'Allegato C), tra cui la "utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia" (punto R1).
Il D.M. 5.2.1998 (sul recupero dei rifiuti a fini energetici) richiama nelle premesse la normativa quadro (comunitaria e nazionale) sia sul rifiuti sia sull'inquinamento atmosferico. A fronte di tale normativa questa Corte ha già statuito che, qualora un impianto di produzione di energia elettrica si avvalga di combustibile da rifiuti, quale definito dall'art. 6, lett. p), del DLgs. 5.2.1997, n. 22, e non sussistano le condizioni per l'accesso alle procedure semplificate in materia di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 31-33 del medesimo testo normativo, esso deve essere munito, oltre che dell'autorizzazione prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. 24.5.1988, n. 203, anche di quella prevista dagli artt. 27
e 28 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (Cass., Sez. 3^, 3.8.2001, n. 30318, Pipparelli ed altro).
Soltanto la recente Direttiva 2000/76 CE (alla quale dovrà adeguarsi il nostro legislatore), in materia di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, prevede un regime autorizzatorio unitario, con approccio integrato alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento.
2. Il reato di cui all'art. 24, comma 1, del D.P.R. 24.5.1988, n.203. Le censure del P.M., riferite all'assoluzione di tutti gli imputati dal reato di cui all'art. 24, 1^ comma, del D.P.R. n. 203/1988, non meritano accoglimento, poiché infondate.
Il giudice del merito ha accertato in proposito, con acquisizioni non contestate in punto di fatto, che:
- lo stabilimento della società "Thermoselect" ha svolto la propria attività sulla base della sola autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata il 2.12.1992 - ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/1988 - dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e modificata il successivo 20.9.1993;
- l'oggetto di tale autorizzazione ministeriale era testualmente riferito alla installazione ed esercizio di "una centrale di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e calore connessa ad un impianto per la gassificazione di rifiuti non tossici e non nocivi";
- i gas di sintesi derivanti dalla pirolisi dei rifiuti erano tutti destinati all'alimentazione di n. 2 motori di cogenerazione di energia elettrica, con installazione di una scarico di sola emergenza (a fiaccola) dei gas medesimi ed emissione costante di vapore acqueo;
- non risulta che vi fossero emissioni nell'atmosfera connesse ad attività di trasformazione dei rifiuti in nuovi prodotti industrialmente riutilizzabili.
Secondo il P.M. ricorrente, l'impianto in oggetto doveva essere comunque autorizzato dalla Regione - a norma dell'art. 6 dello stesso D.P.R. n. 203/1988 - in quanto esso non potrebbe qualificarsi come
"centrale termoelettrica", costituendo invece, essenzialmente, un impianto di smaltimento rifiuti (secondo la sua finalità precipua) che, tra l'altro, non avrebbe mai funzionato da centrale termoelettrica, avendo prodotto energia in quantità assai scarsa e di gran lunga inferiore a quella che era stato necessario acquistare per il suo funzionamento.
Trattasi di un assunto che non può essere condiviso, poiché infondato.
L'art. 17, 1^ comma, del D.P.R n. 203/1988 dispone testualmente che il precedente art. 6 della stesso provvedimento normativo (ove si prescrive l'autorizzazione regionale per la costruzione di nuovi impianti che possono provocare inquinamento atmosferico) "non si applica alle centrali termoelettriche" ed il D.P.C.M. 21.7.1989 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8.7.1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del
D.P.R. 24.5.1988, n. 203), modificato dal D.P.R. 25.7.1991, specifica - al paragrafo 1, punto 4 - che "per centrali termoelettriche, previste dall'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, si intendono tutti gli impianti e i componenti funzionali e connessi al ciclo di produzione dell'energia, ivi compresi gli impianti di alimentazione". L'interpretazione autentica della norma posta dall'art. 17 si riferisce, dunque, a "tutti gli impianti connessi al ciclo della produzione di energia... ivi compresi gli impianti di alimentazione" ed a fronte di tale inequivoca dizione non vi è spazio per distinzioni diverse e divergenti dalla nozione normativa. Nella specie, l'impianto di gassificazione dei rifiuti, in quanto connesso al motori di cogenerazione di energia elettrica mediante utilizzo dei gas di sintesi, costituisce in sostanza impianto di alimentazione e perciò deve essere considerato quale componente funzionale della centrale termoelettrica.
La Corte Costituzionale ha rilevato, in proposito, che il settore elettrico costituisce "una componente essenziale di tutto lo sviluppo economico del Paese ed uno strumento al servizio di vitali interessi della collettività", sicché ha ritenuto che ragionevolmente spetti al legislatore statale "il potere di regolare con criteri unitari e, come tali, valevoli per tutto il territorio nazionale, la produzione, oltre che la distribuzione, di energia elettrica".
La medesima esigenza è stata considerata, dal Giudice delle leggi, all'origine dell'accentramento a livello statale delle autorizzazioni relative alla costruzione di centrali termoelettriche, a norma dell'art. 17 del D.P.R. n. 203 del 1988 (e precedentemente dell'art.81, ultimo comma, del D.P.R. n. 616 del 1977), sul presupposto -
ritenuto "tutt'altro che irragionevole" - di unificare nella mano statale i principali poteri anti-inquinamento nel settore energetico, in modo da consentire "una ponderazione degli interessi in gioco, da un lato la preminente tutela dell'ambiente e della qualità della vita, dall'altro gli interessi dell'attività produttiva e della iniziativa economica" (vedi Corte Cost., sentenze nn. 13/1964, 101/1989 e 346/1995). L'autorizzazione ministeriale, del resto, viene rilasciata "sentita la Regione interessata" e la Regione perciò concorre all'istruttoria svolta dal Ministero.
La Consulta non ha mancato di considerare che l'art. 22 della legge 9.1.1991, n. 9 ha introdotto una liberalizzazione dell'attività di autoproduzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabilì ed assimilate, tra cui la cogenerazione di energia elettrica e calore, ma ha evidenziato che l'art. 3 5 della medesima legge ha confermato la perdurante vigenza delle competenze e delle procedure stabilite dall'ordinamento in materia di tutela ambientale ed igienico-sanitaria - tra le quali ha considerato "evidentemente comprese" le autorizzazioni rilasciate ex art. 17 del D.P.R. n. 203/1988 - per le attività e gli impianti previsti dalla legge stessa.
Sulla base delle considerazioni anzidette, la Corte Costituzionale - con la sentenza n. 346 del 1995 - ha dichiarato che "spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizzare la costruzione e l'esercizio di centrali termoelettriche a servizio di singoli impianti industriali alla cui autoalimentazione esse sono finalizzate" (trattasi di funzioni attualmente spettanti al Ministero delle attività produttive, ex art. 27 del D.Lgs. 30.7.1999, n. 300, come sostituito dall'art. 3 del D.L. 12.6.2001, n. 217, convertito dalla legge 3.8.2001, n. 317) ed ha affermato l'indifferenza - ai fini della nozione normativa di centrale termoelettrica - del fatto che un impianto di cogenerazione effettivamente produca e ceda a terzi energia elettrica, piuttosto che la consumi direttamente per la propria alimentazione, tenuto anche conto che l'energia elettrica medesima - prodotta sia per finalità di distribuzione sia nell'ambito di una stabilimento industriale per uso diretto - non è in senso giuridico-economico un prodotto propriamente finale, in quanto è destinata ad essere trasformata in altra energia (termica, luminosa, meccanica) e ad essere impiegata a sua volta in altra attività produttiva o in altra utilizzazione.
Nè, nella specie, è dato ravvisare l'esistenza di un settore industriale dello stabilimento, diverso dall'impianto termoelettrico, che abbia prodotto autonome emissioni inquinanti, sul quale la Regione avrebbe conservato i propri poteri di prevenzione e controllo delle emissioni nell'atmosfera.
3. La problematica dei residui destinati al reimpiego. Con il D.L. 9.11.1993, n. 443 (reiterato altre 17 volte e mai convertito in legge, ma i cui effetti sono stati sanati dalla legge 11.11.1996, n. 575) sono state disciplinate le attività finalizzate al riutilizzo come materia o come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo ed è stata introdotta una specifica normativa per i residui destinati al riutilizzo, quale categoria speciale rispetto ai rifiuti.
In particolare, con disposizione costante (art. 5 di tutti i decreti legge via via succedutisi), è stato previsto che chi intendesse trattare o trattasse siffatti residui non doveva chiedere un'autorizzazione, bensì effettuare una semplice comunicazione alla Regione e alla Sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, allegando una relazione esplicativa del materiale trattato, del ciclo di trattamento e dei relativi prodotti derivati.
I residui destinati al riutilizzo sono stati individuati, con elencazione tassativa, da successivi decreti emessi dal Ministero dell'ambiente, sostanzialmente invariati per quanto riguarda l'oggetto del presente giudizio.
Il giudice del merito ed i difensori hanno preso a riferimento il D.M. 16.1.1995 e ciò deve ritenersi corretto, tenuto conto che le disposizioni attuative attinenti la vicenda in esame non hanno subito variazioni nel quadro complessivo della reiterazione. In relazione, dunque, a tale normativa di attuazione, appaiono legittime le argomentazioni svolte dal Tribunale, secondo le quali:
a) nessuno dei tipi di residui tassativamente individuati dai decreti ministeriali era costituito dai residui solidi urbani;
b) costituivano residui il "combustibile derivato da rifiuti - CDR" (punto 11 dell'Allegato 1 del D.M. 16.1.1995) ed i "gas derivati da processi di gassificazione di rifiuti solidi urbani o assimilabili ai fini di una utilizzazione come combustibile per produrre energia" (punto 15 dell'Allegato 1 del D.M. 16.1.1995). Il CDR, però, presuppone una selezione originaria di rifiuti (attuata attraverso raccolta differenziata o successive operazioni), in modo da recuperare solo la quota di essi caratterizzata da un elevato potere calorico. Trattasi, pertanto, di un prodotto "raffinato" dei rifiuti solidi urbani e diverso da essi. Egualmente sono residui i gas derivati da procedimenti di gassificazione ma non i rifiuti solidi urbani utilizzati in tali procedimenti (tra cui è ricompreso quello pirolitico in assenza di ossigeno).
Ne consegue che esattamente il giudice del merito ha concluso nel senso che i rifiuti solidi urbani non costituivano residui, ma materiali utilizzati per produrre residui, non compresi nell'elencazione tassativa, sicché il loro trattamento continuava ad essere sottoposto al regime autorizzatorio di cui al D.P.R. n.815/1982. È vero: a) che i decreti-legge reiterati, all'art. 6, specificavano che - per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 3 MW, utilizzanti come fonte di energia i residui - la comunicazione inerente il trattamento dei residui stessi (prevista dal precedente art. 5) era compresa nell'istanza di autorizzazione di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 203/1988. b) che i decreti ministeriali di attuazione, all'art. 2, stabilivano che - per i nuovi impianti destinati al riutilizzo dei residui in un cielo di combustione - la comunicazione doveva essere effettuata nell'ambito dell'istanza di autorizzazione prevista dagli artt. 6 e 17 del D.P.R n. 203/1988 e che i titolari di impianti esistenti e già autorizzati ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 (come quello in oggetto) e/o del D.P.R. n. 915/1982 erano autorizzati a continuare ad utilizzare i residui elencati nell'Allegato 1 in un ciclo di combustione per la produzione di energia con il regime della comunicazione in luogo di quello dell'autorizzazione. L'impianto in questione, però, aveva potenza inferiore a 3 MW e le disposizioni anzidette, pur introducendo elementi di ambiguità (valutati ai fini delle pronunzie assolutorie per carenza dell'elemento soggettivo), non significavano certo che chi fosse stato già autorizzato relativamente alle emissioni in atmosfera potesse utilizzare anche materiali diversi dai "residui" tassativamente individuati.
4. Il regime semplificato previsto dagli artt. 31-33 del D.Lgs. n.22/1997 per le operazioni di recupero dei rifiuti.
La s.r.l. "Thermoselect" - nel periodo successivo all'entrata in vigore del D.M. 5.2.1998 - si e limitata a comunicare l'esercizio della sua attività alla Provincia territorialmente competente, ex art. 33 del D.Lgs. n. 22/1997, utilizzando le procedure semplificate di cui agli artt. 31-33, anziché le procedure ordinarie di autorizzazione previste dagli artt. 27 e 28 dello stesso provvedimento normativo.
Il giudice di merito ha ritenuto illegittimo il ricorso al regime semplificato con argomentazioni che devono ritenersi corrette sotto tre diversi profili.
4.1 L'art. 31, 2^ comma, del D.Lgs. n. 22/1997 - per gli impianti che recuperano rifiuti (e quindi anche per le centrali termoelettriche che utilizzano combustibili da rifiuti) - stabilisce che il decreto ministeriale per l'applicazione delle procedure semplificate alle attività di recupero (di materia e/o di energia) dai rifiuti dovrà indicare, per ciascuna di esse, tipi e quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di recupero di cui all'Allegato C) sono sottoposte a tale regime incentivante. Il successivo 3^ comma precisa che "per accedere alle procedure semplificate le attività di trattamento termico e di recupero devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni":
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie nn. 89/369, 89/429 e 94/67 del Consiglio e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16.1.1995;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.
L'art. 4 del D.M.
5.2.1998 del Ministero dell'ambiente (sul recupero dei rifiuti non pericolosi) richiede che le attività di recupero energetico (individuate nell'Allegato 2) devono garantire, al netto degli autoconsumi dell'impianto di recupero, la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico del rifiuto in energia termica pari al 75% su base annua oppure la produzione di una quota minima percentuale di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica determinata su base annua secondo una determinata formula di calcolo.
Nella specie risulta accertato, invece, che non vi è mai stata produzione di energia, da parte dell'impianto della "Thermoselect", al netto degli autoconsumi, poiché ogni energia termica prodotta è stata utilizzata nell'impianto e che questo non ha mai raggiunto, sotto alcun profilo, l'autosufficienza energetica. L'impianto in questione non corrispondeva, dunque, alle caratteristiche tecniche previste per le attività di trattamento di rifiuti solidi urbani per ottenere combustibile da rifiuti (CDR) che possono essere svolte in base alla procedura semplificata e necessitava, invece, dell'autorizzazione ex art. 27 del D.Lgs. n.22/1997. Deve evidenziarsi da ultimo, in proposito, che l'efficacia del D.M. 5.2.1998 è stata sospesa dal T.A.R. Lazio (Sez. 2^ bis, ordinanza 8.4.1999, n, 1023) soltanto con riferimento ai limiti di emissione in atmosfera e cioè in materia che non riguarda il presente procedimento.
4.2 L'Allegato 2 - Suballegato 1 del D.M. 5.2.1998 (che detta le Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia) indica, al punto 11, i gas derivati, specificandone (al punto 11.1) la provenienza da impianti di pirolisi c/o gassificazione dei rifiuti (come nella vicenda in esame), e stabilisce (al punto 11.3) che "l'utilizzazione di gas derivati è consentita in impianti di conversione energetica di potenza termica nominale superiore a 6 MW". L'impianto della "Thermoselect", al contrario, non raggiungeva i 3 MW.
4.3 L'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 22/1997 prevede, infine, che la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piani regionali di gestione dei rifiuti possono essere autorizzati secondo le procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, d'intesa con la Regione, purché:
- sia utilizzato combustibile da rifiuti;
- siano rispettate le norme tecniche di cui agli artt. 31 e 33;
- siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
- sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti. Per accedere alle procedure semplificate è necessaria, dunque, una preventiva programmazione, formulata attraverso il piano regionale di gestione o attraverso un succedaneo accordo di programma. L'impianto in oggetto, invece, non era previsto dal piano regionale ne' era intervenuto, in via sostitutiva, alcun accordo di programma. Ne consegue che, anche sotto tale profilo, la società "Thermoselect" ha illegittimamente attivato la procedura semplificata, in assenza dei presupposti di legge.
Nè a tale conclusione può obiettarsi che la citata disposizione di cui al comma 11 dell'art. 22 si riferisce esclusivamente agli impianti di recupero dei rifiuti urbani e non può applicarsi, quindi, ad un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza combustibile da rifiuti (CDR).
Quest'ultimo sarebbe estraneo alla categoria dei rifiuti urbani, in quanto la lettera p) dell'art. 6 dello stesso D.Lgs. n. 22/1997 definisce il CDR come "il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche". Il CDR non sarebbe, quindi, un rifiuto, bensì un derivato da rifiuto.
Tale obiezione non appare fondata allorché si consideri che, da un punto di vista tecnico, l'utilizzo del CDR configura proprio quella operazione di recupero dei rifiuti urbani cui si riferisce espressamente il comma 11 dell'art. 22, come risulta anche dalla lettera R1 dell'Allegato C) allo stesso D.Lgs. n. 22/1997. Il comma 11 dell'art. 22, del resto, fa riferimento testuale agli "impianti per il recupero di rifiuti urbani" nei quali "sia utilizzato combustibile da rifiuti", con ciò rendendo palese che l'utilizzo del CDR costituisce una fase interna alla procedura di recupero dei rifiuti urbani, che nella specie è finalizzata alla produzione di energia elettrica.
Alla stregua di tutte le argomentazioni anzidette deve ritenersi immune da censure la pronuncia di condanna dell'imputato DA IO (amministratore unico della s.r.l. "Thermoselect") per il reato i cui all'art. 51, 1^ comma - lett. a), del D.Lgs n. 22/1997, commesso dal 17 maggio al luglio 1998.
Nè può riconoscersi pregio alla prospettazione di carenza dell'elemento soggettivo, allorché si consideri che il D.M.
5.2.1998 aveva rimosso i profili di incertezza indotti dalla precedente normativa e dall'intricato regime transitorio previsto dal D.Lgs. n.22/1997, ne' vi erano più stati comportamenti idonei a cagionare errore da parte della Pubblica Amministrazione, ormai decisamente orientata ad affermare l'illegittimità dell'impianto (vedì la chiara missiva 29.6.1998 della Regione NT alla Provincia del Verbano Cusio Ossola).
5. La valutazione dei profili di responsabilità di IS NT NS DV quale amministratore occulto della s.r.l. "Thermoselect" Il Tribunale di Verbania ha valutato i profili di responsabilità del IS, considerandolo amministratore occulto di Thermoselect s.r.l. sulla base dei seguenti elementi:
- il IS era già stato riconosciuto imprenditore occulto della "Thermoselect", fino al marzo 1993, dal Pretore di Verbania con sentenza dell'11 aprile 1996, avente autorità di giudicato;
- egli era proprietario di una rilevante quota (24%) del pacchetto di maggioranza della società estera (Thermoselect A.G.) che, tramite la partecipata "Rheticus", controllava completamente la società italiana e, dunque, aveva interesse economico primario alla riuscita dell'esperimento;
- egli non risultava iscritto a libro paga della società italiana, mentre gli era stato riconosciuto da tutti gli altri imputati un ruolo, quanto meno ingegneristico, di assoluto rilievo;
- egli aveva praticamente disposto il licenziamento di due dipendenti (MI e NI), dimostrandosi quale padre-padrone della società, che aveva fatto rivestire ad "uomini di paglia" responsabilità soltanto formali, mentre si era personalmente occupato di qualsiasi genere di problema inerente l'organizzazione dello stabilimento, sotto i profili tecnico, commerciale, amministrativo e finanziario.
La difesa ha confutato tali considerazioni, argomentando che:
- il possesso indiretto del 24% del capitale di una società non comporta ingerenza nella gestione della stessa ed ogni socio ha interesse al conseguimento dell'oggetto sociale;
- il IS, inventore del procedimento di gassificazione dei rifiuti con recupero energetico e titolare dei brevetti, aveva effettivamente seguito la fase di sperimentazione dell'impianto, fino al 1993, ma, dopo la cessazione di tale fase, egli era uscito dalla compagine societaria ed alla gestione della commercializzazione dell'impianto avevano provveduto esclusivamente gli organi di amministrazione ritualmente nominati;
- il IS aveva fornito attività di consulenza agli effettivi amministratori della società, per meglio attuare lo scopo sociale ed in ogni caso non oltre l'anno 1995, ma ciò non comporta l'assunzione della qualità di imprenditore occulto;
- non può ipotizzarsi un ruolo di amministratore di fatto rispetto ad una situazione conclamata (corrispondente a quella in oggetto) di esistenza di amministratori di diritto che effettivamente hanno esplicato funzioni gestionali e la circostanza che il IS possa essere stato presente nella società o avere partecipato a singole attività di consulenza relative alla scelta del personale tecnico deputato al funzionamento dell'impianto non vuol dire anche che abbia posto in essere un'attività di amministrazione.
L'effettivo problema, nella vicenda che ci occupa, è quello della possibilità di individuare il IS quale destinatario degli obblighi imposti dalla normativa sui rifiuti rispetto ad una situazione conclamata di sussistenza di amministratori della società legalmente nominati.
In proposito deve rilevarsi che gli obblighi anzidetti operano indipendentemente dalla qualifica formale del soggetto che pone in essere l'attività alla quale essi ineriscono. Non si può certamente richiedere, all'amministratore di fatto, l'esecuzione di adempimenti relativi ad una nomina che non c'è stata, ma l'ordinamento giuridico impone comunque che l'attività gestoria sia compiuta nel rigoroso rispetto delle prescrizioni normative.
Questa Corte Suprema ha affermato il principio secondo il quale "in una società di capitali, l'amministratore di fatto può essere ritenuto penalmente responsabile per violazione dei doveri connessi all'attività gestoria (oltre che nelle ipotesi in cui possa ravvisarsi concorso nel fatto-reato secondo i principi generali) soltanto allorché sia provata l'estraneità alla gestione del rappresentante legale: in altri termini, se (come risulta verificato nel caso in esame) il rappresentante legale esplica funzioni gestionali, pur potendosi avere gestione di fatto in relazione a singole attività, non si può ascrivere al gestore di non avere compiuto atti spettanti all'amministratore di diritto nei quali egli non aveva l'obbligo di ingerirsi e non si è ingerito" (Cass., Sez. 3^, 29.12.1994, n. 12965, ric. Pagano). Nella vicenda in esame, comunque, non è stato ravvisato un concorso nel fatto-reato secondo i principi generali e le argomentazioni svolte dal Tribunale non valgono certo a configurare una situazione di "amministrazione di fatto" della società eccedente i limitì di una attività di consulenza sia pure pregnante ed addirittura determinante ai fini dell'adozione, da parte degli effettivi organi amministrativi, di scelte concrete di gestione.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di IS NT NS DV, in relazione al reato di cui all'art. 51, 1^ comma - lett. a), del D.Lgs. n. 22/1997 (capo c) della rubrica), nell'integrale contestazione temporale, anteriore e successiva all'entrata in vigore del D.M. 5.2.1998, per non avere commesso il fatto, nonché relativamente alla condanna dello stesso al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili.
6. Il ricorso del P.M. avverso le assoluzioni degli imputati per carenza dell'elemento soggettivo.
Il P.M. si duole delle pronunce di assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo dei reati, alle quali il giudice di merito è pervenuto - alla stregua di quanto previsto dall'art. 5 cod. pen. nell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988 - poiché gli imputati sono incorsi in errore scusabile nell'interpretazione delle norme violate. Tale doglianza deve essere rigettata, poiché infondata. Le argomentazioni svolte in proposito dal giudice di primo grado risultano esattamente ricollegate alle seguenti circostanze:
- la s.r.l "Thermoselect" aveva costantemente ribadito, a più riprese, la propria interpretazione della normativa sui residui, "in una sorta di dibattito pubblico" che aveva coinvolto gli enti locali, il Ministero dell'ambiente e la Procura della Repubblica;
ne' l'autorità amministrativa ne' quella giudiziaria, però, pur disponendo dei poteri necessari, aveva mai adottato provvedimenti che impedissero di fatto l'illegale prosecuzione dell'attività di smaltimento dei rifiuti;
- il direttore generale pro tempore del Ministero dell'ambiente, con missiva del 24.2.1995, aveva affermato che, ai sensi del D.M. 16.1.1995 e relativi allegati, "i rifiuti solidi urbani o assimilabili, impiegati a fini di una utilizzazione principale come combustibile per produrre energia, rientrano a tutti gli effetti nella tipologia dei residui", condividendo in tal modo l'interpretazione avanzata dalla società;
- lo stesso Ministro dell'ambiente, più di due anni dopo, aveva personalmente ribadito tale erronea interpretazione;
- per anni (fino al D.M. 5.2.1998) ha avuto vigore una normativa per definizione provvisoria ed in continuo stato magmatico, approssimata nella tecnica di redazione ed erroneamente interpretata dallo stesso Ministro.
In relazione a tali elementi la pubblica accusa ha avuto a dolersi, con i motivi di gravame, della riconduzione della vicenda ai parametri dell'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, prospettando che la "Thermoselect" si era sempre proposta come impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani e si avvaleva della collaborazione di ingegneri ed esperti del settore sicuramente idonei a superare ogni incertezza interpretativa, sia pure indotta da corrispondenza proveniente dalla P.A.
Trattasi, però, di argomentazioni assai deboli, a fronte di un'attività della pubblica amministrazione capace già da sola (per le modalità di esplicazione e l'autorevolezza delle fonti) ad ingenerare errore per ignoranza scusabile anche in uno staff tecnico- amministrativo sia pure particolarmente qualificato e ad escludere la colpa a fronte di un comportamento di ordinaria diligenza.
7. Gli interessi correlati al valore ambientale di spettanza degli enti territoriali e delle associazioni di protezione ambientale.
7.1 Viene eccepito, nei ricorsi degli imputati e del responsabile civile, che agli enti territoriali costituitisi parti civili (Comune di Verbania e Provincia del Verbano Cusio Ossola) non spetterebbe risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 della legge n. 349/1986, poiché non sussisterebbe un pregiudizio concreto alla qualità della vita della collettività, sotto il profilo dell'alterazione, del deterioramento, della distruzione in tutto o in parte dell'ambiente. Si assume, in proposito, che il datino patrimoniale ambientale è solo quello che modifica l'ambiente; a fronte di violazioni meramente formali, invece, non potrebbe ravvisarsi possibilità di risarcimento.
Potrebbe ipotizzarsi la lesione di un interesse che è quello della funzione istituzionale dell'ente a cui spettano i compiti di prevenzione e di controllo sul bene ambiente. Anche in tal caso, però, occorrerebbe accertare previamente l'effettiva esistenza di un danno ambientale al quale sia collegata, come aspetto non patrimoniale, la menomazione del rilievo istituzionale dell'ente. In relazione alla fattispecie che ci occupa, nel 1998 la competenza in materia di rifiuti spettava alla Provincia, sicché il Comune di Verbania non avrebbe legittimazione ne' titolo al risarcimento. La Provincia, poi, non avrebbe titolo risarcitorio perché sia in astratto che in concreto non sarebbe stata pregiudicata la sua funzione, avendo essa contribuito - con i propri comportamenti - a realizzare la violazione formale di cui si discute.
La LE NT, a sua volta, non avrebbe "legitimatio ad causam", ai sensi degli artt. 13 e 18 della legge n. 349/1986, essendo un'associazione di protezione ambientale a carattere regionale.
Nè una diversa legittimazione potrebbe esserle riconosciuta, ai sensi dell'art. 91 c.p.p., a norma del quale possono costituirsi nel processo penale, come parti accessorie, gli enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato portatori della pretesa di tutela di beni diffusi e tali da essere avvertiti dalla coscienza sociale come patrimonio di chiunque.
Alla LE è affidato l'interesse a mantenere e garantire l'integrità dell'ambiente quale bene diffuso e detto interesse non può ritenersi leso da una violazione di carattere meramente formale.
7.2 Tutte le doglianze anzidette devono ritenersi infondate per le considerazioni che vengono svolte di seguito.
Gli interessi correlati al valore ambientale suscettibili di tutela innanzi al giudice ordinario - anche in sede penale mediante la costituzione di parte civile ai sensi degli artt. 185 cod. pen. e 22 c.p.p. - sono di spettanza dello Stato, degli enti territoriali,
delle singole persone fisiche e giuridiche ovvero egli enti collettivi.
L'art. 18, 1^ comma, della legge 8.7.1986, n. 349 (istitutiva del Ministero dell'ambiente) stabilisce che "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato" ed il 3^ comma dello stesso articolo prevede che "l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo".
Tali enti territoriali possono fare valere sia il diritto dello Stato in nome proprio sia gli interessi collettivi di cui sono esponenziali quali enti rappresentativi delle comunità insediate nei rispettivi territori.
La Corte Costituzionale - nella sentenza n. 641 del 1987 - conferisce al danno ambientale una rilevanza patrimoniale indiretta, nel senso che "la tendenziale scarsità delle risorse ambientali naturali impone una disciplina che eviti gli sprechi e i danni sicché si determina una economicità e un valore di scambio del bene. Pur non trattandosi di un bene appropriabile, esso si presta a essere valutato in termini economici e può ad esso attribuirsi un prezzo. Consentono di misurare l'ambiente in termini economici una serie di funzioni con i relativi costi, tra cui ... la gestione del bene in senso economico con fine di rendere massimo il godimento e la fruibilità della collettività e dei singoli e di sviluppare le risorse ambientali ... E per tutto questo l'impatto ambientale può essere ricondotto in termini monetari. Il tutto consente di dare all'ambiente e quindi al danno ambientale un valore patrimoniale". Avverte ancora il giudice delle leggi che "risulta superata la considerazione secondo cui il diritto al risarcimento del danno sorge solo a seguito della perdita finanziaria contabile nel bilancio dell'ente pubblico, cioè della lesione del patrimonio dell'ente, non incidendosi su un bene appartenente allo Stato ... La legittimazione ad agire, che è attribuita allo Stato ed agli enti minori, non trova fondamento nel fallo che essi hanno affrontato spese per riparare il danno, o nel fallo che essi abbiano subito una perdita economica ma nella loro funzione a tutela della collettività e delle comunità nel proprio ambito territoriale e degli interessi all'equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio che ad essi fanno capo".
Lo schema di azione adottato - riconducibile al paradigma dell'art.2043 cod. civ. - porta "ad identificare il danno risarcibile come perdita subita, indipendentemente sia dal costo della rimessione in pristino, peraltro non sempre possibile, sia dalla diminuzione delle risorse finanziarie dello Stato e degli enti minori". Dalle anzidette argomentazioni della Corte Costituzionale deve legittimamente desumersi che il contenuto stesso del danno ambientale viene a coincidere con la nozione non di datino patito bensì di danno provocato ed il danno ingiusto da risarcire si pone in modo indifferente rispetto alla produzione di danni-conseguenze, essendo sufficiente per la sua configurazione la lesione in sè di quell'interesse ampio e diffuso alla salvaguardia ambientale, secondo contenuti e dimensioni fissati da norme e provvedimenti. Il legislatore, invero, in tema di pregiudizio ai valori ambientali, ha inteso prevedere un ristoro quanto più anticipato possibile rispetto al verificarsi delle conseguenze dannose, che presenterebbero situazioni di irreversibilità.
Per integrare il fatto illecito, che obbliga al risarcimento del danno, non è necessario che l'ambiente in tutto o in parte venga alterato, deteriorato o distrutto, ma è sufficiente una condotta sia pure soltanto colposa "in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge", che l'art. 18 specificamente riconosce idonea a compromettere l'ambiente quale fatto ingiusto implicante una lesione presunta del valore giuridico tutelato. Ciò trova conferma nella circostanza che, qualora non sia possibile una precisa quantificazione di un danno siffatto, il giudice - per espressa previsione dello stesso art. 18 della legge n. 349/1986 - procede in via equitativa, tenendo presenti parametri che prescindono da termini di ristoro soggettivo quali "la gravità della colpa individuale, il costo necessario per il ripristino, il profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo del bene ambientale".
7.3 Resta la questione della legittimazione degli enti e delle associazioni ecologiste e di protezione ambientale a costituirsi parte civile per conseguire il risarcimento del danno ed in relazione ad essa va ribadita la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale il danno ambientale presenta una triplice dimensione:
personale (quale lesione del diritto fondamentale all'ambiente di ogni uomo); sociale (quale lesione del diritto fondamentale all'ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana, ex art. 2 della Costituzione); pubblica (quale lesione del diritto-dovere pubblico spettante alle istituzioni centrali e periferiche) (vedi Cass., Sez. 3^, 19.1.1994, n. 439, Mattiuzzi).
All'affermazione che il danno ambientale non consiste soltanto in una compromissione dell'ambiente in violazione di leggi ambientali (nel senso dianzi specificato) ma anche, contestualmente ed inscindibilmente, in una "offesa della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale" consegue che la legittimazione a costituirsi parte civile non spetta solo ai soggetti pubblici (Stato, Regione, Province, Comuni, Enti parco, etc.), in nome dell'ambiente come interesse pubblico, ma anche alla persona singola o associata, in nome dell'ambiente come diritto fondamentale di ogni uomo e valore di rilevanza costituzionale (vedi Cass., Sez. 3^: 19.11.1996, n. 9837, Locatelli e 23.11.1989, n. 16247, Cataldi). La costituzione di parte civile delle associazioni di protezione ambientale è ammissibile quando l'interesse diffuso alla tutela dell'ambiente non è astrattamente connotato ma si concretizza in una determinata realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo e che è diventata la ragione e, perciò, elemento costitutivo di esso, purché - comunque - dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente lo scopo specifico perseguito. Deve ritenersi perciò configurabile, in capo alle associazioni ecologiste (come affermato da Cass., Sez. 3^, 26.9.1996, n. 8699, Perotti e altri), la titolarità:
- di un diritto soggettivo individuabile nella salubrità dell'ambiente (la cui lesione comporta un danno "aquiliano" risarcibile), sempre che un'articolazione territoriale colleghi le associazioni medesime ai beni lesi;
- di un diritto della personalità dell'ente (la cui lesione comporta la facoltà di agire per il risarcimento dei danni morali e materialì relativi all'offesa, diretta ed immediata, dello scopo sociale che costituisce la finalità propria del sodalizio). Le associazioni in oggetto - ivi comprese quelle a carattere locale non riconosciute ex art. 13 della legge n. 349/1986 - riguardate come formazioni sociali nelle quali si svolge dinamicamente la personalità di ogni uomo, titolare del diritto umano all'ambiente, possono costituirsi parti civili in quanto abbiano dato prova di continuità della loro azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo. In tal caso l'interesse diffuso da esse perseguito è rivolto alla salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata, la quale è stata fatta propria dal sodalizio come suo scopo specifico (vedi Cass., Sez. 3^: 21.5.1993, n. 5230, P.C. in proc. Tessarolo e 13.11.1992, n. 10956, P.M. in proc. Serlenga ed altri).
In questa prospettiva deve concludersi che le disposizioni degli art. 18, 5^ comma, e 13 della legge n. 349/1986 individuano associazioni "speciali", beneficiate di un particolare trattamento di favore da parte del legislatore: tali disposizioni, però, integrano ma non superano i richiamati orientamenti giurisprudenziali sul diritto al risarcimento per danno ambientale, riconosciuto (con riferimento all'art. 2 della Costituzione) ad associazioni stabilmente insediate in una zona determinata, anche se non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 13 (si vedano le argomentazioni svolte da Cass., Sez. 3^, 11.4.1992, n. 4487 a confutazione di una interpretazione restrittiva dell'art. 18, comma 5, della legge n.349/1986). Associazioni siffatte devono ritenersi legittimate ex art. 22 c.p.p., poiché ben possono subire un danno diretto, ex artt. 2043 cod. civ. e 185 cod, pen.: sia patrimoniale (costi sostenuti per lo svolgimento di quelle attività dirette a sollecitare, anche mediante l'organizzazione di assemblee pubbliche, quelle scelte pubbliche rivolte ad impedire che il pregiudizio all'ambiente possa assumere connotazioni più gravi) sia non patrimoniale (in termini di lesione delle finalità statutarie) (vedi pure, in proposito, Cass., Sez. 6^, 1.6.1989, n. 1719). Devono ritenersi infondate - conseguentemente - le eccezioni riferite, nei motivi di gravame svolti dagli imputati e dal responsabile civile, alla costituzione di parte civile del Comune di Verbania, della Provincia del Verbano Cusio Ossola e della LE NT (ente esponenziale della comunità territorialmente collegato al bene collettivo oggetto di lesione) ed al risarcimento equitativo del danno disposto in loro favore.
8. Alla stregua di tutte le argomentazioni e considerazioni svolte dianzi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di IS NT NS DV, in relazione al reato di cui all'art. 51, 1^ comma - lett. a), del D.Lgs. n. 22/1997 (capo c) della rubrica), nell'integrale contestazione temporale, per non avere commesso il fatto, nonché relativamente alla condanna dello stesso al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili.
Devono essere rigettati, invece, sia il ricorso del P.M. sia quello proposto nell'interesse di DA, YT e GE, nonché del responsabile civile s.r.l. "Thermoselect", con la condanna delle stesse parti private, in solido, al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese relative a questo grado del giudizio in favore della parte civile costituita Comune di Verbania, che vengono liquidate in complessivi euro 1.750/00 (millesettecentocinquanta/00) di cui euro 1.500/00 (millecinquecento/00) per onorario, oltre I.V.A. e contributi Cassa Avvocati.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 608, 615, 616 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di IS NT NS DV, in relazione al reato di cui al capo c) della rubrica, nell'integrale contestazione temporale, per non avere commesso il fatto, nonché relativamente alla condanna dello stesso al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili.
Rigetta il ricorso del P.M.
Rigetta i ricorsi di DA, YT e GE, nonché del responsabile civile s.r.l. "Thermoselect", che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese relative a questo grado del giudizio in favore della parte civile costituita Comune di Verbania, che liquida in complessivi euro 1.750/00 (millesettecentocinquanta/00) di cui euro 1.500/00 (millecinquecento/00) per onorario, oltre I.V.A. e contributi Cassa Avvocati.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2002