Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2002, n. 22539
CASS
Sentenza 5 aprile 2002

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In tema di gestione di rifiuti, gli impianti di trattamento di rifiuti che comportano emissioni in atmosfera, ed in particolare gli inceneritori tradizionali, sono soggetti sia alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 sia alla disciplina di cui al D. P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (tutela dall'inquinamento atmosferico), atteso che la normativa nazionale e comunitaria in tema di inquinamento atmosferico completa e non assorbe quella sui rifiuti.

Gli impianti di gassificazione dei rifiuti connessi ai motori di cogenerazione di energia elettrica mediante utilizzo dei gas di sintesi costituiscono "impianti di alimentazione" funzionali al ciclo di produzione di energia, e pertanto per il loro esercizio non è richiesta l'autorizzazione regionale prevista dall'art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 per la costruzione di impianti che possono provocare inquinamento atmosferico, atteso che tale disposizione non si applica alle centrali termoelettriche ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato D.P.R. n. 203, e che per centrali termoelettriche si intendono, ex D.P.C.M. 21 luglio 1989, paragr. I, punto 4, tutti gli impianti e i componenti funzionali e connessi al ciclo di produzione dell'energia compresi gli impianti di alimentazione.

La costruzione e l'esercizio, o il solo esercizio, di impianti per il recupero di rifiuti urbani possono essere autorizzati secondo le procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 solo ove esista una preventiva programmazione formulata attraverso il piano regionale di gestione o con un accordo di programma stipulato con il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria e d'intesa con la Regione, e sempre che siano utilizzate le migliori tecnologie disponibili per la tutela dell'ambiente e sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti. (In applicazione di tale principio la Corte ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 51 del D. Lgs n. 22 in un caso di attivazione di un impianto per il recupero di rifiuti con procedura semplificata in difetto dei citati requisiti).

L'amministratore di fatto di una società di capitali può essere ritenuto penalmente responsabile per le violazioni dei doveri connessi all'attività di gestione dei rifiuti soltanto ove sia provata la estraneità dalla gestione stessa del legale rappresentante, atteso che ove quest'ultimo esplichi funzioni gestionali non si può ascrivere all'amministratore di fatto il mancato compimento di atti per i quali non sussisteva obbligo di ingerirsi.

In materia ambientale, al fine della legittimazione ad agire per il risarcimento del danno da parte dello Stato e degli enti territoriali minori non si richiede che questi abbiano affrontato spese per riparare il danno o che abbiano subito una perdita economica, atteso che la considerazione secondo la quale il diritto al risarcimento sorgerebbe soltanto a seguito della perdita finanziaria contabile nel bilancio dell'ente pubblico, risulta superata dalla funzione di tutela della collettività e delle comunità presenti nell'ambito territoriale di tali Enti, nonché dalla esistenza di interessi all'equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio che fanno capo ai predetti.

Il danno ambientale risarcibile presenta una triplice dimensione: personale quale lesione del fondamentale diritto all'ambiente salubre da parte di ogni individuo; sociale quale lesione del diritto all'ambiente nelle articolazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità umana; pubblica quale lesione del diritto-dovere pubblico spettante alle Istituzioni centrali e periferiche.

Il diritto al risarcimento per danno ambientale va riconosciuto anche alle associazioni di protezione ambientale non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 ma stabilmente insediate in una zona determinata , atteso che tali associazioni possono subire, ex artt. 2043 cod. civ. e 185 cod. pen., sia un danno diretto patrimoniale sia un danno non patrimoniale in termini di lesione delle finalità statutarie.

La costituzione di parte civile delle associazioni di protezione ambientale è ammissibile allorché l'interesse diffuso alla tutela dell'ambiente si concretizza in una determinata realtà storica ed è divenuto la ragione e conseguentemente elemento costitutivo del sodalizio e dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo inerente allo scopo specifico perseguito, atteso che il danno ambientale non consiste soltanto in una compromissione dell'ambiente susseguente alla violazione delle leggi ambientali, ma anche in una offesa della persona nella sua dimensione individuale e sociale, come lesione del diritto fondamentale ed a rilevanza costituzionale ad un ambiente salubre.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2002, n. 22539
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22539
    Data del deposito : 5 aprile 2002

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