Sentenza 1 dicembre 2000
Massime • 1
Lo scarico di acque reflue industriali effettuato senza autorizzazione integra il reato di cui all'art. 59, comma 1, del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, anche nel caso in cui venga effettuato in fognatura, atteso che la nuova normativa è finalizzata a conseguire obiettivi di qualità ambientale che presuppongono un controllo preventivo formale da parte della P.A., quale che sia la destinazione finale dello scarico.
Commentario • 1
- 1. Anche il bacio o il palpamento per gioco integra il reato di violenza sessualeAccesso limitatoCesira Cruciani · https://www.altalex.com/ · 5 novembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2000, n. 4021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4021 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 01/12/2000
l. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere N. 4109
3. Dott. ALFREDO M. LOMBARDI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO FRANCO Consigliere N. 39439/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da NA AN AU nato a [...] avverso la sentenza del Pretore di Milano del 30.11.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passocantando che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Il Pretore di Milano, con sentenza del 31 novembre 1998, condannava NA AN AU, direttore dello stabilimento produttivo di Silces Soplaril di Garbagnate, alla pena di L. 12 milioni di ammenda per violazione continuata degli articoli 21, 1^ e 3^ comma e 23 legge 319/76 (scarichi in fognatura senza autorizzazione ed oltre i limiti legali).
Contro questa sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione per violazione di legge ed erronea motivazione sotto un duplice profilo: a) non configurabilità del reato di cui all'art. 21, 1^ comma L.
3.9.1976 nel caso di scarico produttivo in fognatura;
b)
carenza dell'elemento soggettivo della colpa, perché il fatto fu dovuto ad uno sversamento occasionale e fortuito per un errore di esecuzione di soggetti esterni (gli operatori delle autocisterne incaricate del travaso dei liquidi).
Il ricorso è infondato.
A seguito di una segnalazione di un dipendente della A.S.L. (che aveva avvertito un forte odore di acetato di etile, sostanza, utilizzata nel ciclo produttivo della Silces Soplaril di Garbagnate Milanese, nella attigua fognatura), in sede di sopralluogo del 19.2.1997 si accertava che l'impianto era privo di autorizzazione allo scarico (dal momento che l'autorizzazione già concessa era stata rivocata per analoga vicenda e la nuova istanza non risultava ancora evasa dal Comune) e che era avvenuto uno sversamento nella fognatura.
Effettuato il campionamento nell'apposito pozzetto, era emerso dalle analisi una anomala concentrazione (538 mg/l) di etile, acido acetico, solvente utilizzato nella attività produttiva (stampa ed accoppiamento di films plastici per imballaggi), con superamento di concentrazione anche per BOD 5 (593 mg/l) e COD (978 mg/l). La sentenza impugnata ha correttamente escluso il caso fortuito, formulato a titolo di ipotesi dalla difesa, alla luce della costante giurisprudenza - che si conferma - di questa Corte sulla necessità di una prova rigorosa della esimente, considerando che in tema di tutela delle acque dall'inquinamento è richiesto un dovere di particolare diligenza, un obbligo continuo e positivo di controllo e, soprattutto, la predisposizione di misure tecniche ed organizzative appropriate in via preventiva (Cass. Sez. 3^, 12.10.1984, Pifferi;
Cass. Sez. 3^, 27.6.1990, n. 9242 ed altre). Nel caso in esame è emerso che la direzione dello stabilimento era stata in precedenza diffidata ad adottare misure di sicurezza ambientali più rigorose, onde evitare la fuoriuscita di acque residue inquinate ed il recapito in fognatura.
I reati contestati, già sussistenti ex L. 319/76, sono stati confermati dalla nuova legge 152/99, ex art. 59, 1^ e 5^ comma, come integrata dal D.lgs. 258/2000. Lo scarico di "acque reflue industriali" senza autorizzazione è penalmente sanzionato sempre, quale che sia il recapito finale, come si ricava dal tenore letterale dell'art. 59. 1^ comma della L.152/99, sicché anche lo scarico nelle fognature senza autorizzazione continua a costituire reato, come peraltro ritenuto dalle giurisprudenze prevalenti con riferimento all'art. 21, 1^ comma L.319/96. La nuova normativa è finalizzata a conseguire obiettivi di qualità ambientale (ossia una tutela integrata) che presuppongono un controllo preventivo formale della P.A. competente per tutti gli scarichi di acque reflue industriali, quale che sia la distinzione finale (suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque marine, ecc.). Il collettamento di acque di scarico nelle fognature impone, anzi, a maggior ragione l'autorizzazione, onde assicurare la depurazione ed evitare la dispersione dell'inquinamento da un punto ad un altro del territorio.
La nuova normativa ha conservato altresì il reato di superamento dei limiti tabellari, ex art. 59, 5^ comma, sia pure "in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 tra le quali sono compresi i solventi.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001