Art. 9. Partecipazione democratica elettronica 1. ((I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,)) favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili ((e migliorare la qualita' dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare)) .
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1 gennaio 2006
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27 febbraio 2011
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14 settembre 2016
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Commentari • 56
- 1. Pubblica Amministrazione 2.0: i nuovi processi di digitalizzazioneSalvatore Faraci · https://www.diritto.it/ · 8 settembre 2021
[…] In attuazione di tale principio, l'art. 9 del Codice dell'amministrazione digitale attribuisce alle amministrazioni il compito di favorire l'uso delle nuove tecnologie per migliorare la qualità dei propri atti e promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico anche attraverso l'utilizzo, “ove previsto”, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare. […]
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Giurisprudenza • 246
- 1. TAR Lecce, sez. II, sentenza 19/05/2009, n. 1153Provvedimento: […] 3) violazione dell'art. 3 Cost. e degli artt. 4 e 9 del Codice dell'Amministrazione Digitale. […]Leggi di più...
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