Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/1998, n. 2911
CASS
Sentenza 22 dicembre 1998

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La tempestiva costituzione di parte civile, che non abbia dato luogo ad opposizione "in limine" e che sia stata mantenuta nel giudizio di primo grado, impedisce la successiva proposizione di questioni relative alla "legitimatio ad processum", che non siano state dedotte nei termini, rendendo -conseguentemente- stabile il rapporto civilistico instauratosi tra le parti. Pertanto i provvedimenti, anche impliciti,di ammissione e di esclusione della parte civile, assunti in primo grado (e relativi alla titolarità del diritto alla rappresentanza dell'avente diritto ed alle finalità della costituzione stessa),per il principio di tassatività dei mezzi di gravame, non sono impugnabili, neppure con la sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/1998, n. 2911
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2911
    Data del deposito : 22 dicembre 1998

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