Sentenza 22 dicembre 1998
Massime • 1
La tempestiva costituzione di parte civile, che non abbia dato luogo ad opposizione "in limine" e che sia stata mantenuta nel giudizio di primo grado, impedisce la successiva proposizione di questioni relative alla "legitimatio ad processum", che non siano state dedotte nei termini, rendendo -conseguentemente- stabile il rapporto civilistico instauratosi tra le parti. Pertanto i provvedimenti, anche impliciti,di ammissione e di esclusione della parte civile, assunti in primo grado (e relativi alla titolarità del diritto alla rappresentanza dell'avente diritto ed alle finalità della costituzione stessa),per il principio di tassatività dei mezzi di gravame, non sono impugnabili, neppure con la sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/1998, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg. Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 22.12.98
1. Dott. Giovanni Badia Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N. 2323
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Andrea Colonnese Consigliere N. 37018/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Lo ES NI, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza del 19.6.98 della Corte di Appello di Bologna Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Umberto Toscano che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile, abb.Benzi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato, avv.Cesarina Mitaritonna che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo ES NI venne condannato alla pena di mesi otto di reclusione per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di lesioni, minaccia e ingiurie
La sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello. La difesa ricorre in cassazione e deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento delle eccezioni procedurali, relative: Alla costituzione della parte civile, non rinnovata dopo la sentenza d'incompetenza, con conseguente irritualità della presentazione della lista testi da parte di soggetto non legittimato, nonché ai vizi di forma dell'atto, asseritamente privo delle indicazioni giustificatrici della domanda, posto in essere dal difensore, non munito di procura speciale, ma soltanto di mandato difensivo. Alla mancata estrapolazione dal fascicolo per il dibattimento della perizia medico legale, disposta dal G.i.p. senza il rispetto delle forme dell'incidente probatorio, questione disattesa dalla Corte territoriale che si era limitata a rilevare la mancanza d'interesse alla doglianza, senza prima statuire sulla legittimità del provvedimento pretorile che, peraltro, nonostante l'incertezza dei fatti, aveva impedito di sentire il perito, in contraddittorio con il consulente di parte, e aveva precluso la perizia dibattimentale. Deduce, inoltre, la violazione di legge in ordine al reato di ingiurie, per la mancata applicazione dell'esimente della ritorsione, che prescinde da ogni rapporto di proporzione, e il vizio di motivazione in ordine ai delitti di minaccia e lesioni, per l'omesso apprezzamento dei testi a difesa, l'incongruo riferimento al certificato medico, la mancata escussione del consulente di parte, ammesso con ordinanza illegittimamente revocata, e per l'apparente motivazione per relationem.
Denunzia, infine, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-I motivi incidenti sulla costituzione di parte civile e quello connesso sono inammissibili.
La disciplina relativa alla costituzione di parte civile è ispirata al principio che l'inserimento dell'azione civile nel processo penale e le collegate questioni non possono interferire con la tempestiva amministrazione della giustizia e non debbono pregiudicare l'esigenza primaria del celere accertamento della pretesa punitiva dello Stato. Anche a norma dell'art.88 c.p.p., infatti, l'estromissione e l'ammissione della parte civile non compromettono, rispettivamente, l'interesse della persona offesa dal reato a far valere le proprie ragioni nel giudizio civile e il diritto dell'imputato a contestare l'esistenza e la risarcibilità del danno. Siffatti principi e quella esigenza spiegano, ragionevolmente, l'articolato sistema normativo- artt.75,76,80,88,591,568, n. 1, cod. proc.pen.- in forza del quale la costituzione di parte civile, avvenuta tempestivamente, senza una rituale opposizione in limine, e mantenuta nel giudizio di primo grado, rende stabile il rapporto civilistico intervenuto tra le parti e preclude la proposizione delle questioni relative alla legittimatio ad processum, non dedotte nei termini. La ratio dell'istituto giustifica anche che la costituzione della parte, una volta ammessa in primo grado, non può essere più contestata nei giudizi successivi, e, quindi, la non impugnabilità, neppure con la sentenza, per il principio di tassatività dell'impugnazione, dei provvedimenti di esclusione della parte civile e di quelli, anche impliciti, di ammissione, si contesti con il gravame la titolarità del diritto, oppure la rappresentanza dell'avente diritto o le finalità stesse della domanda. (Cass, sent, 11657 del 16/12/97, mass.209260,Pres.Pandolfo,Rel.Perrone,Imp.Sorrentino,Sez.4,30/5/98, mass.211229, sez.4, 23/4/96, mass.204452,Pres. Consoli G, Rel.Annunziata,Imp.Rolla).
Ciò posto, si osserva che il ricorso reitera questioni già risolte con motivate ordinanze del primo giudice, inoppugnabili, e respinte anche in appello.
2-Sono inammissibili le doglianze relative alla violazione di legge per la mancata estrapolazione dal fascicolo del dibattimento della perizia e al vizio di motivazione in ordine alle responsabilità per le lesioni e la minaccia.
È rimessa alla motivata discrezionalità del giudice di merito l'indagine sulla rilevanza e pertinenza dei mezzi di prova e sulla completezza del quadro probatorio. Le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, peraltro, quando non vi è divergenza di statuizioni, possono integrarsi vicendevolmente in un tutto organico e unitario, di guisa che la concorde ricostruzione dei fatti, fondata su un corretto apprezzamento logico-giuridico delle prove, costituisce esaustiva motivazione del provvedimento. Ne consegue che, in siffatta denunzia, in sede di legittimità, dei vizi di cui all'art.606,comma 1,lett.e)c.p.p., comporta l'obbligo del ricorrente di dimostrare la carenza assoluta di motivazione o di logica con riferimento, non soltanto al provvedimento impugnato, isolatamente considerato, ma al complessivo giudizio risultante anche dalla richiamata decisione di primo grado. Le censure, ovviamente, per i limiti istituzionali della competenza della Corte di legittimità, non possono investire il fatto.
Ciò posto, si osserva che, statuita dal giudice a quo, con decisione insindacabile, la carenza di interesse alla denunzia dell'illegittimo inserimento nel fascicolo del dibattimento della perizia, per la rilevanza in bonam partem della stessa, "avendo avuto l'atto il solo effetto di indicare la levità delle lesioni, e risultando, comunque, aliunde la certificazione delle lesioni medesime", unica censura resi duale, suscettibile di apprezzamento, è quella del vizio di motivazione, anche con riferimento alle connesse deduzioni istruttorie e di merito. Le doglianze si traducono, però, in censure di merito, dirette ad una inammissibile rilettura degli atti e ad una diversa e più favorevole ricostruzione della vicenda-inesistenza delle minacce e delle lesioni o diversa entità delle stesse-già motivatamente respinte dalla prima sentenza e da quella di secondo grado che la richiama. I giudici del fatto, infatti, a fronte di una completa istruttoria, confutate analiticamente le deposizioni di alcuni poliziotti, colleghi dell'imputato BO,PE, RO, RI,a prescindere dalla perizia, l'elemento oggettivo dei reati e la responsabilità del soggetto al referto medico, redatto dal sanitari dell'ospedale di Rimini, immediatamente dopo l'aggressione -trauma contusivo tempero/parietale e distorsione del rachide cervicale da violenza altrui" -e alle plurime dichiarazioni di testi, anche oculari, pure indotti dalla difesa, criticamente valutati in una lunga disamina-Laghi Maria RA, Laghi Oliver, La TT, RI, PO, RA, TO, NN e GA, il poliziotto NO e il commissario di polizia Di Beradino. È infondata la doglianza della mancata applicazione dell'esimente della ritorsione.
È vero che per la configurabilità della causa di non punibilità è sufficiente la reciprocità delle in giurie e non è necessario un rapporto di proporzione tra le azioni offensive(Cass.,23.1.92, Sirugo).È anche vero, tuttavia, che il beneficio non costituisce un diritto perché rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il quale può non esercitarlo, pur ricorrendone i presupposti (Cass.6.6.88,mass.178534,conf 151641,133438,151068).La decisione negativa, che può valorizzare qualsiasi elemento utile della fattispecie e, quindi, anche, la sproporzione delle offese, non è censurabile in cassazione.
Corretta è, quindi, la decisione impugnata che, in sostanza, ritiene l'imputato non meritevole della esimente. La frase "sei stato la mia rovina e la rovina della mia famiglia", se pronunciata dal soggetto passivo e se costituente ingiuria, non legittima, secondo i giudici del merito, l'uso del potere discrezionale per l'eccessiva reazione del Lo ES, del tutto sproporzionata, espressa con termini volgari "puttana, troia" e con gesti plateali- lancio di monetine, sollevamento del vestito della donna e indicazione del marciapiede come sede di lavoro-.
4-È inammissibile l'ultimo motivo, che investe, con censure di merito, il trattamento sanzionatorio.
Non è ravvisabile, infatti, alcuna contraddizione nelle statuizioni che, pur valorizzando, per contenere la sanzione, il lodevole servizio svolto dal Lo ES, quale ispettore della polizia di Stato, giustificano il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena con l'analitico riferimento alla gravità e alle modalità di esecuzione dei reati, posti in essere con brutalità e con gesti volgari e plateali, e al di lui comportamento preprocessuale e processuale -ostentazione della divisa, non resipiscenza e sleale tentativo di fare apparire la parte offesa come persona di dubbia moralità-
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessive L.1.500.000,conorario compreso. Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 22 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999