Sentenza 16 giugno 2005
Massime • 1
Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. si distingue, sotto il profilo del deterioramento, da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 cod. pen. perchè, mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res", il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che fosse qualificabile come danneggiamento la foratura di uno pneumatico di autovettura, circostanza che incide in modo diretto sull'utilizzabilità della stessa).
Commentari • 4
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Art. 635 - Danneggiamento (1)https://www.filodiritto.com/
- 3. Rapina in banca e impiegati sequestrati (Cass. 11634/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 marzo 2019
Il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, sia idonea a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 10 gennaio – 15 marzo 2019, n. 11634 Presidente Prestipino – Relatore Besso Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 11/09/2017, la Corte di …
Leggi di più… - 4. La pipì del cane sui muri è reato solo se ..(Cass. 7082/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2005, n. 28793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28793 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LAUDATI Diana - Presidente - del 16/06/2005
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 800
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 14343/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL GO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 10 novembre 2004;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Podo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. CEDRANGOLA Oscar, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato FALCOLINI Enrico, in sostituzione dell'avvocato Luciano Garatti, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione;
RILEVATO
Con sentenza della Corte di Appello di Torino in data 10 novembre 2004, parzialmente riformativa di quella pronunciata dal Tribunale di Novi Ligure l '8 maggio 2001, LO GO e' stato ritenuto colpevole del reato previsto dall'art. 635, capoverso n. 3 c.p., per avere danneggiato, con un arnese appuntito, la carrozzeria dell'auto di AE NO, in sosta sulla pubblica via ed averne forato un pneumatico, il 7 dicembre 1997. L'imputato - condannato alla pena di due mesi di reclusione, in concorso di attenuanti generiche dichiarate prevalenti sull'aggravante - ha proposto ricorso, per eccepire:
1) l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, con la contestuale violazione dell'art. 635 c.p., a norma dell'art. 606, lett., b) c.p.p, deducendo che il fatto contestato integrava il reato di deturpamento dell'autovettura, di cui all'art. 639 c.p., anziché quello previsto dall'art. 635 dello stesso codice, posto che le alterazioni causate erano temporanee e superficiali, inidonee a deteriorare la funzione propria del veicolo e facilmente eliminabili, mediante interventi, sia pure costosi;
2) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, a norma dell'art. 606, lett. e) c.p.p., poiché il giudice di secondo grado aveva sottovalutato, od omesso di esaminare, l'inattendibilità e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla sua fidanzata (che aveva interrotto un proprio precedente legame sentimentale con l'imputato) sulla presenza di LO vicino all'auto, poi rinvenuta alterata e sulle modalità del suo allontanamento, all'avvicinarsi dei due testi;
3) la mancata assunzione di prova decisiva, mediante rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, alfine di acquisire il certificato penale esatto di AE, ritenuto necessario dal giudice di primo grado a norma dell'art. 507 c.p.p. e pervenuto all'epoca sotto l'erroneo nominativo di De MA;
4) la violazione degli artt. 185 c.p., 581 e 1314 cod. civ,, poiché era stato disposto l'integrale risarcimento del danno alla parte civile costituita, nonostante AE fosse solo un erede del padre defunto, proprietario della vettura e nonostante che l'obbligazione fosse divisibile.
RITENUTO
Il reato previsto dall'art, 639 c.p. è sussidiario, rispetto a quello di cui all'art. 635, come risulta dalla clausola di salvaguardia espressa, inserita nella norma.
Ne deriva che la condotta consistente nel deturpare o imbrattare la cosa altrui integra il più lieve reato in questione soltanto ove il bene non sia stato distrutto, disperso, deteriorato, o reso in tutto o in parte inservibile.
L'incisione della carrozzeria di un'autovettura è da qualificarsi deterioramento, anziché semplice deturpamento (essendo chiaramente da escludere le ulteriori ipotesi descritte nelle due norme) perché comporta un'alterazione "in peius" della cosa, non soltanto nel suo valore commerciale o intrinseco (il che caratterizza anche il reato di cui all'art. 639) ma nella sua integrità materiale, considerata anche la funzione protettiva della vernice (cfr. Cass. 10.5.2002, Riv. 221713).
La nozione di deturpamento, peraltro, va interpretata alla stregua dell'altra condotta descritta nell'art. 639 c.p. (imbrattamento) e quindi appare doversi connettere con un'aggiunta illecita al bene, più che con un'alterazione per soppressione di una parte di esso, salvo restando che in entrambi i casi si rende necessario un intervento ripristinatorio, più o meno costoso.
La foratura, poi, di un pneumatico rende senza dubbio in parte inservibile il veicolo, sottraendo ad esso la sua piena funzionalità.
Il primo dei motivi di ricorso va, pertanto, disatteso. Il secondo motivo dell'impugnazione si risolve in una rilettura alternativa delle emergenze processuali, valutate nella sentenza impugnata in termini logici e congrui, considerato anche il movente di gelosia che animava l'imputato, nei confronti della fidanzata della parte lesa.
Il terzo motivo è inammissibile.
La violazione del diritto alla prova della parte si verifica, per disposto dell'art. 606, lett. d) soltanto allorché la prova stessa sia stata richiesta dall'interessato a norma dell'art. 495, comma 2 c.p.p. e non già nell'ipotesi di acquisizione di essa per ordine del giudice, che si sia avvalso dell'art. 507 c.p.p. (Cass. 27.10.2003, Riv. 227103).
Nel caso, inoltre, l'eccezione non è stata proposta nell'atto di appello, in cui neppure è stata chiesta la rinnovazione parziale del dibattimento per acquisire un corretto certificato penale della persona offesa, ma unicamente nel corso della discussione del giudizio di secondo grado.
Il reato ritenuto non è estinto per prescrizione, poiché al periodo di sette anni e sei mesi, previsto dagli arti 157 e 160 c.p.p., va aggiunto quello di quattro mesi e diciannove giorni, in cui il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento dell'imputato o del suo difensore (Cass. S. U. 28.11.2001, Riv. 220511). Rimane da esaminare l'ultima censura contenuta nel ricorso e concernente le disposizioni civili della sentenza: sebbene risulti che la parte offesa fosse coerede del genitore, proprietario della vettura, la costituzione di parte civile è stata effettuata dal possessore del veicolo, all'espresso scopo di ottenere l'integrale risarcimento dei dami, in assenza di tempestiva opposizione dell'imputato, che nulla ha eccepito in proposito durante le formalità di apertura del dibattimento di primo grado. Le questioni relative ai rapporti (non noti) tra coeredi estranei al processo penale non possono essere utilmente sollevate nella presente sede, anche atteso che alla divisibilità dell'obbligazione pecuniaria fa riscontro la cedibilità dei crediti tra i cointeressati.
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto ed il ricorrente è tenuto, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2005