Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 42932
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Sentenza 24 ottobre 2002

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Lo scarico da insediamento produttivo in fognatura, effettuato in difetto di autorizzazione, previsto precedentemente come reato ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 10 maggio 1976 n. 319, configura il reato di cui all'art. 59, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, atteso che la sanzione penale per lo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione si correla alla riscontrata mancanza del controllo preventivo della pubblica amministrazione ed è indipendente dal recapito finale.

Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversità del refluo rispetto alle acque domestiche. Conseguentemente rientrano tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi. (Fattispecie relativa a scarico proveniente dal lavaggio dei macchinari di una officina tipo-litografica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 42932
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42932
    Data del deposito : 24 ottobre 2002

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