Sentenza 14 gennaio 2005
Massime • 1
In sede di procedimento penale non è normativamente previsto che le persone giuridiche accedano al patrocinio a spese dello Stato, salvo che nei casi in cui l'azione civile sia stata esercitata nel processo penale. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza con la quale il Tribunale, in sede di reclamo, aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del GIP di inammissibilità dell'istanza di ammissione della persona giuridica al gratuito patrocinio, presentata nel corso delle indagini preliminari ai fini di esercitare la facoltà di intervento prevista dagli artt. 91 e 93 cod. proc. pen. Nel decreto di inammissibilità il Giudice aveva legittimamente rilevato che, non essendo in tale fase possibile la costituzione di parte civile, doveva escludersi altresì la possibilità di accedere al gratuito patrocinio).
Commentario • 1
- 1. Anche le società possono essere ammesse al patrocinio a spese dello StatoIanniello Nicola · https://www.diritto.it/ · 13 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2005, n. 11165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11165 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 14/01/2005
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 44
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 141/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
WWF- WORLD WIDE for NATURE ONLUS;
avverso il provvedimento in data 6.10.2003 del Tribunale di Udine che rigettava l'opposizione avverso il decreto del GIP in data 26.3.2003 di inammissibilità sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
L'Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature - Fondo Mondiale per la Natura - Onlus, in persona del legale rappresentante, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Udine, in sede di reclamo, aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del GIP del 26.2.2003 che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza dalla stessa presentata di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale di Udine, nel provvedimento censurato, rilevava che la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stata presentata dall'Associazione nel corso delle indagini preliminari al fine di esercitare le facoltà di intervento a norma degli artt. 91 e 93 c.p.p.; poiché in tale fase del procedimento non è ammissibile la costituzione di parte civile, doveva ritenersi esclusa la possibilità di giovarsi del patrocinio pubblico subordinata nel procedimento penale all'esercizio dell'azione civile (v. artt. 74 e 119 DPR 115/2002). Il difensore censura il provvedimento articolando quattro motivi. Con il primo lamenta la violazione di legge, con riferimento agli artt. 74, 75, 78 e 119 del DPR 115/2002 sul rilievo testuale del citato art. 75, secondo il quale l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e dell'art. 78, che prevede la possibilità per l'interessato di essere ammesso al patrocinio, senza stabilire alcuna soglia processuale. L'interpretazione fatta propria del giudici di merito evidenzierebbe inoltre una contraddizione del sistema tenuto conto della disciplina prevista dall'art. 119 DPR 115/2002 per i giudizi civili ed amministrativi, ove è ammesso, senza limitazioni, tale beneficio per gli enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.
Con il secondo motivo si duole che siffatta interpretazione viola il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento;
nello stesso senso la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non prevede alcuna limitazione, neanche sotto il profilo soggettivo, nell'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Con il terzo motivo censura la violazione degli artt. 91 e 94 c.p.p. giacché la nuova impostazione del codice di rito prevederebbe la piena equivalenza tra i diritti degli enti e le associazioni senza scopi di lucro di partecipare alle attività processuali anche nella fase delle indagini preliminari e quelli della persona offesa. Con il quarto motivo, consequenziale ai primi tre, osserva che l'esclusione delle associazioni senza scopi di lucro dal beneficio nella fase delle indagini preliminari, oltre che illegittimamente derogatorio rispetto ai principi costituzionali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, si palesa in violazione del T.U. 115/2002, che ha equiparato enti ed associazioni che non perseguono fini di lucro al cittadino non abbiente e che, pertanto, la rilevata lacuna normativa del citato art. 74 DPR 115/2002 dovrebbe essere ampliata con una interpretazione in via analogica dell'art. 119 stesso testo.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile in conformità alle conclusioni del P.G. presso questa Corte.
I motivi di impugnazione consentono una trattazione unitaria vertendo, a ben vedere, tutti sulla ritenuta violazione del diritto di difesa.
Va in proposito ricordata la normativa di interesse. L'art. 74 del DPR 115/2002, che prevede in via generale, al comma 1, l'istituzione del patrocinio nel procedimento penale ed al comma 2 in quello civile, amministrativo contabile e tributario, va raccordato, in relazione alla diversa natura dei procedimenti, agli artt. 90 e 119 stesso testo.
Il citato art. 90, compreso nel titolo relativo al processo penale estende la tutela prevista per il cittadino italiano allo straniero ed all'apolide residente in Italia. L'art. 119, contenuto nel titolo concernente il processo civile, amministrativo, contabile e tributario, estende, invece, espressamente la tutela oltre che allo straniero ed all'apolide, agli enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. Non è revocabile in dubbio che la previsione normativa (sia nel testo previgente, applicato nella vicenda de qua, che nel testo attuale) si deve intendere nel senso che nel procedimento penale le persone giuridiche non possono accedere al patrocinio a spese dello Stato, salvo nei casi - e ciò in base ad una interpretazione di carattere sistematico - in cui l'azione civile sia stata esercitata nel processo penale.
Non è per converso accettabile un'interpretazione estensiva della normativa sul patrocinio a spese dello Stato che porti a ricomprendervi le spese sostenute nella fase delle indagini preliminari dagli enti esponenziali.
Tale interpretazione, infatti, sarebbe contraria al tenore letterale della norma e non può essere ricavata dall'intero contesto normativo che regolamenta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il provvedimento censurato è in linea con quanto sopra esposto, avendo il giudice dell'opposizione correttamente evidenziato che non è prevista nel sistema la possibilità per le persone giuridiche di essere ammesse al patrocinio pubblico ai limitati fini dell'intervento ex art. 93 c.p.p, non essendo in tale fase consentita la costituzione di parte civile, alla quale l'ente ricorrente è legittimato ex art. 23, comma 3, L. 7.8.1990, n. 241, come sostituito dall'art. 4, L. 3.8.1999, n. 265, trattandosi di associazione di protezione ambientale senza fine di lucro riconosciuta con decreto ministeriale a norma dell'art. 18, L. 8.7.1986, n. 349. Nè, come esattamente sottolineato nel provvedimento impugnato è ragionevolmente sostenibile che ciò possa introdurre un'ingiustificata disparità di trattamento in situazioni analoghe, essendo riservata alla discrezionalità del legislatore la scelta di modulare l'intervento dello Stato nell'assicurare il sostegno finanziario all'esercizio del diritto di difesa.
D'altra parie, come da più parti autorevolmente sostenuto, la garanzia di imparzialità del legislatore, sancita dall'art. 3 Cost., ha due rilevanti profili: l'uno che vieta discriminazioni per le tassative ragioni indicate dalla norma costituzionale, l'altro che - implicitamente ma chiaramente - vieta di trattare in modo difforme situazioni soggettive riconosciute uguali dallo stesso organo dello Stato che agisce, e correlativamente vieta di trattare in modo eguale situazioni riconosciute difformi dallo stesso.
La particolarità della questione trattata consente di non condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per ritenere la sussistenza della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (v. sent. Corte Costituzionale 13.6.2000 n. 186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2005