Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2005, n. 11165
CASS
Sentenza 14 gennaio 2005

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Massime1

In sede di procedimento penale non è normativamente previsto che le persone giuridiche accedano al patrocinio a spese dello Stato, salvo che nei casi in cui l'azione civile sia stata esercitata nel processo penale. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza con la quale il Tribunale, in sede di reclamo, aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del GIP di inammissibilità dell'istanza di ammissione della persona giuridica al gratuito patrocinio, presentata nel corso delle indagini preliminari ai fini di esercitare la facoltà di intervento prevista dagli artt. 91 e 93 cod. proc. pen. Nel decreto di inammissibilità il Giudice aveva legittimamente rilevato che, non essendo in tale fase possibile la costituzione di parte civile, doveva escludersi altresì la possibilità di accedere al gratuito patrocinio).

Commentario1

  • 1Anche le società possono essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato
    Ianniello Nicola · https://www.diritto.it/ · 13 gennaio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2005, n. 11165
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11165
Data del deposito : 14 gennaio 2005

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