Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
Non viola il principio di immutabilità del giudice ed è, quindi, legittimamente compiuta la materiale acquisizione al fascicolo per il dibattimento dell'atto di querela da parte di un collegio diversamente composto da quello che aveva disposto l'adempimento, trattandosi non dell'ammissione di un mezzo di prova, ma di una conseguenza automatica della previsione di cui all'art. 431, lett. a), cod. proc. pen., che include tra i documenti da allegare all'incarto processuale gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2014, n. 11542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11542 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 05/02/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 356
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 30428/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.M. , n. a (IS) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, in data 11/01/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relaIOne svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. Lebro per la parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. Marino P., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11/01/2011 la Corte d'Appello di Bologna, dichiarando, nei confronti di G.M. , non doversi procedere per intervenuta prescriIOne in ordine ai fatti di cui al capo a) di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p. sino al 07/03/1996, ritenuta l'ipotesi di cui agli artt. 519 e 521 c.p., e assolvendo per i fatti di cui al capo b) dal (IS) , ha rideterminato la pena in complessivi otto anni di reclusione, confermando nel resto la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condannato G. , oltre che per i precedenti reati, anche per il reato di cui agli artt. 81 e 609 bis c.p.. A G. erano infatti contestati: il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 609 quater c.p., comma 1, n. 1 e comma 4 commesso a far data dal (IS)
(capo a); il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e art. 609 quater c.p., comma 1, n. 1 in relaIOne all'art. 609 bis c.p. commesso dal
(IS) (capo b); il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p. commesso nei mesi di (IS) (capo c).
2. Ha interposto ricorso l'imputato.
Con un primo motivo deduce illogicità manifesta e viIO di motivaIOne apparente;
deduce che la sentenza impugnata ha affidato il giudiIO di responsabilità ad una serie di enfatizzaIOni delle dichiaraIOni della persona offesa Gi.Ma. , diciassettenne nel XXXX, glissando inaccettabilmente su altre e non considerando le illogicità emerse;
denuncia poi in particolare che la Corte abbia male interpretato i riscontri a dette dichiaraIOni (si denuncia, esemplificativamente, l'erroneo significato di riscontro attribuito alle macchie di sangue trovate negli slip della bambina, dovute in realtà al diabete dalla stessa sofferto) o ritenuto sussistenti fatti, asseritamente indicativi dell'attendibilità della persona offesa, in realtà mai riferiti dalla persona offesa (quale l'aiuto prestatole dall'imputato nel prepararsi per la patente, il fatto che la bambina piangesse dopo essere rimasta da sola con lo IO o ancora il fatto che la stessa sia stata sottoposta, a poco meno di un anno dalla denuncia, ad una visita ginecologica in realtà mai effettuata); si denuncia altresì che la Corte abbia ritenuto essere state accertate a livello genitale della persona offesa lesioni in realtà mai riscontrate o accertato, difformemente da quanto dichiarato da G.G. , un prestito da parte di questi al fratello M. della propria auto per dare un passaggio alla ragazza;
si lamenta altresì che la Corte non abbia considerato che sempre G.G. abbia escluso che il gioco del Nintendo si trovasse nell'appartamento del fratello e che mai i nipotini si recavano nell'appartamento occupato da lui stesso e dal fratello M. ; ne' la Corte avrebbe considerato che la pur assidua amica della persona offesa Gi.Je. mai ebbe a ricevere confidenze da Ma. delle violenze subite;
parimenti non avrebbe considerato che la denuncia avvenne dopo la nascita della cugina D. , tale evento avendo potuto rappresentare un pericolo per le cure sino a quel momento praticate a Ge. , malata di diabete ed alopecia.
2.1. Con un secondo motivo lamenta la violaIOne dell'art. 500 in relaIOne all'art. 514 c.p.p.; lamenta in particolare che la Corte abbia acquisito, ai fini della procedibilità, all'udienza del 18/06/2010, il verbale di sommarie informaIOni testimoniali del 19/07/2004, pur non contenendo lo stesso, contrariamente al significato attribuitogli dalla Corte, alcuna volontà di presentaIOne di querela;
peraltro, denuncia la contraddiIOne, con l'interpretaIOne in oggetto, del fatto che mai la persona offesa avrebbe manifestato intenti punitivi.
2.2. Con un terzo motivo lamenta che la Corte abbia rigettato il gravame relativo alla violaIOne degli artt. 521 e 522 c.p.p.; in particolare, come già lamentato con l'atto di appello, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale con riferimento al reato di cui al capo c), la persona offesa aveva escluso che l'imputato avesse mai esercitato violenze o minacce;
la Corte bolognese, in luogo di rispondere appropriatamente, ha apoditticamente ritenuto sussistente uno stato di soggeIOne mai riferito dalla persona offesa.
2.3. Analoga violaIOne denuncia il ricorrente con il quarto motivo;
segnatamente, a fronte del fatto che, come riconosciuto dalla stessa Corte, la persona offesa ha riferito di un lungo periodo di sospensione delle condotte moleste dal (IS)
, la Corte ha dichiarato la prescriIOne sino al 07/03/1996 per i fatti di cui al capo a), pronunciato assoluIOne per i fatti sub b) dal (IS) e condannato G. per non meglio precisate violenze commesse dal (IS) fino al (IS) .
2.4. Con un quinto motivo si duole del fatto che per i fatti antecedenti al 07/03/1996 non sia stata dichiarata la non procedibilità per mancanza di querela in luogo della dichiarata estinIOne per prescriIOne.
2.5. Con un sesto motivo si duole della violaIOne dell'art. 525 c.p.p. posto che mentre all'udienza del 18/06/2010, data nella quale,
dopo il pronunciato rigetto della ecceIOne di notifica del decreto di citaIOne, il processo veniva rinviato onde acquisirsi l'atto di querela, il collegio era stato presieduto dal dr. m. , alla successiva udienza del 18/06/2010 il collegio veniva presieduto dal dr. S. . In tal modo, lungi dall'essere state effettuate nella prima udienza attività di natura meramente ordinatoria, era stata disposta una attività di natura decisionale peraltro neppure rinnovata dal nuovo collegio.
2.6. Con un settimo motivo denuncia l'erronea applicaIOne dell'art. 609 septies c.p.p., comma 4 non essendo i fatti sub c) in alcun modo connessi ai fatti sub a) e b) dell'imputaIOne (la Corte avrebbe sostenuto la sussistenza di uno stato di soggeIOne della persona offesa nei confronti dell'imputato in realtà insussistente).
2.7. Con un ottavo motivo si duole della determinaIOne della pena effettuata avvalendosi inammissibilmente delle valutaIOni del consulente di parte in ordine alla gravità dei danni cagionati alla vittima;
di contro, non sono stati considerato lo stato di incensuratezza e la condotta contemporanea e successiva ai reati;
allo stesso modo lamenta l'eccessivo aumento di pena apportato a titolo di continuaIOne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è inammissibile.
Va ribadito che in via generale alla Corte di cassaIOne è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutaIOne delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cogniIOne mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la possibilità di una nuova valutaIOne delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruIOne storica dei fatti o un diverso giudiIO di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell' 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Al contrario, nella specie, le doglianze svolte nel merito della affermaIOne di responsabilità sono sostanzialmente intese, pur nell'apparente loro riconduIOne nell'ambito di un preteso viIO motivaIOnale, a pretendere da questa Corte una lettura dei dati fattuali diversa da quella operata dai giudici di merito. La Corte territoriale, in particolare attenendosi ai principi più volte espressi da questa Corte, ha motivatamente spiegato le ragioni della ritenuta attendibilità della persona offesa evidenziando in particolare, tra l'altro: a) la genesi e le modalità delle dichiaraIOni accusatorie mosse nei confronti dello IO, seguite ad un tormentato percorso che aveva condotto la persona offesa a chiedere aiuto alla propria migliore amica e, di qui, a rivolgersi dapprima al professore di religione e poi ai servizi sociali;
b) la conseguente mancanza di un intento ritorsivo o di un interesse deviato e, di contro, la genuinità e spontaneità del comportamento tenuto, caratterizzato inoltre da un atteggiamento riservato ben lontano da desideri di protagonismo o ricerca di attenIOne;
c) la personalità della ragazza, scevra da problematiche di tipo cognitivo, con buona capacità di aderenza alla realtà, ben inserita nell'ambiente scolastico e sociale;
d) la mancanza di una qualsivoglia ragione di astio o rancore nei confronti dell'imputato;
e) la significativa flessione negli studi registrata in coincidenza con il periodo del maggio - giugno del 2004 nel quale, secondo il narrato della ragazza, l'imputato aveva nuovamente posto in essere nei suoi confronti attenIOni sessuali;
f) la totale coerenza, tra loro, delle varie deposiIOni rese in diverse occasioni e di fronte a differenti persone;
g) la mancanza di alcun segno di patologie mentali o di enfatizzaIOne e tendenza alla suggestione, mai rilevate dalle consulenze delle parti;
h) la coincidenza del periodo nel quale le condotte moleste sarebbero, secondo il narrato della persona offesa, state sospese (dal (IS) )
con la oggettiva effettiva assenza di frequentaIOne tra i due e la ripresa di tali condotte allorché la moglie dell'imputato aveva ripreso a lavorare e dunque a non essere presente in casa;
i) la conferma da parte della madre della persona offesa del fatto che questa era stata in determinate circostanze affidata allo IO rimanendo sola con lui e che in tali occasioni la bambina appariva un pò agitata o addirittura piangente;
I) la richiesta fatta dalla ragazza, durante una prima visita ginecologica del XXXXXXXX, di sapere fino a che punto l'uomo fosse arrivato;
m) le evidenze di sintomi da abuso denunciati sia dallo stress post - traumatico rilevato in sede medica sia dalla alopecia e dai tentativi autolesionistici riscontrati sulla vittima qualche tempo dopo la cessaIOne della prima fase di condotte delittuose. Ciò posto, va inoltre considerato che eventuali omesse risposte su censure investenti singoli aspetti della decisione impugnata in tanto possono assumere rilievo in quanto incidano (ciò che nella specie non è) in maniera determinante e decisiva sull'assetto motivaIOnale della pronuncia. Nè la sentenza di merito è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduIOni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutaIOne globale di quelle deduIOni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191488). Infatti la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposiIOne di elementi di valutaIOne, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce viIO della motivaIOne qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, esame correttamente effettuato dai giudici di appello, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivaIOne (ex plurimis, Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). In definitiva, dunque, nessun viIO motivaIOnale o logico appare inficiare il provvedimento impugnato quanto alla ritenuta complessiva attendibilità delle dichiaraIOni della persona offesa.
4. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Premesso che, nella ipotesi in cui nel fascicolo del dibattimento non sia stata inserita la querela, la stessa può essere acquisita d'ufficio nel corso del giudiIO di primo grado od anche in quello d'appello ove soltanto in quest'ultima sede sorga la relativa questione (da ultimo, Sez. 5, n. 4031/ 14 del 30/10/2013, D., non massimata;
Sez. 5, n. 31220 del 29/05/2013, P.M. in proc. Fragale e altro, Rv. 256088), va ricordato che, per insegnamento di questa Corte, ai fini della validità di una querela, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestaIOne della volontà della parte offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati e che l'apprezzamento della volontà di querelarsi o meno costituisce giudiIO di merito insindacabile in sede di legittimità, sempreché l'interpretaIOne di tale volontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta dal giudice di merito in conformità ai canoni logico-giuridici di ermeneutica (Sez. 5, n. 8034 del 25/05/1999, Carta, Rv. 213806). Nella specie, a fronte del contenuto del verbale del 06/10/2004 di sommarie informaIOni testimoniali rese dalla persona offesa ("... posso dire soltanto che voglio impedire che accadano altre cose brutte come quelle che mi sono accadute e che mio IO ha commesso in mio danno, soprattutto voglio difendere mia cugina D. che ora ha solo un anno e mezzo ma che tempo possa subire le attenIOni e le violenze che io ho patito dall'età di cinque anni"), la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto che sussistesse la chiara volontà che le condotte dell'imputato cessassero, in tal modo esprimendo la persona offesa inequivocabilmente il proprio intento di procedere contro l'imputato.
Tanto basta, dunque, anche a prescindere dalle ulteriori argomentaIOni spese dalla Corte in ordine alla procedibilità d'ufficio discendente comunque da ragioni di connessione con le altre imputaIOni, per ritenere manifestamente infondato l'assunto del ricorrente in ordine alla improcedibilità del reato contestato sub c).
5. Anche la lamentata violaIOne, ad opera del terzo motivo, in relaIOne al reato di cui al capo c), del principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto per cui vi è stata condanna è manifestamente infondata.
Va osservato che la contestaIOne del fatto di cui al capo c) non si è limitata alla indicaIOne di violenza fisica, consistita nell'usare forza comunque idonea a vincere la materiale resistenza della persona offesa, ma ha anche individuato espressamente una componente di violenza psicologica, consistita nell'utilizzare un atteggiamento insistente ed oppressivo finalizzato a persuadere la minore, e comunque profittando dello stato di assoggettamento ormai ingenerato nella vittima in seguito ai reiterati comportamenti di cui ai capi a) e b), tali da determinare nella stessa una condiIOne di timore e totale assoggettamento. Ne consegue che nessuna difformità rispetto a tale contestaIOne può rinvenirsi nella sentenza laddove si è ritenuto provato lo stato di soggeIOne in cui la vittima versava e determinato ancor più che dalla oppressività materiale e dagli atteggiamenti prevaricatori dell'uomo, dalla stessa consapevolezza di quanto subito in silenIO in passato, dalla memoria della minacce già ricevute per tacere e dalla situaIOne familiare che incombeva. Del resto, questa Corte ha già affermato che, con riguardo ai reati sessuali, l'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminata non secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relaIOne ad una intimidaIOne psicologica attuata in situaIOni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinaIOne della vittima (Sez. 3, n. 14085 del 24/01/2013, R., Rv. 255022).
6. Il quarto motivo è parimenti manifestamente infondato, non essendo dato riscontrare alcuna pronuncia di condanna in relaIOne a periodi temporali esclusi dalla stessa persona offesa. La stessa Corte territoriale ha dato atto, a pag. 11 della sentenza, del fatto che la persona offesa ha riferito di un lungo periodo di sospensione delle condotte moleste dal (IS)
e, coerentemente, a pag. 17 della motivaIOne, allorquando ha proceduto a calcolare la pena, si è arrestata appunto al mese di (IS) , poi riprendendo a considerare le condotte illecite dal solo anno XXXX.
7. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo. Seppure è vero che la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevale su quella determinata dall'estinIOne del reato giacché la mancanza di una condiIOne di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto (cfr., con riferimento alla estinIOne determinata da morte dell'imputato, Sez. U., n.49783 del 24/09/2009, Martinenghi e altri, Rv. 245163), va tuttavia ribadito che, con riguardo ai reati sessuali, tra la disciplina anteriore alla adoIOne della L. n. 66 del 1996 e quella successiva vi è continuità normativa non solo in riferimento al delitto di violenza sessuale ma anche in relaIOne alla disposiIOne che stabilisce la procedibilità di ufficio di tali reati in caso di connessione con un reato procedibile d'ufficio. Pertanto, nel caso di fatti posti in essere, come nella specie, in continuaIOne in un periodo compreso tra la vecchia e la nuova disciplina, se è procedibile di ufficio uno dei reati sessuali, pur limitatamente al periodo ricadente nella disciplina della legge attualmente in vigore, deve procedersi di ufficio anche per gli episodi posti in essere nel vigore della vecchia normativa (Sez. 3, n. 34405 del 06/07/2005, Fabbio, Rv. 232484). E nella specie non vi è dubbio che i reati posti in essere dal marzo del 1996 sino al marzo del 1997 fossero procedibili di ufficio in ragione di quanto disposto dall'art. 609 septies c.p., comma 2, n. 5, in relaIOne al reato di cui all'art. 609 quater c.p.,
u.c. posto in essere infatti allorquando la persona offesa non aveva ancora dieci anni (compiuti solo il (IS) ). Di qui, dunque, la procedibilità d'ufficio anche dei fatti commessi sino al (IS) correttamente, quindi, dichiarati estinti per intervenuta prescriIOne.
8. Il sesto motivo è anch'esso manifestamente infondato. La disposiIOne dell'art. 431 c.p.p., lett. a), che annovera gli atti relativi alla procedibilità dell'aIOne penale tra quelli che devono comporre il fascicolo per il dibattimento, è disposiIOne di carattere meramente funIOnale ed ordinatorio, volta ad assicurare il regolare ed ordinato svolgimento del processo, tanto che l'acquisiIOne della querela, ai fini della verifica sulla procedibilità dell'aIOne penale, è stata ritenuta legittima anche quando effettuata dopo la chiusura del dibattimento (Sez. 5, n. 4036 del 21/12/2005, Polloni, Rv. 233603) od anche nel giudiIO di appello, posto che anche in tal caso il giudice deve disporre, anche di ufficio, che nel fascicolo per il dibattimento siano riversati appunto gli atti descritti nell'art. 431 c.p.p., lett. a) (da ultimo, Sez. 5, n. 4031/ 14 del 30/10/2013, D., non massimata;
Sez. 5, n. 31220 del 29/05/2013, P.M. in proc. Fragale e altro, Rv. 256088). Se, dunque, la acquisiIOne della querela non è atto espressivo di una decisione ammissiva di un mezzo di prova ma unicamente la conseguenza automatica di quanto previsto dall'art. 431 cit., è del tutto improprio qualsivoglia richiamo al principio di immutabilità del giudice di cui all'art. 525 c.p.p. ben potendo detta acquisiIOne essere materialmente operata da un collegio composto diversamente da quello che la stessa acquisiIOne ha disposto.
9. Il settimo motivo è parimenti manifestamente infondato. Si è già visto sopra, con riferimento al secondo motivo, che, in relaIOne al reato contestato al capo c), era regolarmente presente in atti la querela presentata dalla persona offesa, sì che già tale dato renderebbe il motivo manifestamente infondato. Può comunque aggiungersi, per completezza, che anche a volere mantenere la noIOne di connessione di cui all'art. 609 septies c.p. nel perimetro strettamente limitato della connessione processuale di cui all'art. 12 c.p.p. e a non volerla estendere, come invece ripetutamente affermato ormai da plurime decisioni di questa Corte, alla connessione "investigativa" di cui all'art. 371 c.p.p., comma 2, non può esservi dubbio che, alla luce del dettato dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), si abbia connessione anche laddove, come nella specie, una persona sia imputata di più reati commessi con più aIOni esecutive di un medesimo disegno criminoso. Di qui, allora, anche laddove per il reato sub c) non vi fosse stata querela, la indiscutibile procedibilità d'ufficio dello stesso. 10. Infine, anche l'ottavo motivo è manifestamente infondato : nulla infatti vieta che anche gli elementi desumibili dagli accertamenti di carattere tecnico svolti dai consulenti o dai periti possano essere posti a base delle valutaIOni che devono essere effettuate dal giudice ex art. 133 c.p. ai fini della determinaIOne della pena, specie laddove si tratti di considerare la gravità del danno cagionato alla persona offesa dal reato e la cui natura è, nei reati sessuali, spesso inevitabilmente connessa con aspetti di ordine psicologico. Più in generale, poi, va osservato come la sentenza del Tribunale, espressamente richiamata a pag. 16 dalla sentenza impugnata proprio con riguardo all'aspetto della determinaIOne della pena, abbia correttamente richiamato la gravità e reiteraIOne delle condotte caratterizzate, tra l'altro, dall'abuso del rapporto fiduciario intercorrente tra l'imputato e la famiglia della persona offesa e dalle condiIOni di diminuita difesa e soggeIOne psicologica della vittima, indotta tra l'altro al silenIO e volta a soggiacere a sensi di colpa.
11. La inammissibilità del ricorso, oltre a precludere la possibile operatività di cause estintive dei reati maturate successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende, nonché al rimborso delle spese del grado in favore della parte civile che si liquidano in complessivi Euro 2.400,00 oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2014