Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 4
Il potere di autenticazione del difensore concerne il mandato "ad litem" e gli altri atti equivalenti, che attengono al suo ruolo nel processo, ma non anche la procura speciale a costituirsi parte civile.
Nel giudizio di applicazione della pena a norma degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., il giudice, se non può apprezzare la fondatezza della domanda della parte civile, ha, invece, il potere-dovere di valutare la sua legittimazione alla costituzione, anche ai fini della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore di essa.
Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta di esclusione della stessa può essere proposta dall'imputato, a pena di decadenza, fino al momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nel dibattimento.
Mentre l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente all'impugnazione della sentenza. (Fattispecie in tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che la possibilità di impugnazione dell'imputato sia limitata al capo relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile).
Commentari • 3
- 1. Esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato:Elisabetta Guido · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Giudizio abbreviato/Responsabile civilehttps://archiviopenale.it/
- 3. Spese alla parte civile per patteggiamento concordato prima (Cass, SSUU, 16403/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 aprile 2024
La persona offesa / danneggiata è legittimata a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, dovendo il giudice provvedere quindi sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione. Cassazione penale sez. Unite, ud. 30 novembre 2023 (dep. 19 aprile 2024), n. 16403 Presidente Cassano - Estensore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. All'udienza preliminare tenutasi innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno in data 25 ottobre 2022, il giudice dava atto che il difensore dell'imputato G.G., munito di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/05/1999, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Reg. Gen.
Dott. Franco BILE Presidente n. 28153/97
Dott. Giovanni TRANFO Componente
Dott. Francesco SACCHETTI "
Dott. Giovanni PIOLETTI "
Dott. RU FOSCARINI "
Dott. Carmelo SCIUTO "
Dott. Giuseppe COSENTINO "
Dott. Adalberto ALBAMONTE " (Relatore - Estensore)
Dott. Giovanni CANZIO " (Estensore)
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) DI AR nato il [...].
avverso l'ordinanza in data 6.3.1997, che dichiarava inammissibile la richiesta di esclusione delle parti civili, e la sentenza di applicazione della pena concordata in data 13.3.1997 del Tribunale di Camerino.
Visti gli atti, i provvedimenti denunziati e il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Adalberto ALBAMONTE;
Letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo GERACI, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e della sentenza nel capo concernente la condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore delle parti civili;
Osserva in fatto e in diritto.
1. Il Tribunale di Camerino, con sentenza pronunciata in data 13 marzo 1997, applicava a DI AR la pena richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e lo condannava altresì al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili, El AS LÌ ed NT RU, costituitesi per l'udienza preliminare, a mezzo di procuratore speciale, nelle persone, rispettivamente, di AL PE e di AS Di OL, difensori di fiducia. Nel corso delle formalità dibattimentali, di cui all'art. 484, comma 1, c.p.p., il Tribunale dichiarava inammissibile la richiesta del DI di esclusione delle parti civili. Secondo il Tribunale, difatti, -alla luce del disposto del secondo comma dell'art. 80 c.p.p. ("Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento")-, era ammissibile la proposizione dell'opposizione "nel dibattimento", "solo in caso di infruttuoso esperimento della stessa ... entro il termine di cui all'art. 420 c.p.p. ...", entro il quale cioè devono essere compiuti gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti stesse nell'udienza preliminare. Ha proposto ricorso per cassazione il DI, avverso la sentenza e la su citata ordinanza, deducendo, nei motivi, l'erronea applicazione dell'art. 80 cpv. c.p.p., nell'interpretazione datane dal Tribunale, nel dichiarare l'inammissibilità della richiesta di esclusione delle parti civili, nonché la violazione degli artt. 78, 100 e 122 c.p.p. In particolare, quanto alla costituzione della parte civile El AS, rilevava il ricorrente che il conferimento della procura speciale era avvenuta con scrittura privata la cui sottoscrizione era stata autenticata dal difensore di fiducia, mentre per l'NT faceva difetto addirittura la procura speciale. Sussisteva soltanto la procura ad litem nelle forme di cui all'art. 100, comma 2, c.p.p. Il ricorrente, inoltre, depositava memorie difensive sui motivi enunciati nel ricorso.
La seconda sezione penale, alla quale era stato assegnato il ricorso, ne ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto giurisprudenziale sulla questione se l'ordinanza pronunciata sulla richiesta di esclusione della parte civile sia o non impugnabile unitamente alla sentenza di merito. Il Primo Presidente assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, e fissava la presente udienza per la decisione.
1.2. Prima di venire all'esame della questione (ovvero delle questioni) oggetto del ricorso, è bene fare il punto sui termini della presente vicenda processuale.
Ora, El AS ed NT si erano avvalsi di procuratore speciale per costituirsi parte civile, per l'udienza preliminare. Il primo aveva conferito la procura all'avv. A. PE, nominandolo nello stesso atto proprio difensore;
e l'autografia della sottoscrizione dell'atto era stata certificata dal difensore stesso. E sempre l'avv. PE aveva, poi, sottoscritto la dichiarazione di costituzione di parte civile.
La dichiarazione di costituzione di parte civile dell'NT a firma dell'avv. Di OL riportava in margine la procura ad litem, con autentica da parte dello stesso difensore, così nominato. A conclusione dell'udienza preliminare, - nel corso della quale il DI nulla aveva osservato sulle formalità di costituzione delle parti civili -, veniva emesso il decreto che disponeva il giudizio. Solamente nella fase degli atti preliminari al dibattimento, il difensore del DI proponeva richiesta di esclusione delle parti civili per i motivi di cui si è detto. Il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della richiesta per tardività, pur rilevandone laconicamente l'infondatezza in diritto.
Il giudizio, svoltosi nelle forme di cui all'art. 444 c.p.p., si concludeva - come si è già detto - con l'applicazione della pena richiesta, ma con la condanna del DI al pagamento delle spese processuali a favore di entrambe le parti civili.
2. Ciò premesso, la decisione del ricorso richiede di affrontare in via gradata - come lo stesso Procuratore Generale ha avvertito nella requisitoria - tre questioni:
- la prima concerne, appunto, l'oggetto della rimessione, cioè se l'ordinanza pronunciata sulla richiesta di esclusione della parte civile sia o non impugnabile unitamente alla sentenza di merito;
- la seconda, da esaminare - sempreché detta ordinanza sia da ritenersi impugnabile -, è se, "nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare ...", la richiesta di esclusione vada proposta nella udienza preliminare o possa essere proposta (anche) nel dibattimento (art. 80 comma 2);
- la terza concerne le formalità di conferimento della procura speciale, in tutti i casi -s'intende- nei quali la parte si costituisca a mezzo di procuratore speciale (art. 76 c.p.p. :
"L'azione civile è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, ...").
3. Ma, prima ancora di passare all'esame di dette questioni, - ad avviso di questo Collegio- ne va affrontata un'altra, che è preliminare, e sulla quale sussiste un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. Cioè se alla condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile, ad esito del giudizio di cui all'art. 444 (nella lettura datane dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 443 del 1990), il giudice debba provvedere "automaticamente" allo stato degli atti, per il fatto stesso dell'avvenuta costituzione, oppure dopo preventiva e positiva delibazione della sua legittimazione, (nel primo senso: Cass. sez. 1, 19 settembre 1996, Zucchini;
sez. 4, 5 luglio 1994, Rocchi;
nel secondo, per tutte: sez. 4, 31 marzo 1998, Benamati, Rv. 210626).
3.1. Venendo all'esame della suddetta questione, mentre va esclusa, ai fini in parola, qualsiasi statuizione (od anche delibazione) sulla fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal danneggiato dal reato, - essendo a ciò di ostacolo lo stesso disposto del secondo comma dell'art. 444 (giurisprudenza ormai consolidata: Cass. sez. 4, 27 giugno 1996, Crafa)-, è da condividere l'orientamento prevalente, che richiede al giudice di valutare preliminarmente la legittimazione della costituzione (per tutte: Cass. sez. 4, 31 marzo 1998, Benamati, cit.). E ciò, non solo per evitare di liquidare necessariamente ed automaticamente le spese processuali ad un soggetto costituitosi parte civile che sia del tutto privo di legittimazione (o "del tutto estraneo alla vicenda processuale" : Cass. sez. 4, 31 marzo 1998, Benamati, cit.), non solo -e prima ancora- perché al giudice è demandato di regola il compito di verificare, nel corso di tutto il processo, la legittimazione delle parti in causa, ma, soprattutto, perché l'opposta soluzione risulterebbe contraddittoria rispetto al ragionamento seguito dalla stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 443 del 1990. Difatti, se con la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, "nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile ...", si è inteso eliminare "il paradosso di lasciare a carico della parte civile, impegnatasi dal principio alla fine, anche le spese incontrate per iniziative rivelatesi decisive nell'indurre l'imputato a richiedere o consentire il rito speciale", proprio siffatta funzionalizzazione del ruolo della parte civile rende irrinunciabile che si tratti di soggetto dotato di legittimazione al processo.
Sarebbe giuridicamente ma prima ancora logicamente impossibile sostenere che quella utilità processuale, riconosciuta alla parte civile, ed assunta come ragione della rifusione delle spese processuali, possa essere riferita ad un soggetto privo della legittimazione ad essere presente nel processo.
In conclusione, va affermato che nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, se non può apprezzare la fondatezza della domanda della parte civile, ha, invece, il potere-dovere di valutare la legittimazione della costituzione, (anche) ai fini della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore di questa.
4. L'ulteriore questione controversa sottoposta all'esame delle Sezioni Unite concerne l'impugnabilità, unitamente alla sentenza di applicazione della pena concordata, nel capo concernente la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, dell'ordinanza dibattimentale che, a norma dell'art. 80.4 c.p.p., ha deciso (dichiarandola, nella specie, inammissibile siccome tardiva) sulla richiesta di esclusione della medesima parte civile.
Il problema riveste carattere pregiudiziale perché, solo nel caso di ritenuta impugnabilità della suddetta ordinanza dibattimentale, potrà apprezzarsi - prima - la tempestività dell'eccezione avanzata dalla difesa dell'imputato nella fase degli atti introduttivi del dibattimento circa la regolarità della costituzione di parte civile avvenuta nell'udienza preliminare, e - successivamente -, se riconosciuta la ritualità della richiesta di esclusione, la validità della medesima costituzione avvenuta mediante procura speciale conferita con atto autenticato dal difensore.
4.1. Nel vigore del codice di rito abrogato era del tutto pacifico che le ordinanze con cui il giudice di primo grado si pronunciava, ai sensi dell'art. 98 comma 3, sull'opposizione nel dibattimento alla costituzione di parte civile non fossero impugnabili, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni stabilito dall'art. 190, commi 1 e 2, dello stesso codice. Nè la previsione di impugnabilità differita, al momento del gravame contro la sentenza, delle ordinanze predibattimentali e dibattimentali, di cui al successivo art. 200, comma 1, assicurava comunque l'impugnabilità dell'ordinanza de qua perché la norma, mediante l'inciso "nei casi consentiti dalla legge", rinviava a sua volta ad un'ulteriore e diversa disposizione che ne prevedesse esplicitamente l'oggettiva impugnabilità (v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 21.5.1988, Iori, rv. 181122). Anche con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale è prevalso l'orientamento negativo circa la impugnabilità, sia immediata che differita, delle ordinanze pronunziate dal giudice del dibattimento, ai sensi degli artt. 80.4 e 491.5, sulla richiesta di esclusione della parte civile, sul presupposto, giusta il principio di tassatività delle impugnazioni sancito dall'art. 568.1, della mancanza di un'esplicita previsione di una qualsiasi forma di gravame (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. I, 28.11.1990, Andries, rv. 186663; Sez. I , 7.7.1992, Giacometti, rv. 191884; Sez. VI, 6.10.1993, Marangon, rv. 196119; Sez. I, 21.2.1994, Spinnicchia, rv. 198359; Sez. VI, 9.3.1994, Tuminetti, rv. 198484; Sez. IV, 28.3.1996, Rolla, rv. 204452; Sez. I, 10.10.1996, Cozzolino;
Sez. II, 19.9.1997, Bartocci;
Sez. V, 22.12.1998, Lo Presti, rv. 212617). Nel discorso giustificativo di talune decisioni della Suprema Corte espressive di questo primo indirizzo interpretativo - valorizzandosi i limiti di efficacia dell'ordinanza in questione enunciati sia dall'art. 100, comma 2, c.p.p. abrogato (Sez. VI, 7.11.1984, Damiani, rv. 166923; Sez. I, 13.11.1986, Narrone, rv. 174604; Sez. Un., 21.5.1988, Iori, cit.), sia dall'art. 88.1 c.p.p. vigente (Sez. I, 7.7.1992, Giacometti, cit.; Sez. VI, 6.10.1993, Marangon, cit.; Sez. I, 10.10.1996, Cozzolino, cit.;
Sez. II, 19.9.1997, Bartocci, cit.) - si è peraltro precisato che il provvedimento, siccome destinato per il suo carattere meramente ordinatorio a disciplinare il corretto svolgimento del giudizio con la partecipazione o meno di una parte eventuale, "non incide in alcun modo sull'azione che con la costituzione s'intende esercitare nel processo penale" e non è idoneo a pregiudicare irreversibilmente le valutazioni decisorie del giudice di merito sul "diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno". Di talché, resta indiscussa la cognizione di merito sull'esistenza delle condizioni di fatto e di diritto che giustificano l'esperimento dell'azione civile e l'accoglimento della domanda risarcitoria, e conseguentemente confermata l'impugnabilità da parte dell'imputato del relativo capo della sentenza di condanna, il cui presupposto logico-giuridico è dato dalla proponibilità, ammissibilità, fondatezza della domanda proposta dal soggetto danneggiato nel processo penale e dalla legitimatio ad causam, attinente alla titolarità del diritto fatto valere in giudizio. Sono invece preclusi definitivamente la contestazione e il riesame, sia nel corso del dibattimento che negli ulteriori gradi del processo penale, delle condizioni formali di ammissibilità - formalità, termini, rappresentanza - della costituzione di parte civile e della legitimatio ad processum, quando esse siano state positivamente apprezzate con l'ordinanza dibattimentale ammissiva della parte civile.
4.2. Solo dal 1995 un orientamento giurisprudenziale di segno opposto, discostandosi dal consolidato indirizzo tradizionale, ha sottolineato come - a differenza dell'art. 200, comma 1, c.p.p. 1930 - l'art. 586.1 c.p.p. 1988 prevede, in mancanza di una disposizione contraria, la generale impugnabilità delle ordinanze pronunciate nel corso degli atti preliminari o durante il dibattimento congiuntamente all'impugnazione contro la sentenza. La norma pone una regola generale che, "quando non è diversamente stabilito dalla legge", vale anche per le ordinanze in materia di esercizio dell'azione civile nel processo penale, e quindi pure con riferimento al provvedimento che, all'esito della trattazione delle "questioni preliminari", decide "immediatamente" - disattendendola - sulla richiesta di esclusione della parte civile proposta subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, ai sensi degli artt. 80, commi 3 e 4, e 491, commi 1 e 5, c.p.p. (Cass., Sez. III, 27.9.1995, Roncati, rv. 202705; Sez. V, 1 4.12.1995, Stazi, rv. 203878; Sez. IV, 23.9.1996, Aiello, rv. 205710; Sez. IV, 24.9.1996, Celesti, rv. 206101; Sez. VI, 8.11.1996, Malossini;
Sez. V, 29.11.1996, Cassano, rv. 208198; Sez. III, 3.7.1997, Ruggeri, rv. 208448). L'impugnabilità differita dell'ordinanza in parola è stata altresì riconosciuta implicitamente, senza che possa tuttavia rinvenirsi in motivazione alcun discorso giustificativo, da alcune sentenze pronunziate dalla Suprema Corte in analoghe fattispecie attinenti alle condizioni di ammissibilità dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale a mezzo di procuratore speciale, a norma degli artt. 76.1, 100 e 122.1 c.p.p. (Sez. Un., 18.6.1993, Depaoli;
Sez. I, 27.3.1998, Versace).
4.3. Le contrastanti linee di indirizzo giurisprudenziale rendono necessario innanzi tutto porre in rilievo l'ineludibile aporia interpretativa della tesi tradizionale, che all'ordinanza dibattimentale ammissiva della parte civile attribuisce, da un lato, una stabilità decisoria limitata, meramente endoprocessuale e allo stato degli atti, per le questioni attinenti alla legitimatio ad causam e al merito della regiudicanda civile - perciò riproponibili dalle parti mediante l'impugnazione differita delle statuizioni della sentenza circa l'effettiva sussistenza del "diritto al risarcimento del danno" -, e invece, dall'altro, una stabilità decisoria definitiva per le questioni concernenti le formalità e i termini per la costituzione di parte civile e la legitimatio ad processum, requisiti di ammissibilità quest'ultimi il cui controllo da parte del giudice del merito resterebbe precluso da una sorta di giudicato parziale formatosi al riguardo. Siffatta contraddizione, già rilevata da isolate e risalenti pronunzie di legittimità (Cass., Sez. III, 23.5.1961, Palmonari;
Sez. I, 13.5.1987, Mazzari, rv. 176651) e dalla dottrina, non risulta invero coerente con i canoni di ragionevolezza e di logicità, ne' con l'effettivo rispetto del diritto di difesa dell'imputato, perché l'affermazione in capo a quest'ultimo della responsabilità civile derivante dal reato e il conseguente riconoscimento del "diritto al risarcimento del danno" postulano da parte del soggetto danneggiato il corretto esercizio del diritto di cui è titolare secondo le regole che il sistema processuale penale tassativamente prescrive "a pena d'inammissibilità" (artt. 76. 1, 78. 1 e 122. 1) ovvero "a pena di decadenza" (art. 79.2).
Ritiene quindi il Collegio che debbono sussistere, insieme con le condizioni sostanziali di proponibilità, anche i presupposti formali di ammissibilità della domanda risarcitoria nel processo penale, già oggetto di accertamento anticipato e provvisorio, ma la cui osservanza il giudice è tenuto a sindacare, all'esito del dibattimento, con la sentenza di merito.
4.4. La soluzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni Unite, favorevole all'impugnazione differita e "conglobata", unitamente alla sentenza, delle ordinanze dibattimentali ammissive della parte civile, oltre che coerente sotto il profilo logico- sistematico con il carattere meramente endoprocessuale dei limiti di efficacia disegnati per questo tipo di provvedimenti sia dall'art. 100, comma 2, c.p.p. 1930 sia dall'art. 88.1 c.p.p. 1988, e con la funzione meramente ordinatoria dello svolgimento di attività processuali correlata all'accertamento anticipato da parte del giudice delle condizioni per la legittima partecipazione al dibattimento di una parte eventuale, appare altresì conforme al vigente dettato legislativo in tema di disciplina generale delle impugnazioni.
Condividendosi le argomentazioni svolte in materia dal più recente indirizzo giurisprudenziale può infatti fondatamente sostenersi che, non riproducendo il testo dell'art. 586.1 c.p.p. 1988 l'inciso "nei casi consentiti dalla legge" contenuto nel primo comma dell'art. 200 c.p.p. abrogato, mentre quest'ultima disposizione regolava soltanto la vicenda temporale dell'impugnazione di ordinanze qualificate oggettivamente impugnabili aliunde, la vigente disciplina dell'art. 586.1, coordinata con il principio di tassatività di cui al precedente art. 568.1, svolge altresì la funzione di individuare direttamente il tipo dei provvedimenti impugnabili unitamente all'impugnazione contro la sentenza di merito: tutte "le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento", per le quali non sia altrimenti ammesso un mezzo di gravame immediato "indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza" (ad esempio: l'ordinanza di sospensione del dibattimento ex art. 479.2 e quelle in materia di libertà personale ex art. 586.3). Quanto all'argomento ermeneutico tratto dalla Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale che indicherebbe, in base al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l'inoppugnabilità dei provvedimenti i quali, ai sensi degli artt. 80 e 81, decidono sulla esclusione della parte civile, il rilievo apparentemente contrario dev'essere riferito alla tradizionale regola della inoppugnabilità dell'ordinanza in via autonoma e immediata ("... anche quando la richiesta di esclusione venga accolta, sia al fine di evitare l'instaurazione di fasi incidentali produttive di stasi del processo, del tutto ingiustificate ... sia perché l'ordinanza con la quale la parte civile viene esclusa nell'udienza preliminare non impedisce una nuova costituzione purché questa avvenga nei termini previsti dalla legge ..."), non anche all'impugnabilità differita della stessa da parte dell'imputato, anche "soltanto per connessione" con l'impugnazione del capo della sentenza che abbia accolto le richieste della parte civile, secondo la disposizione dell'art. 586.1 ultima parte c.p.p.
La giurisprudenza di legittimità, la quale si è occupata, in fattispecie diverse da quella in esame, dell'impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento, ha d'altra parte costantemente interpretato questa norma in senso ampio, consentendo una larga applicazione dell'istituto indipendentemente da una espressa previsione di impugnabilità dell'ordinanza, ed ha attribuito al principio della necessaria impugnazione dell'ordinanza unitamente alla sentenza un carattere generale e, nel contempo, alla correlazione fra sentenza e ordinanza un significato sostanziale e non puramente formale, sì che l'impugnazione differita dell'ordinanza - ispirata dall'esigenza di economia processuale di trattare congiuntamente provvedimenti ordinatori e provvedimenti definitori, reciprocamente funzionali, strutturalmente e logicamente connessi - deve tendere, previo accertamento dell'interesse al gravame, alla rimozione di un pregiudizio nascente dalla sentenza (Cass., Sez. V, 28.5.1992, Benincasa, rv. 191391; Sez. IV, 19.5.1994, Scarpaci, rv. 198785; Sez. III, 7.3.1996, Pansini, rv. 205241).
4.5. L'interpretazione letterale e quella logico-sistematica si saldano pertanto a favore della soluzione più liberale, nel senso che la stabilità decisoria dell'ordinanza dibattimentale ammissiva della parte civile (nella specie: dell'ordinanza reiettiva della richiesta di esclusione della parte civile, fondata sul difetto di rappresentanza processuale conferita al difensore, unitamente al mandato ad litem, con atto sottoscritto dal soggetto danneggiato e con sottoscrizione autenticata dal difensore sia per la procura speciale che per l'incarico defensionale) deve ritenersi in ogni caso provvisoria, "allo stato degli atti", idonea perciò a giustificare una limitata preclusione endoprocessuale, la cui ratio è quella di garantire, in base ad intuitive esigenze di economia processuale, l'ordinato e progressivo svolgimento del giudizio in presenza di una parte eventuale, senza l'instaurazione di fasi incidentali produttive di stasi nel processo penale. È viceversa consentito, con la sentenza di merito soggetta a sua volta agli ordinari mezzi di gravame, il controllo da parte del giudice dei presupposti di legittimità formale e sostanziale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale - sia la legitimatio ad causam, sia la legitimatio ad processum, sia l'osservanza delle formalità e dei termini prescritti dalla legge a pena d'inammissibilità - e per il conseguente riconoscimento del "diritto" della parte civile al risarcimento del danno.
4.6. Dalla suesposta soluzione interpretativa deve inferirsi, come logico corollario, che non sussiste alcuna ingiustificata disparità di trattamento del danneggiato dal reato o una pretesa violazione dell'esercizio del diritto costituzionalmente garantito di difesa, rispetto all'antitetica regola della definitiva inoppugnabilità dell'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile.
Del provvedimento anticipato di inammissibilità della costituzione di parte civile non è consentita infatti da alcuna disposizione di legge non solo l'impugnazione immediata ed autonoma (per la ragione che in tal modo, come per la parallela e coerente regola fissata per l'ordinanza ammissiva, si verificherebbe una stasi del processo penale), ma, a differenza di quest'ultima, neppure è consentita l'impugnazione differita e "conglobata" con la sentenza secondo l'art. 586.1 c.p.p., perché il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l'eventuale sentenza assolutoria dell'imputato, che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi in connessione con il provvedimento dibattimentale di esclusione. Questo - com'è stato efficacemente affermato in dottrina - non ha in realtà carattere meramente ordinatorio, ma chiude definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti.
La Corte costituzionale, chiamata a pronunziarsi sulla conformità della previgente disciplina degli artt. 99, 100 e 190 c.p.p., nella parte in cui non consentivano l'impugnazione dell'ordinanza che respingeva la richiesta di costituzione di parte civile, per presunto contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dichiarò non fondata con sentenza n. 166 del 1975 la questione di legittimità costituzionale, sul duplice rilievo che "resta impregiudicato, per il danneggiato, l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile", mentre "un diverso sistema di attuazione del diritto di difesa, imperniato sull'immediata impugnabilità da parte del danneggiato dell'ordinanza che ne esclude la costituzione di parte civile, non sarebbe del resto realizzabile senza grave intralcio per la prosecuzione del processo penale, confliggendo con le esigenze di speditezza di questo".
E tale scrutinio positivo va a maggior ragione ribadito in riferimento alla inoppugnabilità dell'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile sancita dalle disposizioni degli artt. 80.4 e 568.1 c.p.p. 1988 (Cass., Sez. IV, 28.3.1996, Rolla, cit.).
Secondo il nuovo codice di rito, infatti, l'esclusione della parte civile non solo non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione risarcitoria, ma per il relativo giudizio, in considerazione del carattere necessitato e non volontario dell'"esodo", non opera il meccanismo di stasi previsto dall'art. 75.3 in attesa della conclusione del giudizio penale - art. 88 commi 2 e 3 -; con l'ulteriore conseguenza d'indubbio rilievo che, in questo caso, "... il processo civile proseguirà il suo corso senza essere in alcun modo influenzato dal processo penale ..." (Relazione al Progetto preliminare, p. 173) e sarà quindi inapplicabile nei confronti del danneggiato l'efficacia vincolante dell'eventuale giudicato assolutorio - artt. 75.2 e 652.1 -.
5. Risolto in senso positivo il problema pregiudiziale dell'impugnabilità differita e "conglobata" dell'ordinanza dibattimentale in esame insieme con la sentenza, ritiene il Collegio che meriti censura la declaratoria d'inammissibilità, sotto il profilo dell'intempestività, della richiesta di esclusione della parte civile - costituitasi per l'udienza preliminare - formulata dall'imputato solo nel corso degli atti introduttivi del dibattimento, oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare. La tesi restrittiva recepita dal Tribunale di Camerino, secondo cui la richiesta di esclusione della parte civile dovrebbe essere avanzata, nel caso di costituzione della stessa all'udienza preliminare, entro il termine di cui all'art. 420.2 c.p.p., non anche per la prima volta in limine judicii, non appare invero supportata dalla esegesi letterale della disposizione di cui all'art. 80.2, che, nel prescrivere nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare che "la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento", attribuisce all'imputato una facoltà di scelta alternativa circa il momento entro cui far valere le eccezioni relative alla costituzione di parte civile, sempreché tale opzione difensiva venga esercitata entro la fase degli atti preliminari al dibattimento.
Tale conclusione, ispirata all'obbligo di interpretazione restrittiva delle norme processuali che stabiliscono termini perentori per l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, appare suffragata dalle parallele e coordinate previsioni dell'art. 80.5, per il quale l'esclusione della parte civile disposta nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla costituzione delle parti nel dibattimento, e dell'art. 81, che consente a sua volta l'esclusione d'ufficio della parte civile fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, anche quando la relativa richiesta sia stata rigettata nell'udienza preliminare.
Anche la Relazione al Progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale è esplicita sul punto: "... nel comma 2 è stato fissato come termine ad quem della richiesta di esclusione della parte civile avvenuta per l'udienza preliminare il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare o nel dibattimento, così consentendosi di ovviare agli effetti negativi derivanti, nel sistema del progetto del 1978, dall'anticipazione dell'effetto preclusivo per la stessa udienza preliminare;
un'anticipazione del tutto ingiustificata considerato che il regime delle preclusioni in tanto ha una sua ragion d'essere, in quanto la perdita del diritto per il decorso del tempo si colleghi alla tutela di altre posizioni soggettive, oltreché all'esistenza di un sollecito ed ordinato svolgimento del processo;
è stato, perciò, fissato come termine entro il quale la richiesta è proponibile, il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (anche) nel dibattimento". In definitiva, sia nel caso che la parte civile si sia costituita per l'udienza preliminare sia nel caso che essa si sia costituita nel corso degli atti preliminari o introduttivi del dibattimento, l'art. 80, nei commi 2 e 3, individua nella fase degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nel dibattimento - disegnata negli artt. 484.1 e 491.1 - l'ultimo momento utile, e perciò il termine decadenziale ad quem per proporre un'ammissibile richiesta di esclusione.
6 . Non resta che passare all'ultima questione, oggetto dell'originaria richiesta di esclusione delle parti civili, e motivo di censura dell'impugnata sentenza.
E cioè se il difensore sia titolare del potere di certificare l'autografia della sottoscrizione apposta sulla procura speciale, rilasciata per scrittura privata (artt. 76 e 122, comma 1, c.p.p.).
Va subito avvertito che la questione riguarda la posizione della parte civile El AS LÌ, e non già quella dell'NT, la cui dichiarazione di costituzione fu sottoscritta dal difensore munito della sola procura ad litem (art. 100 c.p.p.). Orbene, la questione è stata già esaminata dalle Sezioni Unite (18 giugno 1993, Depaoli), ed è stato allora affermato che il potere di autentica del difensore può concernere il mandato ad litem ed altri atti equivalenti che attengono al suo ruolo nel processo, e non anche la procura speciale a costituirsi parte civile. Sicché "la costituzione di parte civile effettuata in difetto di procura speciale validamente conferita comporta l'inammissibilità della costituzione stessa ... e la nullità del capo della sentenza che ha statuito sulla domanda di risarcimento del danno e di rimborso delle spese sostenute ...".
E ciò perché "... il preciso limite autenticatorio del difensore, circoscritto al mandato ad litem, non consente di estendere ... (detto potere) alla sottoscrizione della scrittura contenente il conferimento della rappresentanza...".
6.1. Il suddetto principio va confermato, non potendosi di certo assimilare la procura speciale, con la quale viene conferito il potere di rappresentanza - il cui omologo istituto è disciplinato nel processo civile dall'art. 77 c.p.c.-, con la procura ad litem, mediante la quale viene conferito al professionista legale la rappresentanza tecnica nel giudizio ovvero lo jus postulandi, dovendo la parte civile stare in giudizio col ministero di un difensore, munito per l'appunto di procura (art. 100); e ciò per sostenere che tanto nel primo quanto nel secondo caso va riconosciuto al difensore lo stesso potere di autenticazione. La legittimatio ad processum è la capacità di essere parte nel rapporto processuale. E può essere trasferita dal titolare della posizione sostanziale ad altro soggetto, in modo che questi ne abbia la rappresentanza nel processo, divenendo così parte in senso processuale. La procura ad litem non conferisce invece tale qualità, ma solo il potere di "...compiere e ricevere ... tutti gli atti del procedimento ..." (art. 100, comma 4).
Si afferma, ancora, che il potere di autenticazione della sottoscrizione degli atti ha portata generale in quanto è attribuito al difensore dall'art. 39 norme att. c.p.p.; con la conseguenza che va esteso anche alla procura speciale di cui all'art. 76 c.p.p. Ma, ciò sembra essere contraddetto proprio dalla norma sull'autenticazione del mandato ad litem.
Difatti, non si avrebbe avuto bisogno della previsione del secondo comma dell'art. 100, ove la certificazione della sottoscrizione della procura fosse stata considerata rientrante nella sfera ordinaria dei poteri del difensore.
L'art. 100, difatti, - dopo aver disposto, al primo comma, che "la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata"-, nel secondo aggiunge - in modo di certo non pleonastico- che alla certificazione dell'autografia della sottoscrizione è abilitato il difensore (così come peraltro avviene nell'art. 83, comma 3, c.p.c.), quando la procura sia posta in calce o a margine degli atti di costituzione in giudizio (decreto di citazione, dichiarazione di costituzione, etc.).
Ed allora il potere di autenticazione della sottoscrizione di atti attribuito, fra gli altri, anche al difensore dall'art. 39 norme att. cod. proc. pen. ha una portata diversa. È sì di carattere generale, ma rientra nell'ambito dei poteri ordinariamente funzionali al suo ministero, e che consistono nel "compiere e ricevere ... tutti gli atti del procedimento ..." (art. 100, comma 4).
Se così non fosse, e si volesse far rientrare nell'art. 39 cit. anche la certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura speciale, di cui all'art. 76, si arriverebbe all'assurdo giuridico - anche sul piano sistematico - che tale certificazione potrebbe essere eseguita "dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco", "dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato", giusto quanto previsto, appunto, dall'art. 39 stesso.
E, della carenza in generale in capo al difensore di un siffatto potere certificatorio, si trova ulteriore conferma negli artt. 438 comma 3 ("giudizio abbreviato") e 446 comma 3 c.p.p. ("patteggiamento"), laddove è previsto che la volontà di accedere al giudizio speciale possa essere espressa a mezzo di procuratore speciale, e che "la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'art. 583 comma 3".
Sicché "se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore" (art. 583 comma 3). Ancora una volta, quindi, con riguardo ad una procura che attiene ad attività collegata al procedimento (scelta del rito), viene conferito specificatamente il potere di autenticazione al difensore, ma sempre in via di eccezione rispetto ai poteri ordinariamente spettantigli (quelli cioè di cui all'art. 100).
Per finire, va ricordato che l'art. 2703, comma 1, c.c., il quale concerne l'autenticazione della sottoscrizione della scrittura privata, riferisce in via generale la relativa abilitazione al notaio, ed in via sussidiaria ad altro pubblico ufficiale "a ciò autorizzato". Cioè riconosce il potere di autenticazione a soggetto diverso dal notaio solo nei casi in cui questi sia espressamente autorizzato dalla legge. Con la conseguenza che le norme, che in via di eccezione conferiscono detto potere, non possono essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti (Cass. sez. un., 18 giugno 1993, Depaoli). Tassatività che viene in considerazione sotto un duplice profilo:
soggettivo, perché si deve trattare dei soggetti, e solo quelli (pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, esercenti un servizio di pubblica utilità), ai quali, con riguardo ad ambiti di loro spettanza, tale potestà certificatrice è specificamente attribuita;
e di efficacia dell'atto, ovvero di certezza pubblica che l'atto è chiamato a produrre, e che intanto produce, in quanto tale certezza risulti espressione di quella sfera funzionale, dotata dalla norma di specifica rilevanza pubblicistica (cfr. Cass. 3 aprile 1998 n. 3426).
7. Deve pertanto pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza dibattimentale, che ha dichiarato inammissibile - siccome tardiva - la richiesta di esclusione delle parti civili, e della sentenza di applicazione della pena concordata, quest'ultima limitatamente al capo concernente la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore delle medesime parti civili, in applicazione dei seguenti principi di diritto:
- "Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, se non può apprezzare la fondatezza della domanda della parte civile, ha, invece, il potere-dovere di valutare la legittimazione della costituzione, (anche) ai fini della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore di questa".
- "L'ordinanza dibattimentale di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione della parte civile è impugnabile dall'imputato unitamente all'impugnazione della sentenza di applicazione della pena concordata, nel capo relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile".
- "Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta di esclusione della stessa può essere proposta dall'imputato, a pena di decadenza, fino al momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nel dibattimento".
- "Il potere di autentica del difensore concerne il mandato ad litem e gli altri atti equivalenti che attengono al suo ruolo nel processo, ma non anche la procura speciale a costituirsi parte civile".
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza, nel capo concernente la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili.
Così deliberato in camera di consiglio il 19 maggio 1999. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 LUGLIO 1999.