Articolo 62 del Codice del processo tributario
Articolo 55Articolo 52
Versione
15 gennaio 1993
>
Versione
1 gennaio 2016
>
Versione
16 settembre 2022
>
Versione
1 gennaio 2026
>
Versione
20 febbraio 2026
Art. 62. Norme applicabili 1. Avverso la sentenza della ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) puo' essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 360, primo comma, del codice di procedura civile .
2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.
2-bis. Sull'accordo delle parti la sentenza della ((corte di giustizia tributaria di primo grado)) puo' essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell' articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile .
Entrata in vigore il 20 febbraio 2026
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente