2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.
2-bis. Sull'accordo delle parti la sentenza della ((corte di giustizia tributaria di primo grado)) puo' essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell' articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile .