Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2014, n. 39902
CASS
Sentenza 28 maggio 2014

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Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali la persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza, ancorché la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore, per cui l'omissione di tale formalità, che è finalizzata all'instaurazione del contraddittorio e a consentire l'esercizio della facoltà di enunciare nuovi motivi di impugnazione, determina, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva.

Non è consentito al pubblico ministero, a seguito della decisione del tribunale del riesame che abbia annullato per motivi formali il sequestro preventivo, richiedere al giudice l'emissione di un nuovo provvedimento per lo stesso fatto sulla base degli elementi precedenti, proponendo contemporaneamente ricorso per cassazione avverso la decisione del riesame al fine di conseguire, attraverso il suo annullamento, una nuova pronuncia di merito sul medesimo fatto oggetto della ulteriore domanda cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2014, n. 39902
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39902
    Data del deposito : 28 maggio 2014

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