Sentenza 28 maggio 2014
Massime • 2
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali la persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza, ancorché la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore, per cui l'omissione di tale formalità, che è finalizzata all'instaurazione del contraddittorio e a consentire l'esercizio della facoltà di enunciare nuovi motivi di impugnazione, determina, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva.
Non è consentito al pubblico ministero, a seguito della decisione del tribunale del riesame che abbia annullato per motivi formali il sequestro preventivo, richiedere al giudice l'emissione di un nuovo provvedimento per lo stesso fatto sulla base degli elementi precedenti, proponendo contemporaneamente ricorso per cassazione avverso la decisione del riesame al fine di conseguire, attraverso il suo annullamento, una nuova pronuncia di merito sul medesimo fatto oggetto della ulteriore domanda cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2014, n. 39902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39902 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 28/05/2014
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - N. 1427
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 4387/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AO, nato il [...];
SE AO, nata l'[...];
RA EP, nato il [...];
GN ME, nato il [...];
FE RT, nato il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Imperia del 9 ottobre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandro M. Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. D'Ambrosio Vito, che ha concluso, quanto alla posizione di MA, per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e, quanto alle posizioni degli altri ricorrenti, per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento di sequestro.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con due ordinanze del 9 ottobre 2013, il Tribunale di Imperia ha - per la parte che qui rileva - rigettato le richieste di riesame proposte dagli interessati avverso il provvedimento di sequestro emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 31 luglio 2013 ed avente ad oggetto immobili, con relative aree di sedime, nell'ambito di un procedimento nel quale sono indagati, oltre agli odierni ricorrenti, anche numerosi altri proprietari di abitazioni che insistono nella stessa area, nonché i soggetti che avevano venduto loro i terreni. L'ipotesi di reato per la quale si procede è quella di lottizzazione abusiva, contestata agli indagati, perché, nella loro qualità di proprietari originari di lotti oggetto di interventi edilizi ovvero di successivi acquirenti degli stessi, titolari diretti o per voltura dei permessi di costruire rilasciati dal Comune in relazione agli interventi lottizzatori, mediante l'inizio di opere edilizie consistenti nell'edificazione di civili abitazioni, che comportavano la trasformazione urbanistica ed edilizia di terreni in violazione delle prescrizioni del piano territoriale e delle norme di attuazione del programma di fabbricazione, nonché tramite la predisposizione di atti di vendita e frazionamento dei terreni in lotti, ne denunciavano in modo inequivoco la destinazione a scopo edificatorio (condotte contestate come permanenti dal 1996 alla data del sequestro). 2. - Avverso l'ordinanza che investe la sua posizione l'indagato MA ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) la nullità del procedimento e del provvedimento, per la mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di riesame all'indagato, tempestivamente eccepita dal difensore all'udienza stessa;
2) l'omessa valutazione dell'intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva prima dell'esercizio dell'azione penale, con conseguente impossibilità di disporre il sequestro conservativo;
3) l'omessa considerazione della mancanza dell'elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva, sul rilievo che l'edificazione era stata regolarmente autorizzata dal Comune.
3. - La stessa ordinanza è stata impugnata anche dal difensore di SE AO, sulla premessa che il 18 maggio 2013 il Gip del Tribunale di Imperia aveva emesso un primo provvedimento, integrato il 5 giugno 2013, con il quale veniva disposto il sequestro preventivo degli immobili e delle aree di sedime di proprietà dell'odierno ricorrente e degli altri indagati. Il difensore della ricorrente e i difensori dei coindagati avevano presentato istanza di riesame avverso tali provvedimenti e il Tribunale del riesame, a seguito dell'udienza in camera di consiglio del 26 giugno 2013, aveva dichiarato l'inefficacia dei sequestri preventivi, disponendo la restituzione dei beni immobili agli aventi diritto. Il pubblico ministero aveva presentato, quindi, ricorso in cassazione, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., avverso tale ultimo provvedimento. In pendenza del relativo giudizio, a seguito di iniziativa dello stesso pubblico ministero, che adduceva i medesimi motivi posti a fondamento della prima misura cautelare, il Gip aveva emesso un secondo provvedimento, disponendo nuovamente il sequestro preventivo delle stesse aree oggetto del provvedimento annullato, in relazione al quale era ancora pendente il giudizio di cassazione, rinviando agli stessi presupposti cautelari e riprendendo la motivazione del primo provvedimento. Era dunque proposta una nuova istanza di riesame, con la quale si deduceva che il secondo provvedimento era da considerarsi abnorme, in virtù del principio di preclusione processuale, essendo pendente il giudizio d'impugnazione avente ad oggetto la legittimità di identica misura cautelare.
3.1. - Fatta tale premessa, si lamenta, con un primo motivo di ricorso per cassazione, che il Tribunale aveva affermato che l'originario decreto di sequestro era stato dichiarato inefficace dallo stesso Tribunale con ordinanza del 26 giugno 2013, a causa dell'impossibilità di rispettare i termini decisionali, con la conseguenza che l'originario vincolo di indisponibilità era venuto meno e che nessuna violazione del ne bis in idem avrebbe potuto essere ritenuta sussistente, perché tale principio è destinato ad operare nell'ipotesi in cui siano stati emessi più provvedimenti volti a disciplinare la stessa situazione giuridica. La ricorrente evidenzia, in particolare, che il Tribunale si è posto in palese e consapevole contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di ne bis in idem cautelare, la quale ha affermato che non è consentito, in pendenza dell'impugnazione avente ad oggetto legittimità di una determinata misura cautelare, richiedere al Gip l'emissione della stessa misura avente medesimo oggetto. 3.2. - Si deduce, in secondo luogo, la nullità del decreto di sequestro, per genericità del capo di imputazione e per carenza di motivazione, in mancanza di chiari riferimenti ad elementi di fatto conosciuti o conoscibili dalla difesa.
3.3. - Si lamenta, in terzo luogo, la mancata considerazione della dedotta prescrizione del reato - che si sarebbe consumato il 30 dicembre 2008, in data antecedente all'esercizio dell'azione penale - nonché della buona fede della ricorrente.
4. - La seconda delle ordinanze emesse dal Tribunale di Imperia in data 9 ottobre 2013 è stata impugnata dal difensore di RA EP, sulla base di un unico motivo di doglianza, in tutto e per tutto analogo a quello sopra riportato sub 3.1.
5. - La stessa ordinanza è stata impugnata anche nell'interesse di GN sulla base di doglianze analoghe a quelle sopra riportate sub 3.1. e 3.2. Con particolare riferimento la prescrizione del reato, la difesa rileva che la permanenza della stesso sarebbe venuta meno già nell'anno 2007.
6. - L'ordinanza è stata impugnata anche nell'interesse di FE, sulla base di doglianze analoghe a quelle sopra riportate sub 3.1. e 3.2. Con particolare riferimento alla prescrizione del reato, la difesa rileva che la permanenza dello stesso sarebbe venuta meno il 3 giugno 2008.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. - I ricorsi sono fondati.
8. - Il primo motivo di doglianza proposto dal difensore di MA - con cui si deduce la nullità del procedimento e del provvedimento, per la mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di riesame all'indagato, tempestivamente eccepita dal difensore all'udienza stessa - è fondato, con conseguente assorbimento degli altri.
Secondo la ricostruzione interpretativa del Tribunale l'art. 324 c.p.p., comma 6, il quale prevede che l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta, deve essere interpretato nel senso che, qualora l'istanza di riesame sia avanzata e sottoscritta dal solo difensore e non anche dall'indagato, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere notificato solo al primo. Tale interpretazione si pone in contrasto con quanto statuito da questa Corte con la sentenza sez. un., 25 ottobre 2000, n. 29, rv 216960, che ha affermato il principio secondo cui, nel procedimento di riesame delle misure cautelari, la persone nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta ha diritto alla notificazione dell'avviso di udienza, ancorché la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore;
l'omissione di tale formalità, che è finalizzata alla corretta instaurazione del contraddittorio, determina, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., la nullità assoluta e insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva. Tale principio è stato di recente ribadito con la sentenza sez. 3, 21 gennaio 2014, n. 161, con la quale si è precisato che la soluzione che ravvisa la qualifica di proponente nel soggetto cui fa capo l'interesse fatto valere con il mezzo del riesame è confortata, sul piano sistematico, dall'art. 324 c.p.p., comma 4, che, nel conferire a chi ha proposto la richiesta la facoltà di enunciare motivi nuovi, si riferisce indubbiamente anche alla persona che non ha chiesto personalmente il riesame. Diversamente opinandosi, sarebbe precluso all'imputato di aggiungere motivi a quelli del difensore;
cosa che mal si concilierebbe con il potere per il primo di incidere, addirittura radicalmente, sugli atti del secondo, tramite la rinuncia di cui all'art. 571 c.p.p., comma 4. Nè tale orientamento trova significativo contrasto nella sentenza sez. 2, 31 ottobre 2003, n. 803, rv. 227799, perché la stessa non fa altro che richiamare una sentenza delle sezioni unite (20 novembre 1996, n. 231997, rv. 206655) precedente alla pronuncia delle stesse sezioni unite n. 29 del 2000, sopra richiamata. E neppure la sentenza sez. 5, 27 gennaio 2012, n. 19890, rv. 252519 - richiamata dal Tribunale del riesame a sostegno dell'interpretazione che qui si critica - appare idonea a modificare il quadro generale della giurisprudenza di legittimità:
il principio di diritto secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza di riesame non deve essere notificato a tutti coloro che sarebbero legittimati a proporre impugnazione, ma solo a chi l'ha effettivamente proposta, è stato affermato con tale pronuncia in una fattispecie nella quale detto avviso non era stato notificato all'indagato per l'udienza concernente un provvedimento cautelare reale, perché questo aveva presentato impugnazione solo avverso il provvedimento cautelare personale emesso nell'ambito dello stesso procedimento.
Ne deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, nei confronti di MA, con rinvio al Tribunale di Imperia, perché proceda a nuovo giudizio, previa applicazione del principio di diritto sopra enunciato.
9. - Quanto alla posizione dei restanti ricorrenti, il motivo riportato sub 3.1., a loro comune, deve essere ritenuto fondato, con assorbimento delle restanti doglianze.
9.1. - I fatti riportati dai ricorrenti sono pacifici: a) il 18 maggio 2013 il Gip del Tribunale di Imperia aveva emesso un primo provvedimento, integrato il 5 giugno 2013, con il quale veniva disposto il sequestro preventivo degli immobili e delle aree di sedime di proprietà dei ricorrenti stessi;
b) a seguito di istanze di riesame avverso tali provvedimenti, il Tribunale del riesame aveva dichiarato l'inefficacia dei sequestri preventivi, disponendo la restituzione dei beni immobili agli aventi diritto;
c) il pubblico ministero aveva presentato, quindi, ricorso in cassazione, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., avverso tale ultimo provvedimento;
d) in pendenza del relativo giudizio, a seguito di iniziativa dello stesso pubblico ministero, che adduceva i medesimi motivi posti a fondamento della prima misura cautelare, il Gip aveva emesso un secondo provvedimento, disponendo nuovamente il sequestro preventivo delle stesse aree oggetto del provvedimento annullato, in relazione al quale era ancora pendente il giudizio di cassazione, rinviando agli stessi presupposti cautelari e riprendendo la motivazione del primo provvedimento;
e) l'odierno procedimento ha ad oggetto le ordinanze con cui il Tribunale del riesame ha rigettato tale ultima istanza, negando l'applicabilità del principio del ne bis in idem. 9.2. - Tale essendo la situazione processuale, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sez. un., 20 aprile 2004, n 18339; sez. un., 28 settembre 2005, n. 34655), qualora il pubblico ministero si determini a coltivare contemporaneamente il rinnovo al Gip della richiesta di misura cautelare nei confronti dello stesso indagato per lo stesso fatto e l'appello avverso il provvedimento reiettivo, al Gip è preclusa, in pendenza dell'appello, la potestà di statuire ancora in ordine alla medesima domanda. Questa Corte ha altresì precisato che, quando prendono procedure diverse per un fatto identico, trova applicazione il principio del ne bis in idem, inteso come preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni su identica regiudicanda. Tale principio ha il rango di principio generale dell'ordinamento e costituisce, perciò, un necessario punto di riferimento dell'interpretazione logico- sistematica. In particolare, quanto al pubblico ministero, l'esercizio di un'azione, seppure cautelare, basata su un determinato fatto e su determinate esigenze, consuma quell'azione rendendola non riproponibile nell'ambito del medesimo procedimento in assenza di diversi, nuovi e non valutati presupposti cautelari;
presupposti che mai potrebbero essere rinvenuti nel contenuto eventualmente sfavorevole di una pronuncia del giudice di quel procedimento sull'azione cautelare già esercitata. In altri termini, non è consentito al pubblico ministero, a seguito di una decisione del tribunale del riesame che abbia annullato per motivi formali un provvedimento cautelare, richiedere nei confronti dell'indagato una nuova misura coercitiva per lo stesso fatto e sulla base degli stessi elementi della precedente, e contemporaneamente proporre ricorso avverso la decisione del riesame, al fine di conseguire, attraverso il suo annullamento, una nuova pronuncia di merito sul medesimo fatto oggetto della nuova iniziativa cautelare (sez. 6, 26 febbraio 2009, n. 11937, rv. 242930). E l'istituto della preclusione procedimentale opera anche quando siano attivate più misure cautelari reali relative allo stesso bene, volte alla salvaguardia della medesima esigenza (sia essa probatoria, presentiva, conservativa), ancorché relative a concorrenti imputazioni di reato, ciascuna delle quali in astratto legittimante l'adozione della misura. Non è dunque consentita la moltiplicazione dei titoli cautelare relativo al medesimo oggetto all'interno del medesimo procedimento così da avere più decreti di sequestro in contemporanea (sez. 6, 11 marzo 2009, n. 16668, rv. 243533). Quanto al caso della riproposizione della domanda cautelare sulla base di nuovi elementi di fatto - caso diverso da quello qui in esame - le sezioni unite (16 dicembre 2010, n. 7931/2011) hanno enunciato il principio secondo cui: "Qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale de libertate, intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio o porli a base di una nuova richiesta di misura cautelare personale, ma la scelta così operata gli preclude di coltivare l'altra iniziativa cautelare". Secondo tale orientamento, dunque, il principio del ne bis in idem cautelare opera con l'effetto di precludere l'originaria iniziativa cautelare a favore della successiva, a condizione che ricorra il presupposto di fatto dell'esistenza di un novum probatorio utilizzato dal pubblico ministero (in senso analogo, sez. 3, 7 aprile 2011, n. 17212; sez. 2, 14 febbraio 2012, n. 6459, rv. 252111). Sulla scorta di tali pronunce, possono essere enucleati, in sintesi, i seguenti principi: a) in pendenza di ricorso per cassazione avverso un provvedimento del Tribunale del riesame che ha annullato un provvedimento cautelare per motivi anche formali non è possibile richiedere e ottenere un nuovo provvedimento cautelare sulla base degli stessi presupposti;
b) il principio del ne bis in idem cautelare opera anche tra procedimenti e non solo tra provvedimenti, in quanto deve essere tutelato l'interesse dell'indagato a non essere sottoposto a due iniziative cautelari in contemporanea;
c) la pendenza del primo procedimento cautelare di regola preclude l'avvio del secondo, salvo che quest'ultimo si basi su elementi nuovi;
in tale ultima ipotesi è quest'ultimo a prevalere sul primo, ma in nessun caso il pubblico ministero può coltivare entrambi. 9.3. - Ne deriva, quanto alla fattispecie in esame, che il Gip non avrebbe potuto adottare il secondo provvedimento di sequestro, con la conseguenza che le ordinanze impugnate e detto provvedimento devono essere annullati senza rinvio in relazione alle posizioni di SE, RA, GN, FE, con restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto.
P.Q.M.
Annulla le ordinanze del Tribunale di Imperia del 9 ottobre 2013: nei confronti di MA, con rinvio al medesimo Tribunale;
nei confronti di SE, RA, GN, FE, senza rinvio. Annulla il provvedimento di sequestro emesso a carico di SE, RA, GN e FE e ordina la restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014