Articolo 62 del Codice ambientale
Articolo 57 bisArticolo 57
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29 aprile 2006
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16 settembre 2010
Art. 62. (competenze degli enti locali e di altri soggetti) 1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunita' montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell' ((Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)) ( ((ISPRA)) ) e sono tenuti a collaborare con la stessa.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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