Sentenza 8 novembre 1999
Massime • 1
Lo scarico da insediamento produttivo nella fognatura senza autorizzazione costituisce reato anche alla luce del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, che all'art. 59 non ripete la dizione dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319 con riferimento ai recapiti, così da fugare ogni dubbio sulla illegittimità di ogni scarico privo dell'autorizzazione, a prescindere dal recapito finale (neppure menzionato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/1999, n. 14247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14247 |
| Data del deposito : | 8 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale LA CAVA Presidente del 08/11/99
1. Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
2. " Aldo RISSO Consigliere N. 3703
3. " Amedeo POSTIGLIONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo DI NUBILE Consigliere N. 15956/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PO AN n. Macomer 16.6.1960 avverso la sentenza del ET di Oristano, Sez. Dist. di Macomer, del 9.10.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Postiglione
Udito, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Carmine Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Il ET di Macomer con sentenza del 9.10.1998, condannava PO AN - amministratore unico della Ditta Furlan, insediamento produttivo con attività di lavaggio e tinteggiatura della lana alla pena di 10.100.000 di ammenda, con il beneficio della sospensione, per la violazione della legge 319/76 relativa all'inquinamento delle acque, sotto un duplice profilo: scarico senza autorizzazione ex art. 21, 1^ comma e scarico oltre i limiti legali, ex art. 21, 3^ comma - L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo preliminarmente di non poter essere chiamato a rispondere penalmente, in quanto all'epoca dei fatti non aveva la giuridica disponibilità dei tre opifici (appartenenti alle società Alas e Texal) dai quali lo scarico si era originato ed, in via subordinata, che non sussisterebbe il reato di scarico senza autorizzazione nel caso di specie, trattandosi di recapito nella fognatura. Deduce che neppure sussisterebbe il reato di scarico oltre i limiti legali, posto che i solidi sedimentabili non erano contemplati nel Regolamento del Consorzio della Zona Industriale di Macomer ed erano suscettibili di abbattimento nella prima fase di depurazione -
Il ricorso è infondato -
Sul primo motivo la sentenza impugnata, con precisa e corretta motivazione, incensurabile, in sede di legittimità, ha ritenuto che, all'epoca dell'accertamento, lo scarico era da attribuire in via esclusiva all'attuale ricorrente, e titolare della ditta AN srl, gestore di fatto dell'attività di lavaggio della lana - Il ET ha sottolineato che per lo scarico dai locali e capannoni produttivi, siti in Macomer, via Cavour era competente a rilasciare l'autorizzazione il Comune di Macomer e che il Consorzio per la Zona Industriale si limitava ad esprimere un parere preventivo - Per tale scarico nessuna autorizzazione era stata concessa ne' all'attuale ricorrente e ne' ai soggetti che in precedenza avevano svolto l'attività di lavorazione nella stessa area (Società Alas e poi Società Texal) sicché la natura abusiva dello scarico senza autorizzazione era sanzionata dall'art. 21 1^ comma l. 319/76 (dagli articoli 33, 45, comma 4 e 59 del D.lgs 152/99). Sul punto il ricorso appare del tutto privo di fondamento - Egualmente infondata è la tesi che lo scarico senza autorizzazione di insediamento produttivo - come nel caso di specie - non costituisce reato quando venga effettuato in una pubblica fognatura - Questà Corte, con indirizzo antico e prevalente, ha ritenuto che lo scarico da insediamento produttivo nella fognatura senza autorizzazione costituisce reato, non solo con la sentenza citata dal ET (Cass. Sez. III, n. 6234/96), ma ancor prima (Cass. Sez. III, 6.5.1991 n. 1070), richiamando argomenti letterali, logici e sistematici.
Questo indirizzo era poi ribadito con numerose altre sentenze (Sez. III, 13.3.1996, imp. Saleano;
Sez. III, 30.4.1996, imp. Smarrazzo;
Sez. III, 3.5.1996 imp. Ciranna;
Sez. III, 15.10.1996, imp. Balestreri;
Sez. III, 14.11.1996, n. 3482; Sez. III, 11.4.1997, imp. Cianciotti;
Sez. III, 30.10.1997, imp. Campanelli;
Sez. III, 1 7.12.19997, imp. Biondi;
nonché in Sez. III, 24.7.1998, imp. Salpietra, conformi 9507706; 202739; 9603692; 205845; 9605406;
205105; 9606234; 205293). È emerso da tale giurisprudenza il principio seguente, che si condivide: "in tema di tutela delle acque dall'inquinamento gli scarichi da insediamenti produttivi, per la loro obiettiva maggiore capacità inquinante e per la chiara dizione della legge, sono penalmente sanzionati, sia nel caso di carenza di autorizzazione, sia in quello di superamento dei limiti tabellari anche nel caso di scarico in pubbliche fognature". Qualche decisione contrastante di questa Corte, emanata nel vigore della legge 172/95 (che per altro si riferiva agli scarichi delle pubbliche fognature e non specificamente agli scarichi produttivi nelle pubbliche fognature) non sarebbe neppure proponibile alla luce del Decreto Legislativo 152/99, che all'articolo 59 non ripete la dizione letterale dell'articolo 21, 1^ comma l. 319/76 con riferimento ai recapiti (acque, suolo, sottosuolo), ma pone l'accento su tre concetti (scarico, acque reflue industriali, carenza di autorizzazione), intendendo con ciò fugare ogni dubbio sulla illegittimità di ogni scarico privo del controllo preventivo, formale e specifico, dell'autorizzazione, a prescindere dal recapito finale (neppure menzionato).
Con due recenti sentenze del 14.6.1999, imp. Masiello e imp. Scrocca, la Corte, Sez. III, applicando la nuova legge 152/99 proprio con riferimento a scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione in pubbliche fognature ha sancito la sussistenza del reato.
Queste stesse sentenze, al cui indirizzo si aderisce, hanno altresì ravvisato la sussistenza del reato di scarico oltre i limiti tabellari nelle pubbliche fognature ex art. 21, 3^ comma l. 319/76 anche alla luce della nuova legge 152/99, che risulta più rigorosa (salvo il divieto di riformatio in peius in ordine alla pena più mite già comminata in base alla normativa preesistente). Nel caso in esame il ET ha giustamente rilevato la sussistenza del reato ex art. 21, 3^ comma l. 319/76, con riferimento al parametro dei materiali sedimentabili, che è previsto nella tabella C, a nulla rilevando che il Consorzio dell'Area Industriale di Macomer non menzionasse espressamente tale valore nell'apposito Regolamento, posto che il parametro è imposto dalla legge statale ed il Consorzio poteva semplicemente renderlo più rigoroso (Cass. Sez. III, 22.3.1989, n. 816, imp. Dall'Ora).
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1999