Sentenza 21 settembre 2000
Massime • 1
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento lo scarico da depuratore non ha una propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali, devono essere ritenuti a natura mista, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane, per cui agli stessi si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi uno e 2, del D.Lgs. n. 252 del 1999 (che contemplano illeciti amministrativi) e non le disposizioni penali di cui all'art. 59, commi 1 e 5 dello stesso decreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2000, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente del 21/09/2000
1. Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
2. Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere N. 2884
Dott. SAVERIO FELCE MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO NOVARESE Consigliere N. 11994/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LL GI n. a Lentini (BL) il 4 marzo avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 10 febbraio Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Novarese
Letta la requisitoria scritta del pubblico Ministero che ha concluso per ACR
Svolgimento del processo
LO CA ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, emessa in data 10 febbraio 2000, con la quale veniva dichiarata l'estinzione dei reati di cui agli artt. 21 commi primo e terzo l. n. 319 del 1976 e 674 c.p. per prescrizione, deducendo quali motivi la violazione dell'art.178 c.p.p., in quanto la decisione era stata resa senza aver sentito le parti, neppure citate, e la carenza di motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Motivi della decisione
Il ricorso appare fondato, sebbene per ragioni in parte diverse da quelle illustrate in ricorso, sicché l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per il reato di cui all'art. 674 c.p.p. e senza rinvio per le altre contravvenzioni perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Ed invero, per quanto attiene al superamento dei limiti di accettabilità dello scarico dei reflui della pubblica fognatura ed alla mancanza di autorizzazione, nonostante la presenza di un indirizzo di questa Corte, in cui si ritiene lo scarico di detto depuratore proveniente da insediamento produttivo (Cass. sez. III 25 giugno 1993 n. 6422, P.M. in proc. Battistessa ed altro rv. 195123 e Cass. sez. III 18 dicembre 1993 n. 11599, Vitali rv. 196197) ovvero di acque reflue industriali, deve affermarsi che lo scarico di depuratore non ha una propria differente caratteristica rispetto ai reflui convogliati (cfr. Cass. sez. III 21 ottobre 1998 n. 10971, P.M. in proc. Sansivero rv. 211992 non massimata in maniera perspicua, ma in Ambiente 1999, 1076, alla cui motivazione si rinvia per ulteriori approfondimenti e Cass. sez. III 1 ottobre 1999 n. 11273, D'Ambrosio rv. 214459), sicché quelli che depurano acque di pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da acque reflue industriali, ipotesi difficilmente riscontrabile, attesa la funzione svolta da questo servizio pubblico, devono essere ritenuti misti ed i relativi reflui qualificati come acque urbane, sicché non trovano applicazione i reati di cui al primo ed al quinto comma dell'art. 59 d.lvo n. 152 del 1999, ma gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 54 commi primo e secondo d.lvo cit.. Infatti non è configurabile il reato contemplato dall'art. 59 sesto comma d.lvo cit., secondo cui le sanzioni stabilite per il superamento dei limiti tabellari come delimitati dal precedente comma quinto si applicano anche al gestore di impianti di depurazione, che, per dolo o per grave negligenza, superi i predetti valori limite. Ed invero, indipendentemente dalla delicata questione circa l'individuazione del soggetto attivo del reato cioè del gestore dell'impianto di depurazione, risolta in maniera non uniforme dalla dottrina, che, nel suo orientamento prevalente, mira a non ricomprendere in detta nozione il pubblico amministratore, responsabile comunque in base al quinto comma della citata disposizione, e dalla giurisprudenza (cfr. Cass. sez. III 1 ottobre 1999 n. 11301, Ferraris rv. 214462 non massimata sul punto nel senso di includere fra detti soggetti anche il Sindaco e Cass. sez. III 8 novembre 1999 dep. 3 dicembre 1999, Finocchi, che estende la responsabilità al legale rappresentante dell'azienda, pur in presenza di un gestore dell'impianto, individuato nella ditta incaricata dall'azienda per tale scopo) e dall'ulteriore problematica relativa all'esegesi dell'espressione "grave negligenza", intesa, da alcuni esperti, come delimitativa di una sola tipologia delle varie forme che può assumere la colpa, da altri (Cass. sez. III 1 ottobre 1999, Ferraris cit.), quale sinonimo della differenza tra colpa lieve e grave, e, da altri ancora (Cass. sez. III 3 dicembre 1999, Finocchi cit.), nel senso che sol per la negligenza è richiesta una specifica gravità, restando immutati i canoni generali per valutare l'imperizia e l'imprudenza, nella fattispecie non risultano superati i valori limite, stabiliti alla tabella 3 dell'allegato 5, di alcuna delle sostanze indicate dalla tabella 5 dell'allegato 5. Ed invero i valori limite superati attengono ai coli fecali, agli streptococchi, ai materiali sedimentabili ed all'azoto nitroso, componenti tipici delle deiezioni umane, sicché anche in virtù del criterio dell'assimilabilità, le acque devono essere qualificate domestiche ed in particolare urbane.
Non ignora il collegio un isolato indirizzo giurisprudenziale, riversatosi soprattutto in una sola udienza ed esclusivamente da parte di un unico estensore (Cass. sez. III ud. 8 novembre 1999 dep. 3 dicembre 1999, Benedetti contra, in maniera implicita, Cass. sez. III 1 ottobre 1999, D'Ambrosio cit. e Cass. sez. III 25 giugno 1999, Ferraris cit. ed, espressamente, Cass. sez. III ud. 22 giugno 1999 dep. 22 settembre 1999, Innocenti e Cass. sez. III 1 dicembre 1999, n. 13694 Tanghetti rv. 214990 e Cass. sez. III 22 ottobre 1999 dep. 20 novembre 1999, Dovo), secondo il quale sarebbe sufficiente superare i parametri stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 per qualsiasi sostanza per configurarsi l'illecito penale previsto dall'art. 59 comma quinto, ma una simile interpretazione, oltre ad essere apodittica, urta contro l'espresso dettato normativo nel quale si fa riferimento al superamento dei valori limite "fissati nella tabella 3 dell'allegato 5" in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5", con un'esegesi logico-sistematica, giacché non si comprenderebbe il successivo richiamo ai limiti "più restrittivi" fissati dalle regioni o dalle province autonome, se il legislatore non avesse presenti le sostanze della tabella 5, corrispondenti ai parametri di natura tossica, persistente o bioaccumulabile, e non avrebbe significato la clausola di riserva contenuta nella precedente disposizione di cui all'art. 54 primo comma d.lvo cit. relativa all'illecito amministrativo del superamento dei valori limite. Pertanto, per queste contravvenzioni l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere i fatti non previsti come reato, non disponendosi alcuna trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, poiché sussiste una causa di estinzione dei reati (arg. ex art. 56 terzo comma d.lvo n. 152 del 1999 in relazione al principio di irretroattività della sanzione amministrativa. di cui alla legge n. 689 del 1981). Per quel che concerne l'altro illecito penale contemplato all'art.674 c.p., poiché sono diversi gli elementi costitutivi del reato,
non assume rilievo l'intervenuta depenalizzazione della fattispecie su indicata, giacché la capacità di detti reflui ad offendere, imbrattare o comunque molestare le persone non deriva soltanto dal loro carattere inquinante, ma anche dall'eventuale olezzo. Si tratta, all'evidenza, di un accertamento in fatto traibile dagli atti e dalle stesse modalità del loro accadimento e, soprattutto, dalle condizioni delle rive del fiume Piave e dei torrenti e dall'esistenza di semplici fosse Imhoff, sicché assume rilievo la violazione processuale denunciata, onde, in considerazione delle omissioni degli avvisi al difensore e del decreto di citazione all'imputato, nonché dell'audizione delle parti, deve rilevarsi detta nullità della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per detto solo reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio in ordine alle contravvenzioni di cui all'art. 21 primo e terzo comma l. n. 319 del 1976 perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato e con rinvio alla Corte d'appello di Venezia per il restante reato. Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 21 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2000