Sentenza 6 aprile 2004
Massime • 1
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico da depuratore che convoglia le acque reflue urbane deve essere ritenuto a natura mista, a meno che il pubblico ministero fornisca elementi di prova circa la prevalenza dei reflui di natura industriale: di conseguenza, chi effettua tale tipo di scarico senza autorizzazione non risponde del reato di cui all'art. 59, comma primo della legge n. 152 del 1999, ma di un mero illecito amministrativo
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2004, n. 23217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23217 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano Presidente del 06/04/2004
Dott. ONORATO Pierluigi Consigliere SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Consigliere N. 433
Dott. FIALE Aldo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco Consigliere N. 33233/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Proc. della Repubblica presso il Tribunale di Verbania;
avverso la ordinanza (18.7.2003) del Tribunale di Verbania;
Udita in Camera di consiglio partecipata la relazione del Cons. Dott. V. Tardino;
Udita la requisitoria del Proc. Gen. della C. di Cass., Dott V. Melone, che richiedeva il rigetto del ricorso;
Nessuno per la difesa;
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Verbania rigettava l'appello del P.M. avverso il decreto del GIP, che ne aveva respinto l'istanza di sequestro preventivo a carico di QU RO e altri(identificati come in atti), In relazione al reato p. e p. dall'art. 81 c.p., 59 co. 1 L. 152/1999 (perché il QU, prima in qualità di direttore dell'Azienda Consortile Acque Cusio, e poi in qualità di legale rappresentante del Consorzio Acque Cusio S.p.A..., aveva effettuato uno scarico di acque reflue industriali in acque superficiali in assenza della prescritta autorizzazione. Avverso l'ordinanza (18.7.2003) ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Verbania, che eccepiva la violazione di legge, osservando come nel caso di un impianto di depurazione che trattasse, anche solo una quota minima di reflui di origine industriale commisti ad una preponderante parte di reflui domestici, lo scarico fosse da considerare industriale (...non potendosi configurare una differenza apprezzabile tra reflui convogliati in entrata e reflui scaricati in uscita).
La richiesta del P.M. in ordine al fumus del reato, così come sopra contestato, si puntualizzava sul fatto che l'apertura esistente nella vasca di collettazione delle acque fognarie, ubicata in testa all'impianto, e autorizzata dalla Provincia solo come scolmatore di piena (...e dunque come meccanismo funzionante nelle sole ipotesi in cui eccezionalmente confluisse al depuratore una quantità eccedente la portata massima dell'impianto), costituiva, nella realtà, un by- pass abusivo;
nel senso che i reflui addotti al depuratore dalla rete fognaria, senza subire alcun trattamento, venivano scaricati in corpo idrico superficiale. La circostanza che la detta apertura fosse autorizzata solo come scolmatore di piena funzionante nei casi di emergenza, secondo il P.M., era idonea a far connotare come illecita la condotta del Consorzio: che, con questo sistema, scaricava reflui industriali in acque superficiali senza essere a ciò autorizzato. L'assunto non è condividibile e, per l'effettori ricorso è infondato e va respinto.
Premesso che il problema di fondo, alla base della questione giuridica dedotta, è la qualificazione della natura industriale o meno dei reflui che confluiscono al depuratore, i precedenti giudici hanno argomentatamente escluso la riconducibilità di quella condotta alla fattispecie prevista dall'art. 59 co. 10 L. 152/1999:per essere gli scarichi che confluivano al depuratore "acque reflue urbane" e non acque reflue industriali. È del tutto evidente, del resto, la trascuratezza dell'art. 2 lett. i) della L. 152/1999, dal P.M. inteso come non vincolante;
quando, al contrario, a fronte di una normativa che delinea, accanto e oltre alla categoria delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali, lo scarico delle acque reflue urbane, non è possibile disattendere la previsione normativa. È noto, infatti, che le acque reflue urbane non sono solo il precipitato dei reflui urbani e dei reflui industriali, ma qualcosa di più e di diverso, così come emerge dalla stessa definizione che ne fa il legislatore;
e secondo la quale le acque reflue urbane sono:
"le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in rete fognaria, anche separate e provenienti da agglomerato". Da cui si ricava con chiarezza come le acque reflue urbane altro non sono che le acque delle pubbliche fognature e dei depuratori. Neppure si può assumere astrattamente, come fa congetturalmente il P.M. (appunto perché la sua ipotesi non è supportata da dati concreti e obiettivi), che in ragione della preponderanza...di reflui industriali lo scarico dovesse qualificarsi come refluo industriale: appunto perché, in mancanza di un'idonea caratterizzazione, permarrebbe, comunque, in capo allo stesso la natura di refluo urbano. Certo, astrattamente sarebbe anche configurabile la fattispecie di cui all'art. 59 co. 1 della legge citata, ma occorre, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimitela prova della prevalenza dei reflui di natura industriale che presuppone un accertamento in punto di fatto ... comunque riconducibile ad un fatto reale e non ipotetico, che avrebbe comportato un preciso onere probatorio dell'Accusa. Risolta, pertanto, la questione dirimente della natura del refluo oggetto di immissione, correttamente il Tribunale del riesame ha escluso che lo scarico in questione potesse configurarsi come refluo industriale, con ogni conseguenza in ordine alla legittimità del richiesto vincolo.
P.T.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2004