Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2004, n. 35870
CASS
Sentenza 1 luglio 2004

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In tema di scarichi di acque reflue, la distinzione fra acque reflue domestiche ed acque reflue industriali non è determinata dal grado o dalla natura dell'inquinamento delle acque, ma esclusivamente dalla natura della attività dalle quali provengono, così che qualunque tipo di acqua derivante dallo svolgimento di una attività produttiva rientra fra le acque reflue industriali, ed il suo scarico in difetto di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 59 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152. (Fattispecie relativa allo scarico proveniente dal lavaggio delle lastre utilizzate per una attività tipografica nella quale la Corte ha escluso che la bassa concentrazione di sostanze inquinanti escludesse la configurabilità del reato)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2004, n. 35870
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35870
    Data del deposito : 1 luglio 2004

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