Cass. pen., sez. III, sentenza 31/05/2002, n. 26614
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Sentenza 31 maggio 2002

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Lo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, effettuato senza la autorizzazione prevista dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, configura il reato di cui all'art. 59 del citato decreto, anche in caso di recapito in fognatura, atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni e che le acque di scarico sono diverse da quelle domestiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 31/05/2002, n. 26614
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26614
    Data del deposito : 31 maggio 2002

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