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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/07/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O -
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 24 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
CP_1
Avv. Manuela Varani
a p p e l l a n t e
c o n t r o
, , Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3
[...]
Avv. Francesca Cruciani
a p p e l l a t a
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellata, che liquida nella somma di € 9.000,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % dei compensi liquidati, da distrarsi in favore dell'avv. Francesca Cruciani dichiaratasi antistataria.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 2 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O -
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 24 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
CP_1
Avv. Manuela Varani
a p p e l l a n t e
c o n t r o
, , Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3
[...]
Avv. Francesca Cruciani
a p p e l l a t a
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute dall'appellata, che liquida nella somma di € 9.000,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % dei compensi liquidati, da distrarsi in favore dell'avv. Francesca Cruciani dichiaratasi antistataria.
Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 2 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale