Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona del
Presidente, dott. Giuseppe de Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in unico grado promossa con ricorso 28.12.2023 RG n. 2080/2023
TRA
( ) avvocato in proprio con studio in Ferrara Parte_1 C.F._1
Corso Porta Reno n. 37 ricorrente
CONTRO
rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato Controparte_1
di Bologna resistente-contumace
Oggetto: impugnazione del decreto liquidazione onorari del difensore 28.2023
Conclusioni pare ricorrente
Voglia l'Ill.mo Presidente della Corte di Appello di Bologna adito, respinta ogni contraria richiesta, in accoglimento della suesposta opposizione e in riforma del Decreto di liquidazione compenso patrocinio a spese dello Stato del 28.11.2023 emesso nel procedimento n. 3660/2018 RG Corte d'Appello di Bologna dal Giudice Relatore D.ssa
Martina Grandi, comunicato a mezzo pec al difensore il 5.12.2023;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, REVOCARE il decreto di liquidazione opposto e per l'effetto LIQUIDARE il compenso al difensore nella misura determinata in sentenza a favore dello Stato pari ad €uro 11.810,00 oltre a spese forfettarie e accessori di legge per il giudizio di primo grado ed € 9.515,00 per il procedimento di appello, ovvero nella misura tabellare di cui al D.M. 55 del 2014 aggiornato al D.M. 147 del
2022, o nella misura che si riterrà equa, ma comunque superiore all'importo liquidato dal Giudice per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
e CPA come per legge.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con il ricorso in oggetto l'avvocato difensore Mario Suffrè e Katia Parte_1
Catte soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. 3660/2018
Corte Appello Bologna come da delibere del COA allegate agli atti, premesso che la
Corte d'Appello di Bologna in sede di esame dei compensi richiesti aveva liquidato la somma dimidiata di euro 2.257,45 oltre accessori di legge, che tale provvedimento violava l'art. 82 del TUSG perché non aveva tenuto conto dei valori medi della tariffa forense applicabili allo scaglione cui apparteneva la causa (da 52.000 a 260.000 euro), impugnava l'indicato decreto concludendo come in epigrafe.
Dichiarata la Contumacia del , la domanda è fondata poiché, dato Controparte_2
lo scaglione di valore della causa e la pluralità di parti come affermato dalla stessa Corte
d'Appello nel provvedimento impugnato, il valore medio appare correttamente indicato nella richiesta di liquidazione in complessivi euro 9.475,74 (dimidiata) tenuto conto della fase di studio, di quella introduttiva del giudizio, di quella decisoria e degli aumenti per la pluralità di parti, spese generali ed accessori di legge.
In sintesi, esclusa la possibilità in questa sede e per i limiti di questa opposizione di intervenire sulle spese liquidate in primo grado, va accolta l'opposizione e va calcolato il dovuto in euro 9.991, cui aggiungere euro 2.997,30 per la pluralità di parti e, perciò, correttamente dimidiata la somma ed aggiunte spese generali ed accessori di legge, in totali euro 9.475,74.
Nulla per le spese
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna in persona del Presidente della Prima Sezione Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe, così provvede:
-dichiara la contumacia del;
Controparte_1
-accoglie il ricorso e per l'effetto, in riforma del decreto 5.12.2023 dispone il pagamento a favore dell'avvocato della somma complessiva di euro 9.475,74, Parte_1
comprensiva di spese generali ed accessori di legge.
-nulla per le spese.
pag. 2/3 Bologna, lì 19 novembre 2024
Il Presidente dott. Giuseppe de Rosa
pag. 3/3