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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/10/2024, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all' udienza del 18.06.2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1122/2016 R.G.L. TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rapp.ta e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio BiIGnani, con il quale elettivamente domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Marina P_1 P.IVA_1 Savastano, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. La parte ricorrente, con ricorso depositato in data 13.07.2016, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola per l' “ Org_1 Org_2
” - con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/ t
[...] giornate annue nell'anno 2012 dal 20.09.2012 al 31.12.2012 e n. 52 giornate annue nell'anno 2013 dal 22.01.2013 al 31.03.2013, e in particolare di aver lavorato, seguendo le direttive del titolare, per 5-6 giorni a settimana, dalle ore 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 percependo regolare retribuzione giornaliera, P_ deduceva il disconoscimento del predetto rapporto di lavoro da parte EL (come da allegata posizione assicurativa), mediante la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale 2015 degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2012 e 2013 (pubblicato online dal 10.03.2016 al 25.03.2016). Adiva, quindi, il Tribunale di Lagonegro chiedendo il riconoscimento ELeffettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nel periodo sopra specificato, con l' nonché del Org_1 Parte_2 Org_2 diritto alla reiscrizione per i medesimi anni negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
[...] P_ con condanna EL nella persona del presidente p.t., a provvedere alla dovuta Controparte_2 iscrizione e/o al mantenimento ELiscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori. P_ L' costituitosi in giudizio, previa richiesta di riunione dei procedimenti connessi, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza per inosservanza del termine di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 e, P_ nel merito, l'infondatezza della domanda alla luce del verbale di accertamento 2500 000338589 del 10.4.2013. Pertanto, ne ha chiesto il rigetto. 1.1. Alla udienza del 20.02.2018 il Tribunale, valutatane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente (limitando a due, tra quelli indicati nel ricorso, i testi da escutere), ammettendo, altresì, la parte resistente alla prova contraria e diretta con due tra i testi indicati nella memoria di costituzione. 1.2. Alla udienza del 12.02.2019 veniva escusso, per parte ricorrente, il teste . Alla Testimone_1 udienza del 13.07.2022, dopo numerosi rinvii determinati dall'assenza ELulteriore teste ammesso, veniva escussa . All'esito, il GdL, su richiesta di parte resistente, disponeva l'acquisizione delle Tes_2 P_ deposizi , rese nel procedimento iscritto al R.G. 1536/2016, Persona_1 udienza del 14.07.2021. Esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione e decisione. Alla udienza del 18.06.2024, celebrata ex art. 127 ter cpc, la causa era trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza, depositata all'esito della scadenza dei termini ex art. 127 ter cpc. 2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla
che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si Organizzazione_3 intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio ELazione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, il ricorso è tempestivo. Infatti, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2015 è avvenuta sino al 25.03.2016. Non risulta invero allegato elenco, ma alcuna P_ contestazione è stata mossa dall' Parte ricorrente non ha proposto ricorso amministrativo. Pertanto, trascorsi trenta giorni dal periodo di pubblicazione, l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, ovvero entro il 24.08.2016 Il ricorso è stato depositato il 13.07.2016; pertanto è tempestivo. 3. Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Quanto alla domanda di reiscrizione, ritiene il Tribunale di dover confermare l'orientamento già seguito in precedenti decisioni, oggi fatto proprio anche dalle recenti pronunce rese dalla Corte di Appello di Potenza (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza n. 185/2023 del 12-10/21-11-2023). In senso conforme anche le sentenze della Corte D'Appello di Catanzaro, tra cui la Sentenza n. 1206/2021 pubbl. il 13/01/2022. Le sentenze di cui sopra hanno tutte ad oggetto la domanda di reiscrizione di braccianti, dipendenti P_ ELEN , cancellati sulla scorta del medesimo verbale ispettivo, depositato dall' nel Org_2 presente giu Deve, innanzitutto, rilevarsi che la Corte d'Appello di Catanzaro con sentenze n. 127/2020 pubbl. il 28/04/2020 RG n. 244/2018 e n. 978/2019 pubbl. il 28/08/2019 RG n. 951/2018 (due distinti Collegi con diversa composizione) ha confermato le sentenze rese dal TRIBUNALE di CASTROVILLARI, est. Dott. Santoro, il quale ha rigettato le domande proposte dai ricorrenti, difesi anche in quella sede dal medesimo difensore della odierna istante, i quali deducevano di aver lavorato alle dipendenze ELEN agricola di nei medesimi anni per cui è causa, sui medesimi terreni indicati nel presente ricorso. Il Org_2 Tribunale di Castrovillari ha rigettato le domande sulla base di una circostanza, che riveste, invero, carattere assolutamente dirimente, ossia che i braccianti deducevano di aver lavorato su terreni di Cassano allo Jonio che il datore di lavoro non solo non aveva dichiarato nelle denunce ENli, ma che risultavano non coltivati in quegli anni sulla scorta delle stesse dichiarazioni rese dal in sede di accertamento ispettivo. Si Org_2 legge nella sentenza del Tribunale di Castrovillari: “In concreto per l'anno 2011 e per l'anno 2012 che qui interessano, il titolare ELomonima EN agricola sottoposta ad accertamento ispettivo ha presentato in momenti diversi Org_2 denunce di mano d'opera agricola per diversi terreni. Dette denunce afferiscono anche alla presunta attività lavorativa prestata dalla parte ricorrente nell'anno 2011 e nel 2012. Ebbene, in tali denunce è stato fatto espresso riferimento a lavorazioni agricole su terreni siti in località assolutamente diverse dal comune di Cassano in cui la parte ricorrente afferma di aver lavorato per lo stesso anno 2011 e per l'anno 2012. Nella prima denuncia è fatto riferimento ai terreni siti in agro di Altomonte e di Tarsia e nella seconda a terreni in agro di Altomonte. Nessuna di queste denunce riguarda lavorazioni di terreni siti in agro di Cassano”. La Corte d'Appello di Catanzaro in una delle sentenze citate afferma: “Il Tribunale ha correttamente valorizzato le risultanze di detto accertamento, poiché gli ispettori sono pervenuti alla conclusione, tramite elementi di carattere obiettivo desunti dalla documentazione di carattere amministrativo proveniente dallo stesso datore di lavoro (denunce ENli), che i terreni nella disponibilità della ditta, nell'anno in questione, erano ubicati in agro di Altomonte e Tarsia, ciò che contrasta con l'allegazione attorea di avere lavorato presso terreni siti in Cassano allo Jonio.”
Pag. 2 di 7 La decisione del Tribunale di Castrovillari, come confermata dalla Corte d'Appello di CATANZARO è assolutamente condivisibile e può essere posta a base della presente decisione anche ai sensi ELart. 118 disp. att. cpc., unitamente alla sentenza della Corte di Appello di Potenza che ha fatto proprio l'orientamento di cui innanzi. Orbene, anche nel caso portato alla attenzione del Tribunale la allegazione contenuta in ricorso è esattamente sovrapponibile a quella scrutinata dalla Corte calabrese e dalla Corte lucana, in quanto anche la parte ricorrente nel presente giudizio deduce di aver lavorato a Cassano allo Jonio, su terreni siti in Contrada Sisto. Tuttavia, il datore di lavoro, non solo non ha denunciato in detti anni i terreni siti in Org_2 Cassano, ma sentito in data 10.06.2013 dagli ispettori, ha reso dichiarazioni di segno assolutamente contrario:
“Sono titolare di un'impresa agricola da circa trent'anni. L'attività la svolgo su terreni che variano annualmente. Quest'anno, intendo annata agraria da settembre a settembre, coltivo i terreni in Agro di Mottafallone su un appezzamento di circa sette ettari e vi sono coltivate albicocche e ciliegie. Ho un regolare contratto scritto con il proprietario Coltivo inoltre una Org_4 serra dal 2007 in agro di Francavilla Marittima, in comodato, di di circa 10.000 metri e vi coltivo ortaggi. Persona_2 Ho coltivato nel periodo invernale, fine 2012 inizio 2013 circa 3 e di cavolfiori in agro di Mottafallone e per il momento non sono in possesso del contratto scritto in quanto vi è stato fatto un contratto verbale. I prodotti li vendo all' . Questi prodotti li confeziono io nel mio magazzino che poi l' viene a caricare. (..) …. Nell'annata Pt_3 Pt_3 2011/2012 ho coltivato i seguenti terreni, oltre alla già citata serra, circa una quarantina di ettari a Rotallone con la cultura di frumento/foraggio che ogni singolo proprietario produceva per suo conto. Intendo dire che il proprietario provvedeva alla sua coltura quasi sempre frumento e foraggio e dopo la raccolta me lo dava a me che vi piantavo ortaggi. Questa situazione si è verificata anche negli anni precedenti cambiando proprietari di anno in anno. Per quanto riguarda l'ubicazione, come già detto, circa quaranta ettari sono siti in agro di Altomonte, Tarsia, Mottafallone e San Sosti, dove su quest'ultimo ho fatto i peperoni, varietà Roggianello, specificatamente su terreni di proprietà degli Intendo chiarire che questi terreni li ho coltivati Pt_4 inizialmente prima del 2001, quando era vivente il padre (…) Infatti negli anni gran parte della produzione l'ho Per_3 sempre venduta all' e il prodotto l'ho sempre confezionato io, mentre era l a caricarlo sempre, pagando in Pt_3 Pt_3 contanti e senza fattura, ma certificata sul registro dei corrispettivi. Neanche per quanto riguarda gli acquisti ho fatture (..) I terreni di mia moglie non li coltivo più dal 2007/2008….” Parte_5 Dal verbale ispettivo emerge una infedele denuncia del fabbisogno di opera bracciantile operata dall'EN soprattutto nell'anno 2011 e nel 2012: il rapporto lavorativo in esame, infatti, è stato Org_2 P_ disconosciuto dagli ispettori con un'indagine ispettiva attraverso analitici riscontri di titoli e contratti legittimanti la disponibilità di ni, le lavorazioni e la connessa attività d'impresa nel settore ELagricoltura in capo all'EN agricola sottoposta a controllo. Ebbene, proprio dal verbale di accertamento ispettivo versato in atti è dato inferire un dato dirimente e decisivo per la definizione della presente controversia. In concreto per l'anno 2011 e per l'anno 2012, che qui interessa, il titolare ELomonima Org_2 EN agricola sottoposta ad accertamento ispettivo ha presentato i i denunce di manodopera agricola per diversi terreni. Dette denunce afferiscono anche alla presunta attività lavorativa prestata dalla parte ricorrente negli anni 2011 e 2012. Ebbene, in tali denunce è stato fatto espresso riferimento a lavorazioni agricole su terreni siti in località assolutamente diverse dal comune di Cassano in cui la parte ricorrente afferma di aver lavorato per lo stesso anno 2012, nonché nell'anno 2013, dal 22.01.2013 al 31.01.2013, periodo ricompreso nell'accertamento ispettivo. Nella prima denuncia è fatto riferimento ai terreni siti in agro di Altomonte e di Tarsia e nella seconda a terreni in agro di Altomonte. Nessuna di queste denunce riguarda lavorazioni di terreni siti in agro di Cassano. Non solo, gli altri contratti esibiti dal titolare ELEN per provare la disponibilità di terreni riguardano località in agro di Mottafollone e di Francavilla Marittima, in ogni caso diverse da Cassano. Appare evidente che la contraddizione di cui sopra è assolutamente insanabile. La parte ricorrente deduce di aver lavorato su terreni siti in Cassano che lo stesso datore di lavoro nega di aver coltivato in quegli anni e per i quali non risulta presentata la denuncia ENle. Quanto precede, a parere del Tribunale, è sufficiente di per sé per escludere la fondatezza della domanda proposta dalla odierna parte ricorrente. Il convincimento del Tribunale è, invero, suffragato dalle numerose pronunce già rese dal Tribunale di Castrovillari e dalle sentenze rese dalla Corte d'Appello di Catanzaro e da ultimo dalla sentenza della Corte d'Appello di Potenza, su ricorsi patrocinati dalla medesima difesa, contenenti allegazioni simili a quelle per cui è causa. Ad ogni buon conto, nel caso in esame, assume rilievo anche l'evidente difetto assertivo e probatorio in cui è incorsa la parte ricorrente nello stesso atto introduttivo del presente giudizio. In concreto la parte ricorrente ha agito per ottenere la re-iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2012 e 2013 a seguito ELavvenuta cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, limitandosi ad affermare a sostegno di quanto domandato in questo giudizio, tra l'altro in modo del tutto generico e per niente circostanziato, esclusivamente di aver svolto attività agricola dedicandosi a lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura. Risulta omesso qualunque riferimento non solo alla prestazione specifica di fatto svolta ma anche e soprattutto alle concrete modalità esecutive della stessa (tipologia di attività: raccolta o altro;
tipologia di prodotto lavorato: frutto o altro;
utilizzo o meno di strumenti, mezzi, attrezzi o altro;
ecc.). Nell'atto introduttivo sono stati specificati esclusivamente i luoghi delle prestazioni lavorative, individuati nei
Pag. 3 di 7 terreni siti in agro di Cassano allo Ionio, c/da Sisto;
il numero di giorni;
il periodo lavorativo;
l'orario di lavoro;
l'EN agricola alle dipendenze della quale sarebbe stata prestata l'attività lavorativa ed il comune dove ha sede l'EN stessa. Null'altro. Tanto già sarebbe sufficiente per il rigetto delle domande azionate, stante la genericità della rappresentazione dei fatti a sostegno delle domande azionate. Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto che presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro ELiscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza ELiscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa. L'evidente difetto assertivo inibisce già a monte la stessa possibilità per il decidente di valutare concretamente la fondatezza delle domande azionate dalla parte ricorrente se si tiene conto delle deduzioni di parte resistente circa l'infedele denuncia del fabbisogno di opera bracciantile operata dall'EN Org_2 soprattutto nel 2012, ma anche nell'ulteriore trimestre oggetto di accertamento. - Cfr. verbale ispettivo in all.ti parte resistente -. Le testimonianze rese nel corso del giudizio hanno confermato quanto sostenuto dalla parte ricorrente ovvero che la stessa ha prestato attività lavorativa subordinata su terreni siti in agro di Cassano Allo Ionio, alla contrada Sisto. Nel corso del processo si è dato ingresso alla prova orale e sono stati sentiti, per parte ricorrente, due testimoni, e , che hanno dichiarato entrambi di aver lavorato Testimone_1 Tes_2 esclusivamente a Contrada Sisto. Il primo teste, tuttavia, ha riferito di aver appreso dalla ricorrente che la stessa, nel 2012, ha lavorato nell'EN a inizio anno (e non da settembre a dicembre, come Org_2 dedotto in ricorso). Anche il secondo teste escusso ha reso dichiarazioni contrastanti circa il periodo di lavoro dichiarato (“abbiamo lavorato insieme per nel 2012 e nel 2013 per soli 5 giorni insieme: abbiamo iniziato Org_2 entrambe più o meno a marzo e ricordo che siamo andate via insieme. Nel 2013, quando io ho iniziato, la IG.ra è Parte_1 andata via, perché lei ha iniziato a lavorare da gennaio 2013 a marzo 2013 … in questo periodo abbiamo lav e massimo quattro-cinque giorni”); in parte le dichiarazioni sono de relato (“ nel 2013 io ho iniziato verso metà marzo, fino a settembre – ottobre ma so che la IG.ra ha lavorato per l'EN anche nel periodo precedente Parte_1 Org_2 perché me lo diceva la madre, IG.ra , che abita vicino casa mia”). Controparte_3 Le dichiarazioni rese non con ente neppure in merito alle colture presenti sui terreni (il teste afferma che nel 2012 facevano raccolta di pomodori, zucchine e cavoli;
il teste non fa alcun Tes_1 Tes_2 riferimento a verdure invernali), alla disposizione dei fondi coltivati (il teste afferma che occorreva Tes_1 percorrere una strada sterrata per raggiungere i terreni;
il teste parla di terreni vicini al capannone) e Tes_2 all'ubicazione ELufficio del se interno o esterno al c ne. Inoltre, il teste riferisce che Org_2 Tes_2 talvolta capitava di lavorare anche di sabato, previa richiesta del e che nel capannone erano stipate Org_2 le cassette utilizzate per la raccolta dei prodotti, circostanze non confermate dall'altro teste escusso per la ricorrente. L'Ispettore escusso, peraltro, ha dichiarato che a maggio 2013, allorquando è iniziato l'accertamento ispettivo, si sono recati a Cassano nei luoghi ove i testi hanno dichiarato di aver lavorato e non hanno rinvenuto coltivazioni in atto: “Quando noi siamo andati in Contrada Sisto c'era verde nell'area a seminativo. Credo fosse erba. Non erano coltivazioni di ortaggi.” La circostanza sopra detta è vera fino a querela di falso, sicché le dichiarazioni testimoniali non sono idonee a scalfirla. P_ Alla udienza del 14.07.2021, è stato, infatti, escusso l'ispettore , in altro Persona_1 procedimento relativo alla medesima EN. Il verbale è stato a o ichiarava: P_
“ispettore in servizio a Lecce. Ho svolto accertamenti presso l'EN agricola unitamente al collega Org_2 e confermo l'esito degli accertamenti ed integralmente il contenuto del verbale. L'accertamento è iniziato nel 2013, Tes_3 21.05.2013 e terminato il 4.07.2013 ed abbiamo accertato il periodo a ritroso sino ad aprile 2008. Siamo partiti dalla denuncia ENle;
i terreni che dichiarava quale possessore erano in realtà della moglie e Controparte_4 Parte_6
Quello con la moglie era contratto registrato, quello con no, era una scrittura privata. A Cassano allo Jonio
[...] Pt_4 contrada Sisto c'era la sede legale della EN che coincideva con l'abitazione della madre . L'accertamento nei Parte_7 confronti di è scaturito dall'accertamento nei confronti della madre o meglio da una Org_2 Organizzazione_5 me dirò infra. A casa della ci siamo stati, perché abbiamo f
[...] Pt_7
Pag. 4 di 7 confronti quale titolare di EN agricola. In quella EN agricola aveva dichiarato i terreni che sono nelle vicinanze della sua abitazione: l'abitazione aveva un solo piano, piano terra. Mi pare che fosse una casa di paese ad un piano. C'era un cancelletto pedonale ed un cortile piccolino che portava alla casa. La casa era prospiciente la strada ed un po' più avanti c'era una cancellata grandissima, cancellata a rete che delimitava la proprietà. Il perimetro di questo terreno aveva alberi di ulivo e all'interno c'era frutteto (agrumeto) e poi grossa estensione a seminativo. Ricordo che abbiamo costeggiato questo terreno seminativo con la macchina dalla parte superiore rispetto alla strada principale. I terreni stavano sulla strada. Questi terreni erano dichiarati come Controparte_ coltivati da e , moglie di fratello di non ha mai Parte_7 Persona_4
Org_2 Org_2 dichiarato terreni in Cassano allo Jonio contrada Sisto.Quando noi siamo andati in Contrada Sisto c'era verde nell'area a seminativo. Credo fosse erba. Non erano coltivazioni di ortaggi. I terreni dichiarati dal sono quelli in agro di Altomonte (CS) di proprietà della moglie e RS
Org_2 (CS). La task force era regionale (Calabria) e quindi abbiamo effettuato accertamenti solo lì e sentito i braccianti solo residenti Org in Calabria. Per in realtà non abbiamo sentito braccianti in quanto l'EN aveva la disponibilità dei terreni e
Org_2 non vi erano fatture, né di acquisto né di vendita. Non abbiamo avuto la necessità di sentirli. Sul registro dei corrispettivi che di norma viene utilizzato per la vendita al dettaglio, dal 2008 al marzo 2013 sono stati registrati quasi giornalmente corrispettivi, incassi giornalieri, senza che vi fossero fatture. Il terreno di Altomonte, in proprietà della moglie di ed il terreno di RS in proprietà sono stati
Org_2 Pt_4 dichiarati nel fascicolo ARCEA da negli anni 2011-2012 perché faceva parte di un primo insediamento Persona_5 per la riscossione dei premi comunita è il fratello di . Questi terreni risultano nella Persona_5 Persona_4 denuncia ENle di Il 20-21 maggio 2013 ci siamo recati su entrambi i terreni ed erano coltivati a foraggio
Org_2 entrambi;
una particella incolta. Abbiamo visionato alcune particelle che sono quelle riportate nel verbale. Ricordo che abbiamo notificato il verbale di primo accesso al presso l'albergo San Francesco di Spezzano Albanese Terme (CS).
Org_2 Abbiamo fatto un primo accesso presso l Poi siamo ritornati. L'albergo era da lui gestito, non so in
Org_2 proprietà di chi fosse. I ci ha dichiarato di vendere i prodotti ad una cooperativa Agridea, dopo
Org_2 il confezionamento effettuato dal stesso in un suo magazzino. A Cassano nel terreno recintato
Org_2 non c'erano capannoni. C'era solo terreno. Ci è stato indicato un capannone, ma mi pare che fosse relativo all'accertamento di e non di Il legale rappresentante del , , ci ha dichiarato Pt_7 Org_2 Pt_3 Testimone_4 che la cooperativa era chiusa dal 2010 e che conosceva in quanto fornitori
Org_2 ELalbergo di Spezzano Terme acquistava i prodotti per il ristorante ELalbergo.
Org_2 Tes_4 ha escluso di aver acquistato prodotti agricoli dal
[...] Org_2 poi effettuato accertamenti sentendo altri propriet ni di cui ci aveva fornito dichiarazioni sostitutive. Org_2 Org_ ha chiarato che non era andato a buon fine il contratto con e li aveva poi coltivati lui i terreni. Org_4 Org_2 aveva dato solo i documenti per il contratto senza poi stipularlo. I terreni erano in Mottafallone, contrada Santo Marco. Effettuato l'accertamento in loco abbiamo verificato che vi era stato un incendio. Ciò ci veniva confermato anche dal proprietario Org_ he aveva sporto denuncia. Le serre sono su terreni in Francavilla Marittima. Erano 4 campate di serre. Questi terreni erano in proprietà di Il Per_2 ci ha fornito 6 dichiarazioni sostitutive, una per ogni anno, con la quale dichiarava di coltivarli in quanto concessi in Org_2 comodato dal Filardi ci ha confermato che li aveva dati a Quando noi abbiamo fatto l'accesso, 11.06.2013, Per_2 Org_2 le serre erano ll'abitazione del Descriviamo a pagi to di abbandono delle serre, in contrasto anche con Per_2 quanto dichiarato dal che sosteneva che vi fosse stata coltivazione fino ad aprile 2013. Da abbiamo Org_2 Org_7 verificato che già da aprile 2007 le serre erano dimezzate, mantenendo solo la parte posteriore, come poi le abbiamo trovate nel 2013. A Cassano allo Jonio non c'erano serre, né vicino alla abitazione della né nel terreno recintato. Non abbiamo fatto caso Pt_7 a fermate di pullman a Cassano nei pressi ELabitazione della Dall'elenco dei lavoratori abbiamo verificato la presenza Pt_7 di lavoratori provenienti dalla Basilicata ed abbiamo chiesto al spiegazioni. Lo stesso ci ha riferito che viaggiavano con Org_2 il pullman. Non so se a Cassano allo Jonio in quella contrada operassero altre aziende, non lo ricordo. Se ben ricordo l'accertamento è iniziato da una cooperativa piccoli produttori a cui conferiva anche come socio produttore, Persona_4 Controparte_ sebbene fosse bracciante della unitamente al marito ed aveva a sua volta dichiarato gli stessi terreni della Pt_7
. Pt_7 Evidente ed insuperabile appare immediatamente la contraddizione tra quanto risulta documentato nel verbale ispettivo e quanto dedotto dalla parte ricorrente ed emerso nel corso del giudizio per mezzo delle testimonianze raccolte. La Corte d'Appello di Catanzaro, con valutazione assolutamente condivisibile, ha anche sottolineato che “le dichiarazioni rese dai testi escussi …che hanno confermato l'allegazione suddetta della medesima, si sono rilevate contraddittorie rispetto al menzionato dato documentale. Tanto ne mina in radice l'attendibilità. Ed infatti, la particolare attendibilità del dichiarato dei testi viene richiesta, peraltro, in virtù degli elementi che hanno condotto l'ente a ritenere fittizio il rapporto di lavoro in considerazione, quali evidenziati dal giudicante nella motivazione della sentenza, nel passaggio sopra riportato. Peraltro, i due testimoni sono da reputare scarsamente attendibili, visto il loro indubbio interesse ad una decisione favorevole all'odierna appellante, essendo stati attinti da analogo provvedimento di disconoscimento per lo stesso rapporto di lavoro. In tale contesto, non è rinvenibile la prova della effettività della prestazione lavorativa – risolvendosi l'esito incerto della prova in danno di chi era gravato ELonere probatorio -, per cui l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata”.
Pag. 5 di 7 Evidente ed insuperabile appare immediatamente la contraddizione tra quanto risulta documentato nel verbale ispettivo e quanto dedotto dalla parte ricorrente ed emerso nel corso del giudizio per mezzo delle testimonianze raccolte. La Corte d'Appello di Catanzaro, con valutazione assolutamente condivisibile, ha anche sottolineato che “le dichiarazioni rese dai testi escussi …che hanno confermato l'allegazione suddetta della medesima, si sono rilevate contraddittorie rispetto al menzionato dato documentale. Tanto ne mina in radice l'attendibilità. Ed infatti, la particolare attendibilità del dichiarato dei testi viene richiesta, peraltro, in virtù degli elementi che hanno condotto l'ente a ritenere fittizio il rapporto di lavoro in considerazione, quali evidenziati dal giudicante nella motivazione della sentenza, nel passaggio sopra riportato. Peraltro, i due testimoni sono da reputare scarsamente attendibili, visto il loro indubbio interesse ad una decisione favorevole all'odierna appellante, essendo stati attinti da analogo provvedimento di disconoscimento per lo stesso rapporto di lavoro. In tale contesto, non è rinvenibile la prova della effettività della prestazione lavorativa – risolvendosi l'esito incerto della prova in danno di chi era gravato ELonere probatorio -, per cui l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata”. Le incongruenze di cui sopra, si badi bene, non mutano l'onere della prova del ricorrente, che non è certo quello di dover dimostrare l'esistenza ELEN agricola, bensì consiste nel provare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una EN di cui è stata messa, a seguito di una complessa attività d'indagine, in dubbio l'esistenza. Ne deriva che l'oggetto ELonere su cui grava la prova non è affatto variato, ciò che muta invece è la qualità delle informazioni riferite dai testi che, lungi dall'essere neutre e astrattamente suscettibili di essere ripetute in qualsivoglia giudizio della medesima tipologia, devono essere dotate quanto meno di un sufficiente grado di dettaglio tale da superare la contraddizione con le precise risultanze ispettive (che lo si ripete giungono a concludere che sui terreni di Cassano allo Ionio non vi sia mai stata alcuna attività agricola riconducibile all'EN agricola di ). Org_2 Si aggiunga in secondo luogo che i testi sono inattendibili anche sotto il profilo soggettivo. L'accertamento della valutazione delle dichiarazioni testimoniali non può infatti prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina oggettiva delle loro affermazioni e dalla verifica di eventuali riscontri esterni, ciò in considerazione del fatto – di non poco momento – che gli stessi sono titolari di una posizione del tutto sovrapponibile a quella della ricorrente. Infatti, l'accertamento ispettivo ha coinvolto tutti i lavoratori denunziati dall'EN, ivi compresi i testimoni, che sono pertanto interessati a confutare l'esito ELaccertamento e ad affermare, come in effetti hanno fatto, la sussistenza, la costanza, la regolarità della prestazione resa insieme a parte ricorrente a favore ELEN in una prospettiva di mutuo sostegno delle reciproche posizioni, tutte sub iudice. Entrambi i testi sono parte di separati giudizi aventi medesimo oggetto di quello per cui è causa. La Corte d'Appello di Potenza ha recentemente optato per un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese da testi, attori in altri giudizi di reiscrizione: “…A ciò deve aggiungersi l'innegabile interesse di ciascuna di esse in ordine all'esito della controversia con la conseguenza di dover formulare un giudizio di inattendibilità dei suddetti testi”. (Corte d'Appello Potenza n.77/2023 con riferimento ad altra EN agricola). Tanto certamente contribuisce ad indebolire la credibilità del loro apporto testimoniale innanzitutto sul piano soggettivo ma anche – come già detto - sul diverso piano della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese laddove si rilevano del tutto generiche. Sul punto, sebbene tale affermazione si presti all'obiezione che in effetti i colleghi di lavoro siano gli unici soggetti in grado di testimoniare sui fatti di causa e che la natura elementare e reiterata ELattività non permette di riferirne i connotati caratterizzanti con grande precisione, tuttavia è altrettanto logico replicare che proprio i caratteri delle fonti dichiarative, aventi medesimo interesse, e le caratteristiche delle dichiarazioni, generiche, sono insufficienti a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro a fronte del contesto che è emerso mediante accertamento ispettivo, cioè l'inesistenza ELEN (in tal senso si veda Cass. Sentenza n. 1901/2018, pubblicata il 01/02/2019). Né a differente esito può giungersi cercando elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le deposizioni testimoniali raccolte, perché l'unico elemento utile è la documentazione proveniente dalla parte datoriale, sospettata di aver assunto personale solo fittiziamente. Si deve concludere, quindi, nel senso che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per confermare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura per tutte le ragioni esposte. Peraltro, diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente inaffidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) sommandosi ad una prova inattendibile (la testimonianza di soggetti interessati) e del tutto generica possa portare ad una sentenza favorevole in favore di chi non ha provato i fatti posti a fondamento della sua domanda. Va in ultima battuta rilevato che l'orientamento di cui sopra a cui l'intestato Tribunale ha inteso dare continuità è stato fatto proprio anche dalla Corte d'Appello di Catanzaro nella sentenza n. 127/2020, già citata, emessa in riferimento ad altri lavoratori richiedenti l'accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della EN agricola “ ”. I principi espressi in tale sentenza, che ha respinto il Org_2
Pag. 6 di 7 ricorso del lavoratore, sono così riassumibili:
· “Il primo motivo di impugnazione, con cui si imputa al tribunale l'erronea regolamentazione ELonere probatorio, è infondato perché nelle cause scaturenti dalla cancellazione ELinteressato dagli elenchi nominativi di cui al d.lg.luog. n. 212 del 1946 è lui a dover fornire la prova ELoccupazione in agricoltura per il numero di giornate previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali ( ex pluribus Cass. n. 13877/2012); P_
· Nella specie, l ha contestato la prestazione lavorativa alla stregua del proprio verbale di accertamento ispettivo dal quale emerge (come correttamente rilevato dal Tribunale) che l'asserito datore di lavoro, (a) Org_2 non aveva la disponibilità di terreni agricoli e non aveva eseguito alcuna fatturazione di acquisto o vendita di prodotti per tutti gli anni in contestazione, (b) ha dichiarato di avere coltivato terreni di terzi proprietari ( e Org_4 Persona_2 Tes_4
i quali hanno invece negato la circostanza, (c) ha effettuato dal 2008 al i
[...] agricoli che non trovano alcuna giustificazione nella scarna documentazione ENle esibita.
· È, dunque, corretto quanto sostenuto dal tribunale, ossia che è la ricorrente a dovere provare, con rigore e precisione, l'effettivo svolgimento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
· Non può condividersi l'assunto ELappellante secondo cui rimane privo di rilievo il dato che i testimoni hanno instaurato analoghe cause per la reiscrizione negli elenchi dei braccianti dai quali sono stati cancellati sulla base ELaccertamento ispettivo condotto nei confronti ELEN agricola del Ritiene la Corte che di tale dato debba invece tenersi conto ai Org_2 fini della valutazione della loro attendibilità, perché essendo titolari di una posizione identica a quella della ricorrente sono interessati a confutare l'esito ELaccertamento ispettivo e ad affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità della prestazione lavorativa resa insieme all'odierna appellante alle dipendenze del in una prospettiva di mutuo conforto Org_2P_ probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l contesta”. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere integralmente respinto. Va dichiarata l'infondatezza delle domande avanzate dalla parte ricorrente per mancato assolvimento ELonere assertivo e probatorio sulla stessa gravante di tutti gli elementi costituivi delle pretese avanzate. La parte ricorrente, infatti, non ha nemmeno offerto adeguatamente di provare quanto preteso se si tiene conto del difetto assertivo dei fatti posti a fondamento delle domande azionate per come sopra specificato. Né potrebbe darsi rilievo decisivo alle produzioni documentali offerte dalla stessa parte ricorrente tenuto conto della portata meramente indiziaria delle stesse. Si consideri, infatti, che l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei braccianti agricoli svolge una funzione di mera agevolazione probatoria in questo giudizio. Ebbene, detta funzione viene meno quando vi è contestazione del rapporto lavorativo in agricoltura ad opera EListituto previdenziale anche a seguito di accertamenti ispettivi, esattamente com'è avvenuto nel caso in esame. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti. 4. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini ELesenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi ELart. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 15.10.2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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