Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 08/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2242 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2242/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato/a in LODI (LO) il 28/11/1972 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MAGLIO GIANLUCA e dall'Avv. ORVINI FRANCESCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE CONTRO
(c.f. ) nato/a in LODI (LO) il 26/09/1976 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GRILLI ELISA e dell'Avv. PALLADINI MARIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (V. PROPOSTA CONCILIATIVA 7.3.2025, ACCOLTA DALLE
PARTI CON NOTE SCRITTE 26.3.2025): corrisponderà a titolo di mantenimento per la Pt_1 figlia l'importo di 650,00 euro, da dicembre 2024 a dicembre 2025; di 750,00 euro da gennaio 2026. Ferme le spese extra assegno al 50% e l'A.U. integralmente alla madre.
Rinuncia a ogni ulteriore e reciproca domanda, spese compensate
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
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DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. e hanno contratto matrimonio il 31.7.2004 a Lodi, con Parte_1 CP_1
rito concordatario (Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 44 parte II Serie A
Ufficio 1 dell'anno 2004). Dalla loro unione è nata a [...], il [...], . Persona_1
Le parti si sono separate con decreto di omologa emesso a definizione del proc. RG n.
667/2012 presso questo Tribunale.
Instaurato il procedimento contenzioso in questa sede, all'esito dell'udienza di comparizione personale le parti hanno accettato la proposta conciliativa del giudice relatore e, su tali condizioni, la causa è stata immediatamente rimessa in decisione.
2. La domanda relativa alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n.
898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati dopo essere comparsi avanti al Presidente del Tribunale di Lodi il 27.3.2012; il decreto di omologa è stato emesso il
18.4.2012. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. Allo stato attuale, è maggiorenne, con ogni conseguenza in punto di Per_1
affidamento e collocamento, ma ancora studentessa, sicché non economicamente autosufficiente.
Le condizioni concordate, di mera natura economica, non trovano ostacolo nella legge e possono essere pienamente recepite dal Tribunale.
4. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 31.7.2004 a Lodi, con rito concordatario (Registri
[...] CP_1 dello Stato Civile di detto Comune al n. 44 parte II Serie A Ufficio 1 dell'anno 2004)
Pag. 2 2. DISPONE in conformità alle richieste di parte e, così, che: “ corrisponderà a Pt_1 titolo di mantenimento per la figlia l'importo di 650,00 euro, da dicembre 2024 a dicembre 2025; di 750,00 euro da gennaio 2026. Ferme le spese extra-assegno al
50% e l'A.U. integralmente alla madre. Rinuncia a ogni ulteriore e reciproca domanda, spese compensate”;
3. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 31/03/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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