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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/09/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati: Dott. Marcello IG - Presidente - Dott. Franco Davini - Consigliere - Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 267/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Sestri Parte_1 C.F._1 Levante (GE), C.so Colombo 1 / 2, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Granara del Foro di Genova (C.F.: ) che lo rappresenta e lo difende in forza di mandato a C.F._2 margine dell'atto di appello;
-Appellante-
-contro-
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3 Chiavari (GE) Via Rivarola n. 12/1, presso lo studio dell'Avv. Fulvia Steardo del Foro di Genova (C.F.: ) la quale la rappresenta e difende giusta procura in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta;
-Appellata e appellante incidentale-
-nonche'
contro
-
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO - SEDE
-per la riforma- della sentenza n. 505/2025 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 24.02.2025 e notificata in data 25.2.2025
Conclusioni delle parti:
Per l'Appellante: “1) Confermare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il IGnor e celebrato in IG RE (GE) il 4.09.1993, Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri di detto Comune al n. 7 anno 1993 parte II serie A, con ogni conseguente statuizione. 2) Dichiarare la cessazione dell'obbligo in capo al IGnor di Parte_1 corrispondere qualsivoglia cifra a titolo di mantenimento dell'ex moglie, la IG.ra CP_1 a far data dalla proposizione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
[...]
1 3) Con vittoria delle spese e dei compensi di causa dei due gradi di giudizio.”
Per l'Appellata e Appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, eccezione e deduzione disattesa, previ gli incombenti di rito anche in ordine alla procedibilità e/o ammissibilità del gravame:
- rigettare l'appello ex adverso formulato dalla difesa avversaria in tutti i suoi punti perché integralmente infondato in fatto ed in diritto ed inammissibile per le ragioni meglio indicate in narrativa;
- accogliere l'appello incidentale proposto con la presente comparsa e conseguentemente condannare il IG. alla corresponsione a titolo di assegno divorzile di Euro Parte_1 350,00 oltre ISTAT come per legge in favore della IG.ra ; Controparte_1
- condannare il IG. al risarcimento del danno da calcolarsi in via equitativa ad Parte_1 opera del Giudicante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. vista la condotta processuale dell'appellante connotata da strategie inutilmente dilatorie e la produzione di documenti inammissibili volta ad ostacolare il diritto della IG.ra a percepire l'assegno Controparte_1 divorzile;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In ogni caso con espressa riproposizione di tutte le istanze, domande ed eccezioni formulate in primo grado ed eventualmente non accolte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in data 25.3.2024, conveniva in giudizio al Parte_1 Controparte_1 fine di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la stessa in IG RE (GE) in data 4.9.1993 – dalla cui unione era nato il figlio – e la Per_1 revoca del contributo economico previsto a suo carico per il figlio e per la moglie.
1.1. A sostegno delle proprie pretese, deduceva che le parti si erano separate consensualmente con decreto omologato in data 13.12.2013 che prevedeva il pagamento a suo carico di un assegno di mantenimento e per moglie nella misura di € 300,00 ciascuno;
che il figlio (nato in Persona_2 data 30.1.1996) era ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
che fino al mese di giugno aveva pagato l'intero mantenimento alla coniuge e successivamente, a seguito di grave malattia che l'aveva colpito, e con l'accordo di lei, aveva iniziato a versare i minor importo di €
200,00; che nulla era dovuto alla moglie a titolo in quanto la stessa non aveva mai cercato una occupazione stabile.
2. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta datata Controparte_1
7.6.2024, affermando di essersi sempre dedicata al figlio e alla famiglia rinunciando ad una carriera lavorativa ed all'indipendenza economica, al contrario del il quale aveva prestato attività Pt_1 lavorativa nel campo dell'edilizia come lavoratore autonomo e successivamente come dipendente ed aveva sempre mantenuto la famiglia;
che non sussistevano condizioni per la modifica delle condizioni della separazione.
2 2.2. In particolare, evidenziava che il percepiva pensione, non era onerato di un canone di Pt_1 locazione, in quanto risiedeva nell'abitazione ereditata dalla madre insieme alla compagna, che faceva presumere una contribuzione della stessa alle spese;
che era proprietario di vari immobili
(fabbricati e terreni), oltre ad essere titolare dell'autovettura marca Fiat Panda immatricolata nel
2018. Rilevava poi che controparte non aveva prodotto alcunché circa l'esistenza di conti correnti e/o titoli a suo nome.
2.3. Quanto alle proprie condizioni economiche deduceva di essere casalinga e di svolgere lavoretti di riparazione di abbigliamento;
che era impegnata per tre giorni alla settimana ad accudire l'anziana madre invalida alternandosi con la sorella;
che era titolare di un conto corrente acceso presso Banca BPER S.p.A. con un saldo attivo alla data del 26.04.2024 pari ad Euro 130,48 e conduceva in locazione un bilocale sito in Varese Ligure (SP) Via Garibaldi n. 86/a per un canone mensile pari ad Euro 300,00; che era proprietaria di vari fabbricati e terreni nel Comune di
Borzonasca che non producevano reddito perché da ristrutturare;
che era inoltre titolare di un'autovettura immatricolata nel 2007.
3. Con sentenza n. 505/2025 del 24/2/2025, il Tribunale di Genova dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il e la , poneva a carico del l'obbligo Pt_1 CP_1 Pt_1 di corrispondere alla euro 250,00 mensili a titolo di assegno divorzile oltre a CP_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e lo condannava al pagamento di metà delle spese di lite liquidate in euro 1.904,50 per compensi dell'avvocato oltre a spese generali al 15%, CPA ed
IVA a causa della violazione dell'art. 473 bis 18 c.p.c.
3.1. Quanto all'assegno divorzile, alla luce della pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione nel 2018, da un lato evidenziava la disparità economica tra le parti – oltre a tenere conto del fatto che il ricorrente non aveva ottemperato al proprio obbligo previsto dalla legge di esibire in giudizio gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari dell'ultimo triennio, desumendo quindi che lo stesso disponesse di una buona liquidità – con conseguente sussistenza della componente assistenziale, dall'altro affermava la ricorrenza altresì della componente perequativo-compensativa, risultando dagli atti che “i coniugi, nell'ambito della loro libertà di organizzazione della vita coniugale hanno deciso e comunemente accettato di fondare il sostentamento del nucleo familiare sul solo reddito del marito, mentre la moglie si è dedicata principalmente alla cura della casa svolgendo unicamente lavoretti saltuari per integrare le risorse della famiglia”.
Sul quantum, tenuto conto della durata del matrimonio, del contributo fornito dalla convenuta alla conduzione della vita famigliare e delle peggiorate condizioni di salute del e considerato Pt_1 che quest'ultimo, rispetto all'epoca della separazione, era andato in pensione non potendo più
3 migliorare le proprie condizioni economiche, riteneva congruo stabilire un importo pari ad € 250,00 mensili.
4. proponeva ricorso in appello ex art. 473 bis. 30 c.p.c. sulla base di tre motivi: Parte_1
- con il primo motivo l'appellante sosteneva l'erroneità della sentenza di primo grado concernente l'analisi delle situazioni patrimoniali delle parti, e nello specifico impugnava il seguente capo
“Dalla documentazione versata in atti è emerso , infatti , che il IGnor può contare su un Pt_1 reddito medio annuo derivante dalla pensione di vecchiaia pari a circa € 12.529,67 corrispondente ad una liquidità mensile media pari e € 1.044,14 per dodici mensilità, con cui tuttavia il IGnor non deve far fronte ad oneri alloggiativi in quanto vive nella casa di sua proprietà Pt_1 esclusiva non gravata da mutuo …… Si aggiunga che il IGnor ha volontariamente Pt_1 rinunciato all'eredità della madre al fine di esaudire il desiderio della stessa che la casa venisse lasciata al figlio, con cui tuttavia si è accordato per dividersi la rimanenza in denaro caduta in successione.”
Sosteneva in particolare che seppure non gravato da oneri alloggiativi, disponeva di reddito medio annuo derivante dalla pensione di vecchiaia pari all'incirca a € 12.529,67; che non godeva di buona salute – avendo affrontato una grave malattia ed essendo affetto da grave patologia della colonna vertebrale, pregressa polmonite e patologia neoplastica – e che era costretto a sottoporsi a periodiche visite specialistiche e a terapie continue, anche non coperte dal SSN, con conseguenti spese;
- con il secondo motivo di appello censurava la sentenza nel punto in cui statuiva “Oltre a ciò, la convenuta è proprietaria di un immobile in Borzonasca (GE) ove però non vive perché necessita di ristrutturazione e deve assistere l'anziana madre, con cui condivide, unitamente alla sorella risparmi di famiglia pari a circa €50.000,00”, assumendo che mancava la prova che la casa sita in
Borzonasca non fosse agibile – avendo tra l'altro la ivi posto la propria residenza – e CP_1 che parte appellante prestasse attività di assistenza alla madre;
- con il terzo motivo impugnava il capo della sentenza di primo grado che statuiva “Sotto il profilo perequativo e compensativo, è pacifico e incontestato che i coniugi, nell'ambito della loro libertà di organizzazione della vita coniugale, hanno deciso e comunemente accettato di fondare il sostentamento del nucleo familiare sul solo reddito de marito, mentre la moglie si è dedicata principalmente alla cura della casa svolgendo unicamente lavoretti salutari per integrare le risorse della famiglia”, deducendo che seppure in un primo momento aveva acconsentito che la moglie non lavorasse per dedicarsi al figlio e alla casa, una volta che il figlio era cresciuto la stessa non aveva reperito un impiego per sua esclusiva e personale scelta.
4 5. Si costituiva nel giudizio di appello , proponendo appello incidentale in Controparte_1 relazione alla statuizione della sentenza di primo grado sul quantum dell'assegno divorzile, sostenendo che il giudice di primo grado aveva errato nel considerare peggiorate le condizioni di salute del signor in mancanza di prove, evidenziando che l'appellante non aveva esibito la Pt_1 documentazione fiscale. Contestava quanto dedotto da controparte rilevando l'inammissibilità, per tardività della allegazione, dei tre certificati medici prodotti dal per la prima volta in sede Pt_1 di appello, in violazione dell'articolo 345 c.3 c.p.c.,
7. L'appello è parzialmente fondato.
I motivi di appello principale e incidentale vanno esaminati congiuntamente riguardando la determinazione delle condizioni economiche delle parti e la sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'assegno divorzile in favore della moglie e la sua quantificazione.
7.1 Ai fini della determinazione e la quantificazione dell'assegno di divorzio la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 18287/2018, come è noto, ha chiarito che l'assegno di divorzio ha una natura non solo assistenziale ma anche perequativa/compensativa stabilendo che “Ai sensi della l. n.
898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Come specificato dalla Corte di Cassazione civile, sez. un., citata, il criterio da applicarsi deve essere quello “integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare” ciò in quanto “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita
5 familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale-compensativo” atteso che entrambi i criteri sono finalizzati a “ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare”.
L'orientamento della Cassazione successivo alla pronuncia suddetta, in applicazione del principio costituzionale di solidarietà che permea l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo, ha quindi valorizzato le aspettative professionali ed economiche sacrificate dal coniuge che si è dedicato in via esclusiva o primaria alla cura della famiglia e dei figli nel corso del matrimonio, consentendo così all'altro di potersi affermare professionalmente.
L'assegno in quest'ottica assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge attuando una compensazione dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale.
Pertanto, l'adeguatezza dei mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare (cfr. Cass. Civ.
n. 6537/2022; Cass. Civ. n. 1201/2022; Cass. Civ. n. 6002/2022) con un giudizio non meramente ipotetico con riferimento alla effettiva situazione reddituale e le possibilità reali di lavoro.
Occorre tenere conto, innanzitutto, che dall'applicazione dei principi esposti dalla Corte di
Cassazione, sopra citati, alla fattispecie concreta, discende la necessità di assumere come punto di partenza della valutazione della domanda l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti, finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Successivamente deve essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato, siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
La Suprema Corte ha evidenziato che, in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, deve ritenersi assegnata al contributo in questione la finalità di assicurare non già l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto,
6 bensì un livello reddituale adeguato al contributo da lui fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
Deve quindi essere dimostrato che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. Le ragioni e i motivi cha abbiano indotto la parte a porre in essere tale scelta non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera. Si tratta di un “contributo”, che, in quanto tale, non è l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti.
Ciò premesso, occorre applicare tali principi al caso di specie.
7.2. Quanto alla determinazione dei redditi delle parti la sentenza di primo grado ha dato conto della sperequazione reddituale e patrimoniale delle parti in quanto il percepisce pensione nella Pt_1 misura di € 1.044,14 mensili netti per 12 mensilità, non ha oneri alloggiativi in quanto risiede nella casa di proprietà, dispone verosimilmente di risparmi/accantonamenti derivanti dal TFR che ha percepito al momento del pensionamento e dalla eredità materna, di cui tuttavia non ha specificato l'importo né prodotto la relativa documentazione, che gli consentono un tenore di vita maggiore di quello documentato tanto da consentirgli di rinunciare a parte dell'eredità materna in favore del figlio lasciandogli la casa di abitazione della nonna.
Va inoltre evidenziato, da un lato, che risulta convivere con la compagna come emerge dalle dichiarazioni rese avanti il Tribunale laddove ha specificato: “Vivo in casa di proprietà esclusiva, la mia compagna è residente a Sestri Levante e va e viene, diciamo che va via al mattino e torna la sera tutti i giorni”.., e dall'altro che non ha prodotto alcuna prova circa le asserite ingenti spese mediche che deve affrontare per le sue patologie.
7.3 Con riguardo alle condizioni di salute, posto che è irrilevante l'accertamento di un impedimento allo svolgimento di attività lavorativa atteso che il è in pensione (peraltro il certificato Pt_1 attestante tale impedimento non proviene da struttura sanitaria pubblica), deve comunque ritenersi la
7 ritualità delle produzioni dei certificati medici anche in questo grado di giudizio evidenziandosene l'inconferenza ai fini della decisione.
7.4 . Quanto ai redditi della appellata risulta che la stessa svolga “lavoretti” di cucito in “nero”, è proprietaria di un immobile a Borzonasca, dove ha fissato la propria residenza, dove non vive né lo ha messo a reddito, in quanto abita in un immobile condotto in locazione per cui versa il canone di locazione di € 270,00 mensili, circostanza non contestata.
Parte appellante con il secondo motivo di appello ha dedotto che l'immobile sito in Borzonasca
(GE), del quale controparte è proprietaria, sia agibile, e che lo stesso sia stato ristrutturato o sia in corso di ristrutturazione al fine di poter poi concederlo in locazione o venderlo per ottenere un profitto censurando sul punto la sentenza.
Tale assunto dell'appellante costituisce un'affermazione apodittica non supportata da nessun riscontro che possa costituirne prova e quindi non può essere condivisa. Anzi, occorre evidenziare che il fornisce in un certo senso sostegno alla tesi della , dando conferma Pt_1 CP_1 implicita che si tratti di un'abitazione necessitante lavori di ristrutturazione, che però parte appellata non può permettersi stante la sua fragile situazione reddituale ed essendo perciò costretta a pagare un canone di locazione per un altro alloggio.
Va tuttavia altresì evidenziato che la stessa ha comunque un bene che potrebbe in qualche modo mettere a reddito o comunque vendere ove effettivamente necessitante di opere per la stessa non sostenibili economicamente.
7.5 Ulteriore censura alla sentenza riguarda l'impossibilità della di svolgere attività CP_1 lavorativa in quanto impegnata ad assistere la madre invalida.
La doglianza è parzialmente fondata atteso che seppure sia documentato lo stato di invalidità dell'anziana madre dell'appellata, emerge che comunque, che la risulterebbe CP_1 impegnata solo per tre giorni alla settimana, secondo l'accordo intercorso con la sorella convivente con la madre, consentendole quindi la possibilità di svolgere almeno in parte l'attività di piccola sartoria da sempre coltivata.
7.6. Pertanto, così ricostruita la situazione economica reddituale delle parti e con riferimento al terzo motivo di appello principale, applicando i principi esposti dalla Corte di Cassazione, sopra citati, occorre in primo luogo comparare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Quindi, deve essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato, siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun
8 coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
Innanzitutto, è evidente la disparità economica delle parti, come correttamente sostenuto dalla sentenza di primo grado, che emerge dall'analisi della documentazione reddituale versata in atti, oltre a dover considerare che il signor non ha oneri alloggiativi ed ha rinunciato a parte Pt_1 dell'eredità della madre in favore del figlio. Inoltre, vive con la compagna, con conseguente sgravio di spese.
La invece non ha redditi dichiarati e svolge solo piccoli lavori saltuari di riparazioni CP_1 sartoriali e cucito. Ha inoltre risparmi per euro 50.000, da dividersi però con madre e sorella, ed è proprietaria dell'immobile in Borzonasca (GE).
Un dato oggettivo poi è la durata del matrimonio, di oltre 20 anni, e il fatto incontestato che, almeno per il periodo dell'infanzia del figlio , le parti fossero d'accordo nel fondare il sostentamento Per_1 del nucleo familiare sul solo reddito del marito, permettendo alla moglie di dedicarsi alla cura della casa e della prole.
Quindi, tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che sussista il diritto della signora alla CP_1 corresponsione di un assegno divorzile.
8. Nella determinazione del quantum, occorre effettivamente tenere conto che dalla data della separazione, nel 2013, parte appellata non si è mai prodigata per la ricerca di una soluzione lavorativa, pur avendo, in quegli anni, ancora un'età tale da poter validamente inserirsi nel mondo del lavoro, e la capacità di svolgere piccoli lavori di sartoria che effettuava anche in costanza di matrimonio per incrementare le entrate familiari.
Si ritiene poi di dover attribuire rilevanza al fatto che dall'anno 2016 il avesse ridotto Pt_1
l'importo dell'assegno a favore della da euro 300,00 ad euro 200,00 e che quest'ultima CP_1 aveva accettato tale minor importo. Non può infatti, sul punto, tenersi in considerazione, in quanto sfornito di alcuna prova a supporto, quanto affermato in proposito dall'appellata, e cioè che aveva acconsentito perché aveva da sempre subito il carattere autoritario del marito e non aveva intenzione di essere coinvolta in controversie legali perché priva di risorse economiche per affrontarle e per non aggravare il disagio psicologico del figlio.
Tenuto conto di tutto quanto sopra si ritiene quindi equo stabilire la cifra dell'assegno di mantenimento a carico dell'appellante e a favore dell'appellata in euro 200,00 mensili.
9. Le spese del presente grado di giudizio, data la reciproca soccombenza, sono integralmente compensate.
9 10. Dichiara, in relazione all'appello incidentale, che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 505/2025 Parte_1 pronunciata in data 24.02.2025 dal Tribunale di Genova e per l'effetto
2. In parziale riforma della stessa pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
entro il giorno cinque di ogni mese a titolo di assegno divorzile l'importo mensile di € CP_1
200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla presente pronuncia
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio
4. Dichiara che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115.
Così deciso in Genova, il 11.9.2025
Il Consigliere Relatore
Dott. Giovanna Cannata Il Presidente
Dott. Marcello Arturo IG
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