Ordinanza collegiale 21 luglio 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00910/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2023, proposto da
UI D'Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Paolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego n. 71 del 19.10.2022 di cui al prot. 0094881 in relazione alla domanda di condono edilizio L. 47/85 del 30.6.1986 prot. 24600 pratica n. 2771 Fabbricato in Via Calabria F. 38, P.lla 86 (doc. 1) Preavviso di diniego in relazione alla domanda di condono edilizio L. 47/85 del 30.6.1986 prot. 24600 pratica n. 2771 Fabbricato in Via Calabria F. 38, P.lla 86, sub 3 (doc. 2);
- ordinanza dirigenziale di demolizione n. 18 del 3.3.2020 (doc. 3), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, mai notificati al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa DA VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio il Sig. D’Angelo ha impugnato il provvedimento n. 71 del 19.10.2022 di cui al prot. 0094881 con il quale l’Amministrazione resistente ha rigettato l’istanza di condono edilizio ex lege 47/85 del 30.6.1986 prot. 24600 relativa al fabbricato sito alla via Calabria F. 38, P.lla 86, del territorio comunale, oltre atti presupposti, articolando avverso di essi i seguenti mezzi di gravame:
1) si lamenta che l’abuso era oggetto di domanda di condono edilizio, il cui esame era ancora in corso di definizione alla data del provvedimento; dunque, l’Amministrazione resistente non avrebbe potuto ordinare l’abbattimento in assenza della definizione della pratica di condono a monte;
peraltro, il provvedimento non veniva preceduto da alcun avviso di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241\90;
2) si deduce, inoltre, che difetterebbe una idonea motivazione in ordine all’entità degli abusi in rapporto alle fabbriche assentite, la proporzione e la specificazione del perché siano state considerate erette in assenza di permesso e non anche in “difformità parziale”;
in ogni caso, il ricorrente non avrebbe realizzato alcuna nuova volumetria;
3) infine, si lamenta che non sarebbe stato notificato alcun preavviso di diniego.
Il Comune di Acerra non si è costituito in giudizio.
All’udienza in data 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni che si passa ad esporre.
Il ricorrente contesta il diniego di condono oppostogli, nonché la presupposta ordinanza di demolizione.
Giova premettere che, nel corso del giudizio, allo scopo di chiarire le circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere, il Comune di Acerra, non costituitosi in giudizio, è stato invitato a illustrare mediante il deposito di apposita relazione, quanto utile in ordine alla vicenda in commento, indicando in particolare: se lo stato di fatto dell’immobile oggetto dell’istanza di condono fosse conforme a quello riscontrato dall’Amministrazione; l’esistenza di eventuali ulteriori circostanze ostative alla definizione positiva di detta istanza; nonché lo stato attuale della procedura di demolizione.
Il Comune di Acerra ha adempiuto, depositando relazione in data 23 luglio 2025, dalla quale emerge quanto segue: in data 3.01.2020 la P.M. eseguiva un sopralluogo presso la proprietà del ricorrente, in occasione del quale riscontrava la non coincidenza tra lo stato dei luoghi effettivamente esistente e quello rappresentato con l’istanza di condono; ed infatti, al manufatto esistente al momento della presentazione della pratica, veniva aggiunto un secondo, in seguito fuso con quello preesistente, creando in tal modo un organismo edilizio del tutto nuovo.
Quanto il Comune ha dedotto risulta confermato dalla documentazione allegata alla relazione (catastale e aerofotogrammetrica) e non è stato contraddetto dalla parte ricorrente che, a seguito dell’attività istruttoria in parola, non ha svolto ulteriori difese.
2. In ragione di quanto precede, il primo mezzo di censura è senz’altro infondato, attesa l’intervenuta modifica del fabbricato abusivo a seguito della presentazione dell’istanza di condono.
Come noto, la presentazione della domanda di condono non autorizza “ l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3943)” (cfr. TAR Campania, VI, 22 gennaio 2021, n. 493).
La modifica dell’esistente ha, peraltro, reso superfluo attendere la definizione del procedimento di condono prima di disporre il ripristino dei luoghi, posto l’esito vincolato, di segno negativo, di esso, in ragione di quanto si è appena osservato.
Per ciò che attiene ai vizi procedimentali lamentati, ovvero la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il mancato preavviso di diniego, si osserva quanto segue: la comunicazione ex art. 10 bis L.241/90 che ha preceduto il diniego di condono è stata allegata in giudizio dallo stesso ricorrente (cfr. documentazione allegata al ricorso); per quanto invece riguarda l’ordine di demolizione, giurisprudenza costante osserva che la natura vincolata dell’intervento sanzionatorio da parte dell’ente, nell’ambito dei poteri di vigilanza che ad esso competono, esclude la necessità di provvedere alla previa comunicazione di avvio del procedimento.
In termini, di recente: “ L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge. (Conferma Tar Campania, Napoli, sez. IV, n. 3688 del 2022) ” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 27/10/2025, n. 8315).
Infine, quanto alle argomentazioni sviluppate con il secondo motivo di ricorso, il Collegio rileva che i provvedimenti impugnati contengono una motivazione congrua ed esaustiva, fondata sulle caratteristiche degli abusi riscontrati; del resto, quanto emerso anche nell’ambito dell’istruttoria svolta in giudizio, smentisce la tesi del ricorrente a mente della quale si sarebbe in presenza di mere difformità parziali, e non si apprezzerebbero nuove volumetrie edificate a cura del ricorrente (si richiama, sul punto, la relazione depositata dal Comune di Acerra in data 23 luglio 2025, della quale si è detto in precedenza).
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in giudizio della parte resistente esclude la necessità di dar corso al regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
NN PA, Presidente
DA VA, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA VA | NN PA |
IL SEGRETARIO