TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5101/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (avv. GUELI Parte_1
OTTAVIANO);
E
, nato a [...] il [...] (avv. LENA PA
MARIANNA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione degli effetti civili del matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: all'udienza del 27/05/2025 le parti concludevano come da verbale al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. n.2333/2024 emessa dal Tribunale di Palermo in data
19/04/2024, passata in giudicato come da attestazione in atti datata;
• la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
• I coniugi, inoltre, all'udienza del 27/05/2025 hanno chiesto la conferma delle condizioni della separazione statuite dal Tribunale con sentenza n 2333/2024 in data
19/04/2024, anche per la regolazione dei loro rapporti successivi al divorzio;
condizioni che in questa sede si richiamano: Per_
“Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori della coppia, (nata il [...]) ed
(nata il [...]), ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e Per_2 con regime di visita determinato secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di PA _1
, a decorrere dalla data di emissione dell'ordinanza del giudice delegato depositata il
[...]
14.09.2023, la complessiva somma di euro 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da PA sostenere in favore delle figlie minori, nella accezione e secondo le modalità indicate nel
Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019” (cfr. dispositivo sentenza n. 2333/2024).
A seguito di ciò il Giudice ha disposto le attività conseguenziali ed i procuratori delle parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti con compensazione delle spese e rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Orbene le superiori condizioni, appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione Collegiale, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, definitivamente pronunziando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 16/04/2005, da , Parte_1
nata a [...] il [...] e da , nato a PA
PALERMO (PA) il 10/07/1975, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 22, parte II, serie A, Vol. 2369 dell'anno 2005, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 27/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5101/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (avv. GUELI Parte_1
OTTAVIANO);
E
, nato a [...] il [...] (avv. LENA PA
MARIANNA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione degli effetti civili del matrimonio)
Conclusioni dei ricorrenti: all'udienza del 27/05/2025 le parti concludevano come da verbale al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. n.2333/2024 emessa dal Tribunale di Palermo in data
19/04/2024, passata in giudicato come da attestazione in atti datata;
• la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
• I coniugi, inoltre, all'udienza del 27/05/2025 hanno chiesto la conferma delle condizioni della separazione statuite dal Tribunale con sentenza n 2333/2024 in data
19/04/2024, anche per la regolazione dei loro rapporti successivi al divorzio;
condizioni che in questa sede si richiamano: Per_
“Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori della coppia, (nata il [...]) ed
(nata il [...]), ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e Per_2 con regime di visita determinato secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di PA _1
, a decorrere dalla data di emissione dell'ordinanza del giudice delegato depositata il
[...]
14.09.2023, la complessiva somma di euro 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da PA sostenere in favore delle figlie minori, nella accezione e secondo le modalità indicate nel
Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019” (cfr. dispositivo sentenza n. 2333/2024).
A seguito di ciò il Giudice ha disposto le attività conseguenziali ed i procuratori delle parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti con compensazione delle spese e rinuncia ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Orbene le superiori condizioni, appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione Collegiale, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, definitivamente pronunziando:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 16/04/2005, da , Parte_1
nata a [...] il [...] e da , nato a PA
PALERMO (PA) il 10/07/1975, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 22, parte II, serie A, Vol. 2369 dell'anno 2005, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 27/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.