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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/05/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara Del Bono presidente
Francesca Coccoli consigliere relatore
Mariangela Fuina consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al n° 37 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
- c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe MANCINI e Teresa SCALETTI
MANCINI
appellante contro c.f. – p. iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
procuratore Avv. Fabio Salvatori (c.f. ), munito dei poteri di CodiceFiscale_2
rappresentanza legale in forza di procura in Notar di Trieste del 9 giugno Persona_1
2020, registrata ai nn. di rep./racc 98357/17006;
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Russo
appellata
e contro
-c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe De Cinque
appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Vasto, n. 394-2023, pubblicata in data 7 dicembre 2023.
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“il tutto, per ivi sentire ritenere e dichiarare, contrariis reiectis, fondato ed accoglibile il presente appello e, per l'effetto, ritenere e dichiarare nulla la sentenza impugnata per difetto di motivazione o, quanto meno, disporne la totale riforma, per le ragioni spiegate in precedenza, con accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con cui
è stata introdotta questa procedura e totale vittoria di spese per i due gradi”.
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita respingere l'appello in ogni sua parte perché infondato in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata, da integrare con la condanna alla refusione in favore della Compagnia anche delle spese, competenze ed onorari della fase monitoria e della procedura di mediazione. In ogni caso, respingere l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto e non provata, con conseguente condanna del signor al Parte_1 pagamento della residua somma di € 47.042,81, oltre interessi sino al soddisfo e spese e competenze legali a carico di quest'ultimo, sia per la fase monitoria che per l'odierno giudizio di opposizione e per la procedura di mediazione espletata. In subordine, ed in caso di accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare che la signora
è tenuta a versare in favore di la somma di € 47.042,81, Controparte_2 CP_1
oltre interessi sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio nei confronti delle parti soccombenti sia della fase monitoria che del presente giudizio, oltre le spese di mediazione ed accessori di legge. In via istruttoria: ci si oppone alle richieste della parte appellante, perché inutili ai fini del decidere, stante la natura automatica della garanzia e si depositano in giudizio i documenti enumerati in narrativa e di cui all'indice, nonché il fascicolo di primo grado”.
Per l'appellata : Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
In via preliminare : Rigettare ogni e qualsivoglia domanda di sospensione della esecutorietà della Sentenza appellata, in quanto totalmente assenti i requisiti del periculum e del fumus boni iuris;
Sempre in via preliminare : Rigettare ogni richiesta
pag. 2/12 istruttoria avanzata dall'appellante, per essere la causa di stretta natura documentale, come ritenuto dal Giudice di prime cure, e per essere le istanze istruttorie richieste del tutto inammissibili, inutili ed inconferenti;
Per l'effetto, nel merito:
1) Rigettare nel merito il gravame avanzato dal in quanto infondato Parte_1 in fatto ed in diritto, e per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata Sentenza ed il decreto ingiuntivo opposto;
2) In via subordinata : Nella denegata ipotesi in cui dovessero ritenersi fondate, anche solo parzialmente, le pretese e le argomentazioni dell'appellante, accertare che la
, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo emesso da parte Controparte_2
del Tribunale di Vasto in favore della Compagnia, ha in piena buona fede immediatamente provveduto al pagamento in favore di quest'ultima del 50% delle somme ingiunte e dovute, oltre la propria quota parte di spese liquidate, come risulta dalla documentazione versata in atti, e per l'effetto, rigettare l'appello e l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, e Condannare il solo al Parte_1
pagamento delle somme residue ancora dovute di cui al decreto ingiuntivo opposto, ovvero al pagamento della somma ancora dovuta alla pari in linea Controparte_1 capitale ad € 45.774,28 s.e.o. oltre interessi maturati e spese liquidate;
3) In via di estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna solidale del e , ovvero della sola , Parte_1 Controparte_2 Controparte_2
al pagamento delle somme residue dovute in favore di , condannare Controparte_1
in ogni caso il condebitore solidale a rifondere alla Parte_1 Controparte_2 quanto quest'ultima dovesse mai essere chiamata a pagare alla odierna appellata
; Controparte_1
4) Condannare parte appellante ai sensi dell'art. 96 I° e/o III° comma c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria cagionati alla odierna appellata, danni la cui quantificazione equitativa, considerato altresì l'elevato valore della controversia, si rimette al libero e prudente apprezzamento della Corte, secondo quanto ritenuto di giustizia;
5) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge. Con ogni più ampia riserva, salvezza di diritti illimitata, anche all'esito del richiesto mutamento del rito”.
pag. 3/12 1) Fatto e diritto in primo grado.
Il procedimento in oggetto trae origine dal decreto ingiuntivo n. 29/2021 del Tribunale di Vasto emesso nel gennaio 2021, che imponeva a e Parte_1 Controparte_2 di pagare, in solido, la somma di € 91.548,56 a per una polizza Controparte_1
fideiussoria stipulata il 12.07.2005, a garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri relativi alla concessione edilizia su terreno di proprietà dei contraenti. Parte_1
proponeva opposizione al decreto, sostenendo che gli obblighi della polizza fossero stati trasferiti a terzi a seguito della vendita del terreno. sosteneva che i Controparte_1
fossero ancora responsabili per il pagamento a fronte di polizza munita di CP_2
clausola a semplice richiesta e con espressa rinuncia a ogni eccezione. Su richiesta dell'opposta veniva autorizzata la chiamata in causa di nonostante la Controparte_2
stessa avesse corrisposto la propria quota parte del 50%; la terza chiamata si costituiva ed aderiva alla tesi della società CP_1
2) La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Vasto, con sentenza n. 394-2023, pubblicata il 7 dicembre 2023, così provvedeva:
“1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2) condanna al pagamento in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore e della terza chiamata in causa
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € Controparte_2
5.077,00 per compensi professionali, oltre IVA – se dovuta - e CPA come per legge per ciascuna parte”.
Il giudice evidenziava che la aveva emesso, in favore del CP_1 CP_3
, la polizza fideiussoria n. 251409009, con massimale di € 164.601,35, a garanzia
[...] dell'adempimento da parte di degli obblighi ed Parte_2 Controparte_2 oneri di cui alla concessione edilizia n. 3962 e che, stante l'inadempimento dei contraenti obbligati, la compagnia assicuratrice si era vista costretta a versare in data
27.3.2020, in favore dell'ente beneficiario, la complessiva somma di € 91.548,56, ragione per cui aveva agito in monitorio nei confronti dei contraenti di polizza per ottenere la restituzione dell'importo versato.
pag. 4/12 ricevuta la notificazione del decreto ingiuntivo, aveva Controparte_2
spontaneamente provveduto a versare in favore della compagnia opposta la complessiva somma di € 47.042,81, pari al 50% della somma ingiunta e delle spese e competenze legali liquidate, mentre l'opponente era rimasto inerte.
Evidenziava il primo giudice che la polizza fideiussoria conteneva la clausola in virtù della quale la parte obbligata (nel caso di specie e si era Pt_1 Controparte_2
impegnata a rimborsare a a semplice richiesta e con espressa Controparte_4
rinuncia a ogni e qualsiasi eccezione, tutte le somme da questa versate in forza della polizza (cfr. art. 5 c.g.a. di polizza), e che nella fattispecie la pattuizione prevedeva il termine di trenta giorni per l'assicuratore per il versamento in favore del beneficiario, senza beneficio della preventiva escussione del contraente, che di poi a sua volta doveva a semplice richiesta della compagnia riversare il dovuto, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, inclusa quella ex art. 1952 c.c..
La compagnia assicuratrice aveva provato il proprio pagamento, in dipendenza della polizza de qua, in favore del e l'opposizione andava quindi Controparte_3
rigettata.
La condanna alle spese di lite seguiva la soccombenza, anche nei confronti della terza chiamata in causa Controparte_2
Infine, nel caso di specie, riteneva il Tribunale che la parte soccombente non avesse proposto un'iniziativa giudiziaria manifestamente pretestuosa, tale da determinare una condanna per lite temeraria.
3. L'appello. Avverso la sentenza di primo grado propone appello Parte_1
per i motivi di seguito indicati.
3.1 “Violazione degli artt. 112, 100, 269, 132 e 118 dd aa cpc – nullità della sentenza - omessa pronuncia - omessa risposta - omesso esame di fatti decisivi, oggetto di ampia discussione tra le parti”.
Con tale motivo di gravame l'appellante censura la decisione di primo grado laddove ha autorizzato la chiamata in causa, da parte di di Controparte_1 Controparte_2 sebbene quest'ultima non avesse più interesse nella controversia, avendo corrisposto la quota alla stessa ingiunta. Sostiene inoltre che la chiamata in causa Parte_1
pag. 5/12 avrebbe violato gli articoli 100, 269, 2° comma, e 112 c.p.c., in difetto di pronuncia da parte del giudice sull'eccezione di difetto di interesse sollevata dalla difesa.
3.2 “Violazione degli artt. 633 e segg (647), 91 e 92 cpc nullità per difetto di motivazione”.
Sostiene l'appellante che avrebbe errato il primo giudice a condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata, e ciò in Controparte_2
quanto il decreto ingiuntivo non opposto era diventato definitivo nei confronti di costei, dovendo l'opposizione continuare solo tra l'opponente e la parte opposta, senza coinvolgere l'altra parte ingiunta;
la chiamata in causa di risultava, Controparte_2
pertanto, irregolare e il giudice non poteva far gravare sull'opponente l'onere delle relative.
3.3“Violazione degli artt. 1268 e 1230 cc - violazione dell'art. 112 cpc - omessa risposta omesso esame di fatti decisivi violazione degli artt. 132 e 118 dd aa cpc e perciò nullità dell'intera sentenza”.
Sostiene l'appellante, nel censurare l'impugnata sentenza che l'aveva visto obbligato al pagamento della polizza in solido con che a seguito della vendita del Controparte_2
terreno a , in data 21 luglio 2005, era stato quest'ultimo, coinvolto Controparte_5
nella pratica edilizia unitamente a (peraltro non solo contraente ma Controparte_2
anche agente di , a gestire la polizza fideiussoria e a pagarne le Controparte_1
rate. Di conseguenza nel rapporto assicurativo, di durata annuale prorogabile, erano subentrati i successivi acquirenti del terreno in questione, i quali (ed in particolare la
Imm. Gianfelice s.r.l.) unitamente a avevano avanzato la richiesta di Controparte_2
proroga del permesso di costruzione e delle opere di urbanizzazione garantite dalla polizza, con effetto novativo.
Sulla base di tali premesse in fatto, lamenta l'appellante in primo luogo la violazione dell'art. 1268 c.c., avendo il giudice omesso di considerare il mutamento soggettivo nel rapporto di polizza., a seguito del quale avrebbe dovuto escutere il Controparte_1
nuovo debitore delegato prima di rivolgersi al delegante.
Sotto altro profilo censura la sentenza impugnata lamentando la Parte_1 violazione dell'art. 1230 c.c. Sostiene, in particolare, che l'obbligazione originaria assunta nel 2005 con la sottoscrizione della polizza, avente durata annuale o al massimo pag. 6/12 decennale con riferimento alla vigenza massima dello strumento urbanistico comunale, doveva ritenersi estinta e sostituita da una nuova obbligazione a seguito delle proroghe richieste da e dalla Imm. Gianfelice S.r.l. , senza che l'originario Controparte_2
contraente venisse informato della surroga.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe ignorato le prove documentali, inclusi gli atti di vendita del terreno, che dimostravano che e Imm. Gianfelice S.r.l. CP_5
avevano accettato gli obblighi della convenzione edilizia, e che la sentenza, mancante di motivazione riguardo al trasferimento degli oneri, doveva ritenersi nulla.
4. Si costituivano in giudizio sia che Controparte_1 Controparte_2
contestando il proposto appello.
5. Motivi della decisione.
5.1 Col primo e secondo motivo di gravame l'appellante sostiene la carenza di interesse di alla chiamata nel giudizio di primo grado, avendo la stessa Controparte_2
adempiuto al pagamento in favore di della propria quota Controparte_6
parte di rivalsa della polizza escussa dal , e non avendo proposto Controparte_3
opposizione al decreto ingiuntivo che nei suoi confronti era divenuto definitivo, con la conseguenza che la condanna dell'opponente alle spese di lite in Parte_1
favore della terza, chiamata in causa da doveva ritenersi ingiusta. Controparte_4
La doglianza è fondata.
Come osservato dalla Corte di legittimità (Cass. n. 22696 del 2015), “In linea generale, il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato, posto che il principio dell'opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, previsto dall'art. 1306, secondo comma, cod. civ., non opera a vantaggio di chi sia vincolato da giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi (giurisprudenza costante, ex plurimds, Cass., sez. 1^, sentenza n. 11251 del 1990)”.
Muovendo da questa premessa, afferma la Corte che “l'ingiunto il quale non abbia proposto opposizione non è legittimato ad intervenire, neppure "ad adiuvandum", nel giudizio di opposizione instaurato da altro debitore. pag. 7/12 Nel caso di specie, dunque, alcun interesse a chiamare in causa la terza
[...]
né della stessa a partecipare al giudizio, poteva ravvisarsi quanto al rapporto CP_2 con l'opponente.
Un interesse giuridicamente apprezzabile alla partecipazione della al giudizio CP_2
risulta configurabile, invece, in relazione al rapporto con Controparte_6
con la quale la terza chiamata aveva stipulato una transazione in data 12 aprile 2021, in virtù della quale si obbligava a pagare, come di fatto poi avvenuto, la Controparte_2
quota del 50% della somma dovuta e delle spese legali del decreto ingiuntivo, pari a euro 47.042,81, con la previsione contenuta al punto 4 che: “Con il pagamento dell'importo proposto, la SI.ra sarà liberata nei confronti di Controparte_2 solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui venga condannata in via solidale CP_1 con il sig. mentre rimarrà obbligata per l'intero in caso di sua Parte_1
condanna in via esclusiva…”.
Dunque, l'interesse al coinvolgimento nel giudizio residuava in capo a Controparte_2
in relazione al suo rapporto con sulla quale unicamente Controparte_6
devono gravare le spese di lite in ragione del principio di causalità.
5.2 Col terzo motivo di gravame l'appellante sostiene che la cessione a terzi del terreno per il quale era stata rilasciata la concessione edilizia all'origine della stipula della polizza assicurativa, in uno con la proroga del progetto urbanistico e della garanzia fideiussoria ad esso collegato, avrebbe determinato la novazione del rapporto obbligatorio con la successione degli acquirenti nel lato passivo e conseguente estraneità di alle vicende verificatesi dopo la vendita del terreno, cui Parte_1
l'obbligazione urbanistica e all'obbligazione fideiussoria erano funzionalmente collegate. L'omessa valutazione da parte del primo giudice del trasferimento dell'obbligazione dal lato passivo avrebbe determinato la violazione dei principi in tema di delegazione cumulativa, dettati dall'art. 1268 c.c., mentre il non aver considerato che l'obbligazione originaria, in quanto sostituita da altra, doveva ritenersi in ogni caso pag. 8/12 estinta, aveva comportato la mancata applicazione dell'art. 1230 c.c., disciplinante la novazione oggettiva.
5.2.1 Emerge dalla documentazione acquisita in atti che e Parte_1 [...]
hanno stipulato in data 13 luglio 2005, con il Comune di , la CP_2 CP_3
convenzione edilizia n. 3952, con la quale i lottizzanti si obbligavano, anche per gli aventi causa, ad assumere a proprio carico l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, fino agli allacciamenti delle reti esistenti, per un importo complessivo di euro
164.601,35, oltre oneri accessori.
A garanzia della esatta esecuzione delle opere, e Parte_1 Controparte_2
hanno sottoscritto apposita polizza fideiussoria n. 251409009, emessa da
[...]
in data 12 luglio 2005, con un massimale pari al valore delle opere. Controparte_6
Con nota prot 399 dell'8.1.2016 il ha concesso una proroga di tre anni per CP_3
l'ultimazione delle opere di urbanizzazione, a decorrere dalla data del 13.07.2015, quindi con scadenza al 13.07.2018.
Non è oggetto di contestazione tra le parti, ed emerge del resto dalla documentazione acquisita in atti, che il Comune beneficiario, con nota prot. 9795 del 18 aprile 2019, ha invitato la Direzione dei Lavori delle opere garantite alla verifica degli atti contabili e alla loro sottoscrizione, pena, in difetto, di autonomo collaudo parziale delle opere e, per la rimanente parte, richiesta di escussione della garanzia, come poi avvenuto stante l'inadempimento degli obbligati. E' altresì documentato che Controparte_6
ha quindi versato in favore del la complessiva somma di € 91.548,56, in
[...] CP_3
data 27 marzo 2020.
5.2.2. Anzitutto questa Corte d'Appello rileva che il giudice di prime cure, ha correttamente individuato la natura giuridica della garanzia stipulata tra Pt_2 [...]
con secondo il modello della garanzia autonoma, CP_2 Controparte_1
citando la Cass. Civ. Sez. Un. n. 3947-2010, secondo cui: «L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia
(cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
pag. 9/12 Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale».
L'art. 6 del contratto di garanzia in questione evidenziava che: “La Ditta obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”, e la convenzione edilizia tra il Comune di con e CP_3 Parte_1 [...] nella veste di parte lottizzante, all'art. 8 prevedeva che: “il lottizzante, a CP_2 garanzia dell'esatta e piena esecuzione dei lavori previsti ed indicati nell'art. 3 della presente, hanno costituito apposita cauzione mediante polizza fideiussoria della
n. 251409009 del Agenzia di Vasto in data 12.07.2005, che Controparte_6 risulta essere pari all'importo delle opere da realizzare come determinato nel preventivo di spesa del progetto esecutivo. Per l'ipotesi di adempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il lottizzante autorizza il CP_3
a disporre della fideiussione stessa nel modo più ampio, con rinunzia espressa ad
[...]
ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a qualunque titolo, per pagamenti o prelievi che il dovrà fare. ...”. CP_3
Se è vero che nella fideiussione il debitore principale inadempiente può formulare le eccezioni soggettive ed oggettive relative al credito per sottrarsi all'adempimento, risulta altresì condivisibile che nelle garanzie autonome ciò che viene in rilievo è la pag. 10/12 promessa di un fatto altrui sub specie di adempimento di un altrui debito, e non l'assunzione come proprio di un debito altrui.
5.2.3 Nel caso di specie la figura del contratto autonomo di garanzia risulta estranea ai rapporti intersoggettivi verificatisi dopo la stipula del contratto di garanzia tra e Pt_1
con la Controparte_2 Controparte_1
In particolare, con riguardo ai rapporti interni tra i soggetti succedutisi nella titolarità del terreno di può parlarsi solo di modificazione soggettiva con cessione Parte_1
passiva cumulativa (accollo cumulativo limitato alla corresponsione delle rate semestrali di polizza al fine di tenerla attiva), su cui non occorre il consenso del creditore, senza che da tale modificazione possa derivare un trasferimento del rapporto obbligatorio principale, costituito dal contratto di garanzia, caso in cui si sarebbe determinata una novazione soggettiva.
5.2.4 Non ricorre, dunque, l'istituto ex art. 1268 c.c., in quanto con la delegazione passiva si ha una modifica nel lato passivo dell'obbligazione che non libera, però, il debitore originario (da cui il nome di delegazione cumulativa); questo perché al creditore non è indifferente che ad adempiere sia un soggetto piuttosto che un altro.
Pertanto, la liberazione del debitore originario esige il consenso del cessionario, nel caso in cui, come sostenuto dall'appellante, la delegazione abbia effetti liberatori, ipotesi non verificatasi nel caso di specie.
5.2.5 Né applicabile può ritenersi la fattispecie di cui all'art. 1230 c.c., non derivando dal mero decorso del tempo, in presenza di valida proroga della concessione e della polizza ad essa collegata, né dall'accollo dei terzi acquirenti nella sola obbligazione di pagamento delle rate della polizza stessa, alcune effetto estintivo dell'obbligazione principale assunta dagli originari contraenti.
5.2.6 Ciò preclude altresì l'ulteriore lamentata violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., vista l'estraneità dei successivi contratti di vendita del 21.07.2005 e del 12.07.2007 al contratto di garanzia stipulato, con effetti inter partes.
5.2.7 Quanto alle ulteriori istanze istruttorie, la causa è di natura documentale, evidenziata dai contratti privatistici (la garanzia) e pubblicistici (la convenzione edilizia)
pag. 11/12 versati in atti, e le prove orali richieste appaiono inidonee a comprovare l'eventuale volturazione del contratto di garanzia in contestazione.
6. Stante il parziale accoglimento dell'appello, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare per un terzo compensate le spese di lite del presente grado di giudizio, che per i restanti due terzi seguono la soccombenza prevalente e sono poste a carico dell'appellante, nel rapporto tra quest'ultimo e mentre Controparte_6 sono poste a carico di quest'ultima le spese dei due gradi di giudizio sostenute da
[...]
CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, contro la sentenza n. 394-2023, resa dal Tribunale di Vasto, Parte_1
pubblicata il 07.12.2023, nei confronti di in persona del suo Controparte_1
procuratore, e nei confronti di , così provvede: Controparte_2
• in parziale accoglimento del proposto appello, pone le spese di lite dei due gradi di giudizio sostenute da a carico di Controparte_2 Controparte_6
liquidandole quanto al primo grado in euro 5.020,00 per compensi, e
[...]
quanto al presente in euro 6.946,00 per compensi, per entrambi oltre al 15% di spese generali, Iva e CPA come per legge;
• rigetta nel resto l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• dichiara tra l'appellante e per un terzo compensate Controparte_6 le spese di lite che, liquidate per l'intero in euro 6.946,00 per compensi, oltre al
15% di spese generali, Iva e CPA come per legge, pone per due terzi a carico di
. Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Consigliere relatore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 12/12