Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2023, n. 35568
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Sentenza 20 dicembre 2023

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In tema di protezione dei dati personali, l'art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018, attuativo del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (GDPR), ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata delle violazioni ancora non definite con ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento medesimo, che si traduce, in mancanza di definizione e di presentazione di nuove memorie difensive, nella conversione ex lege del verbale di contestazione già notificato in ordinanza-ingiunzione, della quale non necessita ulteriore notificazione, sicché il dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 10, comma 3, del d.lgs. 150 del 2011, avverso la cartella di pagamento successivamente notificata al trasgressore, va individuato non già nella data di sua notificazione, bensì nell'ultimo momento utile per produrre le memorie ai sensi del comma 4 del citato art. 18, senza che il destinatario della prima possa avvalersi della opposizione cd. recuperatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2023, n. 35568
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35568
    Data del deposito : 20 dicembre 2023

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