Sentenza 20 dicembre 2023
Massime • 1
In tema di protezione dei dati personali, l'art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018, attuativo del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (GDPR), ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata delle violazioni ancora non definite con ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento medesimo, che si traduce, in mancanza di definizione e di presentazione di nuove memorie difensive, nella conversione ex lege del verbale di contestazione già notificato in ordinanza-ingiunzione, della quale non necessita ulteriore notificazione, sicché il dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 10, comma 3, del d.lgs. 150 del 2011, avverso la cartella di pagamento successivamente notificata al trasgressore, va individuato non già nella data di sua notificazione, bensì nell'ultimo momento utile per produrre le memorie ai sensi del comma 4 del citato art. 18, senza che il destinatario della prima possa avvalersi della opposizione cd. recuperatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2023, n. 35568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35568 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2023 |
Testo completo
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott, Luisa De NZ che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, per la ricorrente, l'Avv. Alberto Nachira, su delega;
sentito, per il controricorrente, l'Avv. Massimo Giannuzzi, Avvocato dello Stato, FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex art. 152 del d.lgs. n. 196/2013 depositato il 15 gennaio 2020 innanzi al Tribunale di iii i orrissisis.r. I. (già I omissis I s.r.I.) convenne in giudizio il Garante per la Protezione dei Dati Personali, proponendo opposizione alla cartella esattoriale recante l'importo di E 13.601,88, dalla prima dovuta a titolo di sanzione amministrativa irrogatale dal medesimo Garante, con atto di contestazione n. 1901/2015, per violazione dell'art. 13 del già menzionato d.lgs.. Dedusse la sua completa estraneità a quanto contestatole e l'insussistenza della violazione ascrittale. 1.1. Si costituì il Garante, eccependo, preliminarmente, che la suddetta opposizione era stata proposta oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla data in cui l'originario verbale di contestazione aveva assunto valore di titolo esecutivo. Concluse, comunque, per il rigetto della stessa perché 'infondata. 1.2. L'adito tribunale, con sentenza del 5 ottobre 2021, n. 3483, dichiarò inammissibile Il ricorso, compensando interamente le spese. Osservò, in particolare, che: i) nelle more del procedimento, era intervenuto il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che, all'art. 18, aveva previsto l'ammissione al pagamento, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore (19 settembre 2018), in misura ridotta pari a 2/5 del minimo edittale, dei procedimenti sanzionatori non definiti con ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (25 maggio 2018), La disposizione normativa suddetta aveva stabilito che, ove la definizione agevolata non fosse andata a buon fine per il mancato tempestivo pagamento della sanzione in misura ridotta, l'atto originario di contestazione avrebbe assunto il valore di ordinanza ingiunzione (ex art. 18 della legge n. 689/1981), senza l'obbligo di ulteriore notificazione e con il conseguente obbligo per il contravventore di corrispondere l'importo comminato entro un ulteriore termine di sessanta giorni;
10 con riguardo al caso in esame, l'ordinanza ingiunzione formatasi in ragione dell'art. 18 del d. lgs. n. 101/2018 doveva essere impugnata entro il termine di trenta giorni dalla data (16 febbraio 2019) in cui l'originario verbale di contestazione aveva assunto valore di titolo esecutivo a causa della mancata definizione agevolata del procedimento 2 Firmato Da: P ALAZZINI CLAUDIO Emeo Da: ARUBAPEC S.P . A. NO CA 3 5er iL9I# 4e 9243674bbe68b76OOdL932556fcJ7b Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emewp DEI: CADI FIRMA QUALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6a b38cf32b Firmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S. P.A. NO CA 3 Serial#: cl edba di89059a76e7a52ea8c738b3c Oscuramento disposto d'ufficio Numero registra generale omissis Numero sezionale 562112023 Numero di raccolta generale 35568..2023 ulitibEg sanzionatorio e della mancata presentazione di nuove memorie diferDg one 20/1212023 Yg procedura amministrativa di contestazione attivabile sempre in forza dell'art. 18. 2. Per la cassazione della descritta sentenza ha promosso ricorsolomissisis.r. l., affidandolo ad un unico motivo. Ha resistito, con controricorso, il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 2.1. La Sezione Sesta civile, sottosezione 1, di questa Corte, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 6 dicembre 2022/12 luglio 2023, n. 19828, ritenuto che «La decisione sull'interpretazione della norma innovativa contenuta nell'art. 18 del d.lgs. n. 101/2018 giustifica la trattazione del ricorso /n udienza pubblica, in considerazione della mancanza di precedenti specifici e della complessità della questione oggetto del giudizio», ha rinviato la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che l'odierno ricorso dliNn'ssisis.r.l risulta essere stato notificato al Garante per la Protezione dei Dati Personali presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di °rnissis e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato. La nullità di una siffatta notifica (cfr Cass. n. 22079 del 2014; Cass., SU, n. 608 del 2015; Cass. n. 6924 del 2020; Casa n. 6300 del 2023), tuttavia, deve considerarsi sanata, con efficacia ex tunc, per avvenuto raggiungimento dello scopo, dalla costituzione in giudizio del medesimo Garante. Peraltro, attesa la contestualità tra la suddetta sanatoria e la costituzione di quesrultimo, deve ritenersi tempestiva la notifica del suo controricorso, ancorché intervenuta oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 6300 del 2023), non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di iiii(cfr. Casa n. 7033 del 1997; Cass. n. 4977 del 2015; Cass. n. 12410 del 2020). 2. L'unico formulato motivo di ricorso, rubricato «Violazione elo falsa applicazione degli articoli 18 del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e 10, comma 3 , del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», contesta la decisione del Tribunale di nella parte in cui ha ritenuto di far coincidere il momento della formazione del titolo esecutivo e quello di decorrenza del termine per proporvi opposizione. Assume la società ricorrente che l'art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018 non prevede alcuna deroga al regime della decorrenza del termine delineato dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 3 Firmato Da: P ALAZZINI CLAUDIO Emeo Da: ARUBAPEC S.P . A. NO CA 3 5er iL9I# 4e 9243674bbe68b76OOdL932556fcJ7b Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emewp DEI: CADI FIRMA QUALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6a b38cf32b Firmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S. P.A. NO CA 3 Serial#: cl edba di89059a76e7a52ea8c738b3c Oscuramento disposto d'ufficio Numero registra generale omissis Numero sezionale 562112023 Numero di raccolta generale 35568..2023 2011, che presuppone sempre la notificazione efilo comunicazione del proMterli'MiMone 20/112023 irrogativo della sanzione. 2.1. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, invece, nel proprio controricorso, ha contestato la riferita tesi della controparte sostenendo che il legislatore ha esonerato l'Amministrazione dall'adozione di un provvedimento espresso, nello stesso tempo consentendo al destinatario della sanzione di corrispondere il dovuto in misura ridotta. 3. La descritta censura dilumissisis.r.l, si rivela insuscettibile di accoglimento alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso, rinvenibili nelle recenti pronunce rese da Cass. n. 22798 del 2023 e Cass. n. 26974 del 2023. 3.1. È opportuno premettere che la cronologia e la specificità dei fatti esposti nella sentenza oggi impugnata non sono stati oggetto di contestazione. 3.1.1. É rimasto assolutamente incontroverso, cioè, che la cartella di pagamento di cui si discute venne notificata il 17 dicembre 2019 e recava l'indicazione dell'afferente titolo, costituito dall'atto di contestazione n. 1901 del 22 gennaio 2015 notificato in pari data. 3.1.2. La medesima sentenza ha accertato, ancora una volta senza censure in questa sede, che, in questo atto, il Garante aveva indicato sia la violazione ascritta al trasgressore (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, essendo risultata assente, nell'ambito del form di prenotazione per il omissis - gestito dalla I omissis I s.r.I., poi lomissisl s.r.l. - presente sui sito web omissis l'informativa del trattamento dei dati personali di cui alla citata norma), sia la conseguente sanzione edittale (di cui all'art. 161 del medesimo d.lgs.), sia l'ammontare concreto della stessa. 3.1.3. L'odierna opposizione dil°mIssisis.r.I., certamente promossa entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, è stata dichiarata inammissibile dal tribunale perché tardiva rispetto al termine di trenta giorni dalla data in cui l'originario verbale di contestazione aveva assunto valore di titolo esecutivo, giusta l'art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018, a causa della mancata definizione agevolata, prevista da quest'ultimo, del procedimento sanzionatorio nonché della mancata presentazione di nuove memorie difensive. 3.2. Giova ricordare, poi, che il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (LIE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 4 Firmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S. P.A. NO CA 3 Serial#: cl edba di89059a76e7a52ea8c738b3c Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emewp DEI: CADI FIRMA QUALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6a b38cf32b Firmato Da: P ALAZZINI CLAUDIO Emeo Da: ARUBAPEC S.P . A. NO CA 3 5er iL9I# 4e 9243674bbe68b76OOdL932556fcJ7b omissis Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale Numero sezionale 5621/2023 Numero di raccolta generale 35568/2023 t iirmaiiiao n e dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 9 20/12/2023 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», oltre ad apportare numerose modifiche al d.lgs. n. 196 del 2903, ha introdotto, mediante il suo art. 18, una disciplina di diritto transitorio, relativa alla sorte dei procedimenti sanzionatori - come, pacificamente, quello oggi all'esame del Collegio - non ancora definiti con la pronuncia di un'ordinanza-ingiunzione alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE. 3.2.1. Specificamente, e per quanto rileva, la norma ha stabilito, in sequenza, che: i) 'In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatoti riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162- bis, 162 -ter„ 163, 164, 164 -bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decretò legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale", da effettuare, fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, "entrò novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto"; II) decorsi i termini previsti, "l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4"; ill) nei sopra detti casi, "il contravventore è tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetta comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1"; /v) entro Io stesso termine, il contravventore che non abbia provveduto al pagamento "può produrre nuove memorie difensive", e il Garante, esaminate tali memorie, "dispone l'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o, in alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente"; 5 Firmato Da: P ALAZZINI CLAUDIO Emeo Da: ARUBAPEC S.P . A. NO CA 3 5er iL9I# 4e 9243674bbe68b76OOdL932556fcJ7b Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emewp DEI: CADI FIRMA QUALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6a b38cf32b Firmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S. P.A. NO CA 3 Serial#: cl edba di89059a76e7a52ea8c738b3c Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale orriissis Numero sezionale 562112023 Numero di raccolta generale 3556812023 v) l'entrata in vigore del decreto "determina l'interruzione del PAI-9-ilgaliclione 20/1212023 prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolo, di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689". 3.2.2. In sintesi, dunque, i primi quattro commi dell'art. 18 prevedono il seguente meccanismo di risoluzione agevolata dei procedimenti sanzionatori non ancora conclusi: il destinatario della contestazione ha la possibilità di definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta (due quinti del minimo) entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 101 del 2018 (avvenuta il 19.9.2018). In mancanza del pagamento in misura ridotta, «l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione, o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione». In tal caso, il contravventore è tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti a lui notificati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta;
tuttavia, nello stesso termine, ha la facoltà di presentare nuove memorie difensive, a fronte delle quali il Garante è tenuto ad adottare un provvedimento espresso di ingiunzione al pagamento o, in alternativa, di archiviazione. Conseguenza fondamentale di detto meccanismo, pertanto, è la cristallizzazione del titolo rappresentato dal verbale di contestazione, in difetto di presentazione delle suddette "nuove memorie". 3.3. É doveroso ricordare, poi, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 260 del 2021 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza e del canone di proporzionalità, dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018, che prevedeva l'interruzione ex lege del termine di prescrizione, relativamente ai procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 196 del 2003 che, alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE, fossero stati avviati, ma non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione), ha implicitamente riconosciuto la tenuta costituzionale dei primi quattro commi del medesimo articolo, i quali delineano il meccanismo di definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali. 3.3.1. In relazione al nuovo congegno normativo, il Giudice delle leggi (cfr. par. 11) ha individuata nell'esigenza di far fronte ai maggiori oneri derivanti per la Pubblica Amministrazione dall'entrata in vigore del regolamento n. 679/2016/LE la ratio della scelta del legislatore di delineare - per la fase transitoria - un procedimento amministrativo semplificato, che consente di addivenire ope legis 6 Firmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S. P.A. NO CA 3 Serial#: cl edba di89059a76e7a52ea8c738b3c Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emewp DEI: CADI FIRMA QUALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial: 2e945d6a b38cf32b Firmato Da: P ALAZZINI CLAUDIO Emeo Da: ARUBAPEC S.P . A. NO CA 3 5er iL9I# 4e 9243674bbe68b76OOdL932556fcJ7b orni ssis Oscuramento disposto d'ufficio Numero registra generale Numero sezionale 562112023 Numero di raccolta generale 35568,2023 bbI all'esito della formazione dell'ordinanza-ingiunzione, quale meccar-Ntiff9 Mgone 20/1212023 alleggerisce notevolmente il carico della stessa P.A. e che, di per sé (in disparte il profilo dell'interruzione ex lege del termine di prescrizione di cui al quinto comma, che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale), non reca un'irragionevole compressione della posizione del privato. 3.4. Cosi composta la cornice, normativa e giurisprudenziale, di riferimento quanto ai fatti di causa (peraltro incontroversi) come precedentemente descritti, deve ritenersi conforme a diritto l'impugnata sentenza del Tribunale di 3.4.1. Invero, nella fattispecie concreta, premesso che l'Ufficio del Garante, il 22 gennaio 2015, aveva contestato alla I omissis I s.r. (ogg ilomissisi s. r. i . ) la violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali (in particolare, dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003) e che il procedimento sanzionatorio non era ancora concluso in data 19 settembre 2018, quando è entrata in vigore la disciplina transitoria dell'art. 18, d.lgs. n. 101 del 2018, la destinataria aveva la possibilità di definire il procedimento con il pagamento della sanzione in misura ridotta (due quinti del minino) entro novanta giorni;
in mancanza di tale adempimento, l'atto di contestazione della violazione originariamente notificatole ha acquisito il valore di ordinanza-ingiunzione, senza obbligo di un'ulteriore notificazione. A questo punto, il soggetto contravventore aveva due possibilità, delle quali non si è avvalso: poteva pagare la sanzione nei successivi sessanta giorni oppure poteva produrre nuove memorie e, in tale ultima ipotesi, il Garante avrebbe potuto adottare un provvedimento espresso di ingiunzione di pagamento o, in alternativa, di archiviazione 3.4.2. É chiaro, dunque, che, nella specie, non viene in gioco la mancanza di conoscenza, da parte dell'interessato, della contestazione della violazione in materia di protezione dei dati personali, atteso che al soggetto trasgressore l'originaria contestazione è stata notificata. Dopodiché lo stesso ha deciso di non aderire ad alcuna delle varie possibilità che gli si presentavano nella nuova fase procedimentale della definizione agevolata delle violazioni, disciplinata dall'art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018; conseguentemente, quel soggetto era obbligato al pagamento della sanzione in base al provvedimento originario convertitosi ex lege in ordinanza- ingiunzione, senza obbligo di un'ulteriore notificazione. 3.4.3. Correttamente, allora, per quanto qui di interesse, il Tribunale di ha individuato il dies a qual del termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011 nel 16 febbraio 2019 (vale a dire novanta giorni 7 omissis Firmato Da: P ALAZZINI CLAUDIO Emeo Da: ARUBAPEC S.P . A. NO CA 3 5er iL9I# 4e 9243674bbe68b76OOdL932556fcJ7b Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emewp DEI: CADI FIRMA QUALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6a b38cf32b Firmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S. P.A. NO CA 3 Serial#: cl edba di89059a76e7a52ea8c738b3c Oscuramento disposto d'ufficio Numero registra generale omissis Numero sezionale 562112023 Numero di raccolta generale 35568..2023 dalla entrata in vigore - il 19 settembre 2 018 - del d.lgs. n. 101 del 201%atadildtpO0ne 20112..2023 comma 1 dell'art. 18 di quest'ultimo, maggiorati di altri sessanta per effetto di quanto disposto dal comma 4 del medesimo articolo), dato temporale coincidente, appunto, con l'ultimo momento utile per produrre memorie difensive ai sensi dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018. Pertanto, il ricorso ex art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 doveva essere introdotto entro il 18 marzo 2019 (tardiva, quindi, deve considerarsi la sua avvenuta proposizione solo il 15 gennaio 2020), in ossequio al termine decadenziale previsto dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011. 3.5. Né lornissisisT.I. potrebbe fondatamente avvalersi del principio di diritto enunciato da Casa, SII, n. 22080/2017, secondo cui: «M'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta al sensi dell'art. 7 del ci.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella». 3.5.1. Invero, questo precedente di legittimità riguarda la diversa fattispecie dell'opposizione avverso una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione della sanzione amministrativa connessa alla violazione di norme del Codice della Strada, nel caso in cui il trasgressore alleghi di non avere avuto conoscenza del verbale di accertamento della violazione, o dell'ordinanza-ingiunzione, a causa della nullità della notifica o del l'omessa notifica dell'atto presupposto recante la pretesa sanzionator la dell'Amm in istrazione. 3.5.2. Nell'odierna vicenda, invece, come si è già detto, è pacifico che il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha notificato (il 22 gennaio 2015) la contestazione della violazione al destinatario omissis Is.r.I., oggi0m SIs,rl, qui ricorrente), il quale non ha subito alcuna compressione del diritto di difesa. Non v'è ragione, pertanto, di approntare il mezzo di tutela (di cui al menzionato arresto delle Sezioni Unite) dell'opposizione cd. recuperatoria, che pone il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) nella condizione di "recuperare" tutte le difese, formali e sostanziali, che egli avrebbe potuto svolgere avverso l'atto sanzionatorio che non gli è stato notificato. 4. In conclusione, dunque, il ricorso di lornissisis.r.l. deve essere respinto, enunciandosi il seguente principio di diritto: 8 Firmato Da: P ALAZZINI CLAUDIO Emeo Da: ARUBAPEC S.P . A. NO CA 3 5er iL9I# 4e 9243674bbe68b76OOdL932556fcJ7b F irmato Da: 10FRIDA GIULIA Emewo Da: ARUBAPEC S. P.A. NO CA 3 Serial#: cl edba di89059a76e7a52ea8c738b3c Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emewp DEI: CADI FIRMA QUALIFICATA P ER MODELLO ATE Serial#: 2e945d6a b38cf32b Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale orni ssis Numero sezionale 5621/2023 Numero di raccolta generale 35568/2023 «In tema di protezione dei dati personali, l'art. 18 del d.lgs. 101Dhér9takione 20/12/2023 attuativo del Regolamento (LIE) n. 679 del 2016 (GDPR), ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata delle violazioni ancora non definite con ordinanza ingiunzione alla data di applicazione del Regolamento medesimo. Esso si traduce, ove mancate detta definizione e la presentazione di nuove memorie difensive, nella conversione ex lege del verbale di contestazione, già notificato, in ordinanza-ingiunzione della quale non necessita ulteriore notificazione, sicché il dies a quo del termine perla proposizione dell'opposizione, ex art. 10, comma 3 , del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso la cartella di pagamento successivamente notificata al trasgressore va individuata non già nella data di sua notificazione, bensì nell'ultimo momento utile per produrre le memorie suddette ai sensi del comma 4 de/medesimo articolo, né il destinatario della prima può avvalersi della opposizione cd. recuperatoria» 5. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, essendosi formato l'orientamento giurisprudenziale qui fondante il rigetta del ricorso solo dopo la sua proposizione, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr Cass. n. 5955 del 2014; Cass., n. 24245 del 2015; Cass., SAI, n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la Inesistenza di cause originarle o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». 5.1. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso dilomissisis.r. I. e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, gomma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell'ulteriore 9 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale omissis Numero sezionale 56212023 Numero di raccolta generale 35568/2023 Data pubblicazione 2011212023 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per H suo ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 14 dicembre 2023.