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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 19/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 795/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 795/2022 R.G., avente a oggetto “opposizione ad avviso di addebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Danisa Duri;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 4 luglio 2022, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59220150001190816000, avente a oggetto contributi previdenziali dovuti per l'iscrizione alla gestione separata, relativi all'anno 2015, deducendo la non debenza delle sanzioni pari a € 1.871,29, in quanto il Tribunale di
Gela, con la sent. n. 14/2021, in parziale accoglimento di precedente opposizione, ha dichiarato l'illegittimità delle sanzioni previste dall'art 116, comma 8 lett b) L
388/2000.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 L'udienza del 21 novembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
Con la citata sent. n. 14/2021 (passata in giudicato, come da attestazione di
Cancelleria, cfr. all. alle note del 18 aprile 2024), questo Tribunale ha dichiarato l'illegittimità delle sanzioni di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) l. b, 388/2000, applicate dall' e contenute nell'avviso di addebito de quo e nuovamente notificato al CP_1
ricorrente.
Seppur nell'atto impositivo da ultimo notificato non sia esplicato di quale tipologia di sanzione si tratti, la somma di € 1.871,29, indicata come “sanzioni civili”, è di equivalente ammontare a quella contenuta nel precedente avviso di addebito, che riporta come giustificativo “EVASIONE” (cfr. all. alle note di parte ricorrente del 21 novembre 2022). Ne discende che, in assenza di altri elementi qualificanti, indubbiamente, le sanzioni siano riferite a quella prevista dall'art. 116 co. co. 8 lett. b) l.
b, 388/2000, che punisce chi ha omesso il versamento dei contributi con “intenzione specifica”. Peraltro, sempre dal contenuto dell'avviso di addbito emerge che non sono state applicate sanzioni di altro tipo dall' . CP_1
Alla luce di quanto precede, essendo già state oggetto di annullamento, con dichiarazione passata in giudicato (in tema di giudicato, cfr. ex multis Cass. sent. n.
25862/2010), le sanzioni non sono dovute.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso;
dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo delle sanzioni civili di cui all'avviso di addebito impugnato, che per l'effetto annulla in parte qua;
2 condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano, in complessivi € 886,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, oltre al rimborso di € 43,00 per spese vive, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Gela, 18 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
Vincenzo Accardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 795/2022 R.G., avente a oggetto “opposizione ad avviso di addebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Danisa Duri;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 4 luglio 2022, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59220150001190816000, avente a oggetto contributi previdenziali dovuti per l'iscrizione alla gestione separata, relativi all'anno 2015, deducendo la non debenza delle sanzioni pari a € 1.871,29, in quanto il Tribunale di
Gela, con la sent. n. 14/2021, in parziale accoglimento di precedente opposizione, ha dichiarato l'illegittimità delle sanzioni previste dall'art 116, comma 8 lett b) L
388/2000.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 L'udienza del 21 novembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
Con la citata sent. n. 14/2021 (passata in giudicato, come da attestazione di
Cancelleria, cfr. all. alle note del 18 aprile 2024), questo Tribunale ha dichiarato l'illegittimità delle sanzioni di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) l. b, 388/2000, applicate dall' e contenute nell'avviso di addebito de quo e nuovamente notificato al CP_1
ricorrente.
Seppur nell'atto impositivo da ultimo notificato non sia esplicato di quale tipologia di sanzione si tratti, la somma di € 1.871,29, indicata come “sanzioni civili”, è di equivalente ammontare a quella contenuta nel precedente avviso di addebito, che riporta come giustificativo “EVASIONE” (cfr. all. alle note di parte ricorrente del 21 novembre 2022). Ne discende che, in assenza di altri elementi qualificanti, indubbiamente, le sanzioni siano riferite a quella prevista dall'art. 116 co. co. 8 lett. b) l.
b, 388/2000, che punisce chi ha omesso il versamento dei contributi con “intenzione specifica”. Peraltro, sempre dal contenuto dell'avviso di addbito emerge che non sono state applicate sanzioni di altro tipo dall' . CP_1
Alla luce di quanto precede, essendo già state oggetto di annullamento, con dichiarazione passata in giudicato (in tema di giudicato, cfr. ex multis Cass. sent. n.
25862/2010), le sanzioni non sono dovute.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso;
dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo delle sanzioni civili di cui all'avviso di addebito impugnato, che per l'effetto annulla in parte qua;
2 condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano, in complessivi € 886,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, oltre al rimborso di € 43,00 per spese vive, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Gela, 18 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
Vincenzo Accardo
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