Articolo 2 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 gennaio 1992
Art. 2. (Momento determinante della giurisdizione e della competenza)
1. L' articolo 5 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
Art. 5. - (Momento determinante della giurisdizione e della competenza). - La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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