TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 473/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. ANICHINI ROMINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 07/02/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 6 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 5/03/2024 sentenza di separazione consensuale n. 39/2024, passata in giudicato che recepiva le seguenti condizioni:
“- le parti saranno autorizzate a vivere separatamente, continuando ad osservare l'obbligo del mutuo rispetto;
- la casa familiare, posta a Maranello (MO) in via Carlo Goldoni n. 23 int. 4, è assegnata alla signora già titolare del contratto di locazione, la quale provvederà, in Parte_1
via esclusiva, a pagarne il canone;
- le figlie e saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2
collocate in modo paritetico a seconda dei tempi consentiti dai turni lavorativi della madre e, precisamente, secondo il seguente calendario:
quando la signor effettuerà il turno del mattino (05.00-12.30), le minori verranno Pt_1
prelevate dalla madre a scuola e poi pernotteranno presso il padre che le accompagnerà a scuola il mattino successivo;
nella settimana con turno del mattino, il week end spetterà
pagina 2 di 6 alla madre dal venerdì pomeriggio;
quando la signora effettuerà il turno del Pt_1
pomeriggio (12.30-20.00), le minori verranno prelevate dal padre a scuola e pernotteranno presso la madre che le accompagnerà a scuola il mattino successivo;
nella settimana con turno pomeridiano il week end spetterà al padre dal venerdì pomeriggio;
quando la signora effettuerà il turno di notte (19.30-3.00), le minori verranno Pt_1
prelevate a scuola dalla madre e pernotteranno presso il padre, tranne il venerdì in cui le andrà a ritirare il padre in quanto la madre inizia il turno alle ore 18 (e lo prosegue fino alle ore 00.30); nella settimana con turno di notte il week end spetterà alla madre a decorrere dal sabato mattina alle ore 10.30.
- Le vacanze natalizie verranno godute ad anni alterni tra i genitori che si alterneranno i periodi 23-25 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio.
- Le vacanze pasquali verranno godute ad anni alterni da ciascun genitore;
nell'anno in cui un genitore trascorrerà le vacanze pasquali con le figlie, l'altro trascorrerà il giorno della
Liberazione d'Italia (25 aprile) o la Festa dei Lavoratori (1 maggio) con relativo eventuale ponte.
- Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascun genitore comunicherà all'altro il periodo di vacanza da trascorrere con le figlie.
- In ragione del suddetto collocamento e della sostanziale equiparazione della situazione economica, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie, mentre la spesa relativa all'abbigliamento e alle scarpe verrà suddivisa in parti uguali come anche le spese straordinarie, individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena.
- L'assegno unico universale verrà ripartito a metà.
- Nessuno dei coniugi avrà diritto ad un contributo di mantenimento essendo ciascuno economicamente autonomo.
pagina 3 di 6 - Ciascun coniuge rinuncia ad impugnare la sentenza di omologazione della separazione.”;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate depositate in data 8/11/2024 al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con cui le parti hanno concordemente chiesto la modifica delle condizioni di separazione nel seguente modo:
“- quando la signora effettuerà il turno del mattino (05.00-12.30), le minori Pt_1
verranno prelevate dalla madre a scuola e poi pernotteranno presso l'abitazione assegnata alla stessa sotto la vigilanza del padre che quindi pernotterà nella stessa abitazione per poi accompagnarle a scuola il mattino successivo;
nella settimana con turno del mattino, il week end spetterà alla madre dal venerdì pomeriggio;
- quando la signora effettuerà il turno del pomeriggio (12.30-20.00), le minori Pt_1
verranno prelevate dal padre a scuola e pernotteranno presso la madre che le accompagnerà a scuola il mattino successivo;
nella settimana con turno pomeridiano il week end spetterà al padre dal venerdì pomeriggio ma le minori resteranno collocate presso l'abitazione della madre in presenza del padre che si occuperà di loro fino alla domenica pomeriggio;
restando invariate le restanti condizioni.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
pagina 4 di 6 - considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SASSUOLO
(MO) il 23/06/2018 fra nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] alle condizioni Parte_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SASSUOLO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
pagina 5 di 6 Anno 2018 Atto n. 17 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 19/11/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 473/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. ANICHINI ROMINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 07/02/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 6 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 5/03/2024 sentenza di separazione consensuale n. 39/2024, passata in giudicato che recepiva le seguenti condizioni:
“- le parti saranno autorizzate a vivere separatamente, continuando ad osservare l'obbligo del mutuo rispetto;
- la casa familiare, posta a Maranello (MO) in via Carlo Goldoni n. 23 int. 4, è assegnata alla signora già titolare del contratto di locazione, la quale provvederà, in Parte_1
via esclusiva, a pagarne il canone;
- le figlie e saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2
collocate in modo paritetico a seconda dei tempi consentiti dai turni lavorativi della madre e, precisamente, secondo il seguente calendario:
quando la signor effettuerà il turno del mattino (05.00-12.30), le minori verranno Pt_1
prelevate dalla madre a scuola e poi pernotteranno presso il padre che le accompagnerà a scuola il mattino successivo;
nella settimana con turno del mattino, il week end spetterà
pagina 2 di 6 alla madre dal venerdì pomeriggio;
quando la signora effettuerà il turno del Pt_1
pomeriggio (12.30-20.00), le minori verranno prelevate dal padre a scuola e pernotteranno presso la madre che le accompagnerà a scuola il mattino successivo;
nella settimana con turno pomeridiano il week end spetterà al padre dal venerdì pomeriggio;
quando la signora effettuerà il turno di notte (19.30-3.00), le minori verranno Pt_1
prelevate a scuola dalla madre e pernotteranno presso il padre, tranne il venerdì in cui le andrà a ritirare il padre in quanto la madre inizia il turno alle ore 18 (e lo prosegue fino alle ore 00.30); nella settimana con turno di notte il week end spetterà alla madre a decorrere dal sabato mattina alle ore 10.30.
- Le vacanze natalizie verranno godute ad anni alterni tra i genitori che si alterneranno i periodi 23-25 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio.
- Le vacanze pasquali verranno godute ad anni alterni da ciascun genitore;
nell'anno in cui un genitore trascorrerà le vacanze pasquali con le figlie, l'altro trascorrerà il giorno della
Liberazione d'Italia (25 aprile) o la Festa dei Lavoratori (1 maggio) con relativo eventuale ponte.
- Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascun genitore comunicherà all'altro il periodo di vacanza da trascorrere con le figlie.
- In ragione del suddetto collocamento e della sostanziale equiparazione della situazione economica, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto delle figlie, mentre la spesa relativa all'abbigliamento e alle scarpe verrà suddivisa in parti uguali come anche le spese straordinarie, individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena.
- L'assegno unico universale verrà ripartito a metà.
- Nessuno dei coniugi avrà diritto ad un contributo di mantenimento essendo ciascuno economicamente autonomo.
pagina 3 di 6 - Ciascun coniuge rinuncia ad impugnare la sentenza di omologazione della separazione.”;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate depositate in data 8/11/2024 al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con cui le parti hanno concordemente chiesto la modifica delle condizioni di separazione nel seguente modo:
“- quando la signora effettuerà il turno del mattino (05.00-12.30), le minori Pt_1
verranno prelevate dalla madre a scuola e poi pernotteranno presso l'abitazione assegnata alla stessa sotto la vigilanza del padre che quindi pernotterà nella stessa abitazione per poi accompagnarle a scuola il mattino successivo;
nella settimana con turno del mattino, il week end spetterà alla madre dal venerdì pomeriggio;
- quando la signora effettuerà il turno del pomeriggio (12.30-20.00), le minori Pt_1
verranno prelevate dal padre a scuola e pernotteranno presso la madre che le accompagnerà a scuola il mattino successivo;
nella settimana con turno pomeridiano il week end spetterà al padre dal venerdì pomeriggio ma le minori resteranno collocate presso l'abitazione della madre in presenza del padre che si occuperà di loro fino alla domenica pomeriggio;
restando invariate le restanti condizioni.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
pagina 4 di 6 - considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SASSUOLO
(MO) il 23/06/2018 fra nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] alle condizioni Parte_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SASSUOLO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
pagina 5 di 6 Anno 2018 Atto n. 17 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 19/11/2024.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6