Art. 1.
L'assegno anno a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, viene elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, da lire 70.000.000 a lire 100.000.000.
L'assegno anno a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, viene elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, da lire 70.000.000 a lire 100.000.000.