Articolo 1 della Legge 24 marzo 1958, n. 300
Articolo 2
Versione
29 aprile 1958
Art. 1.
L'assegno anno a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, viene elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, da lire 70.000.000 a lire 100.000.000.
Entrata in vigore il 29 aprile 1958