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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 316/2020 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Famularo;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Vittorio e Rosario Menza;
APPELLATO
CONTRO
1 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Santo Spagnolo;
APPELLATA
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_3 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Isabella Gloria Ragusa;
APPELLATO
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi
Edoardo Ferlito;
APPELLATA
CON L'INTERVENTO DI
(iscritta al n. Controparte_5
1445992 nel registro delle società d'Inghilterra e Galles), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi
Edoardo Ferlito;
INTERVENIENTE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Catania, l ed Controparte_1 [...]
, esponendo: che in data 17/7/2010 era stata sottoposta, presso l'istituto CP_3
convenuto, ad intervento di tiroidectomia totale, eseguito da;
che nel corso Controparte_3 dell'intervento si era verificata la lesione del nervo ricorrente bilateralmente, con conseguente paralisi in adduzione bilaterale delle corde vocali e quadro clinico stabilizzato di disfonia e dispnea;
che il danno biologico patito era quantificabile nella misura del 18% ed essa attrice aveva diritto anche al risarcimento dei danni morali e del danno afferente il venir meno della capacità lavorativa specifica.
2 Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di €.
500.000,00.
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano le deduzioni avversarie e chiedevano, a ciò autorizzati, di chiamare in causa le rispettive compagnie assicuratrici del rischio, per essere da queste manlevate in caso di condanna.
Si costituiva in giudizio , compagnia che assicurava Controparte_6
l per la responsabilità civile, chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande proposte e, in ogni caso, dichiarare la responsabilità a carico di , Controparte_3
sì da esercitare, nei confronti di lui o della sua compagnia assicuratrice, il diritto di rivalsa.
Si costituiva in giudizio anche (oggi Controparte_7 Controparte_2
, società che assicurava il rischio della responsabilità civile in capo ad
[...] [...]
, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, stabilirsi le quote di CP_3
responsabilità a carico di ciascuno dei convenuti.
Con sentenza n. 344/2020 del 27 gennaio 2020 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Avverso la sentenza ha interposto appello sulla base di due Parte_2
motivi.
Costituitisi in giudizio, gli appellati hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
È intervenuta in giudizio , Controparte_5 giusta il disposto dell'art. 111 c.p.c., siccome cessionaria – da potere di Controparte_6
– del portafoglio comprendente il contratto assicurativo stipulato con
[...]
l , facendo proprie le difese svolte dalla dante causa. Controparte_1
Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Disposta la sostituzione dell'originario relatore, trasferito ad altro ufficio, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di rito, va dichiarata l'inammissibilità della documentazione medica prodotta da parte appellante nel presente grado di giudizio, in spregio al disposto dell'art. 345 c.p.c.
Nel merito, con il primo mezzo l'appellante assume che ha errato il Tribunale nell'escludere la responsabilità dei sanitari sulla base delle dichiarazioni riportate nella cartella clinica dagli operatori, piuttosto che di elementi di cui il c.t.u. potesse avere un
3 riscontro diretto;
che la descrizione dell'intervento contenuta nella cartella clinica era eccessivamente stringata e nulla diceva sulle misure di sicurezza adottate e sui protocolli seguiti;
che il danno, siccome accertato dal consulente di parte, era dovuto ad una manovra errata, che aveva determinato un grave insulto al nervo.
Con il secondo motivo viene dedotto che la ritenuta complicanza, imprevedibile e non prevenibile, non era stata accertata in concreto, mentre nella cartella clinica non vi era indicazione del tempo e delle modalità con le quali i nervi erano stati isolati.
I motivi, che si esaminano congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono infondati.
Il primo giudice ha invero così motivato: “A seguito degli accertamenti effettuati e della documentazione esaminata, il CTU ha così argomentato e concluso: “(…) i dati della letteratura relativi all'incidenza di una lesione ricorrenziale dopo chirurgia tiroidea e paratiroidea variano notevolmente a seconda del parametro di riferimento utilizzato … le cause che più frequentemente determinano un danno ricorrenziale sono rappresentate oltre che dalla sezione accidentale, dall'edema perineurale conseguente a ripetute manipolazioni del nervo, dello stiramento provocato da un'eccessiva trazione della ghiandola, dal traumatismo accidentale durante la legatura dell'arteria tiroidea inferiore o dell'insulto termico da elettrocoagulazioni sia con pinza monopolare che bipolare … una paralisi tardiva, comparsa a distanza di tempo dall'intervento chirurgico, sembrerebbe invece poter derivare da aderenze cicatriziali del nervo ai piani profondi. … posto che è raccomandato a tutti i chirurghi di procedere alla preliminare individuazione dei nervi ricorrenti e al loro isolamento, al fine di scongiurare una lesione latrogena o, per lo meno, di ridurre a percentuali probabilistiche infinitesimali l'eventualità di una lesione, non risulta censurabile la condotta posta in essere dai sanitari che ebbero ad operare l'attrice nel luglio 2010, perché gli stessi , come da diario di sala operatoria, eseguirono la tiroidectomia come corretta prassi chirurgica esige ed in ossequio ai protocolli solo dopo aver effettuato l'isolamento dei nervi ricorrenti e delle quattro paratiroidi nonostante le descritte aderenze che il corpo tiroideo multinodulare aveva contratto con i tessuti viciniori.
Infatti emerge chiaramente che l'intervento come descritto in cartella clinica è stato complesso da punto di vista tecnico, considerato che il distretto anatomico su cui operarono i sanitari era estremamente complesso per le tenaci aderenze che la ghiandola tiroidea multinodulare aveva sviluppato nel tempo con le strutture viciniori e, ciononostante, in ossequio ai protocolli, i sanitari chiamati in causa, hanno correttamente provveduto all'isolamento dei nervi ricorrenti e delle 4 paratiroidi. In conclusione nel caso
4 de quo, non si ravvedono profili di responsabilità professionale dei sanitari chiamati in causa, poiché nella descrizione dell'intervento eseguito secondo le regole dell'arte medica, si ritiene corretta la tiroidectomia totale eseguita dal chirurgo e, pertanto, si può serenamente asserire che la disfonia residuata all'attrice sia il risultato non di un errato iter chirurgico bensì di una complicanza prevedibile ma non prevenibile come ampiamente documentato dalla letteratura scientifica in materia”.
A seguito del richiamo disposto con ordinanza del precedente istruttore, il CTU ha poi ulteriormente precisato : “ … l'intervento in oggetto per come descritto in cartella clinica
è stato complesso dal punto di vista tecnico con difficile isolamento delle strutture viciniori la ghiandola tiroidea notevolmente aumentata di volume ( come emerge dalla descrizione del pezzo operatorio : “ tiroide in toto costituita da lobo destro di cm 5x3x2, lobo sinistro di cm 7x4x3,5 ed istmo di cm 3.5) per le tenaci aderenze che la ghiandola ha sviluppato nel tempo con le strutture adiacenti. Dai dati disponibili l'intervento, pur se di particolari difficoltà e non di routine, è stato eseguito correttamente con l'isolamento dei ricorrenti e delle paratiroidi ma, come ampiamente sostenuto dalla letteratura scientifica in materia e già riportata negli scritti che precedono, nei casi di aumento volumetrico della ghiandola tiroidea sono presenti delle aderenze perighiandolari ed una ricca vascolarizzazione che inducono un aumento delle percentuali di complicanze da non poter attribuire a malpractice. Da qui, poca rilevanza ha se la paralisi delle corde vocali sia stata unilaterale
o bilaterale (elemento tra l'altro non documentato in atti, dove risulta allegata esclusivamente la cartella clinica in assenza di ulteriore documentazione sanitaria) poiché di fronte ad un campo operatorio difficile è certamente necessario intervenire con un corretto approccio chirurgico e nel rispetto dei protocolli (come nel caso di specie), ma non ciò non rende scevri da complicanze non attribuibili ai sanitari che hanno dovuto effettuare la dissezione dell'organo dei piano adiacenti con maggiori difficoltà rispetto ad un intervento di tiroidectomia con caratteristiche di routinarietà (…) premessa l'assenza di documentazione medica attestante la patologia dedotta (se unilaterale o bilaterale), avendo l'attrice depositato solo la cartella clinica inerente l'intervento effettuato presso lo
IOM, essa non ha articolato alcuna censura in ordine alla compilazione della cartella clinica medesima, ovvero in relazione alla correttezza dei dati e delle informazioni in essa contenute”.
Ora, come si è detto, la Corte ha ritenuto di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Ebbene, il collegio nominato è arrivato alle medesime conclusioni fatte proprie
5 dall'altro collegio peritale, ed ha dunque ribadito che: l'appellante era affetta da gozzo multinodulare di elevate dimensioni (lobo sinistro cm. 7x4x3,5 – lobo destro cm. 5x3x2 – istmo cm. 3,5); le lesioni del nervo ricorrente rappresentano, insieme all'ipoparatiroidismo, la più frequente condizione di morbilità iatrogenica conseguente ad interventi chirurgici sulle ghiandole tiroide e paratiroide ed aumentano significativamente per alcune patologie, come nel caso di gozzi iperfunzionanti e/o di grosse dimensioni;
una sofferenza del nervo tardiva può verificarsi, come nel caso di specie (la , nell'immediato post-operatorio Pt_1
non presentava infatti segni di paralisi laringea bilaterale) per esito cicatriziale ed un ruolo importante in tal senso è rappresentato dalle anomalie anatomiche che possono favorire il danneggiamento;
il volume elevato della ghiandola tiroide asportata rendeva l'intervento più complesso per le tenaci aderenze della tiroide ai tessuti viciniori (costituiti dai muscoli pretiroidei, dalle strutture vascolari quali la vena giugulare e le arterie carotidi, dalla trachea e dalla laringe); le tenaci aderenze descritte nella cartella clinica rendevano difficoltoso l'isolamento dei nervi ricorrenti;
tale complessità del campo operatorio, e dunque le dimensioni della tiroide e le complesse aderenze, hanno rappresentato, secondo il criterio del più probabile che non, la causa della lesione ricorrenziale bilaterale, avvenuta per una mera complicanza chirurgica, e non certamente per l'inadeguata esecuzione dell'intervento da parte del chirurgo.
Hanno poi precisato i c.t.u. che, se è vero che la causa della paralisi verificatasi “può essere correlata a diversi fattori da individuarsi in: lesione diretta durante l'intervento chirurgico per incaute manovre di dissezione;
lesione indiretta per devascolarizzazione, stiramento, caduta di escara per coagulazione nelle immediate vicinanze dei nervi laringei;
per errate manovre anestesiologiche durante le manovre di intubazione;
in seguito a processi flogistici tenacemente adesi al nervo stesso nel postoperatorio che determinano la non funzionalità del nervo e conseguentemente la paralisi della corda vocale”, nel caso in esame è quest'ultima la più probabile causa dell'evento iatrogeno, “specie in relazione al fatto che nell'immediato post-operatorio non risultava né riportata in cartella alterazione della funzionalità respiratoria. Va da sé, infatti, che in caso di evento lesivo diretto (sezione bilaterale nel n. ricorrente) il paziente già al risveglio presenta un quadro acuto di dispnea, talora risolvibile solo con tracheostomia”.
Ha dunque concluso il collegio peritale nel senso che “E' possibile affermare che la lesione dei nervi ricorrenti è da considerare una complicanza chirurgica e non un errore di tecnica chirurgica e che, pertanto, “secondo il criterio del più probabile che non” nessuna censura può essere addebitata al dott. ”. Controparte_3
6 È evidente, alla luce degli accertamenti svolti, che nessuna responsabilità può essere attribuita agli operatori sanitari, o ad;
che le annotazioni nella Controparte_3
cartella clinica sono assolutamente complete al fine di effettuare gli accertamenti richiesti;
che è da escludere che non siano state poste in essere le adeguate cautele che il caso, caratterizzato da particolare difficoltà, richiedeva;
che ulteriore dimostrazione di ciò era data dal fatto che al risveglio la non presentava un quadro acuto di dispnea, Pt_1 sicché l'evento dannoso si era verificato in seguito a processi flogistici tenacemente adesi al nervo stesso nel postoperatorio e rientrava nell'alveo dei fatti inevitabili, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile, ai sensi del disposto dell'art. 1218 c.c.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 344/2020 in data 27/1/2020 del Tribunale di Catania, ogni
[...] contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore degli appellati e dell'intervenuta, le spese del grado che liquida, per ciascuno di essi, in €. 10.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'appellante.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 9 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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