Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/04/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2757 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2012
Avente a oggetto: “Vendita di cose immobili”
Vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), quest'ultimo nella qualità di esercente la responsabilità C.F._2 genitoriale sul figlio minore , rappresentati e difesi, anche Persona_1 disgiuntamente dagli avv.ti Paola Gallo (C.F. ) e Bartolo Guida C.F._3
(C.F. ) presso il cui studio in Villa di Briano (CE), alla Via R. C.F._4
Calderisi, 3, elettivamente domiciliano;
[...]
[...]
, (C.F. e , (C.F. Parte_3 C.F._5 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv.to Giuseppe Marrocco (C.F. C.F._6
) presso il cui studio in S. Maria C.V. (CE), alla via Cappabianca C.F._7
n.72, elettivamente domiciliano;
-Convenuti in riconvenzionale-
NONCHE'
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 C.F._8
Francesco Mario Coscione (C.F. ) presso il cui studio in Aversa C.F._9
(CE), alla via Corcioni n.7, elettivamente domicilia;
-Convenuto-
E
); C.F._11
-Convenuti contumaci-
E
, , , CP_4 Controparte_2 Controparte_1 [...]
, nella qualità di eredi di nonché CP_5 Persona_2 P_
, moglie del defunto
[...] Persona_2
-Convenuti contumaci-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato in data 05.06.2012 e depositato in cancelleria il 12.06.2012 , Parte_2 nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori e Parte_1
evocava in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, i sig.ri Persona_1 Parte_3
, , nonché , onde ottenere Parte_4 Controparte_2 CP_3 Controparte_1 la declaratoria di nullità ex art. 1418 e ss. cc., invalidità e d inefficacia delle due compravendite rogitate per notar del 30.07.2009, registrato a Teano il 04.08.2009; Per_3 la declaratoria della nullità derivata del permesso di costruire n. 130/2011;
l'accertamento dell'invalidità, illegittimità, abusività ed l'irrazionalità del cambio di destinazione, del frazionamento dei vani deposito, tutti terranei ed intercomunicanti, sia il cambio di destinazione d'uso costituenti un aggravio della densità abitativa e confliggente con le caratteristiche dei luoghi, della modificazione della destinazione d'uso degli immobili, posta in essere dai coniugi , nonché Parte_3 Parte_4 l'eliminazione della conduttura idrica di medie e grosse dimensioni posta all'interno del vano condominiale;
il ripristino dello status quo ante dei luoghi ed il risarcimento dei danni. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
A fondamento delle proprie domande , in qualità di proprietario di Parte_2 molteplici unità immobiliari site in S. Maria C.V. alla Via Fratta n. 10, unitamente alla moglie ed ai propri figli , e lamentavano Controparte_7 Pt_5 Pt_1 Per_1
l'invalidità delle 2 compravendite ricomprese nel contratto del 30.07.2009, stipulate tra i sigg. ed i coniugi – , per atto notar poiché CP_1 Pt_3 Parte_4 Persona_4 contenenti dichiarazioni mendaci sull'effettivo stato dei luoghi in riferimento al trasferimento degli immobili che in realtà erano stati abbattuti nel 2005 ed assumevano che, nel mese di marzo 2012, erano iniziati lavori di ristrutturazione edilizia, ad opera dei coniugi , sui locali terranei posti di fronte al portone di ingresso e Persona_5 sull'area presso la quale erano state realizzate le opere di demolizione, con la costruzione di due nuovi corpi di fabbrica, assentiti mediante la concessione edilizia n. 130/2011, datata 07.07.2011, da ritenersi necessariamente illegittima giacché fondata su una rappresentazione dello stato dei luoghi non fedele alla realtà, per difetto di istruttoria e perché la nuova opera era stata realizzata in pie no centro storico (zona A), dunque in violazione delle norme attuative del PRG e del Regolamento Comunale. A tal fine deducevano che: all'interno del fabbricato vi erano alcuni vani deposito destinati ad attività di conceria e vetreria svolta dalla società IVAM, riconducibile ai sigg. CP_8
e , interrotta da circa vent'anni; a seguito del fallimento dell'anzidetta Persona_2 società, la curatela, in persona del curatore avv. , durante i mesi di Parte_6 maggio, giugno e di luglio dell'anno 2005, era stata costretta, per ragioni di sicurezza e di statica, ad eliminare due corpi di fabbrica di proprietà dei sigg. , parzialmente CP_1 crollati, esistenti in un'area secondaria posta oltre il cortile principale e al di là della verticale interna o dei locali terranei ove veniva svolta l'attività imprenditoriale;
previa autorizzazione, con decreto del 25/03/2005 del Giudice Delegato al fallimento IVAM, con contratto di appalto registrato ad Aversa il 16/05/2005 al n. 5583, la curatela appaltava alla ditta l'esecuzione delle opere di demolizione, sotto la direzione dell'ing. CP_9
Direttore dei lavori, la quale provvedeva all'abbattimento delle opere murarie e Per_6 dei relativi vani”.
Con comparsa di costituzione e risposta e coeva domanda riconvenzionale si costituivano i sig.ri e chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_3 Parte_4 conclusioni: “rigetto di tutte le domande proposte dall'attore: in accoglimento della spiegata riconvenzionale per la condanna dell'attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma I e/o II c.p.c., al risarcimento di tutti i danni subiti dai coniugi nella Persona_5 misura di € 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00) per il sig. e € Parte_3 125.000,00 (euro centoventicinquemila/00) per la sig.ra , ovvero della Parte_4 diversa somma che sarà liquidata anche d'ufficio dal Giudice, il tutto a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali. In ogni caso per la condanna dell'attore al pagamento in favore di controparte della somma indicativamente determinata ex art. 96 ultimo comma c.p.c. Con vittoria delle competenze del presente giudizio”.
I convenuti, contestavano la prospettazione fattuale dell'attore ed eccepivano la carenza d'interesse alla pronuncia per non essere gli attori né parte dell'atto né aventi causa;
evidenziavano, inoltre, l'incompetenza per materia del Giudice ordinario a pronunciare in ordine all'eventuale annullamento di atti amministrativi;
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda di nullità in quanto l'atto notarile relativo alle compravendite era datato 30.07.2009 mentre la sanzione di nullità dell'atto in assenza di dichiarazioni di conformità dello stato di fatto, dei dati catastali e le planimetrie dei beni immobili era intervenuta soltanto in data 31.05.2010 con Decreto Legge 78, art.19; eccepiva che nessuna falsa dichiarazione veniva resa dalle parti nell'atto di compravendita;
contestavano, infine, l'esistenza di danni risarcibili in quanto non dedotti né provati;
proponevano, infine, domanda di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.. per aver l'attore trascritto la domanda giudiziale in difetto dell'ordinaria prudenza.
Si costituiva altresì che, impugnata integralmente la domanda attore a, Controparte_1 eccepiva in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo per mancanza degli elementi di cui all'art. 318 c.p.c., combinato con l'articolo 164 c.p.c., in quanto formulato in violazione del disposto di cui all'art. 163 terzo comma n.4 e 4 c.p.c.; il difetto di legittimazione passiva per non essere intervenuto in nessun contratto di compravendita a nome proprio;
l'inammissibilità della domanda proposta per difetto di interesse ad agire;
sempre preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito l'infondatezza della domanda per essere l'atto di compravendita perfettamente valido ed efficace.
Concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie, all'udienza del 25 luglio 2013 veniva disposto, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , , e , Controparte_10 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_5 quali eredi di Persona_2
In data 12 dicembre 2017 si costituiva, con atto di intervento volontario, in virtù del conseguimento della maggiore età, , chiedendo l'accoglimento di tutte le Parte_1 domande a suo tempo proposte che qui abbiasi per riportate e trascritte.
L'istruttoria si esauriva con l'escussione dei testi e la consulenza tecnica d'ufficio. Istruita la causa, anche per il tramite di un supplemento di perizia, all'udienza del 5 dicembre 2024 la stessa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
(60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In limine litis, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 23 settembre 2021, come da decreto in atti.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , , Controparte_2 CP_3 CP_4
, , e i
[...] Controparte_2 Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6 quali, benché ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti, rinunciando a svolgere ogni attività difensiva.
Sempre in via preliminare, ritiene altresì questo giudice che le circostanze indicate nell'atto introduttivo siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. Nel caso in esame, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del
15.5.2013). Inoltre, i convenuti indicati in epigrafe, sulla scorta delle allegazioni dell'atto introduttivo, sono stati posti nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Sempre in rito, va denegata l'eccezione sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario
Al riguardo, va osservato che nelle controversie tra privati non si pone una questione di giurisdizione essendo la posizione di interesse legittimo prospettabile solo in rapporto all'esercizio del potere della P.A. (Cfr. Cass. n. 6917/2019) la quale, invece, nel presente giudizio non è parte in causa. Né, a tal fine, rileva l'avvenuto rilascio di concessione edilizia atteso che il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione ove la causa abbia ad oggetto la assunta violazione di un diritto soggettivo, può incidentalmente accertare l'eventuale illegittimità della concessione edilizia medesima, onde disapplicarla;
invece la giurisdizione del giudice amministrativo è configurabile allorché la controversia sia insorta tra il privato e la pubblica amministrazione, per avere il primo impugnato detta concessione al fine di ottenerne l'annullamento nei confronti della seconda (Cfr. Cass.
S.U. 9555/2002).
Va acclarata, pertanto, alla luce dei principi sopra esposti, la giurisdizione dell'adìto
Tribunale in ordine all'attuale contenzioso.
Nel merito, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto rilevato il difetto di legittimazione passiva dedotto dai convenuti, trattasi di eccezione che risulta strettamente correlata alla principale questione di merito, oggetto del presente giudizio, con la conseguenza che la stessa va esaminata unitamente al merito.
Come è noto, ai sensi dell'art. 1421 c.c., la nullità di un contratto (come di un atto) può essere fatta valere da chiunque abbia interesse.
La previsione di un'ampia legittimazione ad agire in giudizio per conseguire una declaratoria di nullità di un contratto si pone , d'altronde, in linea con la ratio protettiva sottesa al rimedio contrattuale de quo, correlata alla sussistenza di vizi che trascendono la sfera giuridica degli interessi individuali;
l'azione di nullità, quindi, può essere esperita non soltanto dalle parti del negozio giuridico, ma anche dai terzi estranei al vincolo ed al rapporto negoziale sorto, a condizione che vantino, rispetto ad esso, un in teresse giuridicamente qualificato.
È pacifico, infatti, che il carattere assoluto dell'azione giudiziale non può implicare una indiscriminata e generalizzata legittimazione da parte di chiunque, terzo rispetto ad un atto, intenda far valere un vizio dello stesso che ne importa l'inefficacia ex tunc.
L'anzidetta conclusione si ricava dal necessario e fisiologico coordinamento tra le norme del codice civile e le disposizioni del codice di rito e, segnatamente, dalla lettura sistematica dell'art. 1421 c.c. e dell'art. 100 c.p.c. che disciplina il cd. interesse ad agire in sede processuale: “può agire per la declaratoria di nullità del contratto chiunque vi abbia interesse, in tale accezione potendosi ricomprendere anche il soggetto che, sebbene estraneo al contratto impugnato, assume una posizione giuridicamente qualificata rispetto ad esso”. In altri termini, colui che intende esperire il rimedio dell'azione di nullità del contratto deve essere titolare di un interesse a conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non soltanto non altrimenti conseguibile, ma che potrebbe – altresì - essere irrimediabilmente pregiudicato, ove non venisse accertata la nullità del negozio impugnato.
In effetti, la generalità dell'azione di nullità non esime il soggetto che la propone dal dimostrare il proprio interesse ad agire secondo le norme generali ex art. 100 c.p.c. (Cfr.
Cass. n. 2447/2014; Cass., n. 5420/2002; Cass., n. 338/2001). Sulla base di tali premesse, dunque, è possibile valutare la distinta posizione dei contraenti e dei terzi che, rispettivamente, lamentino la sussistenza dei vizi di cui all'art. 1418 c.c., al fine di sentir dichiarare la nullità degli effetti giuridici da esso discendenti: come chiarito dalla Suprema Corte, mentre “la domanda (o l'eventuale) eccezione di nullità di un contratto può essere sempre proposta dalle parti, il cui interesse è in re ipsa”, in considerazione dell'attitudine del contratto di cui è invocata la nullità, ad incidere nella sfera giuridica dei contraenti, al contrario, quando l'impugnativa negoziale venga proposta da un soggetto terzo rispetto agli stipulanti, il giudice investito della controversia deve anzitutto verificare - a pena di inammissibilità della domanda, per difetto di una delle condizioni dell'azione (i.e., l'interesse ad agire) - la sussistenza dell'interesse giuridico ai fini della legittimazione alla declaratoria di nullità, vagliando l'idoneità della pronuncia chiesta a recare un effetto utile nei confronti dell'attore medesimo (Cfr. Cass. civ., sez. II, 5 febbraio 2020, n. 2670).
Al riguardo, poi, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che: “ (a) al fine di accertare la sussistenza di un interesse ad agire, il giudice deve attenersi alla prospettazione dei fatti proposta dalla parte che agisce;
(b) la sussistenza dell'interesse ad agire non può essere negata sul presupposto, ancorché verificato, che le allegazioni non rispondano al vero (Cfr. Cass., n. 11554/2008). Occorre peraltro precisare che l'interesse ad agire, per giurisprudenza costante, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo che l'interesse va valutato” (ex plurimis, Cass. n. 10553/2017;
Cass. n. 2292/2017).
Nella specie, la domanda di nullità proposta da parte attrice trae origine dal timore della lesione dei propri diritti dominicali e condominiali concernenti le abitazioni site in S.
Maria C.V., alla via Fratta n.10, conseguenza dei lavori edilizi, realizzati dai convenuti e , sul vicino fabbricato di proprietà di quest'ultimi. Pt_3 Parte_4
A supporto delle proprie argomentazioni gli attori esponevano che il contratto di compravendita dello stabile interessato dalle opere in contestazione era aff etto da parziale invalidità, in quanto avente ad oggetto svariati immobili inesistenti e che la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, riportato nell'intercorsa compravendita, comportava l'illegittimità del PdC n .130/2011, rilasciato dal Comune il 7 luglio 2011, con il quale venivano abilitati gli avversi lavori. Dai termini fattuali della questione si rinviene un significativo interesse, in capo agli attori, alla tutela dei diritti vantati sulle abitazioni di loro proprietà, compromesso dalle opere attuate dai convenuti.
Ritenuto che trattandosi di interventi di natura urbanistica e che i lavori venivano autorizzati dal PdC n .130/2011, va desunto che ad incidere sulla sfera giuridica degli istanti non è il contratto di compravendita inter alios, asseritamente nullo, bensì il PdC
n. 130/2011.
In effetti, con ricorso innanzi al Tar Campania Napoli, rubricato al N.R.G. 3092/2012, veniva chiesto l'annullamento “previa sospensione dell'efficacia, del permesso di costruire n. 130 del 7 luglio 2011 rilasciato per un intervento di consolidamento statico e risanamento conservativo con Ritenuto annesso cambio di destinazione d'uso”. Il giudizio si concludeva con sentenza n. 4333/2015, con la quale veniva statuito: “Colgono nel segno le censure con le quali la sig.ra ha dedotto il vizio di eccesso di potere per CP_7 inesatta configurazione della realtà e violazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001; il titolo edilizio si fonderebbe su una rappresentazione dello stato dei luoghi non fedele alla realtà, in quanto le opere murarie riportate nel progetto sarebbero state abbattute nel lontano
2005. Dirimente al riguardo deve ritenersi la circostanza che il progettista, come emerge dalla documentazione depositata in giudizio, e in particolare dalla relazione tecnica illustrativa allegata all'istanza di permesso di costruire e dalle relative planimetrie, ha riportato come esistenti parti dell'immobile che risultano essere state abbattute nel lontano
2005, circostanza questa pacifica in atti. Né può assumere rilievo l'ulteriore circostanza fattuale che di tale abbattimento ne fosse a conoscenza il Santa Maria Capua CP_11
Vetere, in quanto, come documentato in atti, a seguito della nota n. 2708 del 16 febbraio
2005, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta aveva rappresentato al Comune che in data 14 febbraio 2005 personale del suddetto Comando si era recato alla Via Fratta n. 10 “a seguito crollo di solaio di copertura di locale abbandonato” ed erano necessari in loco lavori di riparazione, il medesimo Comune con nota prot. n. 9204 dell'11 marzo 2005 aveva reso edotto di tale situazione il responsabile,
Avv. , curatore fallimentare, che aveva comunicato, rispettivamente con Parte_6 note del 13 aprile e 15 luglio 2015 l'inizio e la fine delle “opere di demolizione e dell'intervento statico per la zona fatiscente e per quella oggetto dell'intervento dei VV. FF. di Caserta in data 12.02.05”. Tale omissione, infatti, ha comunque comportato una falsa rappresentazione della realtà con conseguente erronea determinazione del medesimo
Comune in merito all'inquadramento dell'intervento in sede di istruttoria del rilascio del permesso di costruire oggetto di impugnazione. Ciò in quanto in presenza di lavori di demolizione e ricostruzione l'intervento non può essere inquadrato nell'ambito di quelli di restauro e di risanamento conservativo, così come inteso dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 (recante Definizioni degli interventi edilizi) del D.P.R. n. 380 del 2001, nel testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di gravame, ma tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, alla luce della previsione della successiva lettera d) del suddetto D.P.R., che ricomprende nell'ambito di tali interventi di ristrutturazione edilizia “anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”, o fra quelli di nuova costruzione, nella ipotesi in cui l'intervento da realizzarsi non possa ritenersi ricompreso nella suddetta definizione normativa. Conclusivamente, il Collegio ritiene che i su illustrati profili di illegittimità abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la fondatezza delle dedotte censure comporta l'accoglimento del ricorso, con l'assorbimento degli ulteriori motivi d'impugnazione………”.
La decisione di cui sopra veniva confermata in sede di gravame dal Consiglio di Stato, in via definitiva, con sentenza n. 6487/2018 che, per quel che qui interessa, così motivava:
“Nel merito, l'appello è destituito di fondamento…. I signori censurano la Persona_5 decisione assunta dal giudice di prime cure sotto due diversi e concorrenti profili: a) per un verso, la possibilità di qualificare l'intervento edilizio come risanamento conservativo in ragione del breve lasso di tempo trascorso tra la richiesta del titolo edilizio e il crollo di parti strutturali dell'edificio (5 anni) e della limitatezza –in termini percentuali - della parte interessata dal crollo medesimo (il 20%); b) per un altro verso, anche a volere ammettere che non si tratti di risanamento conservativo, l'intervento sarebbe astrattamente autorizzabile quale demolizione e ricostruzione. Entrambi i profili non meritano positivo apprezzamento, giacché: a) l'accoglimento del ricorso si è fondato sull'accertamento della falsa rappresentazione dello stato dei luoghi all'atto della presentazione del permesso di costruire;
b) avverso tale ricostruzione dei fatti, gli appellanti non hanno prospettato alcuna situazione tale da incidere sul definitivo raggiungimento della prova in ordine all'effettivo abbattimento delle opere murarie riportate nel progetto, già nel lontano 2005; c) rispetto a tale accertamento di fatto, si configurano come del tutto opinabili e, soprattutto, non decisive rispetto al thema decidendum (falsa rappresentazione dello stato di fatto), le allegazioni prospettate dagli appellanti in ordine alla (da loro, ritenuta) brevità del tempo trascorso tra il crollo delle dette opere murarie (cinque anni) ed esiguità della percentuale volumetrica da ricostruire (20%); d) secondo la pacifica giurisprudenza del Consiglio di
Stato, da ultimo ribadita anche nel recente arresto reso dall'Adunanza Plenaria (n. 8 del 17 ottobre 2017), la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell'atto illegittimo a lui favorevole, non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo;
e) in materia di annullamento d'ufficio del titolo edilizio rilasciato, ciò comporta la conseguenza per cui l'onere motivazionale gravante sull'amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte;
f) rispetto alla posizione soggettiva dei terzi controinteressati, invece, ciò implica la sussistenza del loro interesse concreto, personale e attuale a vedere annullato l'avverso titolo senza che, in sede giurisdizionale, possano essere valutate ad opera del giudice ulteriori o diverse circostanze di fatto (come, nella specie, la brevità del tempo trascorso rispetto al crollo, la misura percentuale delle opere da ricostruire, l'assentibilità dell'intervento ad altro titolo) il cui apprezzamento rientra certamente nei compiti di amministrazione attiva dell'ente preposto, tramite la necessaria verifica del rispetto della normativa urbanistica vigente al momento del rilascio del provvedimento abitativo. 10. In definitiva, pertanto, l'appello va respinto……..”.
Peraltro, il Tar Campania Napoli, con sentenza n. 1271/2024 del 26/02/2024, anche questa passata in giudicato, rigettava l'accertamento di conformità e l a domanda di sanatoria per mancanza della preventiva autorizzazione sismica e della doppia conformità (ferme le ipotesi di falsità di cui alla sentenza n. 5016/2019).
Anche in sede penale, con sentenza n. 748/2018, resa dall'intestato Tribunale veniva così statuito: “visto l'art. 537 cpp, dichiara la falsità dell'atto di compravendita per Notar
n. rep. 3398 e racc. n. 1460 del 30/07/2009 e ne ordina la Persona_7 cancellazione limitatamente alla parte in cui si dichiara l'esistenza di un vano al primo piano sovrastante al locale deposito posto al piano terra, riportato al catasto fabbricati del
Comune di S. Maria C.V. al fg. 14, p.lla 5639 sub. 18 e 19; l'esistenza di un sovrastante vano al 1° piano di un'unità immobiliare censita al catasto al fg. 14, p.lla 5639 sub 32/33; nonché l'esistenza di un soprastante sottotetto ad una unità immobiliare censita al catasto al fg 14, p.lla 5639, sub 28/29. Infine, nella parte in cui , quale parte Controparte_1 alienante, dichiara che il compendio immobiliare non aveva subito modifiche volumetriche fino alla data del rogito;
della relazione tecnica illustrativa e dei grafici allegati alla richiesta di permesso di costruire prot. n. 0028990 del 28/07/2010 del Comune di S.
Maria C.V., di cui al permesso di costruire n. 130/2011, e ne ordina la cancellazione nella parte in cui rappresentano l'esistenza nell'edificio di cui sopra situato in Via Fratta, 62 del
Comune di S. Maria C.V., di due corpi di fabbrica – sovrastante vano al 1° piano e il sottotetto – esistenti in un cortile secondario posto oltre quello principale ed al di là della verticale interna, nonché l'esistenza di nr. 3 “lumi ingredienti o luci”; - del parere sanitario favorevole preventivo rispetto al permesso di costruire n. 130/2011 rilasciato dalla ASL di
CE/2 il 24 giugno 2011…”.
Così anche la Corte di Appello di Napoli, Sesta Sezione Penale nel rigettare l'appello dei condannati coniugi , così motivava: “Orbene, e prendendo abbrivio dal Persona_5 terzo motivo di appello relativo alla richiesta di assoluzione del reato di cui al capo C),
l'appello è infondato e va rigettato…… questa Corte ritiene integralmente condivisibili la analitica ricostruzione dei fatti e la approfondita motivazione posti a fondamento della decisione di primo grado …………. Il reato edilizio contestato agli imputati consta di due diversi comportamenti, consistiti, in un primo tempo, nell'aver ottenuto il rilascio del permesso di costruire tramite l'escamotage di allegare alla domanda un elaborato tecnico recante una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi e la infedele indicazione in domanda, della sussistenza di esigenze di restauro e risanamento conservativo, laddove di intendeva procedere a nuova costruzione o, al massimo, a ristrutturazione edilizia.
Entrambi permessi non concedibili;
in secondo luogo, nell'aver realizzato le opere in questione in difformità rispetto quelle già illegittimamente assentite. Orbene, con riguardo all'illiceità del permesso di costruire, la stessa è comprovata, in modo assorbente, dalla circostanza che il progettista, ing. ha riportato come esistenti parti dell'edificio CP_12 che erano state demolite nel 2005. L'avvenuta demolizione è stata confermata dai testimoni e ed è stata ammessa dalle stesse difese degli imputati. Tale Tes_1 Tes_2 omissione ha comportato una falsa rappresentazione della realtà, con conseguente erronea determinazione del in merito all'inquadramento dell'intervento edilizio prospettato CP_11 dagli istanti………”; …….. Quanto all'elemento soggettivo del reato, posta la evidente sussistenza del dolo rispetto alle opere realizzate in difformità rispetto al contenuto del permesso di costruire, non residuano dubbi neanche con riguardo alle opere assentite, posto che non poteva che essere chiaro al la portata illecita dell'intervento CP_12 edilizio, stante la natura del cespite, sul quale intervenire. Egli, quindi, ha deliberatamente agito in violazione della normativa edilizia, con il consapevole sostegno dei committenti…”.
È evidente, dalla disamina delle sentenze scrutinate, che la fonte dei pregiudizi sofferti dagli attori, va ravvisato nel permesso di costruire n. 130/2011, il quale veniva dichiarato illegittimo giacché, oltre ad essere carente della prescritta certificazione di conformità urbanistica, veniva rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, messa in atti dai convenuti – . Pt_3 Parte_4
Diversamente, alcuna ipotesi di danno meritevole di tutela può riscontrarsi in relazione al contratto di compravendita per il quale viene richiesta la nullità che se dichiarata, non comporterebbe alcun vantaggio di natura patrimoniale per l'attore e l'interventore o tutela di qualsivoglia bene della vita, atteso che l'immobile retrocederebbe ai danti causa dei sigg.ri e , così come evidenziato dalla sentenza penale n. Parte_3 Parte_4
748/2018 :“Nonostante l'affermazione di responsabilità nei confronti degli imputati Pt_3
e riguardi diversi capi di imputazione, in relazione ai quali viene, altresì, ritenuta Parte_4 quella di altri imputati, si ritiene non esservi prova di alcun danno in capo alle parti civili direttamente derivante da tali reati, fatta dunque eccezione per quello di cui al capo C), ovvero la realizzazione di opere edilizie abusive, per le ragioni sopra esposte”.
Ne consegue l'inammissibilità dell'actio nullitatis, per difetto di interesse ad agire proposta dagli attori.
Analogamente va disattesa la domanda di nullità derivata del permesso di costruire n.
in quanto sul punto già è intervenuta pronuncia di annullamento da parte Numer_1 delle competenti autorità Giudiziarie amministrative. Ciò posto, residua la disamina delle istanze formulate da parte attrice e tese al ripristino dello stato dei luoghi alterato dai lavori pregiudizievoli posti in essere dai convenuti e al conseguente risarcimento dei danni.
Tali doglianze risultano fondate alla luce della copiosa documentazione versata in atti, delle svolte prove orali raccolte nell'odierno giudizio e dall'espletata ctu a firma dell'Ing.
Per_8
Invero, tutti i testi di parte attrice (arch. , ing. ing. Persona_9 Per_10 CP_13
D'Angelo S., ecc..), a conoscenza dei fatti, escussi alle varie udienze, hanno Persona_11 confermato dettagliatamente le circostanze dedotte in giudizio dagli attori.
Sul punto, giova osservare che il giudice, nel caso in cui sussista un contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi oggettivi e soggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015).
Orbene, le testimonianze scrutinate risultano rispondenti ai fatti di causa in quanto rese in modo circostanziato e senza accompagnamento di elementi di sospetto quali, ad esempio, il rapporto di parentela con la parte in causa.
Ferme le risultanze degli accertamenti compiuti, si ritiene di aderire alla Consulenza
Tecnica d'ufficio redatta dall' ing. , del quale non è dato dubitare, le cui Persona_12 conclusioni risultano del tutto prive di vizi logici e/o di metodo che possano in qualche modo inficiare l'attendibilità dei risultati conseguiti, apparendo al contrario analiticamente motivate e chiare e che per ragioni di opportunità si ritiene di riportare stante la natura prettamente tecnica della questione.
Sul punto, l'ausiliare del Giudice , dopo aver illustrato lo svolgimento delle operazioni peritali e dopo aver descritto lo stato dei luoghi con richiami ai vari atti notarili concernenti il trasferimento di proprietà dei beni oggetto di causa, r iferiva le seguenti conclusioni: “ Nel rispondere al quesito n. 1 il C.T.U., ricorda che nell'ambito della procedura fallimentare IVAM n. 7306, terminata in data 13.11.2007, il personale dei Vigili del Fuoco, in data 14.02.2005, notificavano al Comune ed al Curatore Fallimentare Avv.
l'informazione circa la necessità di predisporre l'esecuzione di necessari Parte_6 interventi di riparazione in riferimento al crollo di un solaio di copertura del complesso condominiale. Sulla scorta della relazione di Consulenza Tecnica di Ufficio redatta sempre dallo stesso Ing. nell'ambito della causa civile 2256/13 emerge il convincimento Per_6 che i locali posti a ridosso del cortiletto interno non esistevano in quanto totalmente demoliti, evidenziando di non essere stato in grado di reperire documenti tali da permettere la verifica dell'eventuale ricostruzione dei beni nella consistenza così come compravenduti alla data del 30.07.2009 cioè, alla data della stipula dell'atto a favore dei coniugi
[...]
. Parte_7
Il Consulente ha precisato che: “Sono consentiti mediante singola concessione edilizia soltanto interventi di restauro e risanamento conservativo, un aumento di volume per integrazione funzionale ed igienica nella misura non superiore una tantum a mc 80 per unità abitativa restaurata e nei limiti del 20% della cubatura esistente, nonché interventi di costruzione per effetto di crollo con il rispetto della cortina architettonica, delle altezze e delle volumetrie preesistenti. I locali a piano terra devono essere più elevati dal suolo circostante di almeno 20cm. Devono essere provvisti di sotterranei aerati oppure di vespai.
I piani terranei non potranno essere adibiti ad abitazione, a meno che il pavimento non sia rialzato di almeno m.
1.00 sul piano del marciapiede. I piani cantinati o seminterrati non possono essere adibiti ad uso di abitazione. I terranei in genere, i seminterrati, possono essere adibiti anche a ripostigli ed accessori per abitazione, purché convenientemente areati ed isolati. I seminterrati devono avere accesso unicamente da cortili o spazi privati.
Secondo il regolamento Locale di Igiene del Comune di S. Maria C.V., approvato con D.G.C.
n.2193/1981 e ratificato con D.G.C. n.439/1984, all'art. 22 dello stesso, si rileva quanto segue: I vani terranei e quelli sottoposti a livello stradale non possono essere destinati ad uso di abitazione. Atteso che, dalla data del luglio 2005 fino alla data di stipula dell'atto di compravendita del 30/07/2009, notaio in relazione ai locali Persona_7 situati a sud e sud-ovest, non risultano documentazioni agli atti che attestino la presentazione di taluna istanza per la loro riedificazione, si può asserire, pertanto, che alla predetta data del luglio 2009 i locali collocati a sud e sud-ovest, del complesso immobiliare in Via Fratta n.10, erano inesistenti in quanto demoliti, quindi, i corpi di fabbrica, relativamente a tali locali, erano costituiti esclusivamente dalle mura perimetrali esterne a confine con altre proprietà e delle tracce che, su tali muri, in precedenza, insistevano gli appoggi delle travi dei solai crollati e dell'andamento delle falde dei sottotetti preesistenti..
Si precisa, inoltre, che il tecnico progettista aveva invocato, per di più, anche la CP_12
Legge Regionale 15/2000 per il recupero dei sottotetti esistenti. Quindi, considerando che la zona oggetto di studio ricade nel centro storico A2; premesso che, il Comune di S. Maria
C.V. è sprovvisto di piano di recupero per tali zone, si rappresenta che, l'intervento attuato poteva rientrare solamente negli interventi di cui al comma a) dell'art.25 delle N.T.A del
PRG, pertanto, se i locali fossero stati presenti alla data della presentazione della pratica edilizia, di cui al P. di C. n.130/2011, tale istanza quale intervento di consolidamento statico e conservativo (ex. Art.10 DPR 380/2001) con annesso cambio di destinazione del complesso immobiliare, sarebbe stata corretta, ma, nella realtà, tale intervento era applicabile alla gran parte del complesso immobiliare a meno dei locali non più esistenti, per i quali si è trattata di edificazione ex novo di corpi di fabbrica non contemplati nel PRG, nelle zone del centro storico.”. Analizzando la documentazione posta a corredo della progettazione predisposta pe r conto dei coniugi , l'Ing. Parte_7 Per_8 riscontrava che: “1) Non si è trattato di intervento di consolidamento statico e conservativo, se non in parte, poiché è stata presentata una errata rappresentazione dello stato dei luoghi nella quale sono stati raffigurati locali (lato sud e lato sud ovest) esistenti mentre alla data del luglio 2005 erano stati completamente demoliti, date le precarie condizioni statiche in cui essi versavano;
2) Il progetto apparirebbe carente della autorizzazione presso la Soprintendenza Archeologica, atteso che risultano effettuate opere che comunque per loro natura hanno inevitabilmente previsto scavi;
3) Il progetto prevedeva la realizzazione di 4 unità abitative residenziali al piano terra e una al piano primo. Nel verbale di sopralluogo, redatto dal personale dell'Ufficio Tecnico viene riportato quanto segue: • piano terra: diversa distribuzione interna tesa alla realizzazione di n. 11 (undici) monolocali, alcuni provvisti di locale wc ed altri no, ma tutti con accesso indipendente;
• piano primo: diversa distribuzione interna tesa alla realizzazione di n. 4 (quattro) monolocali tutti provvisti di wc e tutti con accesso indipendente;
pertanto il numero dei locali effettivamente realizzati ed all'epoca riscontrati sui luoghi sono nettamente superiori a quelli previsti in progetto;
4). Con il frazionamento del complesso immobiliare in più locali, la cui destinazione di progetto sarebbe stata a civile abitazione, si è determinato o si sarebbe determinato un incremento del cosiddetto “carico urbanistico”. Tale cambio di destinazione d'uso andrebbe ad incidere anche sui parametri previsti della Legge Tognoli del 24/03/1989 n.122; 5) Il progettista ha invocato nel progetto architettonico la CP_12
Legge Regionale 15/2000 applicabile per il recupero dei sottotetti esistenti, ma, essendo i locali a sud e sud-ovest privi di copertura, al luglio 2005, tale legge risulta non applicabile;
6). Per quanto afferisce l'aspetto strettamente legato all'Autorizzazione Simica n. 2937 del
31/01/2012 ottenuta dal Genio Civile di Caserta, considerato che l'opera, rientrante nel
Comune di Santa Maria Capua Vetere, ricade in zona classificata di grado sismico 2, si rappresenta che i comuni che rientrano in tale zona sono soggetti al verificarsi di eventi sismici di intensità notevole. 7). Le unità abitative realizzate a parere di chi scrive, non sono legittimate dal punto di vista igienico sanitario, attesa la proposta in progetto di trasformare i locali terranei ad unità abitative, tenuto conto che per il regolamento edilizio del Comune di Santa Maria Capua Vetere, per i piani terranei a destinazione abitativa la quota del pavimento deve essere rialzata rispetto a quella del marciapiede di almeno un metro. Si ritiene opportuno precisare che, anche se la Via Fratta risulta essere priva di marciapiede, ciò non implica che i vani abitativi a piano terra non debbano rispettare quanto previsto dal regolamento comunale, atteso che, la salubrità dei locali esula dall'esistenza o meno del marciapiede, poiché l'altezza di un metro cui si fa riferimento risulta essere necessaria al fine di evitare problematiche correlate anche a fenomeni connessi ad umidità per risalita capillare. Pertanto, avendo tali locali terranei un'altezza dal piano di campagna inferiori ad un metro, si deduce che, non sono rispettate le norme
N.T.A. di cui al TITOLO VI capitolo I° - Dimensioni di vani e cortili ed in particolare all'art.55
(Terranei e cantinati). Richiamando tutto quanto esposto, al fine di dare risposta al quesito posto dall'On. Giudice, si rappresenta che, sulla base delle Norme Comunali del Comune di
Santa Maria Capua Vetere (N.T.A. del P.R.G. del maggio 1972) alla data del 2009, nel centro storico (zona A2) non sono ammessi interventi di nuova edificazione ma esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo. Poiché nel caso di specie il complesso immobiliare in Via Fratta al civico 10 (ex Via Torre n.62) alla data del 2009 si presentava con superficie e cubatura ridotta rispetto a quella originaria preesistente (a seguito delle demolizioni attuate al luglio 2005), gli interventi di consolidamento statico e conservativo (ex. Art.10 DPR 380/2001) richiamati nell'oggetto di cui al P. di C.
n.130/2011, erano applicabili alla sola porzione di immobile esistente esclusa la porzione demolita.”. Quesiti n. 3 e n. 4 Il C.T.U., in merito a tale quesito, così si esprime: “Dai sopralluoghi esperiti, si può affermare che sui luoghi si è constatata la presenza di numerosi vani la cui destinazione appare ad “alloggi” individuali, con annessi wc. In riferimento a ciò, si rappresenta che, qualora dovessero essere realizzate e terminate le unità abitative presenti, si avrebbe un aumento del carico urbanistico, pertanto, il numero di persone che usufruirebbe del cortile interno condominiale, creerebbe un incremento considerevole dell'utilizzo del cortile stesso. Ciò appare evidente che può considerarsi un aggravio di servitù del cortile comune. Inoltre, sui luoghi, si è potuto constatare criticità anche a carico delle originarie servitù idriche ed elettriche.”. L'Ausiliario esaminando l'Atto notarile del 19.03.1948 rappresenta che” non sussistono problematiche statiche né di altra natura relative alle pareti in cui sono stati praticati dei fori per l'attraversamento di condutture, ma che lo sviluppo della tubazione idrica non è esattamente conforme a quanto statuito nel detto atto. Per tale motivo quantifica in € 1.172,65 i lavori a farsi per ricollocare le tubazioni dell'acqua, maggiorando l'importo del 20% per tener conto della modesta entità dei lavori”.
Le conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio vanno integralmente condi vise in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass. 3492/2002 e 8669/1994).
La corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente affermato che il giudice di merito non
è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nel la relativa relazione (cfr., per tutte, Cass. n.7364/2012, Cass. n. 10222/2009 e Cass. n.
10668/2005).
Non rilevano neppure ai fini di un diverso decidere le considerazioni avanzate dai consulenti di parte, avendo il ctu confermato espressamente, a mezzo chiarimenti, quanto rassegnato in perizia.
In corso di causa veniva disposto altresì un supplemento di perizia, all'esito del quale il consulente faceva valere le seguenti osservazioni: “1) Orbene, con l'elaborazione delle tavole n.
1-2 allegate alla presente relazione integrativa, lo scrivente ha provveduto ad accertare la consistenza dei corpi di fabbrica posti lungo i lati sud e sud-ovest, e più precisamente quelle porzioni immobiliari che, alla data del 30/07/2009, venivano accertate come aree di sedime dei corpi di fabbrica diruti, ed oggetto di messa in sicurezza e/o demolizione per effetto delle attività svolte dalla Sezione fallimentare del Tribunale di
S. Maria C.V. nei mesi di maggio-luglio 2005. Dette porzioni immobiliari, in uno con tutto il complesso immobiliare oggetto del presente giudizio, sono state rilevate e graficizzate, avendo cura di rappresentare ogni dettaglio ritenuto di interesse tanto al fine di rappresentare al meglio lo stato di consistenza riscontrato dallo scrivente sia alla data del
23 aprile 2024, ossia all'apertura delle operazioni peritali, sia al 16 ottobre 2024, corrispondente all'ultimo sopralluogo esperito presso il fabbricato per la chiusura delle attività peritali integrative. Si rimanda, pertanto, alla consultazione delle dette tavole grafiche per ogni dettaglio dovesse essere utile ai fini di giudizio. 2) Come si evince dalla consultazione degli elaborati grafici di rilievo elaborati dallo scrivente, , nonché CP_14 dalla documentazione fotografica precedentemente riportata alle date degli accessi di cui alla presente integrazione, si rilevano importanti opere di demolizione mirate al ripristino dello stato dei luoghi esistenti al 30/07/2009. Occorre, al contempo rilevare che, nonostante l'intervento di ripristino effettuato abbia eliminato la maggior parte delle opere oggetto di demolizione, appare doveroso precisare che, non risultano eliminate tutte le difformità necessarie, comprensive le ricostruzioni murarie, tanto da ricondurre le condizioni di conformità dei luoghi allo status quo ante, e precisamente alla data del
30/07/2009. Come si evince dalla rilevazione metrica e fotografica alla data del 24 aprile
2024, primo accesso della presente integrazione, tutte le tramezzature presenti al piano terra, ed in particolare quelle poste in corrispondenza della porzione immobiliare a nord, ove cioè non sono stati previsti interventi di demolizione totale dei corpi di fabbrica, risultano essere eliminate. Occorre al contempo evidenziare che, risultano ancora presenti lavorazioni riconducibili all'intervento di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso perpetrato, ossia: alcune contro pareti cartongesso, porzioni di impianti (elettrico, idrico, scarico), porzioni di nuova pavimentazione, un piatto doccia, porzioni di controsoffitto, e quanto altro rilevabile dalle foto. Scenario differente, invece, risulta rilevabile dalla rilevazione metrica e fotografica alla data del 2 e 16 ottobre 2024, in quanto le porzioni di fabbrica poste sul lato a sud e sud-ovest risultano essere demolite, benché non completamente. Purtroppo, anche in questa data vengono conservate le opere non ancora rimosse rilevate alla data del 24 aprile 2024, ed in aggiunta residuano ulteriori opere ancora da demolire tanto da eliminare completamente i corpi di fabbrica oggetto di totale demolizione. Appare opportuno precisare che, per la specificazione dettagliata delle lavorazioni ancora da eseguire tanto da ripristinare lo stato dei luoghi esistenti al
30/07/2009, risulta utile richiamare quanto riportato nell'allegata tav. 2, ad integrazione di quanto già riportato nella precedente relazione di consulenza ed in risposta al quesito n.1, di cui alla presente relazione integrativa. Orbene, da quanto emerge dalla consultazione della parte introduttiva della presente relazione, di riparazione di cui nota prot. 0009204 del 12/03/2005 dell'Ufficio Tecnico del Comune di Santa Maria C.V. emessa su nota n.2708 del 16/02/2005 del Comando dei VV. FF.), i corpi di fabbrica non presenti alla data del 30/07/2009 risultano essere quelli indicati nel grafico che segue, estratto dalla bozza della relazione tecnica redatta dal CTU ing. in data Persona_13
16/06/2014 (causa civile 2256/13 c/o e : Parte_2 Parte_3 Controparte_15
Detta perimetrazione, si ripropone in sovrapposizione al rilievo effettuato dallo scrivente e riportato sulla tav. 1, tanto al fine di consentire l'individuazione della detta consistenza all'attualità. Di seguito, si riporta uno stralcio della 1: In definitiva, secondo quanto CP_14 determinato, le consistenze così perimetrate, in sovrapposizione al rilievo dello stato dei luoghi alla data del 24/04/2024, risultano essere corrispondenti alle consistenze che, alla data del 30/07/2009, risultavano essere demolite, e pertanto, non presenti. Così determinate le consistenze non presenti alla data del 30/07/2009, si procede alla verifica dell9intervento di demolizione effettuato da parte convenuta, in ottemperanza dell'Ordinanza n.79 del 24/06/2022, emessa dal Comune di S. Maria Capua Vetere, per la demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in quanto, con la sentenza n. 4333/2015, il TAR Campania Napoli annullava il P.d.C. n. 130/2011. Per consentire tale verifica, si è proceduto alla elaborazione della , che afferisce al rilievo CP_14 dello stato dei luoghi al 16/10/2024, con rappresentazione delle porzioni immobiliari demolite e le porzioni residuali non ancora completate. Così come nella , anche nella CP_16
, è stata riproposta la perimetrazione delle consistenze non presenti alla data del CP_17
30/07/2009, così da verificarne l'avvenuta completa ottemperanza. Di seguito, si riporta uno stralcio della detta TAV.2 Orbene, dalla consultazione della , sopra riportata a CP_17 stralcio, si evidenzia come l'intervento di demolizione abbia interessato gran parte delle consistenze in oggetto. Occorre, però, rilevare che non è possibile asserire che l'intervento di ripristino perpetrato sia completo, in quanto anche gli ambienti identificati con Locale 9 e
Locale 10 sono compresi nella consistenza non presente alla data del 30/07/2009, e pertanto, si ritiene debba essere demolito il relativo solaio. Inoltre, così come indicato nella
, risultano ancora presenti porzioni di opera residuali da rimuovere o da ricostruire CP_17 per il ripristino, per esempio, dei setti murari preesistenti. 3) In risposta al presente quesito, si rimanda a quanto già argomentato al quesito precedente, con cui vengono rappresentate le opere evidentemente realizzate, demolite, ed ancora da demolire tanto da ripristinare lo status quo ante alla data del 30/07/2009. Inoltre, si fa rilevare che, si è riscontrata la presenza di una struttura in acciaio a sostegno del solaio del Locale 3 e 4, di cui non è stato possibile rilevare in atti la presenza di documentazione afferente una verifica di idoneità statica e relativi permessi, anche relativamente al solaio posto tra il locale 8 ed il locale 20. Inoltre, si segnala la presenza di una struttura in acciaio costituita da un accoppiamento di due travi in acciaio relativamente all9apertura del locale 7, che volge verso il cortile. Appare evidente che, per le dette opere, ove non provata l9esistenza di autorizzazioni sismiche o titoli autorizzativi, si dovrà procedere alla verifica sismica delle quote di immobili interessati dalle dette opere, così come previsto dalla norma di riferimento. Si precisa che, la descrizione ed analisi appena proposta risulta essere, fatte salve opere occulte e non ispezionabili ovvero rilevabili a vista. Si ritiene, al contempo, riportare uno stralcio della , ed in particolare la sezione A-A in cui Ë possibile CP_16 verificare che l9edificazione della porzione di fabbricato posto sul lato sud riconducibile alla perimetrazione della p.lla 5639 sub 18 e 19, ad oggi demolita, risulta essere stata edificata in difformità delle distanze minime legali, in quanto, considerato l'intervento edilizio effettivamente realizzato, si trattava di nuova edificazione, e pertanto, assoggettabile, in via teorica, al rispetto delle distanze preesistenti legittimate, circostanza non concretizzabile nel caso di studio, in quanto l'intervento di cui alla edificazione non rientra tra quelli compatibili in Zona A. Dalla consultazione della sezione A-A, la costruzione ex novo della porzione di fabbricato posta sul lato sud del compendio immobiliare e rientrante nella perimetrazione della p.lla 5639 sub 18 e 19, risultava essere stata realizzata ad una distanza pari a m 7.53 al PT e m 7.75 al P1. In riferimento alla modifica della servit˘ di stillicidio, si ritiene che la stessa sia da considerare invariata, se consideriamo che la superficie coperta di raccolta delle acque meteoriche della costruzione realizzata sia la medesima della superficie coperta della costruzione originaria ante 1995. Se consideriamo tale diritto prescritto, a causa dell9assenza dei corpi di fabbricata diruti e demoliti e quindi assenti alla data del 30/07/2009, tale servitù è da considerarsi aggravata dalla realizzazione ex novo delle porzioni di fabbrica riconducibili alla p.lla 5639 sub 18 e 19, nonché al sub 28 e 29 graffate. 4) In risposta al presente quesito, si rimanda alla consultazione delle tavole grafiche elaborate dallo scrivente, nonchè alla più esaustiva documentazione fotografica prodotta in risposta al quesito 2, dove si rileva ancora la presenza, benché parziale, di opere realizzate in esecuzione della trasformazione della destinazione d9uso, da deposito a civile abitazione o residenza. Gli impianti risultano, per la maggior parte, rimossi, non adatti all9uso, ma sussistono in sito ancora delle porzioni di tubazioni, canaline, cassette, centraline, ecc, da rimuovere tanto al fine di consentire il completo ripristino dello stato dei luoghi. 5) La ricognizione esperita sui luoghi ha consentito di rilevare, all'interno del Locale 5, la presenza di una finestra con grata in metallo, realizzata su muro portante, di larghezza m 1.40 ed altezza m 0.90, il cui davanzale presenta un9altezza pari a m 2.30 rispetto al calpestio del piano terra. 6) Come si evince dalla consultazione delle tavole grafiche di rilievo, nonché dall'ampia documentazione fotografica riportata, alla data del 24/04/2024, si rilevava uno scavo di 16.30 mq, posto in corrispondenza del cortile interno, ad una quota di -0.80 m rispetto alla quota del porticato di ingresso, e -0.70 m rispetto alla quota del cortiletto comune. Successivamente, in data
02/10/2024, tale area veniva rinvenuta riempita con materiale, probabilmente, proveniente dalle demolizioni in situ, e pertanto con una quota pari alla restante parte del circostante cortile interno. Per quanto riguarda la fossa biologica essa risulta ancora presente nel cortile, mentre alcuni pozzetti di ispezione non risultano più evidenti in superficie. Le condutture idriche in parte risultano rimosse, in parte ancora presenti, il tutto così come si evince dalla documentazione fotografica riportata. Non si è a conoscenza di eventuali nuove autorizzazioni edilizie. 7) Trattasi di un locale adibito a garage, posto in adiacenza del porticato, di superficie pari a mq 11.04 ed h 3.90 separato dalla restante parte del porticato da una muratura in laterizio forato non portante, di spessore circa cm
10. La pavimentazione del detto locale garage risulta essere costituita da un lastricato in pietra lavica, al pari dell9antistante cortile. 8) Dalla consultazione delle tavole allegate alla presente integrazione, si rileva la rimozione di parte delle opere realizzate in esecuzione al
Permesso di Costruire n.130/2011, tanto da modificare l9originario deposito in alloggi di tipo residenziali. Appare doveroso sottolineare che, anche dalla consultazione della documentazione fotografica, appaiono ancora, benché in maniera residuale, opere riconducibili alla detta realizzazione. 9) Così come risulta dalla consultazione delle consulenze precedenti, ed in particolare dalla planimetria del 14/11/1995, redatta dal
CTU ing. , ad espletamento della propria Consulenza Tecnica, di cui al Persona_14 concordato preventivo I.V.A.M. s.n.c.= R.G.C. 753/95, sopralluoghi esperiti in data
28/10/1995 e 03/11/1995, l'ambiente ivi identificato con il numero 12 risulta essere un porticato aperto, prospiciente il cortiletto interno. Orbene, come si rileva dal rilievo dello stato dei luoghi espletato dallo scrivente, di cui alle tavole 1-2 allegate alla presente, detto porticato, identificato nelle dette tavole come “Locale 7”, risulta essere stato tamponato, con una parete del tipo finestrata, mediante l'utilizzo di blocchi in laterizio forato di spessore cm 30. Detta porzione di muratura realizzata in esecuzione del Permesso di Costruire
130/2011, Ë stata riportata dallo scrivente come <setto murario da rimuovere per il ripristino porticato="," tanto ripristinare la preesistente consistenza ante>Così come risulta dal rilievo, graficizzato nelle tavole 1-2 elaborate ed allegate alla presente, il cortiletto interno presenta una superficie pari a mq 64.68, che è la somma dell'area libera di dimensioni pari a 53.60 mq e l'area di sedime derivante dalla demolizione della scala in c.a. di accesso al piano primo, pari a mq 11.08. In riferimento alla verifica sulla messa in opera di pavimenti, sia a pian terreno che in primo piano, alla predisposizione di telai per l'alloggiamento degli infissi, alla posa in opera di grondaie e canali per la regimentazione delle acque meteoriche, occorre ulteriormente ribadire che, alla data della chiusura delle operazioni peritali di cui alla presente relazione integrativa, parte dell'intervento risulta essere stato rimosso. Al contempo, non risultano rimossi completamente tutti i pavimenti, nonché alcune porzioni di rivestimento in ceramica nei progettati bagni, ivi compresi alcuni sanitari, impianti ecc. relativamente al piano terra, in quanto le porzioni immobiliari al primo piano risultano completamente demolite. 11) Le tramezzature realizzate in esecuzione del Permesso di Costruire n.130/2011 alla data della chiusura delle operazioni peritali di cui alla presente relazione integrativa, risultano rimosse. 12) In riferimento a tale quesito, lo scrivente non ha a disposizione elementi da cui poter rilevare, con certezza, ovvero in via circostanziata, la qualificazione di danni patiti dagli attori”.
Va, inoltre rilevato che, con ordinanza del 30 gennaio 2015, emessa in sede di reclamo dall'intestato Tribunale nel procedimento cautelare recante NRG 2256/2013, alla quale questo Giudice intende aderire poiché il relativo giudizio si è svolto nel pieno contraddittorio delle parti e non tempestivamente contestato da parte dei convenuti, veniva ordinato ai convenuti coniugi e la sospensione dell'esecuzione dei Pt_3 Parte_4 lavori.
Risulta dunque, di palmare evidenza, come dalla prova orale espletata e dagli accertamenti peritali emerga l'esatta individuazione dell'area interessata dalle opere realizzate, la natura e l'entità dei lavori eseguiti ed i pregiudizi arrecati agli attori dall'esecuzione degli stessi.
Di contro, non è meritevole di accoglimento la domanda tesa al risarcimento dei danni non patrimoniali chiesti dagli attori. Occorre rammentare che il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali passa attraverso un preciso onere di allegazione e di prova che fa capo al soggetto che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento, così come chiarito dalla
Cass. con la sentenza n. 25164/2020, la quale, più volte si è soffermata sul tema della prova del danno non patrimoniale. Applicando tali principi al caso di specie, parte attrice non ha dimostrato il danno nel suo preciso ammontare né ha altresì fornito qualunque elemento o documento utile da cui desumere in primis il danno lamentato, secondariamente la quantificazione dello stesso. In virtù di quanto esposto, la domanda va rigettata.
Parimenti, non sussistono i presupposti fattuali e di diritto per l'accoglimento della domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. sollevata dai coniugi
[...]
. Per_5
Spese processuali
Tra gli attori ed i convenuti e , le spese seguono la Parte_3 Controparte_15 soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 147/22, tenuto conto delle ragioni della decisione, della natura della questioni trattate, de ll'attività difensiva effettivamente svolta e dal comportamento processuale delle parti.
Sussistono, invece, comprovati e giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra gli attori e . Controparte_1
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dei convenuti e Parte_3 CP_15
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P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 2757/2012, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
1. Dichiara inammissibile la domanda di nullità/inefficacia ed invalidità dagli attori
[...]
e per difetto di interesse ad agire;
Pt_2 Parte_1
2. Accerta l'intervenuto annullamento del Pdc n. 130/2011, rilasciato dal Comune di S.
Maria C.V. il 7 luglio 2011 in virtù delle sentenze n. 4333/2015 del Tar Campania Napoli
e sentenza n. 6487/2018 del Cds, passate in giudicato.
3. In parziale accoglimento della domanda principale dichiara l'invalidità, l'illegittimità,
l'abusività, l'irrazionalità del cambio di destinazione autorizzato;
del frazionamento dei vani deposito, tutti terranei ed intercomunicanti, sia del cambio di destinazione d'uso che costituiscono un aggravio della densità abitativa e confliggenti con le caratteristiche dei luoghi;
l' illegittima, irrazionale ed antigiuridicità della modificazione della destinazione d'uso degli immobili, posta in essere dai convenuti coniugi – ; Pt_3 Parte_4
4. Per l'effetto, previa immediata sospensione dei lavori, condanna i convenuti – Pt_3
all'immediato ripristino dello stato dei luoghi, obbligandoli all'abbattimento Parte_4 delle opere compiute abusivamente ed ancora in essere.
5. Condanna i convenuti al risarcimento dei danni stimati in sede di ctu Persona_5
e quantificati nella somma di € 1'407,18, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
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6. Rigetta le ulteriori domande proposte dagli attori;
7. Rigetta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata dai convenuti;
Persona_5
8. Condanna i convenuti e a rifondere in favore di parte Parte_3 Parte_4 attrice le spese di lite che liquida in € 660,00 per spese vive ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori per averne fatto anticipo;
9. Dichiara interamente compensate le spese di lite tra gli attori e;
Controparte_1
10. Pone definitivamente a carico di le spese di ctu. Parte_3 Parte_4
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 02/04/2025
Il Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo