Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 231/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 231/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data
4.4.2025, promossa
DA
(C.F.: ), nata a Napoli in [...] Parte_1 C.F._1
11.12.1985, residente in [...] al corso Umberto I n. 116, cittadina italiana, rappresentata e difesa -congiuntamente e disgiuntamente- dagli Avv.ti JOSÈ
TOSCANO (C.F.: ) e GIOVANNI COLANGELO (C.F.: C.F._2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza C.F._3
alla via P. Lacava n. 4 presso lo studio del secondo difensore indicato, pec:
- Email_1
Email_2
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
23.12.1973, residente in [...] al rione Papa Giovanni XXIII n. 28, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. PIERANGELA TOLVE (C.F.:
1
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._5
alla via del Gallitello n. 47 presso lo studio del difensore, pec:
Email_3
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 4.4.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 6.2.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti private hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato in LB di IA (PZ) in data
8.5.2010, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli (13.2.2011) Per_1
e (23.9.2013) e che con sentenza n. 606/2023 del 16.5.2023 -presente in atti Per_2 munita dell'attestazione di passaggio in giudicato- l'intestato Tribunale aveva pronunciato la loro separazione personale alle condizioni concordate.
Le parti private hanno – altresì – dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 4.4.2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti private hanno depositato note di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata, nonché dichiarazioni di rinuncia alla comparizione personale in udienza debitamente sottoscritte e attestazioni di conformità in ossequio alla normativa sul PCT. Sicché la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato tra loro in LB di IA (PZ) in data
2 R.G. N. 231/2025 V.G.
8.5.2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LB di
IA (PZ) al n. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2010 (nonché nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Campomaggiore al n. 1, Parte II, Serie B, Ufficio 1, anno 2010), alle seguenti condizioni:
«b. I figli minori, e saranno affidati in forma condivisa ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per
i figli, relativamente alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni personali, con domicilio prioritario presso la madre;
c. La casa coniugale è assegnata in godimento a;
Parte_1
d. I figli minori conserveranno rapporti continuativi con gli ascendenti e parenti di entrambi i genitori;
e. terrà con sé i figli ed per tre pomeriggi Controparte_1 Per_1 Per_2
infrasettimanali, da concordare con l'altro genitore, dalle ore 15,00 alle ore 20,00 ed
a fine settimana alternati dalle ore 12.00 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
f. Ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle 10,00 alle
20,00;
g. Ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio, dalle ore
10,00 del primo giorno alle ore 20,00 dell'ultimo;
h. Vacanze estive: venti giorni consecutivi con ciascun genitore nei mesi di luglio o di agosto, da concordarsi almeno un mese prima;
i. verserà a a titolo di mantenimento dei due figli Controparte_1 Parte_1 minori e la somma mensile di € 200,00 (100,00 euro ciascuno) fino Per_1 Per_2
al mese di dicembre 2022 compreso e, a partire da gennaio 2023, la somma di € 300,00
(150,00 euro ciascuno) entro il giorno 5 di ciascun mese, somma che sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT;
j. Le spese straordinarie da sostenere in favore dei figli minori, previamente concordata tra i genitori e debitamente documentate, saranno a carico dei genitori in parti uguali fra loro».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
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898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, antecedente all'emissione della sentenza di separazione personale n. 606/2023 del 16.5.2023, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 6.2.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti private, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse dei figli minorenni e sia in riferimento Per_1 Per_2 all'aspetto relazionale sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale tenuto conto del fatto che il padre svolge lavoro saltuari, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che – a ragione di ciò – ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
4 R.G. N. 231/2025 V.G.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 231 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e con l'intervento Parte_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
LB di IA (PZ) in data 8.5.2010 da (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], trascritto nel registro C.F._4
degli atti di matrimonio del Comune di LB di IA (PZ) al N. 1, Parte II, Serie
A, Ufficio 1, Anno 2010;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LB di IA
(PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 7.4.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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